 |
| |
 |
 |
| n. 4 -2010 - © copyright |
GIOVANNI MACRI'
|
|
| Il patrocinio delle università ex art. 56 RD n. 1592/33: un’interpretazione dislessica (*)
|
Negli ultimi anni, la problematica del patrocinio e della domiciliazione degli atenei è stata oggetto di un’altalena giurisprudenziale, sfociata in un dibattito complesso e, per molti aspetti, controverso.
Di rilievo fondante è la riforma del pubblico impiego che, tra le tante novità introdotte, ha codificato la categoria delle pubbliche amministrazioni, distinguendo, al suo interno, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dal plesso degli enti pubblici non statali, tra cui le università (1).
La diversificazione si riflette proprio sull’esercizio dello jus postulandi. La difesa erariale, infatti, assume connotati di obbligatorietà solo per le amministrazioni statali. La tutela legale delle amministrazioni pubbliche non statali, invece, può essere assunta dall’Avvocatura dello Stato purché vi sia apposito atto normativo di autorizzazione (2); il patrocinio, in tal caso, è definito “autorizzato” o “facoltativo” (3).
Le diversità della forma di rappresentanza non è priva di riflessi pratici, soprattutto sotto il profilo processuale; a parte l'esclusione, in entrambi i casi, della necessità del mandato, in caso di patrocinio facoltativo non si applica la regola del foro erariale (art. 25 c.p.c.) né della domiciliazione presso l'Avvocatura (art. 144, 1° comma, c.p.c.).
Alla luce del suesposto quadro normativo, pertanto, per gli atenei non dovrebbe operare il patrocinio obbligatorio, bensì quello facoltativo o autorizzato.
L'art. 56 del RD n. 1592 del 1933, Testo Unico delle leggi sull'Istruzione Superiore, prevede che le università “possono essere rappresentate in giudizio dall'Avvocatura dello Stato” (4). Parte consistente della giurisprudenza individua, in tale norma, la fonte autorizzativa ex art. 43 RD n. 1611/33, ritenendo che, in virtù del combinato disposto dalle succitate disposizioni, la rappresentanza e difesa in giudizio di un’università, ove non sussista conflitto con lo Stato o con le Regioni, spetta “ope legis” all’Avvocatura dello Stato, mentre può essere eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza (5); si aggiunge, altresì, che, in tali casi, il ricorso dev’essere notificato, a pena di nullità, non all’Università, bensì presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale competente per territorio (6). La difesa dell’Avvocatura dello Stato sarebbe, invece, obbligatoria (con le necessarie conseguenze processuali) in quanto le università non esulano dal novero delle amministrazioni statali (7); tale regola troverebbe applicazione anche dopo la riforma universitaria in senso autonomistico, introdotta dalla legge n. 168 del 1989 (8).
Secondo altro orientamento giurisprudenziale, di segno completamente opposto, la regola del foro erariale non può trovare applicazione nei confronti delle università in quanto a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993, le istituzioni universitarie, pur facendo parte della pubblica amministrazione, non sono annoverabili fra le amministrazioni dello Stato (9); né deve reputarsi legittima la notificazione dei gravami presso l’Avvocatura dello Stato, atteso che, a seguito della legge n. 168 del 1989, l’università costituisce ente giuridico separato e distinto rispetto all’apparato dello Stato (per effetto del riconoscimento dell’autonomia), ed all’università medesima vanno, pertanto, imputati, in modo pieno ed esclusivo, gli effetti degli atti adottati (10). Nello stesso filone si inserisce un ulteriore indirizzo ermeneutico secondo cui le università non possono più essere rappresentate in giudizio dall’Avvocatura di Stato proprio in virtù di quell’autonomia riconosciuta dalla legge 168/89 (11).
Da segnalare, inoltre, uno spartito intermedio, basato sulla teoria dell’imputazione soggettiva della fattispecie (12), alla stregua del quale le università, allorché agiscono come organi dello Stato, hanno l’obbligo di avvalersi della consulenza e del patrocinio legale dell’Avvocatura erariale; soltanto quando operano in materie rientranti nella sfera di limitata autonomia loro riconosciuta come enti strumentali dello Stato possono avvalersi, con apposito atto deliberativo adeguatamente motivato, anche di avvocati del libero foro (13).
Adeguandosi all’orientamento giurisprudenziale più restrittivo, fonte autorevole (14) ha affermato che l’organicità e l’esclusività, che caratterizzano la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, comportano il potere-dovere per le università di avvalersene, non potendo con norme statutarie o regolamentari modificare i principi che regolano il patrocinio erariale; si è, pur tuttavia, evidenziata la necessità del preventivo esame della controversia, al fine di appurare “se l’attività svolta dall’Università possa ritenersi effettivamente riferibile allo Stato o non rientri invece in quella sfera di autonomia che consente agli Atenei di declinare il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato” (15).
La disputa è stata risolta dalla giurisprudenza più recente che, partendo dalla natura giuridica degli atenei, ha affermato che alle università, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 168/89, non può essere più riconosciuta la qualità di organi dello Stato, ma quella di ente pubblico autonomo; per esse, di conseguenza, non opera il patrocinio obbligatorio, bensì quello autorizzato, con i limitati effetti processuali, a tal riguardo, previsti (inapplicabilità delle regole del foro erariale e della domiciliazione legale). Il patrocinio autorizzato, secondo tale orientamento, trova la sua fonte nell’art. 56 del RD n. 1592/33, che non ha subito alcuna sorta di abrogazione dalla legge n. 168 del 1989; né, in secondo luogo, può essere escluso, dagli atenei, con disposizioni regolamentari dal momento che, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della legge 168/89, il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità può derogare, a rigore, solo alle norme sull’ordinamento contabile e non certamente a quelle processuali. Si sostiene, infine, che solo in caso di controversie di lavoro le notifiche vanno effettuate presso l’Avvocatura dello Stato, in virtù dell’equiparazione, nel contenzioso relativo al personale tecnico-amministrativo, tra amministrazioni pubbliche (quindi università) e amministrazioni statali (16).
Il principio di diritto enunciato, malgrado l’autorevolezza della fonte e della ricostruzione dogmatica, non sembra, tuttavia, superare alcune ragionevoli perplessità.
Innanzitutto, gli articoli 413, commi 5 e 6, 415, comma 7, e 417 bis c.p.c., lungi dall’operare un’assimilazione, sembrano, piuttosto, distinguere le amministrazioni statali dal resto delle pubbliche amministrazioni in ordine agli incombenti processuali ivi previsti (17). In secondo luogo, la soluzione proposta (il regime binario della domiciliazione e della notifica degli atti in base alla natura della controversia) dovrebbe avere valenza non solo per le università, ma per tutte le amministrazioni non statali, incluse quelle (come le regioni a statuto ordinario) che non si avvalgono del patrocinio dell’Avvocatura erariale; è facile intuire come una tale opzione ermeneutica sia difficilmente praticabile. Per le istituzioni universitarie, pertanto, così come per le altre pubbliche amministrazioni non statali, anche in caso di controversie di lavoro, i relativi atti vanno notificati presso la sede dell’ente (18), dovendosi le succitate disposizioni raccordare con l’art. 144, comma 2, c.p.c. (peraltro espressamente richiamato).
L’assunto dell’art. 56 RD 1592/33 quale fonte di autorizzazione ex art. 43 TU Avvocatura, in secondo luogo, incontra ostacoli di ordine sistematico, oltre che di natura logico-giuridica, che ne pregiudicano la fondatezza.
Non sottacendo – come si chiarirà in seguito – la pragmatica differenza che intercorre tra patrocinio facoltativo e patrocinio autorizzato, risulta, innanzitutto, difficile ritenere vigente, nell’Ordinamento, l’autorizzazione contenuta nella suddetta fonte normativa. Occorre, a tal fine, premettere che il RD n. 1592/33 distingue nettamente (19) le università dagli istituti superiori, pur conferendo ad entrambi - al fine di impartire l’istruzione superiore - la personalità giuridica, l’autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nonché, per quanto qui rileva, la facoltà di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato. Ciò posto, con legge del 16 novembre 1939, n. 1889, rubricata “Modificazione delle norme per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali”, il legislatore demandava ad apposito decreto (da emanarsi di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia e per le Finanze) l’individuazione di quegli enti rispetto ai quali occorreva confermare le autorizzazioni già concesse anche prima dell’adozione del TU n. 1611/33. Con Regio Decreto n. 779 dell’8 giugno 1940 tale autorizzazione veniva mantenuta solo nei confronti degli istituti di istruzione superiore; la mancata inclusione delle università, pertanto, non può che determinare gli effetti espressamente contemplati dall’art. 2, comma 2, della legge n. 1889/39, ossia la revoca delle “autorizzazioni già concesse, rispetto alle amministrazioni od enti non compresi nel menzionato decreto”. A prescindere dalla sfera di autonomia degli atenei, introdotta dal RD n. 1592/33 ed ampliata dalla legge n. 168/89, quindi, e pur ritenendo l’art. 56 una fonte ex art. 43 RD n. 1611/33, tale autorizzazione risulta, comunque, revocata sin dal 1940 (20).
Ulteriore chiarezza si ricava discernendo, sotto il profilo tecnico-giuridico, tra patrocinio facoltativo e patrocinio autorizzato; invero, l’art. 43 del RD n. 1611/33 sancisce un limite, per l’Avvocatura dello Stato, all’esercizio del proprio ufficio in favore delle amministrazioni non statali: il patrocinio sarà, quindi, facoltativo quando è affidata all’ente la decisione di servirsi del ministero dell’Avvocatura erariale; si ha, invece, patrocinio autorizzato solo quando tale limite sia rimosso da espresso provvedimento, legislativo o regolamentare (21). Poiché l’art. 43 del RD n. 1611/33 presuppone che l’autorizzazione sia conferita all’Avvocatura (“L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi..….sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento”) (22), l’art. 56 RD n. 1592/33 non può, a rigore, rappresentare una fonte autorizzativa, in quanto, più che concedere all’Avvocatura il patrocinio, autorizza l’università ad avvalersi o meno della stessa (“Le università e gli istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi”), confermando, in tal modo, una possibilità di scelta discrezionale (23). Tale assunto emerge, oltre che dal tenore letterale dell’art. 56, anche dall’analisi della sua collocazione sistematica nell’ambito del Testo Unico delle leggi sull’Istruzione Superiore; la norma, infatti, trova ubicazione nel Paragrafo 3 (rubricato “Spese, contratti e lavori”) del Titolo IV, relativo, appunto, all’ordinamento amministrativo (24). A ben vedere, le norme del Paragrafo 3, nel disciplinare spese, contratti e lavori, assegnano alle università (e agli istituti di istruzione superiore) precise potestà gestionali, espressione di volontà ed autonomia decisionale; in tale specifico contesto, l’art. 56 non può che essere interpretato come norma che permette alle Università (e agli istituti di istruzione superiore) di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, per il contenzioso (comma 1), nonchè dell’Opera del Genio Civile, per i lavori edilizi (comma 2). Tale conclusione è avvalorata anche dalla formula verbale (“possono”) adoperata dal legislatore, per cui risulterebbe davvero singolare considerare la prima ipotesi una imposizione, e la seconda, invece, una facoltà. In definitiva, se le università devono regolamentare autonomamente il funzionamento amministrativo e contabile (oltre il personale dipendente a carico del proprio bilancio), e i contenuti dell’ordinamento amministrativo sono definiti dalle norme dei Paragrafi del Titolo IV, l’art. 56 integra, di certo, un’ipotesi di patrocinio facoltativo, potendo le università regolamentare l’utilizzo o meno dell’Avvocatura dello Stato per la propria rappresentanza e difesa in giudizio.
La sussistenza del patrocinio facoltativo è ulteriormente avvalorata dal raffronto con la disciplina prevista per le regioni a statuto ordinario. A tal riguardo, si sostiene che nei confronti di queste il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato assume due diverse forme: a) facoltativa, ex art. 107 del DPR n. 616/77; b) sistematica, ex art. 10 della legge n. 103/79 (il patrocinio obbligatorio, tipico dello Stato, investe le regioni a statuto speciale) (25). Secondo tale granitico orientamento, in caso di patrocinio facoltativo la regione conserva piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'Avvocatura erariale o a libero professionista ovvero alla propria avvocatura; pur in presenza di un servizio legale interno, inoltre, l’ente non si spoglia della facoltà di avvalersi, per singoli affari, dell’Avvocatura dello Stato. Anche il patrocinio sistematico consegue ad una libera scelta; tale opzione, tuttavia, una volta operata (con delibera del consiglio regionale) e salvo revoca (possibile), investe tutta l'assistenza legale della regione, determinando anche effetti processuali nei riguardi dei terzi. La suddetta interpretazione si basa sulla lettura esegetica dell’art. 107 del DPR n. 616/77 e sui suoi rapporti con l’art. 10 della legge n. 103/79 (26). L’art. 107, in verità, dà alle regioni la possibilità di far ricorso sia agli organi tecnici dello Stato, per l’esercizio delle proprie funzioni amministrative, quanto all’Avvocatura dello Stato, per il patrocinio legale e consultivo; dalla comparazione fra tale disposizione e il blasonato art. 56 emerge una similitudine e sostanziale (avvalimento, sia per le università che per le regioni, di strutture statali) e di forma (in entrambe le norme ricorre l’espressione “possono”). Se si considera, poi, che l’art. 10 della legge n. 103/79 non ha abrogato il citato art. 107, rappresentando, piuttosto, “una norma di completamento e chiusura del sistema” (27), non si può non sostenere che anche per gli Atenei operi il patrocinio facoltativo e non quello autorizzato; diversamente opinando, si finirebbe per introdurre nell’Ordinamento una soluzione discriminante, per la difficile compatibilità con i consueti canoni ermeneutici e i superiori principi della parità (art. 3 della Costituzione; art. 48 del Trattato).
A prescindere dalla problematica sull’autonomia universitaria (28), si è detto, in precedenza, che il RD n. 1592/33 aveva già riconosciuto la personalità giuridica e la potestà di disciplinare, con regolamenti interni, il proprio ordinamento amministrativo, contabile, didattico e disciplinare; tale sfera è stata rafforzata ed ampliata dalla legge n. 168/89, che ha dotato gli atenei, in attuazione dell’art 33 della Costituzione, dell’autonomia normativa statutaria e regolamentare (oltre che di quella organizzativa e finanziaria). Le università, pertanto, sono legittimate a darsi ordinamenti autonomi nel rispetto dei soli limiti stabiliti dalle leggi (art. 33, comma 6, della Costituzione) che vi operino espresso riferimento (art. 6, comma 2, legge n. 168/89); una volta fissati i limiti all’autonomia universitaria, pertanto, e “divenuti operanti i criteri di riparto di competenza tra le due fonti normative (quella statale e quella universitaria), la legge statale finisce per produrre anche una delegificazione, in quanto è essa stessa che esclude la possibilità che in caso di antinomie tra norme legislative e norme statutarie su materie riservate a queste ultime, siano sempre le prime a prevalere” (29).
Poiché l’art. 56 del RD n. 1592/33 non costituisce - per le argomentazioni testé sviluppate - un limite legale alla difesa in giudizio degli Atenei; poiché, a fortiori, la tutela giurisdizionale rappresenta il necessario completamento di ogni autonomia garantita, che si manifesta con la scelta del difensore cui conferire lo jus postulandi (30), le università possono liberamente disciplinare il proprio patrocinio legale, statuendo di avvalersi o meno dell’Avvocatura dello Stato (31). Per quanto riguarda, poi, la forma della disciplina, sarebbe opportuno inserire le norme sulla rappresentanza processuale nello statuto di autonomia, in quanto fonte sub primaria di previsione costituzionale (32), che, al pari delle leggi, viene pubblicato (con l’effetto della conoscibilità verso i terzi) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 6, comma 11, legge n. 168/89).
Com’è noto, il RDL n. 1578 del 1933, Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di istituire, al loro interno, appositi uffici legali per le cause e gli affari propri dell’Ente, adibendovi avvocati dipendenti (art. 3, quarto comma, lettera b) (33).
In ossequio a tale norma, e in virtù dell’autonomia conferita dalla legge e dalla Costituzione, numerosi Atenei hanno, da tempo, istituito l’Avvocatura interna, devolvendo alla medesima, con apposita norma statutaria (34), l’esercizio dello jus postulandi; si tratta di una scelta organizzativa che risponde a quei parametri di efficienza, richiesti dall’art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per una ottimale ed efficace utilizzazione, sia in termini economici che professionali, di adeguate risorse umane (35).
Una scelta che, peraltro, è suffragata dal diritto positivo. Con la sottoscrizione del CCNL, comparto Università, quadriennio normativo 1998/2001, infatti, le parti sociali prevedevano (art. 74, comma 5, lett. a) l’inquadramento nella categoria EP (Elevate Professionalità) di quei dipendenti (della ex 8a q.f.) che alla data del 1° gennaio 1998 svolgevano l’attività professionale di avvocato, richiedente l’iscrizione nel relativo Albo. È chiaro che il CCNL è intervenuto a “sanare” una realtà di fatto già sussistente. Successivamente, oltre alla conferma della possibilità, per gli atenei, di conferire, al personale di categoria EP, incarichi di funzioni professionali, veniva, altresì, stabilita l’applicazione, al suddetto personale, delle norme relative all’ordinamento professionale di categoria, con l’assunzione delle connesse responsabilità (36). Da ultimo, l’espresso riconoscimento dei compensi professionali agli avvocati dipendenti, secondo i principi di cui al RDL n. 1578/33 (37).
Le università, in conclusione, hanno la capacità di disciplinare autonomamente la rappresentanza e difesa in giudizio, avvalendosi del proprio ufficio legale o dell’Avvocatura erariale oppure di avvocati del libero foro. Nei confronti dell’Avvocatura dello Stato, pertanto, il patrocinio sarà facoltativo (con avvalimento per singoli e circostanziati affari) o autorizzato (in seguito ad espresso provvedimento autorizzatorio di carattere generale); la notifica degli atti e dei ricorsi, in ogni caso, andrà sempre effettuata presso la sede dell’ateneo.
----------
(*) Ringrazio l’Avv. Renato Rolli per la lettura finale del testo.
(1) L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (successivamente confermato dal D.Lgs. n. 165/01) disponeva che “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. A chiarimento della netta distinzione fra amministrazioni statali e amministrazioni non statali cfr. Corte dei Conti, Sez. contr. Stato, 13 febbraio 1995 n. 23; secondo tale pronuncia “le Amministrazioni dello Stato (che comprendono, come la norma si preoccupa espressamente di specificare, anche gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) sono testualmente contrapposte alle «altre» Pubbliche amministrazioni, fra le quali il legislatore colloca le «istituzioni universitarie» (accanto, come si può notare, alle Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, etc., che non sono sicuramente amministrazioni statali). Ne deriva che le università, nel sistema normativo risultante dalla legge n. 20 del 1984 e del D.L.vo n. 29 del 1993, sono da annoverare fra le Pubbliche amministrazioni e non fra le Amministrazioni dello Stato, con ciò venendo definitivamente a cessare, per esplicito disposto normativo, una disputa classificatoria che in passato ha dato luogo a contrastanti opinioni ed orientamenti anche giurisprudenziali”.
(2) Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, TU delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura di Stato. L’art. 1, comma 1, in particolare, dispone che: “La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato”; l’art. 43, comma 1, invece, stabilisce che: “L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto”. Qualora sia intervenuta l’autorizzazione (art. 43, comma 3) “la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni”; salvi i casi di conflitto, inoltre, “ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza” (art. 43, comma 4). Il patrocinio obbligatorio è caratterizzato: dalla non necessità del mandato; dalla impossibilità di richiedere l'assistenza di avvocati del libero foro, se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'Avvocato Generale dello Stato; dalla individuazione di uno specifico foro; dall'obbligo della notifica degli atti giudiziali presso l'Avvocatura dello Stato. Nell’ipotesi di patrocinio ex art. 43, invece, una volta intervenuta l’autorizzazione, la rappresentanza e difesa in giudizio è assunta dall'Avvocatura dello Stato in modo organico ed esclusivo, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le Regioni; le amministrazioni non statali ammesse al patrocinio autorizzato possono non avvalersi dell'Avvocatura solo in casi speciali e previa apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
(3) Pavone P., Lo Stato in giudizio, Editoriale Scientifica, pubblicato in http://www.avvocaturastato.it/files/file/pp_avvpatob.pdf., pp. 157-162.
(4) Art. 56 RD n. 1592/33: “Le università e gli istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, sempreché non trattisi di contestazioni contro lo Stato.
Possono inoltre giovarsi dell'opera del genio civile per lavori da eseguirsi a carico del loro bilancio”.
(5) Cfr., ex multis, Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 7649/97; Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 1086/01; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze nn. 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042 del 28/12/93.
(6) Cfr., ex multis, TAR Sicilia, Catania, sez. I, sentenza n. 432/01; TAR Calabria, sez. I, sentenza n. 417/03.
(7) Cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sentenza n. 4553/04; TAR Basilicata, sentenza n. 321/00; TAR Marche, sentenza n. 1076/00; Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 8877/97, secondo cui “la domiciliazione legale presso l’avvocatura dello stato, giusto disposto dell’art. 1 l. 25 marzo 1958 n. 260 (sostitutivo dell’art. 11, 1º comma, r.d. n. 1611 del 1933), deve ritenersi carattere peculiare indistinto di tutte le amministrazioni statali, comprese le università (statali), che costituiscono organi dello stato dotati di personalità giuridica, la cui rappresentanza e difesa in giudizio spetta, pertanto, ope legis, a detta avvocatura (salvo il caso in cui la difesa non sia stata eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro, all’esito di apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza) con conseguente nullità della notificazione di un atto di citazione compiuta presso la sede dell’università, e non dell’avvocatura dello stato”.
(8) In tal senso, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze nn. 5810/04 e 6016/06; TAR Sardegna, sentenza n. 1068/03; TAR Campania, sentenza n. 207/99. In Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4669/05 si specifica, altresì, in parte motiva, che “il legislatore, quando ha inteso far cessare il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura erariale nei confronti di enti pubblici a cui è stata attribuita autonomia o natura privata, lo ha sancito espressamente (art. 10, d.l. 1°.12.1993, n. 487, per l'ente pubblico economico poste italiane; art. 8, co. 5, l. 21.12.1996, n. 665, per l'ente pubblico economico derivante dalla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; art. 1, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1998, n. 283, per l'Ente tabacchi italiani; art. 19, l. 13 luglio 1966, n. 559, come modificato dall’art. 8, d.lgs. 21 aprile 1999, n. 116 per l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato; art. 7, comma 11, d.l. 8 luglio 2002, n. 138, conv. nella l. 8 agosto 2002, n. 178, per l'ANAS s.p.a.). Secondo Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 28487/05, inoltre, l’art. 7, comma 11, della legge n. 168/89 “non ha derogato o implicitamente abrogato i regi decreti sopra richiamati (RD n. 1592/33 e RD n. 1611/33, NDR), recando questi ultimi norme speciali, mentre il regolamento dell'Università può concernere profili organizzativi, finanziari, contabili, didattici e scientifici, ma non norme processuali”.
(9) Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n. 12346/99; secondo tale pronuncia “continuano a far parte dell’Amministrazione dello Stato, gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni eductive. Le Istituzioni Universitarie vengono invece collocate dopo altri enti, quali le Regioni, le Province ed i Comuni che non sono sicuramente Amministrazioni statali. Ciò sta a significare che anche esse, come i suddetti enti, debbono considerarsi estranee alle Amministrazioni dello Stato”. Tale orientamento è richiamato, e confermato, anche da Tribunale Civile di Cosenza, sez. II, sentenza n. 1391/07. Secondo Tribunale Roma, sentenza 21/11/95, “È correttamente notificato presso la sede dell'università degli studi, anziché presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, l'atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione, non trovando applicazione per le università il regime del "patrocinio obbligatorio" di cui agli art. 1 e 11 r.d. n. 1611/1933”.
(10) Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1252/04; TAR Calabria, Catanzaro, Decreto Presidenziale n. 183/04. L’esclusività della domiciliazione presso l’Organo di difesa erariale viene meno anche quando lo Statuto dell’Università preveda come meramente facoltativa la difesa in giudizio da parte dell’Avvocatura (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4211/02). Partendo dal presupposto che sia prima che dopo la legge n. 168/89 le Università godevano di autonomia e che per esse – in quanto amministrazioni non statali - non vige la regola della domiciliazione legale presso l’Avvocatura, TAR Umbria, sentenza n. 1072/03, ritiene legittima la notifica del ricorso presso la sede dell’Università; tale decisione è successivamente confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4909/05, secondo cui “Tale convincimento, oltre che sul piano sistematico, trova conforto anche nella considerazione della necessaria ‘conoscibilità generale ex ante’ del domicilio legale presso l’Avvocatura, conoscibilità concepibile solo ed esclusivamente per le Amministrazioni dello Stato, per quelle Amministrazioni cioè per cui la legge stessa prevede in via generale l’esclusivo patrocinio dell’Avvocatura erariale, ma tale norma di generale privilegio non è collegabile all’ipotesi in cui pubbliche amministrazioni si possano solo ‘avvalere’ di tale patrocinio di per sé non necessariamente conoscibile da parte di terzi e la cui artificiosa estensione renderebbe difficilmente plausibile l’allargamento di un privilegio concepibile, ripetesi, solo per le Amministrazioni dello Stato in senso tecnico”; ciò in quanto - si riscontra ancora nelle motivazioni della summenzionata sentenza, “nei negozi di rappresentanza e difesa di diritto comune – a cui comunque ci si deve riferire per l’applicazione interpretativa di istituti di carattere generale - l’elezione di domicilio è un negozio particolare e diverso che si aggiunge a quello del mandato professionale ma che non è strettamente connesso e consequenziale”.
(11) Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1359/96; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 274/98; TAR Puglia, Bari, sentenza n. 948/97; TAR Lombardia, sentenza n. 1757/98; TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 322/01.
(12) Smiroldo M., La domiciliazione degli Atenei ai fini delle notificazioni di atti e provvedimenti giudiziali, in www.lexitalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/articoli/smiroldo_universita, 05/07/2006. Secondo la c.d. teoria dell’imputazione soggettiva della fattispecie, “le Università non esulano dal novero delle amministrazioni statali, ma unicamente per i rapporti riferibili allo Stato-persona: pertanto, solo in relazione a tali rapporti la rappresentanza e difesa in giudizio delle Università spetta ope legis all’Avvocatura dello Stato. Viceversa, qualora il provvedimento dell’organo universitario realizzasse la cura concreta di un interesse pubblico, affidata in modo pieno ed esclusivo all’Università, tale provvedimento sarebbe riconducibile, quanto all’imputazione della fattispecie in senso proprio, solo ed unicamente all’Università stessa, ancorché i risultati in senso lato del relativo atto si possano imputare anche allo Stato-persona”.
(13) Cfr., ex multis, C. Conti, sez. contr., nn. 2076/89, 2138/89; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 461/93; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 958/02, secondo cui è vero che “in virtù del combinato disposto degli art. 43 T.U. 30 ottobre 1933 n. 1611 e 56 R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, riguardanti la rappresentanza dell'avvocatura erariale per le università, queste ultime non esulano dal novero delle amministrazioni dello Stato per i rapporti direttamente riferibili allo Stato-persona, e che esse sono conseguentemente rappresentate in giudizio ope legis dall'avvocatura dello Stato e presso di questa debba essere notificato il ricorso giurisdizionale amministrativo. E che, inoltre, per tali rapporti, il riconoscimento dell’autonomia universitaria a seguito degli artt. 6 e ss. della L. 9 maggio 1989, n. 168 (istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) non ha fatto venire meno la regola, già stabilita dall'art. 56 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, della domiciliazione legale delle università presso l'avvocatura dello stato; e, che conseguentemente, debba considerarsi inammissibile, in tali ipotesi, il ricorso giurisdizionale notificato direttamente all'università anziché presso la competente avvocatura dello Stato”; tuttavia, “il provvedimento col quale il rettore od il dirigente amministrativo di un’università degli studi deliberi di non invitare un'impresa o di escluderne offerta, in relazione all'affidamento di lavori o di servizi inerenti l’università stessa, è un provvedimento riconducibile, quanto all'imputazione della fattispecie in senso proprio, all'università degli studi, ancorché i risultati in senso lato del relativo atto possano imputarsi anche allo Stato-persona, in quanto la cura concreta dell'interesse pubblico è affidata in modo pieno ed esclusivo all'università degli studi una volta che il ministero abbia formulato i programmi di sua competenza, ed ancorché l'erogazione dei fondi sia effettuata dal ministero della pubblica istruzione. Pertanto, in tale ipotesi, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio è sufficiente la circostanza che il ricorso introduttivo sia stato notificato presso la sede dell'università anziché presso l'ufficio dell'avvocatura dello stato territorialmente competente”. Dello stesso tenore anche Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 7797/04.
(14) Parere Avvocatura Generale dello Stato del 5 giugno 2002, pubblicato in www.avvocaturastato.it, pag. http://www.avvocaturastato.it/?q=node/170; le stesse argomentazioni erano state già sviluppate, in precedenza, con parere del 9 agosto 2000, pag. http://www.avvocaturastato.it/?q=node/171.
(15) Cfr. circolare n. 21/2000 dell’Avvocatura Generale dello Stato, che sembra abbracciare la c.d. teoria della imputazione soggettiva della fattispecie (vedi nota 12).
(16) Il principio di diritto è stato affermato, in primis, da Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. 10700/06; nelle motivazioni della pronuncia si specifica che: a) la legge n. 168/89, mentre conferma la soggettività giuridica delle Università statali, già riconosciuta dal R.D. n. 1592 del 1933, art. 1, ne rafforza significativamente l'autonomia, con l'attribuzione, oltre a quella didattica e scientifica, già presente nel citato R.D., di quella organizzativa, finanziaria e contabile, e soprattutto della autonomia normativa statutaria e regolamentare. Potestà, quest'ultima, idonea a caratterizzare le Università come ente pubblico autonomo, e non più come organo dello Stato; b) nell’art. 56 RD n. 1592/33, tenuto conto della formula utilizzata (possono essere rappresentati e difesi) va ravvisata una autorizzazione all'assunzione del patrocinio, che, coordinandosi con quanto previsto dall’art. 43 R.D. n. 1611 del 1933, integra una ipotesi di patrocinio facoltativo o autorizzato; c) il mancato richiamo, ad opera dell'art. 43 TU sull'Avvocatura, agli artt. 6 e 11 determina l'inapplicabilità, alle amministrazioni non statali che si avvalgono della difesa erariale, delle regole del foro erariale e della domiciliazione legale In; d) la qualificazione della rappresentanza come "organica ed esclusiva" attiene palesemente al rapporto interno tra ente e Avvocatura. Rapporto caratterizzato da organicità, in ragione della esclusione della necessità del mandato, e da esclusività, nel senso che non è possibile per l'ente autorizzato non avvalersene per far ricorso ad avvocati del libero foro (salvo le eccezioni espressamente previste). A tale indirizzo ermeneutico si è conformata la giurisprudenza successiva (Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n. 20582/08; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze nn. 332/07 e 8768/09; TAR Campania, sentenza n. 10550/06 e TAR Lazio, Roma, sentenza n. 728/08). Da segnalare, tuttavia, una pronuncia isolata (TAR Firenze, sentenza n. 875/07) che, richiamandosi all’orientamento giurisprudenziale intermedio (c.d. teoria dell’imputazione soggettiva della fattispecie; vedi note 12 e 13), afferma che “deve reputarsi legittima la notifica del ricorso giurisdizionale presso la sede dell'università anziché presso l'Avvocatura dello Stato, quando si tratti, come nel caso in esame, di impugnazione di provvedimento riconducibile, quanto all'imputazione della fattispecie in senso proprio, alla stessa università nell'esercizio di poteri riconducibili alla sua autonomia e non esercitati per delega del competente Ministero”.
(17) Busico L., Rappresentanza e difesa in giudizio delle Università nelle controversie del personale tecnico-amministrativo, in www.lexitalia.it, http://www.lexitalia.it/articoli/busico_rappresentanza, 13/10/2006.
(18) Vingiani F.S.- Santoro I., L’Ordinamento Universitario, Cacucci Editore, Bari, 2008, pp. 1612-1614.
(19) Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592, TU delle leggi sull’istruzione superiore. Art. 1 “L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.
Essa è impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente testo unico:
1) nelle regie università e nei Regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle A e B;
2) nelle università e negli istituti superiori liberi.
Le università e gli istituti hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente testo unico e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal ministro dell'educazione nazionale”.
La Tabella A (allegato 1 al Regio Decreto) elenca le Università e gli Istituti superiori a carico dello Stato: Regie Università di: Bologna; Cagliari; Genova; Napoli; Padova; Palermo; Pavia; Pisa; Roma; Torino. Regi Istituti Superiori di Ingegneria di Bologna, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma; Regio Istituto Superiore di Architettura di Roma; Regi Istituti Superiori Agrari di Bologna, Milano, Perugia, Pisa, Portici; Regio Istituto Superiore Agrario e Forestale di Firenze; Regi Istituti Superiori di Medicina Veterinaria di Bologna, Messina, Milano, Napoli, Parma, Pisa, Sassari, Torino.
La Tabella B indica le Università e gli Istituti Superiori mantenuti con convenzioni tra Stato ed altri Enti: Regie Università di: Bari; Catania; Firenze; Macerata; Messina; Milano; Modena; Parma; Perugia; Sassari; Siena. Regi Istituti Superiori di Ingegneria di Genova, Milano, Torino; Regio Istituto Superiore di Chimica Industriale di Bologna; Regi Istituti Superiori di Architettura di Firenze, Napoli, Torino, Venezia; Regio Istituto Superiore di Medicina Veterinaria di Perugia; Regi Istituti Superiori di Scienze Economiche e Commerciali di Bari, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Torino, Trieste, Venezia.
(20) Fava A., L’Ufficio Legale dell’Ateneo “La Sapienza” di Roma, in atti del Corso di Formazione “L’ufficio Legale nell’Università”, COINFO, Bari, 25/27 gennaio 2006; v. anche Smiroldo M, op.cit.
(21) Smiroldo M., op. cit. Secondo Pavone P., op. cit., “nell'ipotesi di patrocinio obbligatorio, intervenuto il provvedimento statale autorizzativo, il rapporto collaborativo era nato; nel caso di patrocinio facoltativo, invece, era necessaria una dichiarazione di volontà dell'Ente autorizzato a servirsi della prestazione concessa; spettava quindi all'organo deliberativo dell'Ente decidere se profittare o meno dell'autorizzazione ricevuta. L'assistenza facoltativa veniva in concreto intesa in due modi ben diversi: o nel senso che l'Ente aveva facoltà di decidere in via generale se servirsi o no dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, salvo s' intende a mutare decisione, sempre con effetti generali; o nel senso che l'Ente poteva decidere di volta in volta se rivolgersi, per una lite o per un parere, all'organo statale”; l’Autore, tuttavia, ritiene che, in seguito alla riforma di cui alla legge n. 103/79, la distinzione tra patrocinio obbligatorio e facoltativo sia venuta meno in quanto, una volta intervenuta l’autorizzazione, la rappresentanza e difesa in giudizio, da parte dell’Avvocatura, è organica ed esclusiva. Ci permettiamo di dissentire da tale conclusione alla luce del chiarimenti che, dei suesposti concetti, ha fornito la Suprema Corte di Cassazione (v. nota 16).
(22) La conferma di quanto sostenuto si evince dalle formule utilizzate nei vari provvedimenti con cui all’Avvocatura è stato concesso il patrocinio di enti pubblici non statali. Un’attenta disamina, infatti, evidenzia l’uso frequente dell’espressione “L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa“ (DD.P.R. nn. 217 e 446 del 1977; 120/79; 173/81; 474 e 475 del 1983; 512, 513 e 598 del 1984. DD.P.C.M. nn. 30522 e 30523 del 1993; 30591, 917700, 1061300, 91400 del 1995; 392900 e 617200 del 1996; 17900/97; 941200, 1115300, 1114400, 1253500 del 1998; 616700/99; 1276200/00; 16778, 16780, 18431, 18548, 18549 del 2001; 10744, 11192, 11134, 12007, 13670 del 2003; 13989, 15128, 15129, 15364 del 2004; 19571 e 19572 del 2005; 24148/06; 25872, 26845, 26846, 27383, 27686, 30957 del 2007; 30892, 30961 e 33218 del 2008); meno usata, ma dello stesso tenore, la formula “L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa“ (DD.P.R. nn. 1027/75; 748/79; 29780/89).
(23) In tal senso Smiroldo M., op. cit.
(24) Il Capo IV (Ordinamento amministrativo) consta di 5 Paragrafi: 1. Regolamenti interni; 2. Patrimoni e redditi; 3. Spese, contratti e lavori; 4. Bilancio e conti; 5. Consorzi universitari. Il Paragrafo 3 si articola in sette norme: art. 51, relativo alle spese in economia; art. 52, in tema di responsabilità per le spese eccedenti; art. 53, sulla gestione diretta, da parte dei direttori di istituto, dei fondi loro assegnati; art. 54, sulle competenze dell’economo ad eseguire i pagamenti; art. 55, in materia di regime fiscale di atti e contratti di università e istituti di istruzione superiore; art. 56, sulla facoltà delle università e degli istituti di istruzione superiore di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato e dell’opera del Genio Civile; art. 57, in tema di lavori straordinari.
(25) Cfr. Cassazione, sez. unite, sentenza n. 9523/96; nelle motivazioni della decisione si afferma che il patrocinio sistematico configura “un tertium genus che si differenzia da quest'ultimo (patrocinio obbligatorio, NDR), perché introdotto in forza di una libera scelta della regione, ovviamente revocabile, e per il carattere non tassativo delle eccezioni che può subire; e dal primo (patrocinio facoltativo, NDR), perché, una volta compiuta la scelta e fino a tanto che la relativa deliberazione non venga revocata, essa investe tendenzialmente tutta l'assistenza legale di cui la Regione possa avere bisogno, determinando anche effetti processuali nei riguardi dei terzi”. Nello stesso senso, Cassazione, sez. unite, sentenze nn. 8211/04 e 6065/09; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4281/08; in dottrina Mezzotero A., Il patrocinio “erariale” delle Regioni a statuto ordinario, in www.lexitalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/articoli/mezzotero_regioni, 25/06/2004.
(26) L’art. 107 (Organi tecnici dello Stato) del DPR 24 luglio 1977, n. 616, prevede testualmente che: “Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello Stato.
Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra Stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato”.
L’art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103, dispone, invece, che: “Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.
Dal quindicesimo giorno successivo all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano nei confronti dell'amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di cui al precedente comma, le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile. L’articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, accettuato il caso di litisconsorzio attivo. In caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra Stato e regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Le regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.
Qualora la regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano richiesta”.
(27) Cassazione, sez. unite, sentenza n. 9523/96; vedi, a tal proposito, la nota 25.
(28) Tra i vari contributi in materia v., Saccomanno A., L'autonomia universitaria fra principi costituzionali e riforme "in itinere", in Politica del diritto, 1991, fasc. 1, pp. 137-178; Amiconi C., L'autonomia universitaria tra delegificazione, controllo ministeriale e sindacato giurisdizionale, in www.lexitalia.it, n. 12-2000, pag. http://www.lexitalia.it/articoli/amiconi_universita.; Vingiani F.S. – Santoro I., L’Ordinamento Universitario, Cacucci Editore, Bari, 2008, pp. 284-294.
(29) Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1269/98; TAR Calabria, Reggio Calabria, sentenza n. 25/07.
(30) Smiroldo M., op cit.; v. sul punto anche D’Atena, Profili costituzionali dell’autonomia universitaria, in Lezioni tematiche di diritto costituzionale, La Sapienza Editore, Roma, 1996.
(31) Prudente G., L’Avvocato nell’Università, in atti del Corso di Formazione “L’ufficio Legale nell’Università”, COINFO, Bari, 25/27 gennaio 2006. V. anche Vingiani F.S. – Santoro I., op. cit., pp. 1612-1614; secondo gli Autori, infatti, “le università e gli istituti superiori – persone giuridiche possono essere rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorità giudiziaria, ma su autonoma deliberazione dei competenti organi delle università”. La tesi del c.d. patrocinio facoltativo - inteso come possibilità di farsi rappresentare e difendere in giudizi dall’Avvocatura dello Stato o dai legali interno ovvero da avvocati del libero foro – è sostenuta anche da recente giurisprudenza di merito (Tribunale Ordinario di Sassari, sez. lavoro, ordinanze del 3 febbraio e del 6 luglio 2009).
(32) Smiroldo M., op cit.
(33) L’art. 3 del RDL 27 novembre 1933, n 1578, convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36, testualmente recita: “L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali.
È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della Lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
b) gli avvocati [ed i procuratori] degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo”.
(34) Una norma ad hoc si riscontra negli Statuti di autonomia dei seguenti Atenei: Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Università della Calabria; Università degli Studi Milano-Bicocca; Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Università degli Studi di Firenze. L’Università degli Studi di Catania e l’Università degli Studi di Modena hanno disciplinato il patrocinio facoltativo (Ufficio Legale interno), rispettivamente con Regolamento Generale di Ateneo e delibera del Consiglio di Amministrazione. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” così come l’Università degli Studi di Padova hanno previsto, nel proprio Statuto, la possibilità di far ricorso al libero foro o all’Avvocatura dello Stato.
(35) Prudente G., op. cit.
(36) CCNL, comparto Università, quadriennio normativo 2002/2005, articolo 33, comma 2: “Nel caso in cui le amministrazioni conferiscano al personale inquadrato nella categoria EP incarichi comportanti funzioni professionali che richiedono l’iscrizione a ordini professionali, tale personale svolgerà la propria attività in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni, rispondendone a norma di legge, e secondo i singoli ordinamenti professionali, con l’assunzione delle conseguenti responsabilità”; articolo 37, comma 1: “Le Amministrazioni conferiscono al personale della categoria EP incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali ovvero funzioni professionali richiedenti l’iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione”.
(37) CCNL, comparto Università, quadriennio normativo 2006/2009, articolo 71, comma 3: “Agli EP che svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l’iscrizione negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati, è riconosciuta la corresponsione dei compensi professionali, anche nel caso di compensazione delle spese ed onorari, secondo i principi di cui al r.d. n.1578/33. Le singole Amministrazioni provvederanno con proprio Regolamento ad attuare detta disposizione, prevedendo i relativi termini e modalità e valutando l’eventuale esclusione, totale o parziale, degli EP esercenti l’attività professionale dalla erogazione della retribuzione di risultato, indirizzando proporzionalmente la stessa per la retribuzione degli altri EP”.
CCNL, Area VII – Dirigenza delle Università e degli Enti di Ricerca e di Sperimentazione, quadriennio normativo 2002/2005, articolo 26, comma 6: “Ai dirigenti che svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l’iscrizione negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati, è riconosciuta la corresponsione dei compensi professionali, anche nel caso di compensazione delle spese ed onorari, secondo i principi di cui al r.d. n.1578/33. Le singole Amministrazioni provvederanno con proprio Regolamento ad attuare detta disposizione, prevedendo i relativi termini e modalità e valutando l’eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti esercenti l’attività professionale dalla erogazione della retribuzione di risultato, indirizzando proporzionalmente la stessa per la retribuzione degli altri dirigenti”.
|
| |
|
(pubblicato il 21.4.2010)
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|