A) PRELIMINARI
(A cura di Lucia
Murgolo)
Il prof. Carlo Emanuele Gallo introduce il quinto convegno del ciclo di seminari organizzati, in
occasione dei lavori sulla bozza del codice processuale
amministrativo. Informa che il convegno torinese è collegato in
video-conferenza con il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari,
dal quale magistrati, avvocati e studenti seguono in diretta
l’incontro. Gallo ringrazia i partecipanti e i relatori e dà la
parola al prof. Follieri.
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Il prof. Enrico Follieri rivolge a tutti un saluto e si riserva di intervenire a conclusione
delle relazioni di Scoca e di Gallo e tenta il raccordo tra i
precedenti incontri e quello odierno, accomunati dall’intento di
sensibilizzare i diversi ambienti, in particolare quello degli
studiosi della materia. Gli incontri si sono svolti in molti Atenei
(e città) d’Italia. Partiti da Padova, si è scesi giù a Messina, poi
risaliti a Roma, quindi a Napoli e, da ultimo, la conclusione a
Torino. Non a caso, perchè è a Torino che fu istituito il Consiglio
di Stato, quando non c’era ancora il Regno d’Italia e di lì
quell’organismo transitò nell’ordinamento del Regno d’Italia, con le
note modifiche. Torino è, dunque, luogo privilegiato, nel quale
tentare la sintesi di tutti i precedenti incontri, facendone una
sorta di celebrazione, stante la storia blasonata della città.
L’esperienza dei seminari è piaciuta a Follieri, perché - con il
gruppo di fedelissimi, che ha partecipato a tutti gli incontri - di
volta in volta si è avuta la possibilità di confrontarsi con
studiosi di scuole diverse, con dottrine e impostazioni, le più
varie, dal che è dato evincere come la diversità sia una ricchezza
per gli studi. Follieri ringrazia i colleghi cha hanno collaborato
all’iniziativa torinese, in particolare Carlo Emanuele Gallo, ma
anche i colleghi che hanno organizzato i seminari nelle altre
città.
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B) RELAZIONI
(A cura di
Lucia Murgolo)
Il prof. Franco Getano Scoca,
evidenzia, in primo luogo, quanto emerso a conclusione del lungo
percorso fatto. I seminari, invero, sono stati tagliati a metà dal
fatto che la bozza di disegno di legge delegata, quale predisposta
dalla commissione, è stata poi modificata parzialmente in sede di
Consiglio dei Ministri. Chi ne ha seguito l’iter conosce
almeno tre testi, quello redatto dalla commissione, quello portato
all’attenzione della Presidenza del Consiglio e l’ultimo, quello
trasmesso dalla Presidenza alla Camera dei Deputati. La bozza ha
subito profonde modificazioni, non positive a giudizio di Scoca, che
hanno ridotto profondamente la novità iniziale: un carattere
innovativo che c’era, anche se moderato, nel primo testo, quello
formulato dalla commissione. Molto probabilmente, il testo che sarà
approvato in via definitiva non sarà l’inizio di un nuovo processo
amministrativo. Il processo amministrativo resterà quello che, da
lungo tempo, ben si conosce, anche se prende atto del giudizio di
chi ritiene trattarsi di un testo soddisfacente: ma, aggiunge, è il
giudizio di quanti pensano che non ci sia nulla da cambiare nel
processo amministrativo. Non c’è dubbio che una serie di norme
processuali che prima erano non scritte, bensì tramandate dal lungo
lavoro della giurisprudenza, oggi sono scritte. Si può dire che il
corpo delle norme processuali si sia arricchito e il processo ora
appare meglio disciplinato, rispetto a prima. Coloro che si
aspettavano un cambiamento profondo - un cambiamento non
rivoluzionario, ma incisivo - delle norme sulla tutela, sono delusi.
Ci si attendeva, in primo luogo, un adeguamento a quel che dice, dal
1948 in poi, la Costituzione italiana, in particolare il secondo
comma dell’art. 113, a tenore del quale la tutela nei confronti
dell’Amministrazione non può essere ridotta, ma deve contemplare
tutti i mezzi d’impugnazione. Un’evidenza balza agli occhi
immediatamente, vale a dire che il mezzo d’impugnazione non può
essere soltanto l’azione di annullamento. Ci deve essere, invece, un
ventaglio di azioni, coincidente in linea di massima con il
ventaglio di azioni che il privato può esperire nei confronti di un
altro privato. Questo è quel che si può chiamare “tutela piena”
delle situazioni giuridiche soggettive del privato, nei confronti
dell’azione e dell’inerzia della p.A. Scoca riferisce di aver letto,
di recente, un breve saggio – di certo conosciuto da molti dei
presenti - di Eduardo Garcìa de Enterrìa, illustre professore
spagnolo ormai più che ottantenne, che ha svolto una ricerca sulla
giustizia amministrativa in Europa e ha messo in evidenza come
sussista quel che lui chiama “un cambio di paradigma del processo
amministrativo”, in tutta Europa. Enterrìa osserva che molte novità
sono sopraggiunte perfino in Paesi come la Francia - legata, com’è
noto, ai suoi miti, alla piena separazione tra giurisdizione e
amministrazione, al carattere oggettivo del processo amministrativo,
quindi in posizione più arretrata anche rispetto a quella italiana –
e l’Inghilterra, dove fino a 10-15 anni fa si riteneva che non ci
potesse essere un confronto giurisdizionale con l’Amministrazione.
Prendendo spunto dalle osservazioni di Garcìa de Enterrìa, Scoca
rileva come, in Germania - Paese all’avanguardia in Europa, dove c’è
un ventaglio di azioni previste dal codice sul processo
amministrativo – nell’evoluzione della legge di procedura
amministrativa, si vada verso quello che dovrebbe essere anche per
l’Italia un obiettivo: assicurare la tutela delle situazioni
giuridiche soggettive, anche nei confronti dell’Amministrazione,
mediante un’azione unica atipica. Ognuno deve poter chiedere quello
che ritiene sia soddisfacente per il suo interesse, cioè per la
soddisfazione della sua pretesa sostanziale. Azione unica significa
“azione non tipizzata”, non di condanna, o costitutiva, o di
accertamento, ma un’azione omnicomprensiva, con una varietà di
domande e quindi, di poteri del giudice amministrativo di risposta a
tali domande. Non si discute, ovviamente, in Germania se ci possano
essere sentenze del giudice che condannano l’Amministrazione a un facere. L’azione di adempimento ha, ovviamente, i suoi
limiti, che devono essere rispettati, ma è un’azione con cui il
giudice infrange l’ostacolo del principio della separazione tra i
poteri, in modo da condannare l’amministrazione a un facere specifico. Anche in Francia, c’è stata un’evoluzione. Ancora
oggi, l’ultima edizione dell’opera di René Chapus definisce il
processo amministrativo un giudizio di diritto oggettivo, quindi,
non a tutela di situazioni giuridiche soggettive, ma un giudizio nel
rispetto della legge e per la sua attuazione che non mira alla mera
soddisfazione delle pretese del ricorrente. Eppure anche in Francia,
negli anni successivi al 1980 - con leggi del 1980 e 1986, poi del
2000 - è stata introdotta un’azione di condanna della p.A. al facere: anche qui il mito della separazione dei poteri è
stato infranto. Ugualmente, in Spagna, c’è stata nel 1998 una
profonda modifica della legge sul procedimento amministrativo e si è
arrivati a dare al giudice il potere di eseguire forzosamente le sue
sentenze, nei confronti dell’Amministrazione. Tutt’altro da quel che
si legge nelle sentenze del giudice amministrativo italiano “salvi
gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione”, tutt’altro
dall’idea che “la sentenza amministrativa deve essere eseguita
dall’Amministrazione”. In Inghilterra, il punto di partenza
dell’ordinamento è alquanto lontano dai sistemi continentali, ma
anche lì si va affermando una nuova giustizia amministrativa, invero
anche per merito del diritto europeo e – in particolare - della
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Anche nel
Regno Unito si va affermando il diritto fondamentale a una tutela
effettiva in materia amministrativa: c’è un “libro bianco” del 2004,
nel quale si legge che ogni tipo di controversia deve essere risolta
equamente, rapidamente, efficientemente, effettivamente. Nel 2007,
si è proceduti a una riforma veramente profonda del sistema dei
Tribunali amministrativi. Chi conosce la giurisprudenza europea sa
che non vi è preclusione alla proposizione di azioni di
accertamento, costitutive, di condanna nei confronti
dell’Amministrazione. In conclusione, Scoca pone in evidenza che, se
l’Italia mantiene l’attuale schema del processo amministrativo,
corre il rischio di rimanere molto lontana dal cammino che sta
percorrendo l’intera Europa.
Scoca ritiene che lo schema
fondamentale del processo amministrativo italiano sia impugnatorio
poiché rimane un processo sul provvedimento, pur in presenza di un
contenuto conformativo della sentenza. L’annullamento è una
“negazione”, esso elimina quello che illegittimamente ha prodotto
l’Amministrazione, ma, da questo a dire che possa effettivamente
dare soddisfazione piena alle pretese della parte vittoriosa, corre
una notevole distanza. Peraltro, storicamente, il processo
amministrativo nasce come controllo di carattere amministrativo
sull’operato dell’Amministrazione. Tutte le norme, che oggi si
applicano, riguardano il processo amministrativo sorto nel 1889. Ci
sono state modificazioni, soprattutto nella giurisprudenza, la quale
ha fatto grandi passi fino agli anni Sessanta. L’introduzione della
legge TAR nel 1971, a parere di Scoca, ha avuto l’effetto di indurre
il Consiglio di Stato, quale organo di secondo grado, ad assumere un
atteggiamento più prudente. Fino al 1971, nelle spinte che potevano
venire, alternativamente, dai giudici e dal legislatore, era
largamente il giudice che proseguiva in modo più spedito. Il
legislatore era molto più cauto. Dal 1971 in poi, avviene il
contrario: il legislatore va più avanti e il giudice amministrativo,
quando può, cerca di frenare. Quanti passi in avanti fa il
legislatore, tanti rallentamenti impone la giurisprudenza. Si pensi
al silenzio, alle modifiche intervenute nella legge sul
procedimento. Il legislatore ha stabilito che il giudice potesse
occuparsi della fondatezza della richiesta fatta
all’Amministrazione, in presenza dell’inerzia di quest’ultima. Ma,
l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non lo ha ritenuto
possibile. Come si vede, c’è un arretramento del Consiglio di Stato,
perché vi è la considerazione che il massimo della giustizia che si
può chiedere nei confronti dell’Amministrazione, il giudice
amministrativo è già in grado di erogarlo. Con la legge del 1971, il
legislatore, per non sbagliare, utilizzò le stesse parole della
legge del 1889, non volle cambiar nulla. Allora forse era
giustificato, era un momento in cui si passava da un organo unico di
giurisdizione (il Consiglio di Stato) a una serie di organi
periferici (i T.a.r.) che non avevano nessuna esperienza, che non
conoscevano il processo amministrativo e, quindi, avrebbero potuto
prendere strade incompatibili con quella che da sempre il Consiglio
di Stato aveva ritenuto la modalità più soddisfacente, peraltro con
visione aperta verso il progresso. Non fu un male, aggiunge Scoca,
che a suo tempo criticò la scelta, ma - a distanza - ritiene sia
stato opportuno e lungimirante l’aver considerato, nel 1971 -
dovendosi regolare il processo di primo grado - quella che, fino
allora, era stata l’evoluzione del processo amministrativo. Scoca
rammenta che ci fu un indicativo episodio, nel 1989: fu approvato da
uno dei rami del Parlamento un disegno di legge che, poi, non fu
approvato dall’altro ramo, soltanto perché cadde il Governo e finì
la legislatura. Nell’articolato di quella legge-delega del 1989, vi
era – a parere di Scoca - una visione più emancipata rispetto a
quello che emerge dall’attuale riforma. Certo, non si può dire che
in Italia non è stato fatto nulla. Ci sono stati molti aggiustamenti
e arricchimenti del processo. Basti pensare alla tutela cautelare,
al risarcimento degli interessi legittimi, alla tutela specifica
delle controversie sugli appalti pubblici. Ma, ciò non è avvenuto
per scelta del giudice amministrativo o del legislatore italiano,
semmai perché l’ha imposto l’Unione Europea. E’ stata l’Europa che
ha imposto all’Italia di modificare il processo amministrativo.
Sostanzialmente, la forza creativa del giudice amministrativo si è
arrestata e, se il legislatore ha fatto qualcosa (basti pensare alla
legge n. 205/2000), si è trattato sempre di riforme molto parziali e
disorganiche. Si pensi all’enorme numero di riti speciali. Se
l’esigenza del rito speciale è sempre la stessa, cioè
l’accelerazione dei tempi di decisione, che bisogno c’è - chiede
Scoca - di immaginare tanti riti speciali, quanti ce ne sono oggi?
Scoca, quindi, passa ad esaminare l’art. 44 della L. n. 69/09 per
verificare se consenta di disegnare un processo amministrativo nuovo
e diverso da quello che si conosce oggi. Il primo comma dell’art.
44, stabilisce che “il Governo è delegato ad adottare… decreti
legislativi per il “riassetto” del processo davanti ai Tribunali
amministrativi regionali e al Consiglio di Stato”. Il fine è quello
di adeguare le norme vigenti alle evoluzioni della giurisprudenza
della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni superiori, nonché
di coordinarle con le norme del codice di procedura civile, in
quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la
concentrazione delle tutele. Ora, se ci si ferma a questo comma,
obiettivamente, si può dire che si tratta di una ripulitura
dell’attuale processo, di una migliore sistemazione della normazione
tipicamente processuale, che tenga conto di quello che hanno
affermato la Corte Costituzionale e le altre magistrature superiori,
un coordinamento tra le norme del processo amministrativo e le norme
del processo civile. Non c’è altro, tranne il profilo della
concentrazione processuale che, d’altronde, dipende dai princìpi
costituzionali. Quindi, se ci si ferma alla lettura del primo comma,
si può dire che quel che è avvenuto è esattamente ciò che il primo
comma della legge-delega ha imposto di fare. Sennonché, ci sono
altre norme nella delega: c’è il secondo comma dell’art. 44, che
fissa i criteri per elaborare la legge delegata. Scoca richiama
l’attenzione su due frasi di quel testo. La prima, secondo cui il
legislatore delegato deve assicurare snellezza, concentrazione, ed
effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole
durata del processo. E’ un primo aspetto, che tuttavia ancora non
pone la necessità di modificare lo schema fondamentale del processo.
Tutto si potrebbe fare, anche lasciando il processo a struttura
impugnatoria, avente per oggetto il provvedimento e per semplice
conclusione una sentenza di annullamento. Ma, c’è ancora – nel
citato secondo comma dell’art. 44 - il n. 4 della lettera b), che è
norma di fondamentale importanza: il legislatore deve prevedere - il
che significa che deve disciplinare necessariamente - le pronunce
(dichiarative, costitutive, di condanna, eccetera) idonee a
soddisfare la pretesa della parte ricorrente vittoriosa. Tutte le
possibili azioni hanno il fine precipuo di soddisfare la pretesa
della parte vittoriosa. Allora, il problema è di vedere se lo schema
del decreto delegato risponda o meno a tale esigenza. Il punto
fondamentale è quello delle azioni, che si può vedere sia come
riferito alle domande del ricorrente, sia ai poteri del giudice, non
essendoci differenza tra il chiesto e il pronunciato. La commissione
aveva proposto un ventaglio di cinque azioni, l’azione di
accertamento, l’azione di condanna, l’azione costitutiva, l’azione
di annullamento, l’azione verso il silenzio e l’azione di
adempimento, almeno per quel che riguarda le azioni di cognizione.
Di questi cinque tipi di azione, in sede di Ufficio legislativo
della Presidenza del Consiglio sono cadute l’azione di accertamento
e l’azione di adempimento. Sopravvivono l’azione costitutiva di
annullamento, l’azione contro il silenzio e l’azione di condanna.
Quanto all’accertamento - nei commenti molto autorevoli di
magistrati e colleghi universitari – si osserva che non vi era
alcuna necessità di disciplinare, in termini generali, un’azione di
accertamento, quando alcune ipotesi di azioni di accertamento non
possono non esserci. Per esempio, la nullità del provvedimento non
si può far valere, se non con un’azione di accertamento. Siccome nel
diritto sostanziale esistono casi di nullità del provvedimento,
evidentemente l’azione di accertamento non si vede, ma c’è. Un altro
elemento di valutazione è fornito dal Consiglio di Stato che ha
stabilito che il ricorso contro la dichiarazione d’inizio di
attività (la cosiddetta d.i.a.) è un’azione di accertamento. I
commentatori hanno detto non essere necessaria la previsione di
un’azione di accertamento, in termini generali, ritenendo
sufficiente che si lasci al giudice l’iniziativa di stabilire se c’è
o meno un’azione di accertamento. Ebbene, Scoca è di avviso diverso.
Ci sono molti casi in cui l’accertamento è necessario, si pensi, per
esempio, ai rapporti di durata, ai rapporti che nascono da un
provvedimento, ma continuano nel tempo, come il rapporto
concessorio, il rapporto di pubblico impiego, ovviamente quello
lasciato alla cognizione della giustizia amministrativa. Ebbene, in
questi casi, se c’è un comportamento che lede i diritti del
concessionario (o del pubblico dipendente), senza che ci sia un
provvedimento da impugnare, l’azione di accertamento sarebbe lo
strumento da utilizzare normalmente, per far venir meno la lesione
da parte dell’Amministrazione. Si pensi ancora agli accordi
amministrativi, sia quelli tra Amministrazione e privati, di cui
all’art. 11 della legge sul procedimento, sia quelli tra le diverse
Amministrazioni, di cui al successivo art. 15. Ebbene, su questi
accordi si fonda le giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, che riguarda anche l’esecuzione degli accordi, cioè
tutto il periodo, che può essere lunghissimo, in cui dura il
rapporto: quindi, per le situazioni giuridiche soggettive che
possono essere messe in forse da un atteggiamento non collaborativo,
se non proprio da un atteggiamento negativo o neghittoso della p.A.,
l’azione di accertamento sarebbe necessaria. Scoca ritiene, dunque,
che l’aver tolto l’azione di accertamento dallo schema generale sia
un fatto da valutare negativamente sotto due profili: sia perché non
consente la piena soddisfazione della pretesa della parte vittoriosa
(questo è il profilo sostanziale), sia perché viola la legge-delega
e questo, ovviamente, è il profilo formale. Lo stesso non può dirsi
per l’azione di adempimento. Il fatto che sia caduta l’azione di
adempimento non sembra a Scoca tanto grave, come la caduta
dell’azione di accertamento. Nonostante l’azione di adempimento
avrebbe potuto essere veramente un simbolo dell’innovazione del
processo amministrativo, in realtà, se si va a confrontare come
operi l’azione di adempimento in Germania, si comprende che i
medesimi risultati possono essere raggiunti attraverso l’azione
avverso il silenzio e la successiva ottemperanza. Scoca ritiene che,
sostanzialmente, con l’azione contro il silenzio si può ottenere
persino qualcosa in più di quello che si ha in Germania, dove
l’azione di adempimento può essere utilmente proposta quando si
tratti di provvedimenti o procedimenti vincolati, oppure quando
l’Amministrazione abbia già fatto la sua istruttoria e non rimanga
nessun margine di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione,
riservataria della valutazione. Lo stesso risultato si può
conseguire, in Italia, con l’azione avverso il silenzio. Pertanto,
non vi è alcun motivo di pretendere che quello che, adesso, si
ottiene facendo ricorso contro il silenzio e con l’ottemperanza, si
debba ottenerlo anche con un giudizio di cognizione. Invero,
attraverso il commissario “ad acta” si ha sempre la
possibilità, alla fine del processo sul silenzio, di ottenere
direttamente la creazione del provvedimento legittimo. Non c’è
grande differenza e il fatto che sia caduta l’azione di adempimento
può essere una deminutio, nella sua valenza simbolica, ma
nella sostanza non è una perdita grave.
Quanto all’azione di
condanna, Scoca confessa che inizialmente era stupito dal fatto che
fosse caduto il primo comma dell’articolo, quello che determinava
l’azione di condanna in via generale, benché gli altri commi dello
stesso articolo riguardassero l’azione di condanna al risarcimento
del danno. Una cosa è l’azione di condanna al risarcimento, cioè
l’azione risarcitoria, altra cosa è avere uno spettro larghissimo di
azioni di condanna, mediante cui chiedere l’adozione di qualsiasi
misura utile per la soddisfazione delle pretese del ricorrente.
Sennonché, andando a leggere l’articolo sulle sentenze di merito del
giudice, Scoca ha poi trovato la stessa dizione, la quale lascerebbe
intendere che, nel codice, sopravviva un’azione di condanna in
termini generali - cioè una condanna a un facere specifico,
non soltanto a un dare - la qual cosa appare come fatto
innovativo, nello schema generale del processo amministrativo. Il
punto dolente, l’ostacolo, che molti vedono per abbandonare la
struttura impugnatoria del giudizio, riguarda la sostituzione del
giudice all’Amministrazione che lo farebbe diventare Amministratore.
Scoca, tuttavia, rileva che non si vuole che il giudice emani
provvedimenti amministrativi o che si debba sostituire
all’Amministrazione nelle valutazioni delle questioni di
opportunità. Il giudice deve stabilire ciò che è conforme alla
legge, di guisa che il problema, in ultima analisi, diventa quello
della discrezionalità tecnica. Nella discrezionalità tecnica si dice
che, per concetti giuridici indeterminati, è necessario operare
valutazioni tecniche complesse, difficili, opinabili, soggettive.
Ebbene, l’operazione logica di specificare, nel caso concreto, quale
sia il significato di un concetto giuridico indeterminato non esula
affatto dall’interpretazione della legge, la quale è appunto un
compito del giudice. Se, ad esempio, la legge fa riferimento al
“mercato rilevante”, è chiaro che il mercato può essere rilevante
geograficamente o merceologicamente, secondo le varie situazioni di
fatto. E’ pur sempre un concetto che deve essere riempito di
contenuti concreti, in base a quel che dice la legge. E’, cioè,
semplicemente un’operazione d’interpretazione della legge, di
concretizzazione del concetto astratto. Se poi occorra fare
valutazioni complesse – come in casi clamorosi, nei quali la
giurisprudenza sia del T.a.r. Lazio e del Consiglio di Stato è molto
avanzata, si pensi ai casi di impugnazione di provvedimenti delle
Autorità indipendenti, come l’Autorità antitrust,
provvedimenti molto elaborati e molto motivati, in cui c’è un
accertamento dei fatti approfondito e un contraddittorio
procedimentale molto robusto - ebbene se si leggono quelle
decisioni, soprattutto quelle scritte dai migliori magistrati del
Consiglio di Stato, si trova ben altro che formulazioni di
principio. Il giudice amministrativo- osserva Scoca - non incontra
veri limiti nella cognizione della discrezionalità tecnica. Qualcuno
afferma che, in tutti i casi anzidetti, il giudice amministrativo si
è limitato a chiarire se la tesi sostenuta dall’Autorità sia
ragionevole. Così non è. Il giudice ha tutte le carte sul tavolo, ha
la prospettazione dell’Amministrazione, ma ha anche le deduzioni
delle parti private, ha la perizia del consulente tecnico d’ufficio,
nonché i referti dei consulenti tecnici di parte: al giudice compete
di dire non se è ragionevole la tesi dell’Autorità indipendente, ma
qual è la tesi che, in base ai documenti presenti in giudizio,
appare la più esatta o corretta, una tesi che potrebbe non essere
esatta in assoluto, ma che diventa la verità processuale. La verità
processuale è un compito del giudice, talché, quando si parla di
“sostituzione”, non si deve fare confusione. Nello schema del
processo di cui ci si occupa, c’è una frase indicativa di tale
confusione: “nella giurisdizione di merito, il giudice si può
sostituire all’Amministrazione”. Invero, la giurisdizione di merito
nulla ha in comune con la sostituzione. La giurisdizione di merito,
così intesa, non ha più ragion d’essere, anzi è del tutto
incostituzionale. Essa fu creata nel 1889, quando il Consiglio di
Stato era un organo amministrativo, sia pure di vertice, molto
importante, con alcune garanzie di “non partigianeria”, di “non
difesa assoluta” dell’Amministrazione, ma era un organo
amministrativo e si spiega così che al Consiglio di Stato, allora,
fu dato il potere di annullamento dei provvedimenti amministrativi,
che non sarebbe mai stato dato al giudice ordinario. Si spiega, allo
stesso modo, perché fu concepita la giurisdizione di merito, cioè un
giudizio per verificare le scelte di opportunità, le scelte
latamente discrezionali. Oggi, in base alla vigente Costituzione,
questa è una forma di giurisdizione da eliminare in via assoluta. È
da domandarsi, allora, perché sia rimasta nel codice. Perché, in
realtà la giurisdizione di merito è come un “fritto misto”. A parte
il giudizio di ottemperanza, dove entrare nel merito delle scelte
dell’Amministrazione è consentito, perché si tratta di eseguire la
sentenza di cognizione - quindi, è giusto che, in quel caso, il
giudice diventi, o direttamente o attraverso il commissario ad
acta, l’autore del provvedimento, perché altrimenti non ci
sarebbe tutela effettiva - tutte le altre ipotesi di giurisdizione
di merito non consentono affatto valutazioni di merito. Si pensi:
alle controversie sui confini tra Comuni ove non vi sono valutazioni
di merito da fare, per stabilire quale sia il confine tra un
territorio e un altro; al contenzioso elettorale: qui, la Corte
Costituzionale ha detto che le controversie in materia elettorale
riguardano esclusivamente diritti soggettivi, quanto di più lontano
ci può essere dalle valutazioni di merito. I casi di valutazione di
merito sono questioni relative a diritti soggettivi. Si continua a
dire che c’è una giurisdizione di merito, ma è veramente ingenuo
ripetere quel che si è sempre detto da parte di chi, in precedenza,
commentava la legge del 1889.
Il relatore prosegue nella
disamina del disegno di legge e considera il contraddittorio, in
relazione al termine per la costituzione di ciascuna parte nel
processo. Per la parte ricorrente, la questione è assolutamente
chiara, per la parte resistente e per i controinteressati, c’è un
termine di 60 giorni, ma non è prevista alcuna sanzione. Il che
significa, che se scade inutilmente il termine, non si può dire che
ci sia una sanzione pecuniaria, o una decadenza. Se
l’Amministrazione e i controinteressati si possono costituire in
giudizio anche all’udienza di discussione finale, non vi è tutela
del contraddittorio. Scoca ritiene che non sarebbe una cosa
rivoluzionaria prevedere, se non proprio una decadenza che impedisca
alle parti di difendersi, per lo meno una sanzione, che induca le
controparti a rispettare il termine.
Un altro aspetto riguarda
l’integrazione del contraddittorio: questa oggi non è disposta dal
giudice, quando nessuno la chieda ed esso si convinca autonomamente
che il ricorso è manifestamente irricevibile, inammissibile o
infondato. La giustificazione che se ne dà è che - se il ricorso è
manifestamente irricevibile o infondato - non serve far spendere
tempo e denaro, per integrare un contraddittorio che poi sarà del
tutto inutile. E’ una ragione plausibile, ma se, contrariamente a
quel che pensa il giudice di primo grado, il giudice di appello non
ritenesse affatto che il ricorso sia irricevibile, inammissibile o
infondato, l’idea di non integrare il contraddittorio diventa
violativa del principio della difesa.
Sempre in materia di
contraddittorio, Scoca sottopone all’attenzione dei presenti
un’altra considerazione, sulla quale avverte di non avere
un’opinione cosi decisa come per le cose dette sinora. Per
l’intervento del contraddittore necessario pretermesso, si prevede
la costituzione fino a 30 giorni prima dell’udienza, ma non si
comprende perché l’intervento non possa avvenire anche dopo il
trentesimo giorno precedente l’udienza. Se veramente è un
contraddittore necessario, non vi è ragione alcuna di impedirgli di
intervenire anche il giorno stesso dell’udienza. Se il
contraddittore necessario è quello che avrebbe dovuto essere
chiamato in giudizio e non è stato chiamato, non vi è alcuna ragione
per impedirgli di essere presente in giudizio anche l’ultimo giorno
utile. Nondimeno, c’è un diverso profilo da considerare, se si vuole
che il contraddittore necessario possa partecipare quantomeno alla
fase finale del processo. Dopo che è chiusa l’istruttoria, negli
ultimi 30 giorni, sono consentite soltanto memorie e repliche:
questa è una valida ragione per ritenere che il contraddittore
necessario pretermesso debba intervenire prima di allora. Se non può
più partecipare all’istruttoria e dovesse avere qualcosa da dire, il
suo intervento sarà pressoché inutile: o partecipa prima o non
partecipa affatto, anche perché potrà, in tal caso, proporre, a sua
volta, un altro ricorso. In ogni caso, Scoca ritiene che occorra
riflettere sull’opportunità del termine di 30 giorni per
l’intervento del contraddittore necessario.
Scoca si sofferma,
quindi, sulla fase istruttoria. Qui il problema fondamentale, che in
commissione è stato discusso molte volte e per il quale c’è stata
una contrapposizione tra gli esterni non togati e i componenti
togati, è la figura del giudice istruttore. Nessuno vuole
appesantire il processo amministrativo. Uno dei caratteri più
apprezzabili del processo amministrativo è che l’istruzione in
realtà è molto ristretta e l’acquisizione delle prove è quasi
inutile, tranne che nel giudizio di risarcimento. Nel giudizio di
annullamento, invece, le prove documentali sono normalmente
sufficienti. Ebbene, se qualcuno intende fare un’istanza
istruttoria, la più superflua possibile - per esempio, quella di
avere il provvedimento impugnato nella sua forma integrale, se non
l’ha avuto, oppure quella di avere un altro provvedimento, alla cui
motivazione l’atto impugnato si ispiri per relationem - oggi
non saprebbe a chi chiederlo. Ci sono presidenti di Tribunali che
dichiarano la loro disponibilità a provvedere con decreto
istruttorio. Ma, questo non succede ovunque. Il fascicolo, una volta
depositato, se non c’è un’istanza cautelare, va in archivio e vi
resta, per essere poi riesumato quando, con il passare degli anni, è
fissata l’udienza di discussione. Ebbene, questo non può essere
consentito. Accade di frequente che si arrivi all’udienza di
discussione e non c’è l’istruttoria o non è stato integrato il
contraddittorio. All’udienza di discussione, si fa un’ordinanza
istruttoria e passano altri mesi o anni. Allora, sono in molti a
chiedere l’udienza istruttoria. Si replica che questo aumenterebbe
il carico di lavoro non soltanto dei magistrati, ma anche delle
segreterie, la qual cosa contrasterebbe con uno dei princìpi della
delega, quello per il quale non bisogna aumentare la spesa pubblica.
Pertanto, per non aumentare la spesa, non si può avere l’udienza
istruttoria. Si è pensato, allora, a un magistrato che resti a
disposizione. Il Presidente - o un suo delegato - dovrebbe occuparsi
dell’istruttoria, ma non si sa quando è nominato questo giudice
istruttore, non si sa quali poteri può avere in sede monocratica. Il
codice dovrebbe disciplinarlo.
Il relatore osserva ancora che
nell’istruzione probatoria permangono, anzi sono stati formalizzati
e probabilmente aumentati, i poteri officiosi del giudice. Qualsiasi
cosa possa chiedere il ricorrente o una delle parti, la può
acquisire d’ufficio anche il giudice. A parere di Scoca, è un
sistema contrastante con il principio del processo dispositivo,
nonché del processo di parte, nel quale non è il giudice che si deve
occupare della prova. Il giudice si deve occupare di consentire alla
parte che chieda una certa prova, che non è nella sua disponibilità,
di imporla all’altra parte, ma non può farlo d’ufficio, se nessuno
lo chiede. E’ una debolezza del sistema, non un punto di forza,
lasciare che il giudice intervenga d’autorità. Il processo, per come
è concepito in tutta Europa - perfino in Francia - è un processo di
diritto soggettivo. Non possono esserci poteri officiosi del
giudice.
Nella bozza della commissione, si parlava di consulenza
tecnica d’ufficio e di verificazione. Se c’è la consulenza tecnica,
qualcuno potrebbe chiedersi che necessità vi sia della
verificazione. Però, effettivamente - in questo sono stati un po’
tutti d’accordo - si è detto che la verificazione non costa niente
ed è fatta normalmente in tempi più rapidi, mentre la consulenza
tecnica d’ufficio comporta non soltanto dispendio di danaro, ma
anche, di tempo. Il procedimento per la nomina del consulente
d’ufficio (con il giuramento, la scelta dei periti di parte, ecc.) è
più complesso, talchè si è pensato di conservare la verificazione.
Sennonché, nella bozza della commissione, l’accento era posto sulla
c.t.u., mentre tutto è stato cambiato nella bozza ministeriale.
Adesso, si può far ricorso alla c.t.u. soltanto subordinatamente
alla verificazione. Un’altra norma su cui si possono avere dubbi di
costituzionalità è quella che stabilisce che la prova testimoniale
può essere fatta solo per iscritto. Dicono i civil-processualisti
che questa è una norma che, nel processo civile, ha dato luogo a
dubbi di legittimità costituzionale.
Scoca passa all’esame dei
riti speciali, osservando che, forse, era il caso di riunificarli.
Invece, ne sorgono sempre di nuovi, come nel procedimento elettorale
e nel procedimento in materia di appalti pubblici. Invece di
eliminarli, di razionalizzare il processo, facendo soltanto uno o
due tipi generali di riti speciali, si va nella direzione
opposta.
Un’altra cosa incredibile è che, nel testo passato dalla
commissione alla Presidenza del Consiglio, è caduta l’azione
collettiva per l’inefficienza della p.A., prevista nella
legge-delega. Nella legge-delega era anche stabilito, in termini
chiarissimi, che bisognava disciplinare il processo sulle fasi
preparatorie delle elezioni politiche. Anche questo rito è venuto
meno, ma – questa volta - non nel passaggio dalla commissione alla
Presidenza, bensì nel passaggio dalla Presidenza alla Camera. Due
cose che sono ben specificate nella legge-delega , sono finite fuori
dallo schema del codice.
Altro tema sensibile è quello della
concentrazione delle tutele. Ancora oggi i canoni, le indennità e
gli altri corrispettivi di concessione è materia lasciata alla
cognizione del giudice ordinario. Anche per le indennità di
espropriazione si va all’A.g.o., per cui chi si difende nei
confronti di un provvedimento di espropriazione deve fare l’azione
di annullamento davanti al G.A. e l’azione di indennità davanti alla
Corte d’appello. Evidentemente, bisogna concentrare innanzi ad un
solo giudice queste controversie. Allo stesso modo, si può dire che
ormai nessuno pensa che il giudice amministrativo non sia in grado
di valutare la questione di falso e non si comprende perché mai
l’azione di falso sia lasciata al giudice ordinario. Anche questo è
un problema di concentrazione di tutela. Se finora ciò è accaduto, è
perché il giudice amministrativo non era un vero e proprio giudice.
Quando fu creato, era un organo amministrativo ed era giusto che le
questioni di stato e capacità le decidesse un “vero” giudice. Ma,
adesso che perfino la Corte Costituzionale si è accorta che il
giudice amministrativo è un vero giudice e lo ha detto chiaramente e
radicalmente nelle sue ultime pronunce, non vi è ragione per
perseverare in questa dicotomia. Per avere davvero quel che Eduardo
Garcìa de Enterrìa chiama il “cambio di paradigma del processo”,
tutto ciò deve essere fortemente ripensato. Se passa lo schema della
legge delegata, com’è ora, non vi sarà alcun cambio di paradigma.
° ° ° ° ° ° ° °
(A cura di Leonardina
Casoli)
Il Prof. Carlo Emanuele Gallo rileva che si dovrebbe riflettere sul “vizio di origine”
dell’emanando codice. Sempre più frequentemente, infatti, accade che
il legislatore delegante (per pigrizia, per abbreviazione dei tempi
parlamentari, o per molteplici altre ragioni) indichi in via
generica, i principi e i criteri direttivi – che, invero, dovrebbero
essere indicati in modo specifico e analitico – e sostituisca queste
indicazioni con un procedimento aggravato a livello parlamentare,
quale quello qui previsto del parere delle commissioni parlamentari.
Una delega di tal fatta non è in grado di resistere alle scelte,
eventualmente differenti, del legislatore. Lo si è visto in più
occasioni: il decreto legislativo sull’azione collettiva nei
confronti della pubblica amministrazione, quella prevista in
attuazione delle varie previsioni della legge Brunetta, è nettamente
più arretrato rispetto alla legge di delega. Orbene, ciò è accaduto
perché la legge di delega presentava contenuti avanzati, ma non così
specifici; in altri termini, non era tale da vincolare – con
l’autorevolezza che, comunque, ha il legislatore – la successiva
azione del Governo. Il legislatore ordinario non ha vincolato a
sufficienza il Governo.
In questa vicenda, però, il procedimento
prescelto ha avuto delle connotazioni ancor più negative, in quanto
si è scelto di coinvolgere, nella fase di elaborazione del testo,
soprattutto il Consiglio di Stato che è il destinatario della
regolamentazione. Il testo finale, pertanto, costituisce il prodotto
di un’elaborazione progressiva che – come confermato dai componenti
esterni della commissione – è stata essenzialmente realizzata dal
Consiglio di Stato che, in ragione di tale circostanza, ha potuto
trarre la convinzione di essere il “vero legislatore”. È accaduto,
infatti, che autorevolissimi esponenti del Consiglio di Stato, anche
in occasioni ufficiali, hanno solennemente affermato di essere
finalmente al cospetto del “Codice del processo amministrativo”,
della “Riforma della giustizia amministrativa”, così esponendosi
alla successiva e clamorosa smentita da parte del Governo, dato che
quest’ultimo – sia pure attraverso “l’altra mano” del Consiglio di
Stato – ha ribaltato, in buona parte, quella che era la scelta
ufficiale. Anche su questo si deve riflettere. Probabilmente, è
stata fatta una scelta sbagliata; si è compiuto un tentativo che,
complessivamente (almeno a livello di immagine), non ha condotto al
risultato voluto.
Sempre sul fronte dell’opportunità delle
scelte effettuate, v’è da considerare la decisione – giustificata in
termini di risparmio – di eliminare anche qualsivoglia rimborso a
favore dei componenti della commissione. Il che, ovviamente, ha
condotto ad una fatale restrizione della platea dei
coinvolti, risultandone esclusi molti professori
universitari e professionisti. In definitiva, buona parte
dell’Italia, cioè tutti quelli che non si riconoscono nella
capitale, si sentono sostanzialmente indifferenti, e in qualche modo
finanche un po’ ostili, rispetto a questo tipo di elaborato,
indubbiamente frutto di un centralismo esasperato. Anche per questa
ragione il risultato finale è aspramente criticato.
A ben
guardare, gli altri codici di settore sono stati elaborati
altrimenti: sono stati discussi più ampiamente e diffusamente a
livello parlamentare, sono stati dibattuti con le Università e con
gli ordini professionali, ecc. In questo caso, le cose sono andate
diversamente, come dimostrato dal fatto che lo stesso Consiglio
Nazionale Forense ha reso il proprio parere pochissimi due giorni.
Scelte di questo tipo conducono ad un testo che non possiede
l’autorevolezza necessaria per reggere ai passaggi successivi e
diventare legge.
Sottolinea Gallo che, nel corso degli incontri
pregressi, ci si è posti il problema concernente la qualificazione
dell’emanando testo normativo e, in particolare, sul significato da
attribuire al termine “Codice”, anche perché vi è tutta una
letteratura giuridica sul tema della codificazione nei “tempi
moderni”. Certamente, non siamo in presenza del Code
Napoléon, né del codice civile; forse, neanche è possibile
parlare di un codice di settore. Si tratta, invero, di una semplice
“raccolta di norme” (cosa, peraltro, assai ricorrente nel diritto
amministrativo, nel cui ambito – in disparte il codice della strada
che, in realtà, nella versione del ’92, non si chiama neanche più
così – non sono ravvisabili veri e propri codici).
In tale
prospettiva – ad avviso di Gallo – non è criticabile la scelta (pure
criticata) di individuare nelle disposizioni del codice di procedura
civile, laddove compatibili ed espressione di principi processuali
generali, il principale parametro di riferimento, inteso come quadro
complessivo.
Il legislatore, anche di recente, ha dedicato
moltissima attenzione a quel corpo normativo, l’ha modificato tante
volte, anche se per profili che non attengono direttamente al
conflitto tra cittadini e p.a., e quindi all’azione di impugnazione.
Paradossalmente, i libri di questa bozza di codice che sono stati
meno criticati nelle discussioni sono proprio quelli (ad esempio, il
libro sulle impugnazioni) modellati sul codice di procedura civile,
proprio perché riferentesi ad istituti, in qualche modo, collaudati.
Ciò non significa, tuttavia, che fosse condivisibile la scelta
iniziale della commissione di congegnare, nel libro I (ciò era
particolarmente evidente nella prima stesura di esso), un sistema
tale da operare la trasposizione del nostro processo nel processo
civile. In tal modo, infatti, piuttosto che l’applicazione delle
norme del codice di procedura civile laddove espressione di principi
processuali generali, si realizzava una sorta di “travestimento” o
“vestizione” del nostro processo in un processo civile.
Un’operazione di tal fatta risulta incongrua anche perché occorre
preoccuparsi, non soltanto di ciò che si scrive nel libro I, ma
anche di ciò che è scritto nei libri successivi (soprattutto nel
libro II), altrimenti il testo appare come una sorta di
“cannocchiale rovesciato”. È noto a tutti come tale strumento sia
stretto all’inizio e molto più dilatato alla fine.
Nel caso del
codice, accadeva esattamente il contrario: il libro I prevedeva
tutta una serie di possibili e disparate azioni; nei libri
successivi era ravvisabile un deciso restringimento. Nel libro I, si
facevano delle grandi affermazioni (“è possibile chiedere ed
ottenere la condanna a tutto”); nel libro II, si confutava tutto
quanto (“in realtà, non potete avere la condanna a niente”). Anche
nell’ambito delle azioni di adempimento, appare evidente che l’unica
ravvisabile fosse quella avverso il silenzio, formulata – peraltro –
in termini assai più limitati rispetto alla disciplina introdotta
dalla legge n. 15 del 2005.
Una tale organizzazione delle
disposizioni normative appare immediatamente criticabile agli occhi
di chi intenda procedere ad una lettura sistematica. Evidentemente è
questa la ragione per cui lo “sforbiciatore” (che evidentemente
possiede attitudini da giardiniere) ha deciso di “tagliare tutti
questi pezzi di siepe che non corrispondono al disegno complessivo”.
Si tratta di vicende già accadute in passato, come nel caso della
legge n. 10 del ‘77.
Ad avviso del relatore, l’impostazione del
codice appare criticabile anche perché si è provveduto a trasportare
titoli di opere scientifiche nella rubrica di alcuni articoli.
Indubbiamente, si tratta di operazione estremamente lusinghiera per
gli autori degli scritti – Gallo riferisce di aver riscontrato in
qualche norma anche qualcosa di suo – ma, altro è scrivere un libro,
altro è scrivere una norma. Peggio ancora, se si deve scrivere la
disposizione: intitolare un articolo “la modificazione della
domanda” e, poi, disciplinarvi all’interno due cose diverse, ovvero “i motivi aggiunti nell’azione di impugnazione” e
“la modificazione della domanda nell’azione a tutela dei diritti
soggettivi”, significa dar luogo ad un vero e proprio caos
normativo, dato che all’interprete non sarà più dato comprendere se,
in ipotesi, i motivi aggiunti siano ancora ammessi o meno. A ben
guardare, ci si potrebbe imbattere in un giudice che li ritenga non
ammissibili.
Rileva Gallo che, qualora si intenda esaminare un
testo normativo, soprattutto se di recente approvazione, può
risultare utile l’analisi dei lavori preparatori. Proprio dal
confronto tra le diverse formulazioni delle disposizioni, infatti, è
possibile trarre elementi di interpretazione. Per ciò che concerne
l’emanazione di questo codice, è evidente come non sia possibile
parlare di lavori preparatori in senso stretto perché provengono da
palazzo Spada, e non dal legislatore. Dietro questo codice, non v’è
nulla talché l’interprete si vedrà costretto ad analizzare queste
disposizioni isolatamente, così come emanate.
Anche al fine di
mantener fede all’idea del discussant – difensore, Gallo
riferisce che, a suo parere, non tutto ciò che concerne il progetto
di codice è da intendersi in chiave negativa. In disparte le lacune
pure ravvisabili, il testo presenta anche alcuni aspetti
positivi.
Esiste, per esempio, una sistematica generale dei
termini, riconducibile all’intento di renderli tutti uguali
(tendenzialmente, 60 - 30 gg.); certamente, vi sono da considerare i
diversi termini previsti in ordine ai molteplici riti speciali, ma –
almeno in parte – di ciò il legislatore non può essere considerato
responsabile perché, per esempio, la disciplina dei contratti è
“calata dall’alto” e, dunque, non restava che recepirla così
com’era.
Ci sono, inoltre, delle novità significative a tutela
del contraddittorio, per esempio il fatto che, nel giudizio di
ottemperanza, il ricorso debba essere notificato. Questo è un
aspetto importante, soprattutto se si considera che la Corte
costituzionale aveva assunto una posizione molto restrittiva,
piuttosto di retroguardia, da Avvocatura dello Stato. Va considerato
che, nell’operare tale inversione di tendenza, si è finito col
trascinare un po’ tutto, come risulta dal fatto che anche l’atto di
diffida è divenuto opzionale. Probabilmente, si è trattato di un
salto troppo repentino, anche perché, operando una comparazione con
il processo civile, occorre rilevare che lì vi è il
precetto.
Altro elemento positivo – a parere di Gallo – attiene
alla previsione di poteri più incisivi anche per giudice della
cognizione. Non si tratta tanto di quella strana sentenza di
condanna, tramite cui il giudice può condannare “a tutto ciò che
serve”; invero, se sul versante sostanziale non si provvede a
definire “a cosa serve” (e tale definizione sostanziale non c’è), è
evidente che quella disposizione non potrà avere alcuna utilità
pratica. Parrebbe potersi ravvisare una certa similitudine con
l’art. 700 c.p.c., una sorta di “tutela cautelare innominata,
trasferita nel dispositivo di una sentenza”, ma – evidentemente –
non è la stessa cosa. La “tutela cautelare innominata” è stata
creata perché, nelle more del giudizio e al fine di evitare che la
durata del processo si ripercuota a danno dell’attore che ha
ragione, si possa far fronte a tutti i problemi che astrattamente
possono porsi.
In questo caso, c’è – anticipata nel giudizio di
cognizione – la possibilità che il giudice nomini addirittura un
commissario ad acta per il caso di inadempimento. Tutto ciò
sembra eccessivo, anche perché in tal modo si finisce per ricondurre
tutto a tale fase. C’è, tuttavia, il “contrapposto” perché, nel
giudizio di ottemperanza, è possibile esperire anche l’azione di
risarcimento. Ecco che il giudizio di ottemperanza si trasforma e
diventa un giudizio con il rito ordinario.
In definitiva,
abbiamo uno strano processo che “un po’ va avanti e un po’ va
indietro”; alcune questioni, infatti, vengono riportate alla fase
della cognizione ed altre si possono spostare nella fase
dell’esecuzione.
Altro significativo elemento di novità è
costituito dalla possibilità, nel rito del silenzio, di conoscere
del provvedimento sopravvenuto. Nell’ambito di tale giudizio, il
giudice deve individuare “esattamente” il provvedimento che
l’amministrazione deve adottare. Questo – afferma Gallo – è molto
importante dato che, in disparte i casi in cui si impugna il
provvedimento amministrativo ai fini dell’annullamento, nei restanti
casi ci si rivolge al giudice amministrativo affinché sia superato
il silenzio dell’amministrazione.
A tal proposito, peraltro,
Gallo osserva che la previsione di un’autonoma azione accertamento
nei confronti di un soggetto titolare di un potere non ha molto
senso. A ben guardare, anche nel processo civile, l’azione di
accertamento da sola è molto limitata. Di norma, al giudice si
chiede sia l’accertamento che la condanna, cioè si chiede che sia
riconosciuto il diritto e che la controparte sia condannata alla
cessazione di quel comportamento che lo nega e ad assumere un
comportamento rispettoso. L’accertamento in sé è semplicemente la
rimozione dell’incertezza in ordine alla titolarità delle posizioni
giuridiche.
Quest’azione sul silenzio – prosegue Gallo –, se
così utilizzata, può essere estremamente significativa. Si tratta,
però, di battere l’atteggiamento del Consiglio di Stato che, su
questo punto, è stato sempre particolarmente chiuso. Le ragioni di
tale atteggiamento vanno probabilmente ascritte al timore che, in
giudizio, le cose non vengano rappresentate correttamente. Sia il
Presidente De Roberto che il Presidente Schinaia, durante gli atti
di un convegno di qualche anno fa, affermavano che il problema reale
non attiene tanto al non volersi sostituire all’amministrazione,
quanto all’incertezza circa ciò che, sulla base della sentenza che
individua il provvedimento, sia possibile chiedere al giudice. Vero
è, però, che a ciò si può ovviare con l’istruttoria.
E
sull’istruttoria, il codice è intervenuto su due aspetti.
Il
primo attiene all’onere della prova. Gallo condivide l’idea,
contenuta nella stesura più recente del codice, di ridurre – per il
ricorrente che agisce a tutela dell’interesse legittimo – l’onere
della prova al principio di prova. Sebbene fossero tendenzialmente
tutti d’accordo (si tratta di un concetto da tutti conosciuto,
utilizzato dalla giurisprudenza, e ben individuato dalla
letteratura) tale elemento non è stato introdotto espressamente.
Dalla lettura delle norme come recentemente riformulate,
tuttavia, l’idea emerge. Si tratta di un’innovazione importante, ad
avviso di Gallo, dato che il ricorrente, rispetto
all’amministrazione, è sempre in una condizione di difficoltà; lo è
anche adesso, nonostante ci sia la possibilità di ottenere l’accesso
ai documenti amministrativi.
Per ciò che concerne il secondo
aspetto, Gallo – dissentendo in parte da quanto affermato da Scoca –
ritiene che, nella bozza di codice, il potere d’ufficio del giudice
non sia definito in maniera diversa da quella tradizionale. Il
giudice non può ricercare i fatti primari da introdurre nel giudizio
e, forse, neanche i fatti secondari; può acquisire gli elementi che
il ricorrente non è riuscito ad inserire perché, nel giudizio, non
ne aveva la disponibilità e, al limite, può chiedere informazioni,
che configurano una sorta di interrogatorio libero, ma formalizzato,
visto che è introdotto per iscritto e le parti potranno confrontarsi
su di esso. Il rilievo delle informazioni è da ricollegare al fatto
che, anche nel giudizio amministrativo, si rende necessario,
talvolta, che il fatto sia portato in giudizio, e ciò non può che
avvenire per iscritto.
Altro tema dibattutissimo in ordine
all'istruttoria è quello che concerne il mancato collegamento tra le
parti e il giudice, anche se in ordine a ciò Gallo non ritiene di
accusare il codice perché, anche tra i processualcivilisti, vi sono
quelli che criticano la scelta del codice di procedura civile
vigente di introdurre la figura del giudice istruttore. Se la scelta
fatta è quella della produzione documentale, l'istanza è da fare al
Presidente, sperando che provveda. Ma anche in ordine a ciò, v'è da
considerare tutte le volte che, parlando di pubblica
amministrazione, vengono elaborati degli incredibili istituti per
ovviare al fatto che c'è qualcuno che non fa quello che dovrebbe.
Ciò non ha senso. La scelta dovrebbe essere quella di stabilire che
il Presidente, una volta sollecitato, provvederà.
Un altro
elemento su cui Gallo concorda con Scoca è la mancanza di un termine
per la costituzione in giudizio del controinteressato e
dell'amministrazione resistente. C'è una differenza tra il giudizio
di primo grado e quello di appello, dato che in quest'ultimo è
previsto che chi è appellato e vuole riproporre le eccezioni o le
domande assorbite in primo grado deve farlo entro il termine
previsto per la costituzione in giudizio, altrimenti decade.
In
primo, un meccanismo di questo tipo non potrebbe essere previsto, ma
si potrebbe usare il sistema che vige in ordine al ricorso in
Cassazione ovvero, se non ci si costituisce nei termini, non si
possono più depositare difese scritte. Vi sarebbe da chiedersi se,
nel giudizio amministrativo, qualora non si possano depositare
difese scritte, si possa riuscire a sviluppare adeguatamente le
proprie difese. Si pensi, solo esemplificativamente, alle
controversie in materia di appalti, in cui il ricorrente deduca
numerosi motivi, anche molto articolati; in tali casi, è difficile
e, soprattutto, è poco efficace la sola difesa orale. Proprio tale
elemento potrebbe essere determinante per indurre le parti a
costituirsi tempestivamente; basterebbe aggiungere “prendendo
posizione in ordine ai fatti di causa”, come nel rito del
lavoro. Esistono, infatti, dei modelli processuali cui fare
riferimento.
Gallo rileva che un'ulteriore “stranezza” del
codice attiene al regolamento di competenza, sul quale si sono
susseguiti vari interventi e modifiche, quali la sottrazione al
T.A.R. della facoltà di delibarlo e l'attribuzione di tale potere al
Consiglio di Stato, la fissazione della regola per cui la sospensiva
deve essere data unicamente dal giudice che sarà indicato come
competente, all'esito della soluzione della questione di competenza.
Nonostante questa iper-attenzione nei confronti di tale istituto, il
codice ha inserito una regola davvero inspiegabile, prevedendo che
il regolamento di competenza possa essere proposto entro sei mesi
dal deposito del ricorso (o dalla notificazione). Non si può davvero
evitare di considerare che, se c’è una cosa che, nell’attuale
processo, si risolve subito è proprio il regolamento di competenza;
con le previsioni del codice si introduce una vera bomba ad
orologeria.
Gallo conclude il proprio intervento rilevando che,
tutto sommato, il codice risolve tanti problemi (soprattutto quelli
più minuti), quali la riserva d'appello, il problema della
riconvenzionale, le modalità di notificazione e di deposito. Prima
del codice, certamente, v'erano incertezze in ordine a molteplici
istituti. Proprio in ordine a tali aspetti, il nostro processo è
reso più comprensibile a chi non lo pratica. Del resto, i problemi
più gravi della legislazione attengono proprio al non espresso,
all'implicito, soprattutto per i non addetti ai lavori. Ne consegue
che un testo come il codice, proprio perché riordinato, può ottenere
anche il risultato di rendere il processo amministrativo più
comprensibile a chi voglia praticare tale giudizio che, a parere di
Gallo, tutto sommato, funziona.
C) INTERVENTI
(A cura di Graziana Urbano)
Il Prof. Enrico
Follieri dopo aver espresso ammirazione per le relazioni del
prof. Scoca e del prof. Gallo ed aver rammentato la stesura del
resoconto di ciascun seminario, pubblicato su www.giustamm.it,
invita a una riflessione sui parametri di riferimento con cui
giudicare una disciplina processuale.
Atteso che ormai, a
conclusione del percorso, messa da parte la discussione sulla natura
giuridica dell’articolato, se trattasi di un codice in senso tecnico
o di una raccolta di norme, come in precedenza aveva sostenuto in un
suo scritto presentato a Padova e pubblicato su www.giustamm.it e
confermato da Gallo, l’interrogativo di fondo è: qual’è il parametro
con cui giudicare una disciplina processuale? O meglio, qual è il
metro per poter affermare che un processo sia un “buon processo”?
Nell’insieme, i punti essenziali e fondamentali da prendere a
riferimento per rispondere al quesito sono: il giudice, i suoi
poteri e la sua posizione di terzietà e di imparzialità; le parti, i
loro poteri, soprattutto in ordine alla possibilità di un
contradditorio ad armi pari; la questione relativa alla
realizzazione di un giusto processo, (e quindi i parametri relativi
all’art. 111 Cost.), che dipende sia da regole organizzative sui
tempi sia, in relazione all’effettività, efficacia e efficienza del
processo, dal modo di tutela, ossia, come rilevato da Scoca, dal
numero possibile delle azioni per soddisfare veramente l’interesse
che fa valere colui che inizia il processo.
Non potendo
approfondire, per carenza di tempo, ognuno dei singoli punti, il
Follieri si sofferma solo su un profilo, che appare il più
interessante, il contraddittorio.
Ritiene, in primo luogo, che il
processo amministrativo sia ontologicamente sperequato, perché c’è,
da una parte, un ricorrente e, dall’altra parte, c’è la p.a.
resistente e il controinteressato che perseguono uno stesso
obiettivo, contrario a quello del ricorrente. In altri termini, c’è
una parte contro due parti.
La palese sperequazione non è
risolvibile aumentando il numero degli avvocati per il ricorrente,
perché la questione riguarda la prospettazione della difesa: il
controinteressato sostiene la infondatezza della pretesa, così come
la sostiene la parte resistente, ma da diversi punti di vista, pur
mirando al medesimo risultato.
Altro tema è, poi, la
sproporzione nel rapporto tra l’esercizio del potere della p.a. e il
soggetto che, invece, si difende, tutelando un interesse che, pur
essendo espressione di una situazione giuridica soggettiva, attiva e
di vantaggio, non può autodeterminarsi, poiché è un interesse, come
ha scritto Scoca, “a soddisfazione aliena”, cioè che trova
soddisfazione da parte dell’esercizio di un altro potere, quello
della p.a.
È sperequato il contraddittorio tra le parti ed è
senza dubbio un fatto ontologico, di essenza, che non si può
eliminare, ma a fronte del quale è necessario trovare dei rimedi.
Gallo indicava una soluzione nella previsione di difese soltanto
orali, laddove le parti intimate, resistente e controinteressato, si
costituiscano fuori termine, ma, ad avviso di Follieri, il rimedio
più importante è quello di prevedere preclusioni e
decadenze.
Tuttavia, la formulazione dell’art. 35 della bozza di
Codice (da ultimo licenziata dal Consiglio dei Ministri) sulle
pronunce di rito, secondo cui il giudice può accertare e dichiarare
d’ufficio “il ricorso irricevibile, se accerta la tardività della
notificazione o del deposito, e inammissibile, quando è carente
l’interesse o sussistono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul
merito”, rende difficile la previsione di decadenze e preclusioni;
ancor più, se, come stabilisce la norma, il giudice può rilevare
d’ufficio tutte le questioni in rito.
Sarebbe, dunque, inutile la
previsione di decadenze e preclusioni per il ritardo nella
costituzione, dal momento che possono essere rilevate dal giudice di
ufficio; d’altra parte, se così è, a maggior ragione la parte può
eccepirle anche nell’ultima memoria e oralmente all’udienza.
O
ancora, quando l’art. 35 aggiunge che sempre d’ufficio il giudice
dichiara il ricorso “improcedibile quando nel corso del giudizio
sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione o non
sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero
sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito”,
non vi è spazio per eccezioni che può rilevare solo la parte
resistente o il controinteressato, per cui l’eventuale previsione di
preclusioni e decadenze, nel caso in cui una parte non si
costituisca nei termini, a nulla serve, fin tanto che rimane questa
norma.
In altri termini, l’art. 35 taglia le gambe ad ogni
disposizione possibile volta a riequilibrare il contraddittorio.
Se si vietasse al resistente e al controinteressato, che non si
costituiscono tempestivamente, la difesa scritta e fosse loro
consentito solo la difesa orale in udienza, per quanto la
discussione orale possa apparire meno efficace di una memoria
scritta, permette di poter sollevare in udienza tutte le questioni
rilevabili d’ufficio e segnalarle al giudice, a discapito del
ricorrente, che si trova nella difficoltà di dover replicare a una
situazione del genere.
Si crea, infatti, un forte squilibrio
nella discussione orale, perché il ricorrente si trova di fronte
alla presenza di più parti, per cui sarebbe necessario un
procedimento più attento che prevedesse la possibilità di replica al
ricorrente.
In conclusione, l’impostazione del Codice in
itinere non appare essere nella direzione di rendere il
contraddittorio ad armi pari, anzi, accentua la disparità delle
parti, delle armi nel contraddittorio. Proprio la previsione
espressamente indicata di dichiarare d’ufficio tutte le
irricevibilità, tutte le inammissibilità e tutte le questioni che
non consentono di arrivare al merito, è, infatti, a svantaggio del
ricorrente che ha, invece, interesse a giungere alla pronuncia di
merito.
° ° ° ° ° ° ° °
Il Prof. Sergio Foà tratta un argomento specifico che, probabilmente, nei lavori di
redazione del Codice, si è ritenuto acquisito o scontato, ossia la
cognizione incidentale delle questioni pregiudiziali, ex art.
8 della bozza, e l’azione generale di annullamento, ex art.
29 nel giudizio di legittimità nell’ambito del processo di
cognizione.
In particolare, l’argomento verte sulla valutazione
della legittimità del provvedimento amministrativo, sempre nello
schema del giudizio impugnatorio, quando i vizi del provvedimento
amministrativo siano legati alla violazione di una fonte
sovraordinata rispetto alla legge. Quindi, in sintesi, il problema
della questione di legittimità costituzionale, della questione di
compatibilità comunitaria e eventualmente anche della questione di
convenzionalità, se si estende il riferimento alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo o al diritto internazionale pattizio.
Alla luce del processo di uniformazione del giudizio
amministrativo a quello civile, si coglie una tendenza a valutare la
questione di legittimità costituzionale come una pregiudiziale in
senso tecnico, in senso stretto, alla stessa stregua di quello che
il giudice civile fa da anni nell’ambito dei suoi poteri di
cognizione.
Di fronte alla struttura “dispositiva” del processo
amministrativo di impugnazione, ai vizi dedotti sostanzialmente
dalle parti, siano la violazione di legge o l’eccesso di potere con
riferimento a un principio di ragionevolezza o in genere dell’azione
amministrativa, il Foà si chiede se sia concepibile oggi che il
giudice amministrativo, senza che sia dedotta una incostituzionalità
della norma richiamata, sollevi d’ufficio la questione di
legittimità costituzionale.
In altri termini, se si prende ad
esempio il meccanismo studiato da Alberto Romano tra la fine degli
anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 di un sillogismo della
pregiudizialità consistente in una premessa maggiore, la legittimità
costituzionale della norma, e in una premessa minore, la legittimità
dell’atto amministrativo conformemente alla norma (di cui si discute
se sia costituzionale o meno), può il giudice amministrativo di
fronte a un’impugnazione relativa a un vizio di violazione di legge
e, quindi, alla premessa minore del sillogismo, sollevare d’ufficio
la questione di legittimità costituzionale, senza che le parti lo
deducano?
Gli spazi per farlo, a suo avviso, ci sono, in forza di
quanto previsto dalla legge delega in merito alla equiparazione ed
alla tendenziale assimilazione del processo amministrativo ai
principi del diritto comunitario.
Atteso che il giudice
amministrativo può sollevare d’ufficio la questione, quando trattasi
di compatibilità o di interpretazione di una norma comunitaria, ex art. 234 del Trattato UE, alla stessa stregua potrebbe
farlo quando la questione sia di legittimità costituzionale.
La
rilevanza della questione per le parti è, inoltre, secondo quanto
sostenuto alla fine degli anni ’60 da Zagrebelsky, un carattere
naturale, ma non necessario, per poter sollevare la questione di
legittimità costituzionale: parametro che potrebbe essere trasposto
anche nel processo amministrativo.
Altra argomentazione a favore,
più in linea con gli orientamenti anche dottrinali sulle questioni
pregiudiziali riferite alla costituzionalità, si ritrova nella nuova
formulazione dell’art. 8 del Codice, che stabilisce che il giudice
amministrativo conosce in via incidentale delle questioni
pregiudiziali “senza efficacia di giudicato”, a differenza della
precedente formulazione della norma (art. 12 della precedente bozza)
che prevedeva il potere di cognizione del giudice amministrativo
come “efficacia limitata alla controversia”.
Quindi, in
conclusione, sarebbe una sorta di parametro eventuale di giudizio di
legittimità dell’atto amministrativo, alla stessa stregua del
parametro eventuale del giudizio di legittimità costituzionale che è
già stato indagato dalla Corte Costituzionale. Facendo un parallelo,
la Corte Costituzionale stabilisce che il parametro eventuale,
quindi quello non dedotto dal giudice in questione incidentale, è
quello che si può evincere da un successivo intervento
chiarificatore, per es. nel caso delle leggi-provvedimento; nel
meccanismo del giudizio amministrativo, invece, il parametro
eventuale potrebbe essere l’interpretazione etero-espressa della
Corte di Giustizia o anche della Commissione Europea sulla fonte che
poi viene applicata per valutare la legittimità costituzionale
dell’atto amministrativo impugnato.
Se il meccanismo descritto
vale sulla violazione di legge, il discorso diviene più delicato
sull’eccesso di potere, in quanto ci si potrebbe interrogare sugli
spazi che ha il giudice di espandere il suo sindacato di cognizione
quando viene dedotto l’eccesso di potere.
In questo caso, il
giudice potrebbe agire d’ufficio e si aprirebbe un’altra forma di
pregiudiziale che nel Codice non è stata considerata.
° ° ° ° ° ° ° °
Interviene il Prof. Donatantonio
Mastrangelo, che ha seguito tutto il corso di questi
incontri, con interesse sempre crescente.
La sua riflessione,
ispirata da un’osservazione centrale della relazione di Scoca avente
ad oggetto la centralità del sindacato sulla discrezionalità tecnica
(tesa a spingere un po’ più in là la frontiera della effettività
della giustizia amministrativa e delle pronunce del giudice
amministrativo), verte sugli strumenti, a disposizione del giudice
amministrativo, della verificazione e della consulenza tecnica
d’ufficio.
Il primo strumento, più antico, sorse come una
ripetizione in fondo di un accertamento, che è stato e avrebbe
dovuto essere già compiuto nel corso del procedimento da parte della
stessa p.a. con in più una garanzia d’imparzialità, o di relativa
imparzialità, legata al contraddittorio, alla presenza delle parti e
non già, come sosteneva una vecchia giurisprudenza, alla presenza
del giudice.
Il consulente tecnico, come noto, non è un mezzo di
prova, ma un ausilio dato al giudice nel valutare le prove.
Nella terza bozza di Codice del processo amministrativo,
tuttavia, queste due figure escono stravolte.
In particolare,
l’art. 19 della bozza prevede un verificatore e un consulente
tecnico e recita che “il giudice amministrativo può farsi assistere
da uno o più verificatori ovvero se indispensabile da uno o più
consulenti”.
In primo luogo, non si comprende se il verificatore
sia colui che effettua la verificazione o sia qualcos’altro; in
secondo luogo, dalla formulazione della disposizione, parrebbe
esserci un’alternativa tra i due strumenti nonché una
subordinazione.
In terzo luogo, la verificazione sembra essere
non più atto della p.a., che fornisce al giudice una prova
documentale, come tutte le altre, cioè la relazione di verificazione
o il verbale di verificazione, in quanto la norma stabilisce che “la
verificazione è affidata a un organismo pubblico, estraneo alle
parti del giudizio”, estraneo, nel senso non di un altro organo
della stessa p.a., ma necessariamente di un’altra p.a., sebbene alle
origini non fosse così.
A parere di Mastrangelo, la verificazione
compiuta dalla stessa p.a., compiuta da altro organo o dallo stesso
organo in diversa composizione altro non sarebbe che una forma di
autotutela della p.a., che non trova alcuno ostacolo in relazione
alla opinabilità della valutazione tecnica.
Ma laddove si
combinassero i due strumenti, cioè se il consulente tecnico
d’ufficio, la longa manus del giudice, l’ausiliario tecnico
del giudice, potesse assistere alla verificazione, insieme
eventualmente alla presenza dei consulenti delle parti, cioè del
ricorrente e del controinteressato, sarebbe ulteriore garanzia di
una possibile oggettività della valutazione tecnica.
Vi sarebbe,
in altri termini, una rinnovazione totale, una sostituzione del
precedente sistema, sia che trattasi di un risultato di
accertamento, sia che trattasi di un risultato scientificamente
opinabile, che tuttavia, il Codice pare impedire.
La bozza di
Codice, infatti, preclude la possibilità che ad effettuare la
verificazione sia la stessa amministrazione resistente e la
coesistenza del consulente tecnico e della verificazione.
° ° ° ° ° ° ° °
Il Prof. Massimo Andreis,
prendendo spunto dalle osservazioni dei -dai lui definiti,
“giganti”- Scoca, Gallo e Follieri, svolge qualche riflessione sulla
storia del processo e del diritto processuale amministrativo,
quantomeno di quella degli ultimi venti anni.
La nascita del
diritto amministrativo sostanziale è molto più risalente nel tempo,
ma sicuramente si è fortificato e ha avuto uno sviluppo consistente
quando è nato un giudice che si è occupato di questo diritto.
A
distanza di più di cento anni dalla nascita, l’attuale riforma del
processo tende, da un lato, ad individuare il tipo di diritto
sostanziale attuale, per cui si rende necessario dare un processo
nuovo, atteso che sicuramente non è lo stesso diritto sostanziale di
120 anni fa, quando venne istituita la IV sezione del Consiglio di
Stato.
Dall’altra parte, altro profilo importante è comprendere
come cambierà, a sua volta, il diritto sostanziale, laddove venga
approvata questa riforma, atteso che il diritto sostanziale
amministrativo, come noto, è stato indirizzato dalle pronunce
pretorie del giudice amministrativo.
Quanto al primo profilo,
riprendendo qualche spunto della relazione di Gallo sulla frequenza
con cui si chiede l’annullamento (95% no, forse 85% si), Andreis
ritiene che questo sia dovuto fondamentalmente all’attuale p.a. che
ancora oggi continua ad agire per atti e, quindi, al giudice
amministrativo che è un giudice che si occupa di atti, nonostante,
come evidenziato da Scoca, in realtà, le cose siano cambiate, se si
tiene conto delle convenzioni, degli accordi tra privati e p.a., ex art.11 L. 241/1990, e degli accordi tra amministrazioni, ex art.15 L.241/1990.
In relazione, ad esempio, agli
accordi, il legislatore è intervenuto per modificare nel 2005
l’art.11 della Legge 241/1990, rendendoli di nuovo una strana figura
mista tra contratti di diritto pubblico e contratti di diritto
privato e ha introdotto un provvedimento preliminare preparatorio
all’adozione dell’accordo.
Questi interventi mostrano un
legislatore che va avanti, ma poi fa dei passi indietro ed appare
significativo dell’importanza che il provvedimento continua a
rivestire.
Altra questione attiene, poi, all’utilità di vestire
il processo amministrativo con quelle che sono le caratteristiche
formanti il processo civile, ossia con l’azione di accertamento,
l’azione di condanna, in particolare l’azione di adempimento (che
poi è stata eliminata).
Dopo questa premessa di carattere
generale, Andreis sofferma l’attenzione su un tema trattato da
Scoca, ossia quello della scomparsa dell’atipicità dell’azione di
condanna, poi ripresa peraltro nella disposizione della bozza di
Codice sulle sentenze di rito.
Questa disposizione appare a Gallo
piuttosto utile, perché consente al giudice amministrativo di
adottare tutte le misure utili a dare fondamentalmente ragione a chi
ha ragione, soprattutto nella tutela cautelare.
Tenuto conto che
la caratteristica fondante della tutela cautelare è quella della
strumentalità, la situazione appare piuttosto disarmonica, perché la
tutela cautelare obiettivamente può fornire al ricorrente, che
probabilmente avrà ragione (come sosteneva Chiovenda), tutto quello
che anticipatamente ha diritto di vedersi riconosciuto.
In altri
termini, mentre in sede di merito, le azioni esperibili sono
fondamentalmente l’annullamento e l’accertamento di diritti, in sede
cautelare si potrebbero anticipare queste azioni, ma si potrebbe
dare anche molto di più.
Da questo nasce la disarmonia e il
dubbio sulla strumentalità dei provvedimenti cautelari.
Pertanto,
la riflessione di carattere generale verte sulla necessità del
recupero dell’atipicità al fine di rendere omogeneo il prima con il
dopo, l’anticipazione con la decisione definitiva, non solo con
riguardo all’azione di condanna, ma con riguardo in realtà a tutte
le azioni che possono essere adottate nel merito.
Altra
osservazione riguarda l’istituto più specifico dell’astensione e
della ricusazione.
Trattasi, in realtà, di un tema poco
trattato, dal punto di vista quantitativo, ma che sicuramente ha la
sua rilevanza, poiché pone in evidenza i principi fondamentali,
anche alla luce di fonti superiori, quali l’art. 111 Cost. sul
giusto processo e l’art. 6 della CEDU.
Mentre il codice di
procedura civile dedica all’istituto gli artt. 51 e seguenti, nella
bozza del Codice del processo amministrativo tutto l’istituto è
concentrato nell’art. 18, che apre stabilendo che “al giudice
amministrativo si applicano le cause di ricusazione previste dal
codice di procedura civile”.
La previsione almeno nella parte
iniziale non pone particolari problemi.
In relazione, invece,
agli effetti della presentazione del ricorso per ricusazione, che
ovviamente viene presentato nel caso in cui il magistrato non
ritenga di doversi astenere, mentre nel codice del processo civile è
semplicemente e lapidariamente previsto che la presentazione del
ricorso sospende il giudizio, nell’art. 18, che tra l’altro non fa
che consolidare e scrivere un indirizzo giurisprudenziale molto
costante negli anni 2000-2001 e più di recente nel 2007, questa
previsione è affermata in modo rovesciato, nel senso che si fa
intendere la “possibilità” di sospensione del giudizio, poiché “il
collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione
del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l'istanza
inammissibile o manifestamente infondata” (comma 4, art. 18).
Anche nel rito civile, nonostante la norma preveda che la
proposizione del ricorso sospende il giudizio, è possibile
proseguire il giudizio attraverso una delibazione di manifesta
inammissibilità o di manifesta infondatezza. Tuttavia, a dire dei
processualcivilisti, la prosecuzione avviene a rischio di nullità
della sentenza, perché il giudice sarebbe erroneamente costituito,
cioè in realtà non sarebbe giudice.
Il problema piuttosto
delicato sul punto è che alla delibazione, sia pure sommaria,
partecipa anche il membro che è oggetto di ricusazione.
Altro è
la decisione definitiva che l’art. 18 prevede sia presa entro 30
giorni, ma i requisiti del ricorso, gli elementi fondanti e
fondamentali del ricorso per ricusazione, quali la specificità dei
motivi e le prove, sono sostanzialmente oggetto di una valutazione,
sia pure sommaria, preliminare sull’ammissibilità dei requisiti
sotto il profilo della loro ragionevole fondatezza, che appare forse
andare al di là di quello che è una semplice
delibazione.
Un’ulteriore considerazione su questo istituto
attiene al regime delle spese.
In passato, il vecchio
regolamento processuale del 1907 prevedeva, in caso di rigetto del
ricorso per ricusazione, una multa, quindi una sanzione
amministrativa, non sicuramente processuale.
Ora il Codice
prevede la condanna alle spese del soggetto che ha presentato
ricorso per ricusazione e che se l’è visto respingere e stabilisce
anche la misura di questa condanna che in origine era di 20.000
Lire.
Un processualcivilista, Dietrich, affrontando l’argomento,
sorrideva di questo importo, perché non era mai stato aggiornato; è
stato, in realtà, aggiornato l’anno scorso con la legge 69 del 2009
ed è passato a 250 Euro.
La previsione della condanna del
soggetto che si vede respingere il ricorso per ricusazione,
tuttavia, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale, tant’è
che la Corte Costituzionale è intervenuta, accogliendo la questione
sia pure limitatamente a questo profilo, affermando che non può
considerarsi costituzionalmente legittima una norma che
inevitabilmente preveda la condanna alle spese, per cui la norma è
stata modificata nel codice di rito con l’espressione “può” essere
condannato.
L’art. 18 effettivamente sembra aver fatto propria
la previsione, prima della pronuncia della Corte, in quanto
stabilisce che, in caso di rigetto, il ricorrente che ha presentato
ricorso viene necessariamente condannato, aggiornando peraltro
l’importo della condanna alle spese da 250 euro dell’anno 2009 a 500
previsto dalla bozza, oggetto di discussione.
La Corte, inoltre,
è intervenuta, respingendo tutta una serie consistente di questioni
sollevate anche in relazione al profilo del ruolo di parte del
giudice ricusato, affermando che il giudice ricusato sicuramente non
è parte, può essere sentito, ma questo non vuol dire che sia
parte.
° ° ° ° ° ° ° °
Il Prof. Carlo Emanuele
Gallo, nel ringraziare Andreis per le sue riflessioni,
aggiunge che -quanto a “stranezze” della bozza di Codice- l’art.44
prevede che nel caso di nullità della notificazione e di mancata
costituzione del destinatario, il giudice possa ordinare la
rinnovazione che salva ogni decadenza “se la nullità dipende da
causa non imputabile al notificante”. La legge 69 del 2009, invece,
contiene una norma che stabilisce che al processo amministrativo si
applica l’art. 291 c.p.c., che non prevede alcuna valutazione circa
la causa della nullità. Potrebbe trattarsi di una dimenticanza, come
nel caso della riassunzione dal giudice di appello al giudice di
primo grado, che sembra essere spontanea, non collegata al
meccanismo di rinvio automatico vigente in precedenza.
° ° ° ° ° ° ° °
Interviene l’avv. Riccardo
Ludogoroff, Presidente della Società italiana Avvocati
amministrativisti- sezione Piemonte, che mostra molto interesse al
lavoro scientifico svolto dai professori universitari, pur avendo
una posizione diversa; tradizionalmente, infatti, gli avvocati sono
abituati a ragionare a posteriori, non tanto sulla fase costruttiva
e genetica dell’intervento normativo, quanto piuttosto sulla fase
successiva ed ex post della interpretazione e
dell’applicazione.
Dopo aver ascoltato le relazioni di Scoca sui
grandi problemi non risolti e che non saranno risolti dal Codice e
di Gallo sulla strana ed articolata genesi del testo, svolge qualche
considerazione.
Quando era studente, si parlava di un principio
secondo cui chi scrive le regole deve essere un soggetto diverso da
chi le applica.
Le cose forse appaiono cambiate in quanto il
Codice in itinere è sostanzialmente scritto dai magistrati
amministrativi.
In secondo luogo, la riflessione si sposta su
cosa è necessario che il Codice realizzi, secondo gli
avvocati.
Tenuto conto che, come sostenuto da Gallo, nel 95% dei
casi si chiede l’annullamento, perché altro non si può, è necessario
uno strumento rapido ed efficace che risolva un conflitto di fronte
a un giudice neutrale e nel rispetto del principio del
contraddittorio.
A ciò si aggiunga che tutte le volte in cui il
legislatore ha fatto un passo avanti il Consiglio di Stato si è,
invece, chiuso. Ci si auspica, dunque, un’attenzione alla
soddisfazione delle reali necessità ed esigenze degli avvocati che
sanno bene che oggi hanno di fronte un giudice non neutrale, essendo
un giudice della p.a.
° ° ° ° ° ° ° °
Il Pres. Michele Perrelli,
Presidente del TAR Parma, prende la parola per una “questione
personale” riguardante l’affermazione che il giudice non è
neutrale.
Il giudice è neutrale, specialmente il giudice che è
nato nel 1971, diffuso su tutto il territorio nazionale. Tuttavia,
questo giudice, in virtù dell’art. 111 Costituzione, deve tener
conto della diversità delle parti.
Trattasi di un fatto
ontologico, un problema antico del diritto amministrativo, della
disponibilità del diritto, per il quale il giudice per essere
neutrale non può compiere operazioni in danno della parte
ricorrente. Si prenda ad esempio la ipotesi in cui il giudice con
una sentenza di condanna porti alla dichiarazione di uno stato
d’insolvenza un Comune; in tale ipotesi non viene soddisfatto
l’interesse del ricorrente, che anzi vedrà il suo credito non più
riscuotibile.
Qualche riflessione merita l’art. 65 della bozza
di Codice, in tema di istruttoria, che prevede che con l’ordinanza
con la quale si dispone l’istruttoria, il Presidente deve fissare
anche la data dell’udienza di trattazione del merito del
ricorso.
Si assiste in questa previsione a una sorta di
aggiramento tra la norma principale e la norma secondaria; la norma
principale attiene all’ordine cronologico della fissazione, la norma
secondaria riguarda l’istanza di prelievo per la fissazione
anticipata.
Nella prassi accade, dunque, che si scavalchi
quest’ordine in quanto il ricorrente dopo un mese dal deposito del
ricorso presenta l’istanza di istruttoria, in maniera tale che il
Presidente nel disporre l’istruttoria, fissi l’udienza di merito.
Il rischio è di dare in questa sede al ricorrente molto di più
che in sede di merito.
Perrelli conclude affermando che la
neutralità è una caratteristica propria del giudice; in particolare
il giudice amministrativo italiano può vantare una indipendenza
ormai collaudata.
Aggiunge che, in relazione alla “stranezza”
affermata da ultimo da Gallo sulla questione del regolamento di
competenza, occorre segnalare che di questa Commissione, non a caso,
hanno fatto parte due magistrati della Corte di Cassazione, essendo
la redazione del Codice l’occasione per un “arbitraggio”.
Per cui
non si tratta di una “stranezza” ma, a suo dire, di una risoluzione
di un conflitto sviluppatosi per parecchi anni, sulla quale l’ultima
parola non poteva che essere lasciata alle Sezioni Unite della
Cassazione.
In realtà, il motivo, la genesi di questo Codice o di
questo consolidamento di principi giurisprudenziali, come lo si
voglia denominare, è stata l’esigenza di celerità, di fare presto;
ma forse la rapidità non è bastata, giacché determinate forze ed
eventi sono riusciti a bloccare quelle piccole novità che erano
state giustamente introdotte nella prima bozza della Commissione.
° ° ° ° ° ° ° °
Il Prof. Adolfo Angeletti,
già giudice amministrativo e prima ancora giudice ordinario, procede
ad un breve excursus su tutte le riforme della giustizia
amministrativa, per soffermarsi su quella attuale di introduzione
del Codice del processo amministrativo.
La giustizia
amministrativa nasce nel 1865, ma le cose non sembravano funzionare;
si è pensato di attribuire nel 1877 la risoluzione dei conflitti di
attribuzione alle Sezioni Unite della, da poco istituita (nel 1875),
Corte di Cassazione romana.
Poi si crea la IV sezione del
Consiglio di Stato che, come ricordato da Scoca, nelle intenzioni
del legislatore era un organo amministrativo del contenzioso
amministrativo.
Con la prima sentenza del 1891, diventò un organo
giurisdizionale principalmente per l’opera delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che doveva controllare quest’organo. Nel 1907
altra riforma. Nel 1912 si istituì una Commissione presieduta da
Codacci-Pisanelli che, a causa della guerra, elaborò una striminzita
relazione nel 1916.
Ulteriore riforma nel 1923: introduzione
della giurisdizione esclusiva.
Fino agli inizi degli anni ’60,
il Consiglio di Stato ha prodotto una giurisprudenza piuttosto
innovativa; dopo di che ha cominciato a frenare sulle
aperture.
Le ragioni della produzione innovativa della
giurisprudenza del Consiglio di Stato tra la fine degli anni ’50 e
inizi anni ’60 sono dettate dall’atteggiarsi del giudice ordinario,
che aveva finito con lo spogliarsi di tutta la competenza.
Il
vizio di origine del sistema italiano è, infatti, di aver voluto
dare subito tutto al giudice ordinario, che però è stato incapace di
gestire le funzioni affidategli.
Anche Vittorio Emanuele Orlando,
nel suo Trattato di giustizia amministrativa, si chiedeva il perché
di questa considerevole timidezza del giudice ordinario e la
spiegava con l’assimilazione dei giudici ordinari alla classe
dirigente, tanto incline alle affermazioni di principio, quanto poi
restio a metterle in pratica.
Ma dal ’60 in poi il giudice
ordinario ha cominciato a riprendersi i territori dismessi; prima
con il difetto in concreto di potere, via via, ripristinando
l’attività vincolata, poi creando in tempi più recenti i diritti
fondamentali e questa distinzione tra diritti e interessi che
offusca quello che è invece il punto centrale del rapporti tra
cittadino e p.a., cioè il rapporto giuridico.
Ne consegue che
tantissimi sforzi e tantissime energie sono andate costantemente e
tutt’ora si spendono a definire l’ambito della giurisdizione, non
avendo ancora una certezza di quello che è devoluto al giudice
amministrativo e di quello che è devoluto al giudice
ordinario.
E, infine, l’attuale riforma, che a parer suo, non
otterrà grandi risultati concreti, in relazione sia ai principi
fondamentali, sia alle azioni, sia alle parti del processo.
Le
ragioni del previsto insuccesso si spiegano confrontando il sistema
italiano con quello di altri Paesi.
Nel sistema francese, imitato
dal sistema italiano, ad esempio, già da circa un secolo il
Consiglio di Stato ha introdotto il principio della responsabilità
dell’amministrazione per oneri illegittimamente imposti alle parti.
Occorre, perché si parli di riforma nel sistema italiano, la
istituzione di un organo simile al francese Tribunal des
conflits, che dirima i conflitti di giurisdizione.
Fin
quando si lascerà tutto in balia delle Sezioni Unite della
Cassazione, il giudice amministrativo non potrà nelle questioni di
principio che rimanere timido, in quanto le sue affermazioni di
principio, anche un po’ più forti, vengono inevitabilmente colpite
dalle Sezioni Unite della Cassazione.
In conclusione, per una
riforma che veramente funzioni, occorre trattare questi punti
fondamentali, altrimenti qualsiasi tipo di riforma potrà solo
migliorare aspetti intrinseci del processo amministrativo, senza
toccare mai il bisogno di tutela effettiva della p.a., che non può
che incentrarsi sul rapporto giuridico.