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| n. 6 -2010 - © copyright |
LUCA R. PERFETTI
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| Brevi note in tema affidamento del
servizio di distribuzione gas, ammortamento degli investimenti e
responsabilità del concedente
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Sommario: 1..Il sistema degli
indennizzi a fine concessione di distribuzione locale di gas. – 2. L’onere in capo al gestore subentrante e non all’ente
locale. – 3. L’assunzione dell’onere in capo all’ente locale
e l’esercizio del riscatto. – 4. La possibile insorgenza di
responsabilità in capo all’amministrazione ed ai suoi funzionari. – 5. La difficoltà di soluzione.
1. E’ molto noto
che la realizzazione e gestione in regime di concessione di reti di
distribuzione locale di gas, nell’esercizio del relativo servizio
pubblico, richiede l’effettuazione di ingenti investimenti; proprio
per questa ragione il concessionario dovrà potersi remunerare degli
investimenti che realizza attraverso l’esercizio della concessione
medesima.
Il tema è apparso subito rilevante nella prospettiva
dell’apertura al mercato di queste attività ed il legislatore del d.
lgs. 23 maggio 2000, n. 164 si è fatto carico di fornire una
soluzione adeguata. L’apertura del mercato, infatti, richiedeva la
fissazione di un periodo transitorio entro il quale l’efficacia
delle concessioni affidate senza gara venisse meno, in modo da
sottoporre l’intero settore alla dinamica della concorrenza che si
sarebbe espressa essenzialmente per il tramite della indizione di
gare per l’affidamento dei servizi.
Era ben evidente, quindi,
che il contratto di concessione avrebbe potuto prevedere una durata
maggiore di quella fissata dal legislatore in via transitoria,
sicché la remunerazione degli investimenti prevista nel rapporto
concessorio avrebbe potuto non realizzarsi (ed è questo il caso più
frequente nella prassi) per via della scadenza anticipata rispetto
al termine fissato in concessione; non è difficile rendersi conto
della circostanza per la quale, essendo l’esercizio della
concessione lo strumento per il tramite del quale il concessionario
deve poter remunerare i costi di gestione e gli investimenti
operati, la cessazione anticipata del rapporto lascerà non
ammortizzati investimenti che, invece, si sarebbero interamente
remunerati nel caso la concessione avesse avuto la sua durata
contrattualmente fissata.
Il tema è molto rilevante anche per le
concessioni da assegnarsi con gara in applicazione delle
disposizioni di cui allo stesso d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164;
infatti, a norma del d. lgs. 164 appena rammentato le concessioni
debbono avere durata massima di dodici anni. Ebbene: potranno darsi
investimenti che nel periodo concessorio saranno remunerati sulla
base dell’esercizio della concessione ed altri, pur necessari
(estensioni di rilevanti dimensioni, mutamenti tecnologici, etc.),
che invece non troveranno soddisfazione nel periodo rilevante.
Anche di questo problema il legislatore si fa carico. Infatti,
il d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164 prevede due distinti regimi, uno
per l’ipotesi di concessioni colpite dall’anticipata cessazione per
via dell’apertura del mercato ad esito della previsione di legge ed
uno per il sistema a regime.
Quanto alla prima ipotesi, l’art.
15, comma V, del d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164 prevede che ai
concessionari uscenti debba essere riconosciuto “un rimborso, a
carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14,
calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei
contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti,
con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la
valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione
anticipata del rapporto di gestione”. Il regime è piuttosto
chiaro: il gestore uscente che vede interrotto, ex lege, il
rapporto in via anticipata e che, quindi, non potrà remunerare gli
investimenti secondo le previsioni che avevano formato parte
essenziale della concessione, dovrà vedersi indennizzato
(rimborsato). Ciò dovrà avvenire secondo le modalità già previste in
via negoziale ed, in carenza di indicazioni da parte degli accordi
con il concessionario, sulla base delle previsioni del R.D. 15
ottobre 1925, n. 2578 (Testo unico della legge sull'assunzione
diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province);
in particolare, si dovrà avere riguardo alle lettere a) e b)
dell’art. 24 laddove, al fine della determinazione dell’equa
indennità da corrispondere al gestore uscente, si stabilisce che a
costui debba esser riconosciuto: a) il “valore industriale
dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto
conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento
dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o
nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto
di concessione siano contenute circa la proprietà di detto
materiale, allo spirare della concessione medesima”; nonché b)
le “anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché [l’] importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai
concessionari e [i] premi eventualmente pagati ai comuni
concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella
lettera [a)]”. Il gestore uscente, quindi, riceverà un rimborso
che gli consenta di ammortizzare gli investimenti fatti ma non mai
somme a titolo di mancato guadagno per l’anticipata interruzione
della concessione. Ciò è particolarmente evidente per via del fatto
che l’art. 15, comma V, del d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164 fa rinvio
alle lettere a) e b) dell’art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578
e non anche alla lettera c), che nel calcolo dell’equa indennità da
pagare al concessionario prende in considerazione anche il profitto
che a questi viene a mancare a causa del riscatto.
Per le
ipotesi nelle quali, invece, si abbia riguardo ad affidamenti
assegnati sulla base delle disposizioni di cui al d. lgs. 23 maggio
2000, n. 164, l’art. 14, comma IV, prevede che alla scadenza del
periodo di affidamento del servizio, le reti, gli impianti e le
dotazioni dichiarati reversibili, rientrino nella piena
disponibilità dell'ente locale, venendo trasferiti all'ente locale
alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di
servizio se realizzati durante il periodo di affidamento. Nel caso
in cui al termine della concessione sussistano investimenti non
ancora completamente ammortizzati dal gestore uscente, il successivo
VIII comma prevede che se siano stati realizzati secondo il piano
degli investimenti oggetto della concessione, il nuovo affidatario
sarà tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere (o ad estinguerle),
nonché a corrispondere al distributore uscente una somma pari al
valore residuo degli ammortamenti per come risultanti dai bilanci,
purché coerenti con i piani di ammortamento parte dell’affidamento,
al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.
Anche in questo caso il quadro è molto chiaro: il vincitore
della gara per l’affidamento del servizio avrà presentato un piano
di investimenti e questo diventerà (non solo elemento essenziale per
la comparazione delle offerte, ma anche) parte determinante del
rapporto concessorio; al termine del periodo di affidamento il
gestore dovrà esser rimborsato della porzione di investimento che
non ha potuto ammortizzare e liberato delle obbligazioni che
residuano e siano state assunte per la realizzazione di quanto
previsto dal piano degli investimenti approvato.
Si tratta di
profili che aprono una serie di questioni che meritano
l’approfondimento sia della scienza economica che di quella
giuridica e che altra volta ci si è provati a mettere a tema di una
riflessione (1). In questa sede, invece, ci si vorrebbe limitare ad
una breve osservazione – sia pure dedicata ad un profilo che pare
avere un discreto rilievo pratico –.
2. Vale la pena
osservare che il d. lgs. 23 maggio 2000, n. 164 è più che esplicito
– sia per il caso del rimborso in caso di scadenza anticipata per
esaurimento del periodo transitorio, sia nell’ipotesi a regime –
nell’individuare il soggetto obbligato a corrispondere al gestore
uscente indennizzi o rimborsi.
Per l’ipotesi a regime l’art. 14,
comma VIII, esordisce individuando l’obbligato nel “nuovo
gestore” (e l’intera formulazione della disposizione si regge su
questo iniziale chiarimento); anzi, il successivo comma IX non è
meno esplicito nel chiarire che “gli oneri gravanti sul nuovo
gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara”,
sicché l’obbligazione che l’offerente assume verso il gestore
uscente sia parte della sua offerta in gara, per proseguire con
chiarezza nello statuire che “il gestore subentrante acquisisce
la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma
corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta
reale della stessa”.
Quanto alle ipotesi di scadenza
anticipata per il terminare del periodo transitorio, si è già citata
la disposizione di cui all’art. 15, anch’essa inequivoca nel
collocare l’onere “a carico del nuovo gestore ai sensi del comma
8 dell'articolo 14”.
Il dato normativo appare di chiarezza
non comune nel nostro Paese.
3. In questi anni,
tuttavia, la prassi ha presentato casi nei quali l’amministrazione
locale si è assunta direttamente l’onere di corrispondere
l’indennizzo dovuto al gestore uscente, vale a dire liberando il
concessionario subentrante da un simile obbligo. La ragione – non
giuridica – di questi precedenti sembra da ricercare nella promessa
di maggiori guadagni per l’amministrazione, probabilmente frutto di
previsioni incaute e non sufficientemente confrontate con la realtà
dei fatti.
Nella sostanza, è accaduto che alcune amministrazioni
locali abbiano seguito i consigli di chi suggeriva di assumere
direttamente l’onere di indennizzare il gestore uscente; in tal
modo, si diceva, la gara non sarebbe stata gravata della necessità
in capo all’offerente di corrispondere l’indennizzo al gestore
uscente, sicché il canone offerto in gara sarebbe stato maggiore (la
ragione è più che evidente: il nuovo gestore, non essendo gravato
dell’onere di corrispondere il mancato ammortamento degli
investimenti, avrebbe avuto minori costi e, quindi, avrebbe potuto
offrire canoni concessori più alti); l’ottenimento di un canone
concessorio più alto avrebbe dovuto compensare l’obbligo assunto
dall’amministrazione di indennizzare il gestore uscente; il
ragionamento – nella più parte dei casi che la prassi presenta – si
regge su una quantificazione unilaterale dell’entità
dell’indennizzo, molto sottostimata rispetto alle pretese del
gestore uscente.
Non sono assenti casi nei quali le
amministrazioni locali, sedotte da piani finanziari particolarmente
convenienti, hanno anche riscattato anticipatamente il servizio
(dando luogo ad un vasto contenzioso in ordine alla stessa vigenza
delle disposizioni in tema di riscatto anticipato, ad interventi
normativi, a rinvii alla Corte Costituzionale, sui quali in questa
sede non è necessario intrattenersi); anche in questi casi l’ente
locale si è assunto tutti gli oneri di indennizzo verso il gestore
uscente, nella convinzione che la gara avrebbe portato a canoni così
remunerativi da poter finanziare in breve tempo l’onere di
indennizzo che ci si era assunti.
L’assunto di base che seduceva
le amministrazioni municipali era che i gestori in essere, non
scelti in forza di confronti concorrenziali, corrispondevano somme
troppo modeste a titolo di canone concessorio e che, invece, il
mercato avrebbe portato ad un notevolissimo incremento di quegli
importi; allo stesso tempo, il gestore uscente proponeva dei valori
di indennizzo ritenuti eccessivi, rispetto ai quali meglio sarebbe
stato entrare in lite sulla quantificazione che pagarli.
Ne sono
seguite, così, prassi in difformità rispetto alla legge, nelle quali
il Comune (a fine concessione o in conseguenza del riscatto),
contestava la quantificazione dell’indennizzo – entrando in lite con
il concessionario uscente – e bandiva una gara nella quale non v’era
posto per l’obbligo del subentrante ad indennizzare il gestore
uscente, obbligo che veniva assunto dall’amministrazione.
Non
può certo escludersi che in alcuni casi l’operazione sia stata
effettivamente conveniente per l’amministrazione – e, tuttavia, in
quegli stessi casi sarebbe stato altrettanto conveniente procedere
secondo legge, per la ragione che si dirà tra un istante –. La
sostanza, però, è che il concessionario (nella specie quello
subentrante, vincitore della gara) dovrà trovare un equilibrio
economico tra i seguenti fattori: [proventi derivanti dall’esercizio
della concessione per la sua durata], con i quali dovrà finanziare i
[costi di produzione], lo [ammortamento degli investimenti che s’è
impegnato a realizzare sulla base del piano presentato in gara], il
[canone di concessione] e [l’indennizzo dovuto al gestore uscente].
E’ del tutto chiaro che sottraendo una delle voci di costo
(l’indennizzo al gestore uscente) si potrà assistere ad un
incremento del canone; altrettanto succederà se l’indennizzo in
questione venga sottostimato. Tuttavia, così facendo si esporrà
l’amministrazione locale ad un rischio molto significativo, che, in
effetti, si è ormai in vari casi determinato.
4. La
scelta delle amministrazioni che si siano fatte persuase di agire in
difformità rispetto allo schema di legge, assumendosi direttamente
l’obbligo di indennizzare il gestore uscente e liberando il
concessionario subentrante, si espone ad un rischio non piccolo (ed
ormai la prassi mette innanzi a svariate ipotesi nelle quali il
rischio s’è fatto realtà). Infatti, il gestore uscente potrà reagire
alla stima del valore della rete che viene consegnata e, con esso, a
quella dell’indennizzo nelle forme previste dalla concessione ed, in
generale, dall’ordinamento. Potrà accadere – come in effetti è già
accaduto – che in sede contenziosa il gestore uscente ottenga
ragione e si veda riconoscere un valore dell’indennizzo – foss’anche
inferiore alla richiesta – assai superiore alla stima unilaterale
fatta dal Comune concedente. Si tratta di ipotesi (non isolate)
nelle quali il Comune si troverà in presenza di una serie di fattori
tutti critici.
Anzitutto, dovrà indennizzare direttamente il
concessionario uscente senza disporre delle risorse per farlo e
senza poter pensare di finanziarle in modo adeguato con il canone di
concessione (che sarà stato senz’altro conveniente, ma calcolato in
ragione di un valore della rete inferiore al reale).
In secondo
luogo si troverà in presenza di un concessionario al quale ha
affidato la gestione della rete sulla base di stime di valore della
stessa inferiori alla realtà, non potendosi non ripercuotere
quest’assunzione sul valore del canone di concessione (la
circostanza è assai facile da intuire: se il partecipante alla gara
avesse dovuto indennizzare il gestore uscente sulla base del valore
della rete risultante da un procedimento condiviso o da una
decisione giudiziale o arbitrale non impugnabile, il valore della
rete sarebbe stato quello oggettivamente determinabile; a fronte,
invece, di una sottovalutazione del valore degli impianti
accompagnata dalla liberazione del nuovo concessionario dall’obbligo
di indennizzare il gestore uscente, il canone di concessione sarà
più alto di quello percepito in precedenza – perché il nuovo
concessionario non dovrà finanziare l’indennizzo attraverso la
gestione – e, tuttavia, inferiore a quanto sarebbe risultato nelle
stesse condizioni - vale a dire con l’assunzione da parte del Comune
di corrispondere l’indennizzo al gestore uscente – a fronte di una
determinazione più alta del valore della rete).
L’ente, quindi,
non ha risorse rivenienti dal servizio di distribuzione gas per
indennizzare il concessionario uscente – come la legge, invece,
prevede addossando l’obbligo al gestore entrante che, quindi, dovrà
finanziarlo attraverso lo svolgimento del servizio –, si trova a
percepire un canone (sicuramente maggiore a quello ottenuto in
passato ma) inferiore a quanto avrebbe potuto ottenere a fronte di
una corretta valutazione del valore della rete e, soprattutto, senza
reali vie d’uscita.
Infatti, ben difficilmente potrà
legittimamente agire sul provvedimento pubblicistico – in disparte
la discussione teorica in merito alla sua natura di provvedimento o
di contratto, nella quale non si intende qui entrare – e revocare la
concessione per ragioni di pubblico interesse; infatti, non sarà
facile dimostrare che l’errata quantificazione dell’indennizzo
dovuto al gestore uscente sia una sopravvenuta ragione di pubblico
interesse ovvero una diversa valutazione dell’interesse pubblico,
giacché la contestazione in ordine al valore della rete sarà stata –
in ipotesi – chiara fin dall’origine e nonostante questo si sarà
deciso di procedere ugualmente lungo la via di cui s’è detto.
Neppure apparirà facile la rinegoziazione dei termini della
concessione con il nuovo gestore – nella prospettiva di un
incremento del canone o di altra partecipazione dell’affidatario al
finanziamento dell’indennizzo dovuto al suo predecessore –; si
tratta di ipotesi che, laddove non prevista contrattualmente, potrà
ancorarsi solo alla sopravvenuta eccessiva onerosità ed alla sua
difficile dimostrazione nel caso specifico.
Nemmeno apparirà
immediatamente agevole rivalersi sui funzionari ed amministratori
che abbiano determinato, con i loro provvedimenti una simile
spiacevole situazione, per lo meno per tutte le ipotesi nelle quali
si siano fatti guidare da pareri e consulenze che siano
effettivamente in grado di escludere la loro colpevolezza, restando,
anche nel caso in cui la responsabilità possa essere effettivamente
loro ascritta, il limite della eventuale incapienza del loro
patrimonio personale.
In ogni caso resterebbe da giustificare
adeguatamente la scelta dell’amministrazione di procedere in senso
apertamente difforme rispetto a quanto previsto dalla legge (che
distintamente assegna l’obbligo di indennizzo, in ogni caso,
all’affidatario subentrante) in tutte quelle ipotesi (che la prassi
oggi presenta) nelle quali, per l’errore sulla quantificazione
dell’indennizzo che l’amministrazione s’è assunta, il concedente si
trova esposto alla corresponsione di somme dovute a titolo di
indennizzo al concessionario uscente che non potrà finanziare sulla
base delle entrate rivenienti dall’affidatario subentrante a titolo
di canone.
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(1) Sia consentito riferirsi a
PERFETTI e POLIDORI (a cura di), Analisi economica e metodo
giuridico. I servizi pubblici locali, Padova, 2003, passim.
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(pubblicato il
21.6.2010)
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