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n. 4 -2010 - © copyright

 

DANIELE PICCIONE

Il primo messaggio di rinvio di legge alle Camere da parte del Presidente Napolitano.
L'art. 74, comma 1, della Costituzione, tra la tutela del favor praestatoris e le garanzie del diritto parlamentare [1]


 

Per consultare il testo del Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica clicca qui
 

1. Il messaggio in epigrafe, con il quale il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione, ai sensi dell'art. 74, primo comma, della Costituzione, investe una legge assai complessa - oggetto di quattro letture parlamentari - la prima ad essere colpita dal rinvio presidenziale nei quasi quattro anni di mandato del Capo dello Stato, tra la XV e la XVI legislatura. Il contenuto del messaggio offre spunti per una lettura nel merito, con particolare riguardo ai limiti che circondano il ricorso all'arbitrato rituale nelle controversie giuslavoristiche e per un’analisi costituzionale dell'istituto del rinvio presidenziale delle leggi, potendosi scorgere qualche indizio per un’interpretazione del ruolo del Capo dello Stato come garante del procedimento legislativo.

 

2. Già ad una prima impressione, il Presidente mostra di rivolgersi alle Camere sviluppando l'analisi sulla disciplina regolamentare del procedimento legislativo; rilievi in procedendo emergono, infatti, sin dalle prime parole. Eppure sarebbe riduttivo ritenere che tali riferimenti siano tutti volti a sottolineare e stigmatizzare solamente il contenuto disomogeneo dell'atto normativo trasmesso per la promulgazione per due ordini di ragioni: perché il titolo del testo della legge rinviata, quanto a varietà di argomenti, parla da solo; perché il grado di disomogeneità della materia non è né isolato né massimo, se si guarda alla recente produzione legislativa delle Camere. A cominciare dalla stessa forma grafica, la parte iniziale del messaggio di rinvio sembra configurarsi da un lato come un'introduzione di metodo, dall'altro come un preliminare obiter dictum sul procedimento legislativo che però si riflette, più di quel che sembri a prima vista, sui puntuali rilievi mossi all'articolo 31 e all'articolo 20 della legge.

 

3. Le considerazioni preliminari inerenti l'iter legis segnano un rinnovato capitolo nella serie degli interventi del Presidente della Repubblica nell'attuale, complesso dibattito intorno allo stato del Parlamento e, più in particolare, della qualità della legislazione. Innanzitutto, il Capo dello Stato osserva che, in origine, il provvedimento era il frutto di uno stralcio a un disegno di legge collegato alla legge finanziaria per l'anno 2009. Lo stralcio parlamentare, come noto, può avere due genesi: l'una è quella tipica delle votazioni assembleari (art. 101, R.S.; art. 86, comma 7, R.C.); la seconda, invece, si determina per mano del Presidente d'Assemblea e consiste in una forma di sanzione che colpisce articoli o parti di un disegno di legge finanziaria (o di altro disegno di legge ad esso collegato) estranee al contenuto proprio dell'atto in cui sono originariamente inserite (artt. 126, comma 3 e 126-bis, comma 2.bis R.S. e artt. 120, comma 2 e 123-bis, comma 2 R.C.). Il Presidente della Repubblica sottolinea la genesi da stralcio presidenziale del disegno di legge, così mettendo in luce non solo come esso recasse ab origine una congerie di norme variegate tra loro, ma anche come fosse nato da una costola di un disegno di legge collegato alla legge finanziaria al cui contenuto proprio, per giudizio della Presidenza della Camera, era già inizialmente estraneo. Non che questo significhi qualcosa sulla legittimità dell'atto legislativo, però lo spunto è indice di un'attenzione allo snodarsi delle procedure parlamentari e costituisce, forse, anche un primo labile indizio di una visione reticolare dei poteri di garanzia nel procedimento di approvazione delle leggi: quello, per così dire genetico, dei Presidenti di Assemblea sul contenuto proprio dei disegni di legge in materia finanziaria; quello ultimativo del Presidente della Repubblica in sede di eventuale messaggio motivato di rinvio alle Camere. Si potrebbe obiettare che questo spunto in procedendo è troppo flebile ma, dal prosieguo dell'analisi, si mostrerà come esso non resti priva di conferme.

Tra gli effetti negativi di una legislazione dai contenuti eterogenei il Presidente ne rinviene, infatti, segnatamente tre. Prima di tutto, il nocumento per l'organicità e poi l'indebolimento della certezza del diritto (in termini di conoscibilità e intellegibilità); inoltre, ve ne è un terzo. Si tratta del deficit di istruttoria che deriva direttamente dalla disomogeneità della materia su cui insiste l’atto normativo. Infatti, quando emendamenti estranei alla materia che contraddistingueva il disegno di legge - beninteso al momento dell'assegnazione - vengono posti in votazione (e in seguito approvati) si verifica, nei fatti, che per il loro esame sia pretermessa la singola commissione competente. Quest'ultimo è definibile come un problema di meta-diritto parlamentare, nel senso che l'ammissibilità di emendamenti di contenuto estraneo non solo dispiega effetti negativi sul testo finale, ma avvia un circolo vizioso che finisce per limitare i termini di un'adeguata istruttoria legislativa guidata dalle competenze delle commissioni parlamentari. Da questo spunto, che peraltro la Presidenza non lega direttamente a una precisa interpretazione dell'articolo 72, comma 1, Cost., prende le mosse un rilievo che investe direttamente le sedi referenti ove si è svolto l'esame del provvedimento. Non vi è dubbio che quando il Presidente della Repubblica lamenta il limitato coinvolgimento delle commissioni giustizia di Camera e Senato e della commissione affari costituzionali della Camera ("alla sola sede consultiva"), il tono costituzionale del messaggio di rinvio si attenua. Del che, a tutta evidenza, il Presidente è consapevole poichè negli ultimi due passaggi argomentativi dell'introduzione tutta in procedendo, chiarisce la natura di premessa dei rilievi svolti e, al contempo, si dice indotto a chiedere una nuova deliberazione delle Camere per via di alcuni, puntuali istituti recati nel testo della legge rinviata e cioè a causa della "particolare problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale, attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori".

 

4. Questa parte introduttiva del messaggio di rinvio, se non può essere enfatizzata quanto a rilievo sistematico, implica comunque una conferma dell'embrionale formarsi di un dialogo serrato con le Camere da parte di questa presidenza della Repubblica, sensibile ai temi di buon andamento dell'iter legis come pienamente condizionanti il risultato dell’esame parlamentare delle leggi. Due ulteriori elementi difficilmente contestabili suffragano questa prima impressione. In primo luogo, il Presidente non sembra sentirsi vincolato ad intervenire tenendo conto delle sole regole costituzionali del procedimento legislativo, ma anzi prescinde da questo limite, seppure in un rilievo che i sostenitori ad oltranza della dottrina degli interna corporis acta saranno tentati di ridurre all'area dell'accessorietà, cioè quasi ridimensionandolo ad un obiter dictum. In secondo luogo, poi, la presidenza si esprime in linea di continuità con altre esternazioni svolte nei riguardi delle Camere[2] in veste di "messaggi minori", non controfirmati perchè non riconducibili all'alveo dell'art. 87, comma 2. Cost.

 

5. La prima delle due doglianze puntuali alla base del rinvio presidenziale concerne l'art. 31 della legge che il Presidente della Repubblica ritiene in antinomia con due principi: necessaria volontarietà (e piena ponderazione) della scelta di compromettere ad arbitri le controversie di lavoro e onere di protezione del contraente debole nella fase di stipulazione del contratto. La motivazione di rinvio è estremamente circostanziata e concerne una particolare facoltà prevista dall'art. 31, comma 9, del testo approvato dalle Camere. La disposizione consente l'inserimento della clausola compromissoria, con cui si determina la volontaria devoluzione ad arbitri delle controversie di lavoro, al momento della costituzione del rapporto. Per un'efficace analisi di questo e altri rilievi presidenziali, andrebbe forse richiamata la tradizionale distinzione tra inderogabilità (intesa come limite al giudizio arbitrale) ed indisponibilità (intesa come limite normativo alla transazione ed alla compromettibilità di alcune situazioni sostanziali). Talvolta, la giurisprudenza ha ristretto l'àmbito delle controversie arbitrabili rispetto a quanto disposto dagli artt. 806 c.p.c. e 1966 c.c., i quali, in effetti, istituiscono (o hanno istituito nelle loro precedenti formulazioni) un parallelo tra compromettibilità, transigibilità, disponibilità dei diritti. Conviene poi ammettere che queste distinzioni sono in genere impiegate per comprendere la latitutidine di efficacia delle clausole compromissorie, ma non certo per enucleare limiti logici o costituzionali (in forza dell'art. 102 Cost.) al potere legislativo di disciplinare la facoltà di devolvere ad arbitri determinate tipologie di controversie.

Ciò premesso, dal principio, per cui il momento genetico del rapporto di lavoro è quello in cui si ravvisa una maggiore debolezza del prestatore rispetto alla parte datoriale, discende, secondo il Presidente, che la derogabilità del sistema di garanzie giurisdizionali statuali deve essere circondata da idonee garanzie, volte ad assicurare che la volontà della parte debole, nel devolvere ad arbitri, sia genuina ed effettiva e non origini da quella sorta di status subiectionis in cui versa chi, in vista di ottenere l'impiego, non muove da un piano paritetico di trattativa. Dunque, ad essere colpita dai dubbi di legittimità costituzionale (o di semplice opportunità) è l'apponibilità della clausola compromissoria con cui si deroga alla giurisdizione statuale, al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Ed infatti solo garantendo una serena decisione da parte del prestatore si rispetterebbe il principio per cui, dal momento che la Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, «il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all’art. 24, comma 1 Cost.) può derogare al precetto contenuto nell’art. 102, comma primo, Cost. […], sicché la “fonte” dell’arbitrato non può….ricercarsi....in una volontà autoritativa»[3].

Tuttavia, il Presidente non manca di far intendere la via per correggere il testo e fugare queste prime riserve. Il legislatore ha previsto una garanzia al medesimo comma 9, che è quella di obbligare all'accertamento gli organi di certificazione previsti dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Se questo accertamento desse garanzie di effettività, collocandosi in un momento successivo all'instaurazione del sinallagma contrattuale, ciò consentirebbe di evitare che un elemento così rilevante del rapporto lavorativo, come è la deroga alla giurisdizione ordinaria, sia regolato dalle parti nel momento in cui la forza contrattuale è maggiormente sproporzionata. Dunque traspare dal messaggio presidenziale un'alternativa per sanare il vizio della norma: o postergare nel tempo il controllo sull'effettiva volontà del prestatore di devolvere le controversie ad arbitri; oppure immaginare una sorta di jus poenitendi in mano al lavoratore, da esercitarsi in un termine successivo a quello della stipula del contratto. Invero, si tratterebbe di un correttivo funzionale allo sviluppo del favor praestatoris che appare come il vero principio guida della motivazione presidenziale.

 

6. I motivi di perplessità rispetto all'art. 31, si estendono anche alla facoltà delle parti di devolvere le controversie derivanti dal rapporto di lavoro all'arbitrato secondo equità, cioè - se si consente la semplificazione dovuta a esigenze di brevità - potenzialmente derogando alla legge, ma sempre "nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento". Anche su questo versante il Presidente della Repubblica va a fondo nell'illuminare la motivazione del rinvio che si radica proprio nella vaghezza di quest'ultima locuzione. La preoccupazione, una volta ancora, concerne la posizione del prestatore di lavoro, in favore del quale la giurisprudenza ha enucleato la spettanza di numerosi diritti indisponibili, "anche diversi da quelli costituzionalmente garantiti"[4]. Il rilievo dunque ha riguardo ai rischi di interpretazioni difformi da parte dei collegi arbitrali circa l'area dei princìpi generali dell'ordinamento e, in uno con questi, alla prospettiva di un'erosione di tali situazioni giuridiche soggettive indisponibili, per mezzo di un giudizio equitativo praeter legem che li eluda. In proposito, il rischio paventato appare quello di una surrettizia flessibilizzazione dell'insieme di diritti ed obblighi sostanziali derivanti dal rapporto lavorativo per il mezzo della clausola compromissoria equitativa la quale, ancorchè di natura processuale, sembra costituire un irragionevole o inopportuno fattore di elasticità delle situazioni giuridiche soggettive[5].

 

7. In fine, alquanto fugace e sintetico è il rilievo critico che il Presidente appunta sull'estensione della possibilità di ricorrere all'arbitrato secondo equità in materia di impiego pubblico. Qui, peraltro, la perplessità del Presidente avrebbe forse potuto trovare spazio più ampio. E infatti, se si ritiene che la clausola compromissoria equitativa indebolisca troppo la posizione giuridica sostanziale del lavoratore, ammetterne l'utilizzo in materia di pubblico impiego può ritenersi direttamente confliggente con la riserva di legge rinforzata prevista dall'art. 97 Cost. E' forse lecito presumere, sul punto, che al legislatore non basterebbe sviluppare con puntualità i principi del buon andamento, della trasparenza e dell'imparzialità tra quelli generali che il lodo arbitrale dovrebbe comunque rispettare. Infatti, vi è spazio per sostenere che l'arbitrato secondo equità non possa sostituirsi allo jus dicere statuale nelle materie presidiate da riserva di legge oppure, al limite, si potrebbe accedere a una tesi mediana, in base alla quale il contenuto sostanziale a venatura pubblicistica del rapporto di impiego pubblico non può devolversi all'arbitrato secondo equità, diversamente opinando per i diritti e gli obblighi riconducibili alla sfera privatistica del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni. Qualunque di questi due orientamenti si voglia sostenere, la laconicità del messaggio su questo punto mostra forse l'intento di non schierarsi su un dubbio che la stessa Corte costituzionale ha sempre aggirato[6]: vi è un legame tra riserva di legge ex art. 97 e la necessità di un regime giuridico di diritto pubblico per i dipendenti o i funzionari dell'amministrazione?

 

8. A chiudere la prima parte del messaggio presidenziale vi è quindi uno snodo argomentativo che sfiora l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Il Presidente afferma che al legislatore spetta "di stabilire quali siano i diritti del lavoratore da tutelare con norme imperative di legge e quali normative invece demandare alla contrattazione collettiva". L'affermazione va letta con riferimento ad informali impegni assunti tra organizzazioni datoriali e dei lavoratori, volti a escludere dai contratti collettivi la facoltà di compromettere ad arbitri le controversie sulla risoluzione del rapporto di lavoro. Muovendo da questa notizia - un fatto sì rilevante ma non decisivo, né rassicurante per l’interpretazione della legge rinviata - il Presidente interviene nella ricostruzione del sofferto equilibrio tra autonomia della contrattazione individuale e collettiva e riserva di legge imperativa. Questo costituisce forse il portato più forte del messaggio di rinvio in cui le due caratteristiche dell'atto - elevato dettaglio ma anche penetrazione nel merito degli interessi giuridici regolati dalla legge rinviata alle Camere - assumono i contorni più nitidi. Appare chiaro, ancora una volta, l'intento di suggerire l'esclusione per tabulas al legislatore della facoltà di stipulare clausole compromissorie sulle controversie inerenti la risoluzione del contratto di lavoro. Ma questa forte affermazione ha un prezzo ed è quello di spingere il rilievo critico presidenziale fino ad argomentare un'implicita riserva di legge (ove con ciò forse si intende un limite di competenza alla contrattazione collettiva) nel prevedere ciò che può rientrare nell'autonomia negoziale delle parti di devolvere ad arbitrato. Così, la violazione del parametro costituzionale (artt. 24 e 25 della Cost.) si appanna fino a scomparire dal quadro, a riprova di un percorso argomentativo forse condivisibile, ma che certo si discosta dal solco tipico dei messaggi di rinvio per “illegittimità costituzionale manifesta”.

 

9. Non può da ultimo non notarsi che la critica sistemica rivolta alla previsione del potere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definire, con proprio decreto suppletivo, le modalità di piena attuazione e operatività della possibilità di pattuire clausole compromissorie in mancanza di accordo collettivo sul punto (art. 31, comma 9, della legge rinviata), meritava forse di essere sviluppata su un fronte diverso rispetto a quello dei limiti al procedimento di delegificazione, previsto dall'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400. E infatti, va tenuto conto che ogni tentativo di elevare a parametro la legge sull'organizzazione del Governo sembra ormai fallito in ogni sede, tranne che nei messaggi di rinvio presidenziale[7]. Il dubbio concerne, piuttosto, l'introduzione nel sistema di un atto integrativo unilaterale ministeriale che da un lato delegifica in materia di oggetto delle clausole compromissorie; dall'altro, soprattutto, prescinde finanche dal raggiungimento dell'accordo negoziale in sede di contrattazione collettiva.

 

10. L'ultima parte del messaggio presidenziale merita di essere analizzata partendo da una precisazione di metodo. Già a prima lettura essa conferma la disomogeneità del tessuto normativo della legge colpita dal rinvio; inoltre, fornisce conferma di quei rilievi procedimentali in materia di esame parlamentare cui si alludeva in apertura di queste note. Infatti, l'articolo 20 della legge reca una disposizione di interpretazione autentica che intenderebbe “estendere l'esclusione” della responsabilità penale per violazione degli obblighi di protezione dei lavoratori a bordo del naviglio di Stato[8], pur facendo salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito. L'intervento legislativo - quasi un'impropria abolitio criminis chirurgica, frutto del sovrapporsi di due emendamenti, approvati l'uno presso il Senato della Repubblica, l'altro alla Camera dei deputati - dispiega un'efficacia selettiva, intendendo forse escludere solo la responsabilità penale per gli obblighi di vigilanza violati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

11. Una volta superata ogni remora sull'intento di intervenire in modo puntuale sulle procedure parlamentari, quest'ultimo rilievo del Presidente della Repubblica contribuisce a spiegare le ragioni dell'iniziale insistenza sul limitato coinvolgimento della commissione giustizia del Senato, se non altro alla luce di un'interpretazione estensiva degli artt. 40, comma 4, 41, comma 5 e 42, comma 1, R.S. Queste disposizioni del regolamento del Senato prevedono il parere obbligatorio della Commissione giustizia sui disegni di legge che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative. Tale funzione di filtro nell'esame parlamentare viene di fatto elusa se norme in materia sanzionatoria vengono introdotte per mezzo di emendamenti aggiuntivi estranei al testo, sui quali la Commissione giustizia non può svolgere la propria funzione di controllo.

Ciò premesso ancora in procedendo, il rinvio colpisce proprio una specifica (e illegittima, se non addirittura incongrua e inapplicabile) modalità di legiferare. Infatti, l'art. 20 dispone un'interpretazione autentica fittizia di una disposizione di delega già esaurita[9]. Con tale intervento le Camere miravano ad incidere sulla risoluzione di regiudicande in corso[10] e il Presidente si fa carico di emendare l'operato parlamentare per porre riparo tanto alle censure di illegittimità costituzionale, quanto alle antinomie normative che l'articolo 20 potrebbe suscitare con riferimento al d. lgs. n. 81/2008[11]. I rilievi sono in realtà quattro, tutti pienamente condivisibili. In primo luogo, è illegittimo in quanto tale l'intervento interpretativo su una legge di delegazione che abbia già dato vita all'atto delegato. Inoltre, affermare, come fa il legislatore, che "l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato", non costituisce vera attività interpretativa perchè non seleziona una delle possibili esegesi della disposizione oggetto di interpretazione, ma ne determina una vera e propria modifica per integrazione retroattiva. In terzo luogo, l'intervento normativo non si concilia con altra disciplina sistemica successivamente entrata in vigore (appunto l'art. 3 del citato d. lgs. n. 81/2008). Su questo terzo profilo, il Presidente stigmatizza per implicito una tecnica di redazione in cui le Camere indulgono con una certa frequenza: non riuscendo a chiarire i rapporti tra fattispecie regolate da più norme succedutesi nel tempo (o non volendolo fare), si introducono clausole di salvezza degli effetti di non limpida chiarezza[12]. In proposito, poichè l'art. 20 prevede anche un'ulteriore clausola di salvaguardia ("fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito"), il Presidente osserva che, data la cessazione della norma generatrice della responsabilità, non è più individuabile il soggetto obbligato al risarcimento cui addebitare il fatto a titolo di dolo o colpa, con evidente illogicità intrinseca del precetto che risulta da tutta la novella legislativa.

 

12. Conclusivamente, non occorre certo tentare di collocare questo esercizio del potere di rinvio nel quadro generale di un istituto sul quale, in dottrina, si è scritto e sostenuto ormai quasi di tutto[13]. D'altra parte, dall'analisi del messaggio motivato si traggono due impressioni. Per un verso, l'intervento sembra sfuggire alle grandi ricostruzioni dottrinali dei presupposti necessari ad avvalersi del potere previsto dall'art. 74, comma 1, Cost.: i rilievi di merito costituzionale[14], l'esercizio di una funzione lato sensu di controllo[15], lo sviluppo dell'indirizzo costituzionale del capo dello Stato[16], o all'opposto, la possibile commistione tra dubbi di opportunità e di legittimità costituzionale[17]. Aleggia invece un'impressione di originalità che appare confermata dalle ultime parole dell'atto di rinvio nelle quali il Presidente, fattosi interprete della volontà del legislatore, si spinge ad illustrare la tecnica di redazione adeguata allo scopo che questi sembrava prefiggersi. Se poi tra quelle ultime righe qualcuno volesse scorgere un eccesso di zelo nel suggerire le soluzioni normative più congrue, poco importa; di certo vi è che il primo messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica in carica rappresenta un passo nella direzione di una funzione emendativa e correttiva dell'operato parlamentare da cui traspare un impulso a sviluppare un controllo a più fasi - e, ciò che più rileva, in diverse sedi - sulle difficili vicende e i non sempre felici frutti del nostro diritto parlamentare. Qualora, al contrario, si intendesse enfatizzare una certa lontananza dal puro tenore costituzionale del messaggio presidenziale, essa è temperata dalla puntualità dei rilievi e dal suggerimento di quelle vere e proprie "rime di correzione" che appare arduo non scorgere. In fine, non può non notarsi una certa distanza tra queste notazioni interventiste e la storica prudenza che caratterizza la giurisprudenza costituzionale in materia di controllo sul procedimento legislativo, dato che il testo fa balenare il ricorso al rinvio ex art. 74, comma 1, Cost. come istituto di integrazione delle deboli garanzie del nostro diritto parlamentare[18].

 

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[1] Di Daniele Piccione, Dottore di ricerca in teoria dello Stato ed Istituzioni politiche comparate presso l'Università la Sapienza di Roma, Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica. Lo scritto è altresì destinato alla pubblicazione sulla rivista Giurisprudenza costituzionale.

 

[2] V., ad esempio, la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e Presidente del consiglio dei Ministri sulla programmazione dei lavori parlamentari, del cui testo il Presidente del Senato diede lettura nella seduta del 26 giugno 2008, n. 28. Si trattava di una lettera volta a sottolineare l'esigenza che "i lavori parlamentari delle prossime settimane siano intensificati e programmati in modo da garantire tempi sufficienti per un esame approfondito del disegno di legge di conversione di un decreto- legge particolarmente complesso, al quale si dovrà necessariamente accompagnare l'esame del documento di programmazione economico-finanziaria".

 

[3] Corte costituzionale sent. 6 - 8 giugno 2005, n. 221. Del resto, "Comunque, a seguito del carattere rigido della Costituzione, la legge ordinaria od altri atti autoritativi possono soltanto predisporre, non già disporre gli arbitrati tra le parti". Così, invece, Corte costituzionale, sent. 4 luglio 1977, n. 127. Un'affermazione, questa, di cui va tenuto conto perchè, sebbene nel caso di specie di autoritatività non si possa parlare, la volontà del lavoratore potrebbe dirsi in certa misura comunque coartata.

 

[4] Il riferimento cristallino rimane quello citato nella prima parte del messaggio presidenziale e cioè a Corte costituzionale, sent. 1 giugno 1966, n. 63. In quella circostanza la Corte ricostruì accuratamente il rapporto tra indisponibilità, irrinunciabilità (e imprescrittibilità) di alcuni diritti dei lavoratori non direttamente riconducibili all'art. 36 Cost. Affermò infatti la Corte: "Il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti; di modo che la rinuncia, quando é fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità é sancita dall'art. 36 della Costituzione: lo stesso art. 2113 del Codice civile, che la giurisprudenza ha già inquadrato nei principi costituzionali, ammette l'annullamento della rinuncia proprio se questa é intervenuta prima della cessazione del rapporto di lavoro o subito dopo. In sostanza si é voluto proteggere il contraente più debole contro la sua propria debolezza di soggetto interessato alla conservazione del rapporto.

Vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte é portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento; cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell' effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione". In altre parole, il decorso del termine di prescrizione, in costanza di rapporto, amplifica i rischi di rinunce mascherate da inerzia, volte a preservare il rapporto di lavoro. Del pari, il Presidente della Repubblica si preoccupa che tra le pieghe del testo rinviato non si annidi un rischio similare.

 

[5] Non a caso, del resto, il testo rinviato sovverte definitivamente il principio previsto dall'ormai "antica" formulazione dell'art. 808 c.p.c. che disponeva: “La clausola compromissoria contenuta nei contratti e accordi collettivi di lavoro o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile”.

 

[6] Sul punto, v, A. Pioggia, La Corte costituzionale e il modello italiano di pubblico impiego, in G. Della Cananea - M. Dugato, Diritto amministrativo e Corte costituzionale, Napoli, 2006, 265 ss.

 

[7] V. infatti l'isolata affermazione contenuta nel messaggio di rinvio alle Camere del Presidente Ciampi del disegno di legge di conversione del d.l 25 gennaio 2002, n. 4, a mente del quale: "Questo modo di procedere configura uno stravolgimento dell'istituto del decreto-legge non conforme al principio consacrato nel ricordato art. 77 della Costituzione e alle norme dettate in proposito dalla legge n. 400 del 1988 che, pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata".

[8] L'art. 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, dispone: "1. Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:
a) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere".

[9] Rectius: già esercitata ed i cui effetti si erano certamente consumati, sia per l'entrata in vigore del testo dell'atto delegato, sia per la successiva entrata in vigore dello stesso d. lgs. n. 81/2008 che in parte abrogava la disciplina previgente.

[10] ....peraltro facilmente individuabili, così da configurare in termini di legge provvedimento la disposizione in questione. Per la macroscospica illegittimità di norme di tal genere sia consentito rinviare a S. Biancolatte - D. Piccione, Sull'ammissibilità di decreti legge interpretativi di leggi di delega, in Giur. cost. 2004, 3139 ss.; v., soprattutto, A. Predieri, Interpretazione autentica e collisioni con i diritti costituzionali alla difesa e al giudice naturale e precostituito nelle leggi sulle concentrazioni editoriali, in Quaderni di Nomos, 1989, 170 ss.

[11] Sul punto appare utile riportare i primi tre commi dell'art. 3 del d. lgs. n. 81/2008: "1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica [..] e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale [...].
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve [...] le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto".

[12] Qui il caso è davvero ambiguo e lascia spazi a numerosi dubbi, dal momento che l'art. 20 viene introdotto proprio da una di queste clausole: "1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni...". Ora, a voler guardare in profondità - e il Presidente non ha mancato di farlo, dato che nel messaggio tenta di ricostruire anche la ratio legis di questa sfortunata disposizione, - il legislatore o ha voluto far salvo l'ambito onnicomprensivo di applicazione della responsabilità da esposizione all'amianto, salvo poi tentare di restringerlo con la disposizione di interpretazione autentica; oppure le Camere hanno tentato di regolare una complicata vicenda di intertemporalità, disciplinando in un modo le fattispecie venute in essere tra il 1956 e il 2008, lasciando ad altra disciplina quelle verificatesi dopo quest'ultima data. In entrambi i casi, comunque, il tentativo appare non riuscito e dunque foriero di un abbassamento della soglia della certezza del diritto in un settore delicato quale è quello della responsabilità penale per la sottoposizione al contatto con l'amianto in costanza di taluni peculiari rapporti di lavoro (personale del naviglio di Stato).

[13] Così, giustamente, A. Ruggeri, Rinvio presidenziale delle leggi e autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge fra aperture del modello e delusioni della prassi, in M. Luciani - M. Volpi, Il Presidente della Repubblica, Bologna, 1997, 171 ss. Peraltro, come ovvio, il tema sconta la precomprensione generale sulla stessa collocazione del capo dello Stato nel nostro regime parlamentare, come si vede ancora oggi rileggendo le pagine dell'Esposito in argomento di controfirma ministeriale e di Presidente come reggitore dello Stato nelle crisi di sistema. V., in proposito, C. Esposito Diritto costituzionale vivente (Capo dello Stato e altri saggi), Milano, 1992, 53 e 65 ss.

[14] Secondo la celebre impostazione di G. Guarino, Il Presidente della Repubblica italiana (note preliminari), in Riv. trim. dir. pubbl., 1951, 959.

[15] Questa impostazione, sviluppata già nel 1950, si può oggi rileggere nel volume S. Galeotti, Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione, Milano, 1992, 101 e 102.

[16] Tra gli altri, v. L. Paladin, La funzione presidenziale di controllo, in Quad. cost., 1982, 309 ss.

[17] …su cui si attesta, tra gli altri, G. Grottanelli de'Santi, Art. 73-74, Commentario della Costituzione (tomo I, 1), artt. 70-74, Bologna - Roma, 1985, 186 ss.

[18] ..secondo un'impostazione forse vicina a quella di C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1976, II, 754 per il quale: "..la potestà di rinvio...costituisce un mezzo diretto....a consentire al capo dello Stato un intervento nell'opera legislativa del Parlamento...al fine di segnalare determinate esigenze di legalità o di opportunità che egli pensi non essere state sufficientemente tenute presenti dalle Camere".

 

(pubblicato il 12.4.2010)

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