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| n. 6 -2010 - © copyright |
PAOLO URBANI
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| La costruzione della città pubblica:
modelli perequativi, diritto di proprietà e principio di legalità
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Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di
Bari
La crisi della pianificazione urbanistica generale. Nodi
e prospettive
Barletta 28 maggio 2010
1.Premessa.
Il tema, pur
rientrando nel “governo del territorio”, attiene in particolare ad
un suo peculiare aspetto dal quale, peraltro, partì la stessa legge
del 1942 che all’art.1 parla proprio di “assetto e incremento
urbanistico dei centri abitati”. Oggi la “questione urbana” – per
usare un concetto della contemporaneità – sia a livello comunitario
che al livello internazionale – specie se riferita alla aree
metropolitane – ha assunto da tempo rilievo da parte dei poteri
pubblici locali e centrali nella considerazione che la crescente
concentrazione della popolazione in ambiti urbanizzati richieda una
riconsiderazione complessiva delle politiche pubbliche in materia di
pianificazione e sviluppo dei territori locali. E mentre la stessa
legge del 1942 poneva come favor il disurbanamento e il freno
alla tendenza all’urbanesimo, oggi il problema è rovesciato poiché
essendo sempre meno l’urbanistica in grado di dirigere lo sviluppo
dei territori (Benvenuti), l’obiettivo prioritario è divenuto quello
di dotare le aree urbane di adeguati servizi reali e personali ai
fini della convivenza civile e della sicurezza urbana.
Le grandi
città – specie se capitali degli stati – assumono sempre più
rilevanza economica come incubatori dello sviluppo tecnologico e di
servizi rari e come giacimenti culturali, il cui intreccio
costituisce fonte di visibilità e di attrazione di capitali e di
persone ed il cui assetto organizzativo e territoriale coniuga
elementi pregnanti di competitività e di coesione sociale che in
passato non era dato rilevare.
In particolare, nelle città
europee la dotazione territoriale di infrastrutture e servizi a
rete, l’efficace sistema della mobilità teso a rendere sempre più
indifferente la periferia rispetto al centro, l’esistenza di servizi
personali e reali distribuiti in tutto il territorio urbano in
funzione perequativa e la qualità dei luoghi di vita e di lavoro
costituiscono tutti elementi che caratterizzano soprattutto la città
“pubblica”.
2. Il ruolo della pianificazione
urbanistica
Un ruolo importante è giocato in questa
prospettiva dall’attività di programmazione e pianificazione
urbanistica comune a tutti i paesi occidentali posta in essere dai
poteri pubblici locali cui l’ordinamento attribuisce la funzione
prioritaria di prefigurare “disegni ordinati di prospettazioni
future”(Giannini). In altri termini, la pianificazione urbanistica
disciplina la destinazione d’uso dei suoli in una prospettiva
ordinata rispetto ai diversi interessi in campo (pubblici o privati:
produttivi, residenziali, agricoli, d’interesse generale o
strategici) ed in tale funzione si rinviene anche quella di dotare
il territorio di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
(verde attrezzato, parcheggi, scuole primarie e secondarie, sedi
sanitarie, luoghi di culto, sedi culturali e del tempo libero etc.)
finalizzate a migliorare la coesione sociale e la convivenza
civile.
La crisi fiscale delle amministrazioni locali – aggravata
oggi dal patto di stabilità e non solo in Italia – da un lato e,
dall’altro, il consolidato riconoscimento che il plusvalore
derivante dall’edificabilità dell’area in base alle scelte del piano
urbanistico impegna sempre più il privato nel contribuire
direttamente alla dotazione dei servizi pubblici – i cosiddetti
oneri di costruzione – ha costituito negli anni passati (l.10/77) un
primo passo verso il riequilibrio delle posizioni proprietarie in
rapporto alle esigenze della collettività.
Tuttavia esiste pur
sempre, nelle tecniche di pianificazione urbanistica – la cosiddetta
zonizzazione – una discriminazione tra proprietari connessa al
diverso regime assegnato alle aree dal piano urbanistico, con
conseguenze legate al diverso grado di urbanizzazione
(rectius di servizi pubblici e di dotazioni territoriali) cui
in concreto l’amministrazione ed i privati interessati possono
contribuire a realizzare. Va aggiunto, che in molti casi il piano
urbanistico si limita a riservare gli spazi per garantire gli standards urbanistici, ma non è in grado di realizzarne le
opere di urbanizzazione secondarie, cosicché il problema non é più
la mera conformazione dei suoli ma la loro gestione in chiave
attuativa.
3. L’introduzione dei modelli perequativi in
funzione sociale
E’ per questi motivi che da almeno un
quindicennio nel nostro paese l’ordinamento urbanistico – che, giova
ripeterlo, trova fondamento nell’attribuzione ai poteri pubblici
della potestà di conformazione dei suoli attraverso lo strumento del
piano urbanistico – va subendo una lenta ma costante modifica dei
modi di formazione delle scelte pubbliche e delle tecniche di
pianificazione in funzione maggiormente perequativa.
Le ragioni
di queste trasformazioni sono diverse e vanno ricercate sia nella
legislazione statale sia in quella regionale recenti, e nelle quali in primo luogo all’imperatività delle scelte urbanistiche va
sostituendosi – attraverso accordi – la ricerca del consenso con gli
interessi privati sin dalla fase della determinazione degli assetti
urbanistici o successivamente in quella della concreta operatività
delle prescrizioni di piano.
In secondo luogo, gli
obiettivi o meglio le finalità delle nuove modalità di conformazione
dei suoli riguardano da un lato la ricerca del minimo danno e della
redistribuzione di onori ed oneri tra proprietari
interessati dalle trasformazione urbanistiche e dall’altro la
copertura, a totale carico dei beneficiari, delle opere di
urbanizzazione connesse con il complesso degli interventi
edificatori. Il ricorso alle diverse tecniche della pianificazione -
che assume il carattere pregnante della perequazione urbanistica - mira infatti a determinare una sostanziale indifferenza dei
proprietari rispetto alle scelte di pianificazione eliminando in
radice la discriminazione tra proprietari incisi dai vincoli
urbanistici (o più in generale da limiti alla trasformazione della
proprietà immobiliare) – gli sconfitti dal piano – e proprietari
premiati dall’edificabilità delle proprie aree. L’attuazione dei
modelli perequativi avviene, dunque, attraverso la previsione di
ambiti perequativi (non più zone) nelle quali la necessaria
convergenza dei proprietari riuniti in consorzio od altre forme di
comunione d’intenti esprimono tra loro forme di “urbanistica
relazionale” e di “urbanistica negoziata” con l’amministrazione
pubblica in merito agli impegni urbanizzativi concordati.
In terzo luogo i sistemi perequativi permettono alle pubbliche
amministrazioni di ottenere sia la cessione delle aree per finalità
pubbliche sia la diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria senza oneri per il potere pubblico. Si afferma
in sostanza il principio che chi trasforma la proprietà fondiaria in
proprietà edilizia non solo partecipa agli oneri (contributo di
costruzione) come già previsto dalla l.10/77 ma si fa carico
integralmente della sua urbanizzazione.
4. La
modernizzazione delle città in chiave europea: la riconversione
urbana
Alle tecniche perequative vanno affiancate altre
modalità di conformazione dei suoli che attengono al fenomeno ormai
emergente della “riconversione urbana” connesso a parti obsolete di
città esistenti (fabbriche e patrimonio pubblico dimesso, beni
ferroviari, beni demaniali) dirette a cambiarne destinazione e
riqualificarne i servizi personali e le dotazioni territoriali, in
funzione delle esigenze del mercato immobiliare e dell’economia,
fenomeno che da tempo ha trovato sistemazione giuridica nel
programma integrato d’intervento (art.16 l.179/92).
I progetti di
riqualificazione non possono essere che proposti dai privati poichè
la trasformazione dev’essere per questi economicamente conveniente
altrimenti c’è inerzia, mentre i relativi piani attuativi hanno
natura negoziale.
La riqualificazione richiede adeguamento di standards di qualità e di servizi che l’amministrazione non
può soddisfare direttamente e così si affida al privato per coprirne
i costi. Qui si pone il tema delle risorse finanziarie come limite
all’azione amministrativa e come giustificazione di scelte
legislative che propendono a favore proprio della codeterminazione
degli assetti urbani. Ci troviamo qui in presenza di quella che
dottrina e giurisprudenza hanno definito da tempo come “urbanistica
consensuale” nella quale il limite delle risorse finanziarie
determina le condizioni dello scambio edificatorio poiché per
ottenere una adeguata urbanizzazione dell’area ed una qualità dei
luoghi di vita e di lavoro l’amministrazione tende a “ripagare”
l’azione dei privati attraverso la concessione di diritti
edificatori premiali. Da una parte il potere pubblico cerca di
migliorare la qualità degli assetti urbani; dall’altra la crisi
finanziaria dei comuni giustifica l’accordo con il
privato.
5. I problemi
Rispetto a tutte
queste innovazioni introdotte nella disciplina urbanistica si
pongono una serie di questioni che in sintesi riguardano la
triangolazione discrezionalità amministrativa, principio
di legalità e disciplina della proprietà. Più in particolare le
riflessioni che seguono – sulla base della recente giurisprudenza
amministrativa e della dottrina – sono dirette a verificare se è tutto oro quel che luce o in altre parole se i modelli
perequativi e concertativi pubblico-privato introdotti dalla
legislazione regionale (e in parte da quella statale) o dalla prassi
dei piani regolatori e soprattutto il regime degli accordi
pubblico-privato in funzione urbanistica siano compatibili con i
principi fondamentali della materia urbanistica, rispettino il
principio di legalità dell’azione amministrativa e quelli
costituzionali in tema di regime della proprietà privata.
5.1 L’introduzione dei modelli
perequativi
La prima questione riguarda, quindi, il caso
dell’applicazione dei modelli perequativi – assai diversi tra loro –
e di cui non vi è traccia di disciplina nella legislazione statale
mentre, li dove è stata disciplinata dal legislatore regionale, essa
si limita a mere petizioni di principio. Cosicché in moltissimi casi
la perequazione è stata applicata - in vari contesti - come
perequazione parziale a posteriori o come perequazione generalizzata a priori[1] senza che vi sia un riferimento
espresso di tali diverse tecniche di pianificazione nelle norme
regionali, ad eccezione del caso della Lombardia (LR 12/2005).
E
tutto ciò sulla base dell’estemporanea azione degli urbanisti
chiamati a redigere per i comuni i piani regolatori, convincendo
questi ultimi della bontà del modello pur di non sostenere oneri
finanziari per l’acquisizione delle aree per servizi o la
conflittualità per l’impopolarità dei vincoli urbanistici. La
giurisprudenza chiamata a giudicare della legittimità dei sistemi
perequativi – essenzialmente per quella parziale a posteriori – si è espressa positivamente (Tar E.Romagna 14 gennaio 1999 n.22,
Tar Campania, Salerno sez I 5 luglio 2002 n.670, CdS sez IV,16
ottobre 2006 n.6171 Idem sez.IV 30 giugno 2005 n.3535).
Non vi è
dubbio che alla base del principio perequativo vi è la giusta
considerazione che se si supera la zonizzazione, si supera anche la
discriminazione tra proprietari e tra edificabilità differenziate
delle aree in rapporto alle diverse destinazioni. In breve, se si
ragiona in termini perequativi ovvero di equa distribuzione tra
proprietari di onori ed oneri in modo da rendere il
più possibile indifferenti i proprietari alle scelte di
pianificazione, si fa un grande passo avanti verso una attuazione
integrale del piano urbanistico.
Ma è evidente che nel pur
lodevole tentativo di garantire la città pubblica si rischia
di imbattersi non solo nelle garanzie previste dall’art.42 della
Cost. in tema di disciplina della proprietà imponendo oneri non
coperti da disciplina legislativa (contributo straordinario, riserva
di edificabilità a favore del comune) ma anche di ricreare quella
disparità di trattamento che con la perequazione s’intendeva
eliminare.
E qui basta fare riferimento alla celebre sentenza di
Bassano del Grappa (Con.Stato sez IV 21 agosto 2006 n.4833) che è
stata guardata con sgomento dai mentori della perequazione
autoreferenziale. O più recentemente alle sentt. 1524 e 2383/2010
sez. II bis Tar Lazio che hanno annullato le NTA del PRG di Roma
relative agli ambiti di compensazione ed all’avocazione alla mano
pubblica del 70% della volumetria concessa alle aree di proprietà
privata, oltre ai cosiddetti oneri esorbitanti dei contributi
straordinari..
5.2. La difficile attuazione dei
modelli perequativi
La seconda questione riguarda il
fatto che il modello perequativo - o i modelli ad esso assimilati -
prevedono una complessa attuazione tutta affidata a moduli
consensuali che legano inscindibilmente intere categorie di
proprietari, solo dal cui impegno, necessariamente unitario, può
scaturire l’urbanizzazione delle aree. Con il che si riduce
drasticamente la possibilità dei privati di poter disporre in modo
individuale della proprietà, il che ripropone, in altri termini, il
tema della proporzionalità rispetto al sacrificio imposto al
privato che va visto anche sotto il profilo dei tempi attraverso i
quali il privato può soddisfare il suo interesse al bene della vita.
In altre parole, se per poter trasformare la proprietà – da
fondiaria in edilizia – il privato è ancorato a complessi processi
sui quali non può in alcun modo incidere poiché dipendono
dall’insieme delle volontà di altri soggetti, siamo di fronte ad un vincolo di rinvio a successiva attuazione delle prescrizioni
urbanistiche che in parte dipendono dall’iniziativa privata ed in
parte anche dalla pubblica amministrazione (stipula convenzioni). La
giurisprudenza in materia rispetto ad altre fattispecie
(lottizzazioni convenzionate ad es. o a rinvio a piani attuativi di
iniziativa pubblica) ritiene ormai che tali vincoli non decadano,
nel primo caso poiché l’iniziativa è del privato, nel secondo
poiché, pur dipendendo dalla volontà della PA, i proprietari si
trovano tutti nella medesime situazioni soggettive e quindi non vi è
disparità di trattamento. Tuttavia, questa stessa giurisprudenza e
quella più recente e dilagante della CEDU (Corte europea dei diritti
dell’uomo) aggiungono che la compressione del diritto di proprietà
non può arrivare al punto da svuotarne completamente il contenuto,
altrimenti entra in gioco il rispetto del cosiddetto “contenuto
minimo del diritto di proprietà”, al di là del quale si ripropone la
questione dell’espropriazione “larvata”. Basta guardare al caso di
Roma ove la gran parte dell’attività di nuova trasformazione non
solo è subordinata alla composizione degli interessi tra proprietari
rispetto ai molteplici ambiti individuati ma anche in rapporto al
comportamento di altri soggetti che possono in quelle aree far
“atterrare” i propri diritti edificatori a seguito delle
compensazioni .
A ben guardare, è un risiko assai
complesso nel quale per prevedere una integrale attuazione del piano
si rischia di far cadere tutto il piano. Basta guardare al caso del
comune di Buccinasco di cui alla sent. 04671/2009 del Tar Lombardia
(sez. II) in www.pausania.it ove l’intero PGt (piano di governo del
territorio) è stato annullato poiché nella previsione delle
cosiddette aree di compensazione non era possibile far atterrare i
diritti edificatori trasferiti dalle aree nelle quali il comune
richiedeva la loro cessione compensativa, poiché nelle prime
l’indice di edificabilità assegnato dal piano non lo permetteva, con
la conseguenza di configurare per le seconde un vincolo
sostanzialmente espropriativo. In breve, in questo caso
l’illegittimità delle disposizioni contenute nelle NTA che pervadono
l’intero piano urbanistico sotto il profilo della sua attuazione
produce l’effetto demolitorio che si può riassumere così: simul
stabunt, simul cadent.
Sappiamo che il sistema della
pianificazione urbanistica è rimasto per lungo tempo stabile,
riducendosi il contenzioso avanti al giudice amministrativo
prevalentemente in rapporto alla disciplina dei vincoli urbanistici,
ma l’introduzione di tecniche di conformazione dei suoli di tale
portata cambia completamente lo scenario. Cito qui ad es.
l’applicazione della cosiddetta perequazione generalizzata a
priori che non trova alcuna disciplina positiva e che si
sostanzia nel prevedere, in via preliminare, che le aree
“trasformabili” siano classificate per categorie omogenee in base
allo stato di fatto e di diritto, da cui ne discende una determinata
edificabilità virtuale. Ma poi è il piano urbanistico che determina
l’effettiva edificabilità di quelle aree, determinando la
spendibilità delle volumetrie assegnate nelle stesse aree o
prevedendone la necessaria traslazione in altri ambiti urbanistici o
la cessione al comune in cambio di diritti edificatori. Questo
richiederà, sempre più spesso, il ricorso da parte del giudice
amministrativo alla consulenza tecnica d’ufficio al fine di
verificare le scelte di discrezionalità tecnica ma anche la
ragionevolezza e l’abuso di potere. Ma affidare alla giurisprudenza
il ruolo di supplenza rispetto alle carenze della legislazione
significa destabilizzare il sistema. A tacer d’altro, si produrrà
anche una difficoltà per il privato leso nei suoi interessi
legittimi di sindacare davanti al giudice amministrative le scelte
dell’amministrazione, poiché diviene problematico individuarne una
lesione diretta, di talchè in qualche caso è stato sollevato anche
il profilo della legittimazione a ricorrere. La domanda che mi pongo
allora è la seguente: la perequazione, se non attentamente
disciplinata dalle norme, non rischia di riprodurre quell’arbitrio
della PA nel determinare l’assetto edificatorio dei suoli, che ha
costituito spesso la critica più forte al contenuto della
zonizzazione del PRG?
5.3 La discrezionalità
amministrativa
E vengo alla questione della
discrezionalità amministrativa nell’esercizio del potere
pianificatorio.
Da tempo autorevoli giuristi ritengono che la
potestà conformativa del potere pubblico sui beni immobili – specie
se riferita ai piani urbanistici – è dotata di eccessiva
discrezionalità. Una discrezionalità nel quid e nel quomodo (contenuto e tempi e modi di adozione del
provvedimento).
Sarebbe invece imposto al legislatore, in base al
principio di legalità sostanziale, dettare precise prescrizioni e
limiti contenutistici per la definizione dei poteri amministrativi
(Stella Richter).
Sappiamo che così non è: anzi il legislatore
regionale si è sbizzarrito nel definire diversi modelli di piano
regolatore incidendo sia sul quid che sul quomodo.
Basta pensare al Piano strutturale e a quello operativo i cui
contenuti sono declinati dalle leggi regionali in modo assai
differenziato con contenuti ed effetti sulla proprietà ancora assai
incerti e discutibili[2]. E’ appena il caso di rilevare che pur
essendo nell’ambito del “governo del territorio” – materia
concorrente per la quale la legge statale dovrebbe limitarsi a
dettare i principi fondamentali che, tuttavia, ben possono incidere
sull’esercizio discrezionale del potere amministrativo dei comuni –
le proposte di riforma urbanistica susseguitesi in questi ultimi
anni non hanno minimamente toccato questi aspetti. Va detto inoltre,
che poiché il potere conformativo incide sul diritto di proprietà si
pone il problema del confine tra “governo del territorio” e
“ordinamento civile”, materia quest’ultima, che riguarda le
competenze esclusive del legislatore statale (art. 117 2 co lett.
l). Lo affermo perché proprio la questione dei diritti edificatori,
della loro natura giuridica e del loro trasferimento non possono
semplicemente rientrare nel governo del territorio ma attengono a
questioni connesse al principio di eguaglianza rispetto al regime
dei diritti soggettivi come la proprietà oggetto necessariamente di
riserva di legge (statale e non regionale). Di recente la Corte
Cost. nella sent.121 del 23 marzo 2010 sulla costituzionalità del
piano nazionale dell’edilizia abitativa di cui alla l.133/08 ha
ribadito che “le previsioni relative al trasferimento ed alla
cessione dei diritti edificatori incidono sulla materia “ordinamento
civile” di competenza esclusiva dello stato”.
Il risultato è che,
in assenza di un intervento del legislatore sia sul versante del
governo del territorio che su quello dell’ordinamento civile, la
discrezionalità del comune nel dettare le prescrizioni urbanistiche
invece che ridursi si è ampliata a dismisura.
5.4. Gli
sviluppi dell’applicazione dei modelli perequativi.
Ora
rispetto a ciò vedo due tendenze. La prima è quella per la quale con
norme di piano di questo genere si sta passando dalla proprietà all’impresa perché è evidente che in un
simile contesto l’interesse individuale del proprietario cede il
passo agli interessi economici dell’impresa. Prova ne sia che le NTA
di un PRg, in simili contesti pianificatori, difficilmente sono
impugnate da grandi imprese costruttrici, ma semmai da singoli
proprietari come nel caso delle due sentenze sul PRg di Roma.
E’
forse è proprio questo l’intendimento dei comuni, quello cioè di
stabilire un rapporto privilegiato, più che con i proprietari con le
imprese edilizie, eliminando in qualche modo la conflittualità con
il singolo proprietario e stabilendo un rapporto consensuale con le
imprese di costruzione. Aggiungerei anche che l’ingesso nel sistema
urbanistico dei fondi immobiliari (art.11 l.133/08) non solo per
l’edilizia sociale e la previsione che i comuni conferiscano a
questi ultimi i beni immobili di loro proprietà (ar.58 l.133/08) cui
si aggiunge anche il trasferimento dei beni ai comuni a seguito del
D.Legsl. sul federalismo demaniale sta già producendo una
spostamento dalla tradizionale rendita “fondiaria” verso la rendita
“finanziaria” dell’edificato.
La seconda tendenza riguarda il tempo del procedimento ovvero il quomodo. L’ho già
detto. Se non ci si mette d’accordo tutti, non parte nulla, con il
rischio quindi di ingessare il piano, ma di salvare il principio
teorico del piano perequato[3].
Ma l’anomalia si riscontra anche
nel caso in cui il legislatore regionale abbia previsto lo
sdoppiamento del piano regolatore in strutturale e operativo, ove
per la redazione di quest’ultimo non è previsto alcun vincolo
temporale all’iniziativa dell’amministrazione, e poiché le
previsioni del piano strutturale costituiscono al più prescrizioni
conformative del territorio secondo la più recente giurisprudenza
che si è misurata con le nuove forme di piano, l’edificabilità delle
aree è subordinata alle scelte discrezionali della P.A. circa
l’avvio del procedimento attuativo. Sembra di essere tornati al
programma pluriennale di attuazione della l.10/77 art 13 che
tuttavia prevedeva in sua assenza la facoltà per i privati di
trasformare la proprietà in presenza delle opere di urbanizzazione.
Non è certo in discussione il principio costituzionale della
“funzione sociale” della proprietà in rapporto alla soddisfazione
degli interessi generali, ma è anche vero che questa deve misurarsi
in questi casi con il rispetto del contenuto minimo del diritto di
proprietà.
6. Il rischio di un passo indietro.
E qui si pongono due questioni che sono entrambi di
antica data.
Sappiamo che nel modello “illuminista” della legge
del 1942 era previsto che il PRG si attuasse solo attraverso piani
di lottizzazione convenzionata o piani particolareggiati
d’iniziativa pubblica, ma che di fronte all’inerzia nella redazione
dei secondi da parte dei comuni, alla fine degli anni ’50
l’orientamento della giurisprudenza amministrativa ritenne che il
PRg - senza ricorrere a piani attuativi - potesse in molte zone
esaurire la disciplina urbanistica tutte le volte che tali
previsioni apparissero in modo sufficientemente specifico e se ne
potesse dare diretta applicazione, come ad es. in presenza delle
opere di urbanizzazione primaria. Le conseguenze di quella scelta
furono in molti casi la “città lineare” senza servizi e spazi
pubblici, assai peggio, certo, di quella della subordinazione delle
trasformazioni ai piani attuativi di cui alla l.1150 del 1942.
Ho
la netta sensazione che anche questo nuovo sistema di pianificazione
presenti elementi “razionali” ma spesso impraticabili e che presto
si potrebbe riproporre, giuste le considerazioni fatte prima in
merito al principio di proporzionalità e del rispetto del contenuto
minimo del diritto di proprietà, quell’orientamento del giudice
amministrativo – anche di fronte al superamento delle zone e
all’adozione del modello perequativo specie per quello generalizzato
a priori – diretto a salvaguardare il diritto del privato a
soddisfare il suo interesse al bene della vita, in termini
ragionevoli.
La seconda questione riguarda la capacità
manageriale della pubblica amministrazione poiché il dilagare dei
modelli consensuali impone non solo una nuova capacità contrattuale
del personale amministrativo (soprattutto di giuristi) ma anche un
controllo nel tempo riguardo al rispetto degli accordi presi. E non
mi pare che le amministrazioni abbiano ben compreso che i modelli
perequativi comportano un monitoraggio continuo che non si esaurisce
con le semplici prescrizioni di piano.[4]
7. Una
maggiore attenzione all’urbanistica per accordi
Infine
vorrei fare riferimento al regime degli accordi che pervadono sempre
più l’urbanistica attuativa – propria del piano operativo o anche in
deroga al tradizionale PRG - che coinvolge il tema del procedimento
di formazione della volontà politica dell’amministrazione che – pur
mantenendo intatta la propria discrezionalità amministrativa – tende
a comparare gli interessi pubblici con quelli privati non più solo
in funzione della pianificazione degli assetti urbani ma soprattutto
in funzione della loro gestione. Sotto quest’ultimo profilo
l’esercizio del potere deve misurarsi con il regime degli accordi
amministrativi regolati dall’art.11 della l.241/90, siano essi di
tipo procedimentale o sostituitivi di provvedimento con la
conseguenza di garantire comunque la trasparenza dell’azione
amministrativa e di misurare l’interesse pubblico in concreto
nell’ambito degli scambi tra volumi edificatori assegnati ed opere
di urbanizzazione extra oneri ai fini della “solidarietà”
territoriale. Le vicende giudiziarie emerse in molte realtà locali
legate ad indagini della magistratura penale mettono in evidenza
spesso il cattivo esercizio del potere a favore di scambi “ineguali”
a tutto danno dell’interesse pubblico. Di qui la necessità di
ricostruire un percorso che – alla luce dell’emergente
giurisprudenza in materia – mantenga il regime degli accordi
pubblico/privato nell’ambito del principio di legalità. Sappiamo che
in realtà il problema va visto ormai da un’angolatura diversa che
vede in una società complessa l’azione dei poteri pubblici retta,
specie nella pianificazione degli assetti territoriali, ove
possibile, dal principio di consensualità come legittimazione del
potere[5], lì dove l’amministrazione abbandona l’autoritatività a
favore di un’urbanistica consensuale tesa al miglior assetto
degl’interessi in campo.
Tuttavia, lo scarno contenuto
dell’art.11 della l.241/90 e l’equivocità dell’art.13 non giovano
alla disciplina dell’urbanistica consensuale e sarebbe auspicabile
invece che se ne prevedesse una regolamentazione autonoma. In altri
paesi europei – ad es. la Germania – la legislazione[6] già da tempo
ha affiancato alla disciplina generale degli accordi nella legge
generale sul procedimento amministrativo, una regolamentazione
specifica dei “contratti urbanistici” rientranti nella categoria dei
contratti di diritto pubblico ove sono attentamente disciplinate le
fattispecie nelle quali amministrazione e privati concordano le
scelte di trasformazione ai fini di una loro integrale
urbanizzazione anche dal punto di vista della tutela ambientale.
I cardini di questi scambi sono individuati dal legislatore
tedesco nel nesso di casualità, nel rispetto del principio
di proporzionalità, nel divieto di arricchimento, nella tutela del contraente più debole (che potrebbe
essere, a seconda dei casi urbanistici, a volte il privato, ma anche
il comune), la necessaria forma scritta.
Si tratta come è
evidente, di criteri e parametri generali tesi ad evitare il
“commercio delle potestà amministrative” da un lato ma, dall’altro,
ad offrire sia al giudice amministrativo, ma anche al giudice penale
elementi di riferimento certi per verificare in concreto la
legittimità e la liceità del contenuto degli accordi in discorso. Si
pone cioè sempre il problema di come poter misurare l’interesse
pubblico in concreto in rapporto allo “scambio” con gli interessi
privati[7]. E qui si pone il problema se sia ancora attuale la tesi
di Giannini che considera il consenso del privato sufficiente a
derogare al principio di legalità. La giurisprudenza è in parte
favorevole ed in parte contraria ma oggi il problema è ancor più
rilevante di fronte agli accordi a “monte” della pianificazione
urbanistica o a “valle” delle prescrizioni[8].
Ad es. nella
futuribile legge di principi in materia di governo del territorio,
al di là della loro ammissibilità – come previsto nelle proposte di
legge presenti nuovamente in parlamento – se ne potrebbe individuare
non solo il loro ancoraggio ai principi surrichiamati dal caso
tedesco (cui andrebbero aggiunti per il caso italiano il principio
di partecipazione e quello della concorsualità), ma
anche le fattispecie ammissibili sia per fissarne i limiti, sia per
legittimarne definitivamente il ricorso da parte delle
amministrazioni locali.
Il sistema urbanistico vive quindi una
fase di grande trasformazione nel quale sono stati innestati modi di
essere dell’azione amministrativa assai lontani dalla tradizionale
imperatività delle scelte di pianificazione e dalla previsione del
ricorso a nuove tecniche di conformazione dei suoli che tentano di
coniugare la valorizzazione delle proprietà fondiarie modulandola,
tuttavia, con la solidarietà dei proprietari a favore delle
dotazioni territoriali, ma tutto ciò deve misurarsi in rapporto al
principio di legalità dell’azione amministrativa ed alla disciplina
della proprietà.
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[1] P.Urbani I problemi giuridici della
perequazione urbanistica in Riv.Giur.urb. 2002, 587 s; Idem, Territorio e poteri emergenti, Torino 2007, in part.
Cap.VIII, 165 s.
[2] Sul punto più diffusamente P.Urbani La
riforma regionale del prg: un primo bilancio. Efficacia, contenuto
ed effetti del piano strutturale. Il piano operativo tra
discrezionalità nel provvedere e garanzia del contenuto minimo della
proprietà in Riv Giur. Urb. 2007
[3] Il che fa
sorridere pensando alle norme introdotte dalla legge 136/99 sulle
garanzie di conclusione del procedimento rispetto alla presentazione
di piani attuativi d’iniziativa privata. Qui il privato non sa cosa
presentare né tantomeno in molti casi, come nei Print (programmi
integrati d’intervento) del Prg di Roma, chi siano gli altri
proprietari con i quali deve ricercare il necessario accordo.
[4] Il che richiede la presenza nell’amministrazione di
giuristi, necessari per il controllo delle convenzioni urbanistiche,
non essendo sufficiente l’ufficio legale della amministrazione
chiamata spesso a dirimere conflitti su tutte le questioni di
competenza del comune, mentre in questo caso il ruolo dei
giuristi-urbanisti svolge proprio quello di “evitare” i conflitti
redigendo schemi di accordo e di convenzioni inattaccabili sotto il
profilo giuridico. Sintomatico di questa necessaria attenzione al
tema è il bando pubblico (2010) per l’assunzione presso il comune di
Roma di 136 architetti, 86 ingegneri e 110 amministrativi.
[5]
F. Pugliese, Risorse finanziarie, contestualità ed accordi nella
pianificazione urbanistica, in AA.VV. Presente e futuro delle
pianificazione urbanistica, AIDU. Giuffrè 1999, 69.
[6]
Codice urbanistico federale (BauGB) (1987) più volte modificato nel
1997, 2001 e 2004 che al §11 introduce la categoria dei “contratti
urbanistici”. Sul punto, più diffusamente, E.Buoso, Gli accordi
tra amministrazione comunale e privati nel diritto urbanistico
tedesco: i contratti urbanistici in RGU 3/2008 356 s.
[7]
Sia consentito rinviare a P.Urbani, Urbanistica consensuale,
“pregiudizio” del giudice penale e trasparenza dell’azione
amministrativa in RGE 2009, 47 s.
[8] P.Urbani, Pianificare per accordi, in RGE 4/2005. 177. A.Travi, Accordi tra propietari e comune per modifiche al pino regolatore
e oneri esorbitanti, n Foro Italiano,V,2002, 274.
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(pubblicato il
17.6.2010)
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