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n. 6 -2010 - © copyright

 

GIUSEPPE MORBIDELLI

Di Giorgio Lombardi amministrativista


In data 21 maggio u.s. è scomparso il Prof. Giorgio Lombardi, ordinario di diritto pubblico comparato nell’Università di Torino. Costituzionalista insigne, aveva da sempre teorizzato e applicato il metodo della comparazione giuridica nello studio e nella interpretazione degli istituti giuridici. Sono sempre fondamentali i suoi contributi in materia di leggi di approvazione, di doveri costituzionali, di giurisdizione costituzionale, di Stato federale. Aveva del resto tenuto corsi in molte università straniere soprattutto latino-americane, e ricevuto tantissimi riconoscimenti del suo sapere scientifico e della sua profonda dedizione all’insegnamento, che aveva sempre professato con passione ed entusiasmo, malgrado le Sue sempre più precarie condizioni di salute. La prova di ciò è data per tabulas dalla presenza di una vera e propria scuola “torinese” di constitutional-comparatisti, da Lui forgiata e guidata e dall’affetto degli allievi e degli studenti, che di contro lo accompagnava (e lo alleviava non poco).
Ma non è questa la sede per ripercorrere il percorso scientifico di Giorgio nelle discipline del diritto costituzionale e del diritto pubblico comparato. E’ invece la sede per ricordare e testimoniare anche il suo “foglio matricolare” di amministrativista, di cui del resto Lui stesso cautamente (anzi molto cautamente) si autocompiaceva: spesso ricordava tra i suoi Maestri, oltre a Crosa e a Pierandrei, Pietro Bodda, cioè un amministrativista “classico” e “puro” (ed infatti gli atti del Congresso celebrativo delle leggi amministrative di unificazione tenutosi a Firenze nel 1965, contengono, nell’ambito del volume curato proprio da Bodda e dedicato alla sanità, un saggio del Nostro su “Farmacie in soprannumero e sede promiscua”). E non mancò, nel Convegno torinese celebrativo del 150esimo anniversario del Consiglio di Stato, di dare il proprio contributo attraverso un saggio di storia del diritto amministrativo dal titolo “Il Consiglio di Stato nel quadro istituzionale della Restaurazione (pubblicato anche in Diritto e società, 1982)”. Sia chiaro, il diritto è un fenomeno unitario, e comunque diritto amministrativo e diritto costituzionale si riconducono al genus del diritto pubblico: e non a caso riferendosi ai grandi del passato, hanno insegnato ex cathedra sia l’una che l’altra disciplina V.E. Orlando, S. Romano, G. Zanobini, A.M. Sandulli. Tuttavia può apparire singolare che un giurista aduso a trattare argomenti di teoria generale della Costituzione (si pensi ai titoli delle monografie sopra enunciate) abbia altresì coltivato interessi ben più settoriali. Carlo Esposito soleva dire che il diritto costituzionale è il diritto dei Parlamenti, dei Capi di Stato, delle Corti Costituzionali, mentre il diritto amministrativo è il diritto delle fognature. A parte che il diritto amministrativo ha anche altri oggetti meno “sotterranei” e che comunque delle fognature qualcuno se ne deve occupare, l’affermazione ironico-provocatoria di Esposito intendeva rimarcare l’eccesso di “particolarismo” in cui cadevano (a suo avviso) gli amministrativisti: ma il particolare serve anche per arrivare al generale. Ed appunto Giorgio partiva dalle piccole (e non piccole) cose di tutti i giorni, come il ticket per la diagnostica o la modulistica predisposta dai gestori dei servizi pubblici o le insegne degli esercizi commerciali o le tecniche di coltivazione del riso e di produzione del vino, per trarne considerazioni di ordine generale, con interpretazioni e deduzioni logiche che ti sorprendevano, tanto erano semplici, ma nel contempo tanto erano nascoste. Sicché proprio le frastagliate per non dire sterminate rassegne di casi pratici offerti dal diritto amministrativo erano per lui un giacimento inesauribile di ispirazione per l’elaborazione di teorie e concettuologie.
E, si badi, questa dedizione al diritto amministrativo non era dovuta all’attività professionale di avvocato, che costringe anche gli oltranzisti della ragion pura a venire a contatto con la cruda realtà dei casi pratici, perché di fatto Giorgio non ha mai svolto attività professionale. E’ dovuta invece e in primo luogo alla stretta interconnessione tra l’attività amministrativa e la disciplina costituzionale. Per Lombardi, costituzionalista completo, il diritto costituzionale non si chiude con gli organi e con la giustizia costituzionale, ma si espande in tutte le società e in particolare sull’organizzazione e sull’attività amministrativa. In secondo luogo, come è ben noto, Lombardi era un tradizionalista, nel senso migliore del termine, di cultore del passato e degli insegnamenti che il passato ha impartito e con essi delle vestigia del passato. E non a caso è stato il primo giurista ad affrontare il tema della disciplina giuridica dei centri storici (v. “L’inquadramento giuridico amministrativo dell’intervento nei centri storici”, in Studi urbinati, 1964/65), ben prima dei notissimi saggi che ebbero a dedicarvi, Benvenuti, Giannini e Predieri. Non a caso più volte ha scritto in tema di urbanistica: dalla voce “Piano regolatore intercomunale”, nel Noviss. dig. it., ai saggi sulla legge urbanistica regionale, a quello sulla “Decadenza da vincoli urbanistici e diritto di proprietà” (in Rivista giuridica dell’edilizia, 1984), a quella “Sui limiti della «ristrutturazione urbanistica»” (ancora in Rivista giuridica dell’edilizia, 1985). Giorgio infatti ravvisava nel territorio un bene da difendere perché le sue strutture, i suoi assetti, i suoi paesaggi, sono opera dell’uomo, attraverso i secoli, guidati da una mano invisibile che ha creato una mirabile armonia di terrazzamenti, coltivazioni, canali, castelli, opifici, casolari, borghi, boschi, strade etc. Il territorio è così la memoria storica dell’uomo e della sua attività. Non solo: le radici e la formazione dell’uomo, di qualunque uomo, hanno sempre come referente continuo ed essenziale, magari implicito, magari non consapevole, il territorio. Ecco perché la tutela del territorio è anche tutela della tradizione. Nel contempo Lombardi non poteva non rilevare le disparità di trattamento tra proprietari se non le vere e proprie iniquità cui da luogo il vigente sistema di pianificazione del territorio. Di qui alcuni saggi che costituiscono punti fermi della questione “espropriazione sostanziale”, intrisi tra l’altro di profondi richiami comparatistici.
Altra area del diritto amministrativo sezionata e studiata da Lombardi è stata quella del diritto sanitario e ospedaliero: vale anche qui l’influsso storico in quanto l’origine degli ospedali risale ad iniziative di privati o di enti ecclesiastici e dunque riemerge ancora l’affectio verso istituzioni tradizionali. Infine, l’ordinamento comunale: anche nei saggi dedicati a tale area è prevalente l’analisi storicistica e dunque la lettura della disciplina attuale tenendo presente l’origine e le funzioni svolte via via nel tempo: v. ad es. i saggi su “I Comuni della Provincia di Cuneo nello Stato Sabaudo: problemi evolutivi delle autonomie locali”; I profili giuridici delle terre civiche: beni del Comune o beni della collettività?”, che sono sì saggi al confine con la storia del diritto, ma come insegna da sempre Paolo Grossi, non si conosce il presente se non si conosce il passato. Inutile dire che non sono mancati suoi rilevanti contributi di diritto amministrativo comparato quali ad es.: “Le prise en compte de préoccupations d'environnement dans la politique d'urbanisme, Rapports nationaux italiens au XI Congrès International de droit comparé, Caracas, 1982, Milano, 1982; Urbanistica e diritto in Europa, in Atti del Convegno su "Il regime dei suoli nei Paesi della Comunità Europea”, 1980, Torino, 1981; Il silenzio della pubblica amministrazione (profili comparatistici e spunti problematici), in Diritto e società, 1983.
Si può dire in conclusione che i contributi di Lombardi sopra ricordati, non solo dimostrano una sua militanza nella disciplina del diritto amministrativo, ma dimostrano altresì che in questa militanza ha apportato i segni indelebili del suo metodo, basato sull’analisi comparatistica e sulla lettura degli istituti attraverso la filigrana storica. Sono per l’appunto le due componenti che, per gli insegnamenti più accreditati, devono accompagnare ogni ricerca giuridica che si voglia definire tale. Sicché Giorgio non solo è stato anche un amministrativista, ma è stato anche amministrativista antesignano.
E pertanto e qui passo al Tu colloquiale (quanto intriso di malinconia) con il vecchio amico anche se Tu non leggevi GiustAmm.it, perché rifuggivi dai mezzi informatici, è mia convinzione che in saggi e in sentenze pubblicate in GiustAmm.it ci siano gli influssi della Tua sapienza giuridica.

 

(pubblicato l'11.6.2010)

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