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Giurisprudenza
n. 3 -2010 - © copyright

 

FLORIANA LISENA

La non applicazione di una fonte legislativa incompetente: sillogismo interpretativo o paradosso?
(in margine alla ord. Tar Lazio 9 marzo 2010 n. 1110)


1. Nell’ambito della ormai “romanzesca” vicenda relativa alle elezioni regionali del 2010, dopo il colpo di scena dell’emanazione del decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010 che reca “Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108”, ne è intervenuto un secondo: l’ordinanza del Tar Lazio del 9 marzo 2010 n. 1110 che dichiara la non applicabilità del primo relativamente alla Regione Lazio.
Per comprendere la decisione del giudice amministrativo, occorre fare il punto sulla competenza legislativa in materia di elezioni regionali.
La disciplina del sistema di elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario era riservata, secondo il testo originario dell’art. 122, primo comma, della Costituzione, alla legge statale. Nell’esercizio di tale competenza il legislatore statale ha dettato la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”), successivamente modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43.
Con la riforma recata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, si è fra l’altro disposto che spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica (nuovo art. 122, primo comma, Cost.).
A seguito di tale riforma, le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità, fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali, ma, come ha affermato la stessa Corte costituzionale nella sent. n. 196 del 2003, «la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni».
Dunque, punto fermo è che la materia elettorale regionale non è più affidata esclusivamente alla legge statale, bensì alla competenza concorrente della legge statale e di quella regionale: la competenza a legiferare in materia di procedimento elettorale per le Regioni ordinarie è delle Regioni, nei limiti dei principi fondamentali – competenza statale già esercitata, tra l’altro, con la legge n. 165 del 2004[1] –, secondo il classico schema della competenza concorrente delineato dall’art. 117, comma 3, Cost. [2]
Alcune Regioni si sono già avvalse della competenza legislativa concorrente in materia elettorale dettando una propria disciplina, mentre per le restanti continua ad applicarsi la disciplina transitoria statale (leggi n. 108 del 1968, legge n. 43 del 1995 e l. cost. n. 1 del 1999), sulla quale è per l’appunto intervenuto il decreto-legge interpretativo n. 29 del 2010.
La Regione Lazio con propria legge n. 2 del 2005 ha adottato “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del consiglio regionale”, esercitando così la competenza legislativa ad essa attribuita dall’art. 122, primo comma, Cost[3].
Il Tar Lazio, nell’ordinanza in esame, ha quindi dedotto sillogisticamente che «a seguito dell’esercizio della potestà legislativa regionale, le disposizioni adottate dal legislatore statale, anche se di carattere interpretativo, non possono trovare applicazione con riferimento alla materia disciplinata dalla legge regionale», con la conseguente inapplicabilità della normativa recata dal decreto-legge n. 29 del 2010.
Il sillogismo del giudice amministrativo non è parso però, ai più, così “aristotelico” come potrebbe apparire ad una prima lettura, mostrando il fianco alla critica di realizzare il «paradosso di una legge che non trova applicazione, ma non è disapplicata»[4].
Ciò che si cercherà di dimostrare con le argomentazioni che seguiranno è che il paradosso in questione potrebbe essere sciolto ricostruendo i rapporti tra legge statale e legge regionale secondo i criteri generali della competenza tra fonti.

2. Il criterio della competenza prevede «che tra due norme incompatibili, poste una da una fonte competente ad emanarla e l’altra da una fonte a ciò incompetente, è valida – e quindi applicabile – quella posta dall’organo o dalla fonte cui è attribuita, in assoluto o preferenzialmente, la competenza»[5].
Nel caso del riparto di competenze concorrenti tra fonte statale e fonte regionale, risulta quindi incompetente una norma statale di dettaglio, così come risulta simmetricamente incompetente una norma regionale di principio.
Il punto è cosa può fare il giudice ordinario una volta rilevato che la norma da applicare sia in realtà emanata da fonte incompetente (nel caso di specie, il Tar Lazio è evidentemente partito dal presupposto che il decreto-legge n. 29 del 2010 contenga norme di dettaglio e non di principio[6]).
Di certo, l’impropria adozione da parte dello Stato di una legge di dettaglio in materia affidata alla potestà concorrente si traduce in un vizio di costituzionalità della stessa legge. Il giudice perciò potrebbe sicuramente sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale[7].
Si ritiene, giustamente, che non possa invece disapplicare la legge – seppur incompetente – perché affetta da vizio di incostituzionalità. È ovvio, infatti, che se si ammettesse una siffatta ipotesi ci troveremmo di fronte ad un controllo diffuso di costituzionalità in base al quale anche i singoli giudici potrebbero risolvere i dubbi sulla compatibilità o meno di una legge rispetto alla Costituzione. Si perverrebbe cioè ad una soluzione simile a quella adottata nel periodo transitorio dall’emanazione della Carta costituzionale fino all’entrata in vigore della Corte costituzionale, durante il quale era consentito ai giudici ordinari disapplicare un atto normativo ritenuto incostituzionale, potere loro derivante direttamente dalla VII disposizione transitoria e finale della Costituzione[8].
Entrata in funzione la Corte costituzionale e consolidatasi definitivamente la scelta per un controllo di costituzionalità di tipo accentrato, evidentemente oggi la questione dell’ammissibilità o meno di una disapplicazione per vizi di costituzionalità ha perso ogni rilevanza[9].
Ma allora, scartata quest’ultima impercorribile ipotesi, come potrebbe il giudice ritenere non applicabile una legge?
Il Tar Lazio non trae la non applicazione del decreto-legge dalla sua presunta incostituzionalità[10], ma sembra far leva sulla “cedevolezza” della legge statale di dettaglio in seguito all’esercizio della potestà legislativa regionale[11].
In realtà, la questione della non applicabilità di una fonte incompetente potrebbe essere forse risolta anche senza dover fare ricorso al problematico argomento della “cedevolezza”[12], fermandosi semplicemente al criterio della competenza tra fonti.
I modi di atteggiarsi della competenza, infatti, sono due: accanto al caso della “riserva”, che costituisce la “forma pura” di competenza, vi è quello della “preferenza”, la quale, invece, ne rappresenta la “forma debole”. Se nel primo caso, c’è una diversità formale di fonti per cui l’una esclude tutte le altre, nel secondo, c’è un concorso vincolato di due fonti, potendo entrambe disciplinare quella data materia, ma con predeterminazioni di ambiti[13].
La seconda ipotesi è proprio quella del concorso tra leggi statali e leggi regionali nell’ambito della competenza concorrente, ove entrambe le fonti sono competenti a disciplinare la materia, essendo tuttavia la fonte statale vincolata a regolamentare i soli principi fondamentali e quella regionale i restanti aspetti di dettaglio. In tal caso, le norme poste dalla fonte non preferita saranno invalide solo nel caso in cui “invaderanno” l’ambito destinato, o meglio, già occupato dalla fonte preferita, mentre potranno validamente disciplinare la fattispecie, in assenza delle norme della fonte preferita (così come avviene per la disciplina statale elettorale ancora applicabile nelle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia).
Anche il criterio della competenza quindi – ricalcando il criterio della gerarchia seppur con la differenza nella linea di distribuzione delle fonti, orizzontale nel primo, verticale nel secondo – comporta un vizio dell’atto, il quale risulterà invalido, se non competente, e sarà di conseguenza annullato, con efficacia ex tunc e portata erga omnes, o disapplicato, con effetti limitati alla fattispecie concreta, a seconda dei casi. La prima soluzione, si sa, compete alla sola Corte costituzionale, mentre la seconda dovrebbe appunto essere adottata dai giudici comuni.
A ben vedere, nel caso del concorso concorrente tra fonti, non si tratterebbe propriamente di disapplicazione, bensì di non applicazione.
A riprova che non si tratta soltanto di sfumature terminologiche[14] si tenga presente che mentre nel caso della disapplicazione – la quale costituisce una delle forme mediante le quali opera l’invalidità – si ragiona in termini di due norme incompatibili entrambe astrattamente applicabili alla fattispecie, una delle quali viene disapplicata in quanto si assume viziata dal singolo operatore, che non ha, in concreto, il potere di dichiararne la nullità, nella diversa ipotesi della non applicazione – che si colloca invece su un piano ermeneutico – una sola è la norma applicabile alla fattispecie, in quanto, nel conflitto, una delle due norme non viene in rilievo per la definizione della controversia[15].
Quest’ultimo è proprio il caso del rapporto tra norma regionale e norma statale in una materia di competenza regionale concorrente, nella quale la norma statale invocata non rientri tra i principi della materia stessa.
Se ne ricava, conclusivamente, che il Tar Lazio non ha fatto ricorso ad un arbitrario potere di disapplicazione ma ha semplicemente fatto uso delle sue facoltà interpretative: individuate le due discipline legislative – si badi, non ambedue astrattamente applicabili, dato il netto riparto di competenze di cui all’art. 122 Cost. – ha ritenuto che solo quella regionale venisse in rilievo nella fattispecie, in quanto la sola “preferenzialmente” competente in materia.

 

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[1] La l. 165/2004, relativamente al sistema elettorale, pone soltanto, all’art. 4, tre principi fondamentali: 1) che il sistema elettorale «agevoli la formazione di stabili maggioranze […] e assicuri la rappresentanza delle minoranze»; 2) che vi sia contestualità tra l’elezione del Presidente e quella del Consiglio (o, ove non si opti per l’elezione diretta del Presidente, questi e la Giunta vengano comunque nominati entro novanta giorni); 3) il divieto di mandato imperativo.

[2] Si noti, che né la materia elettorale regionale, in generale, né, in particolare, il sistema di elezione e/o i casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono stati inseriti nell’art. 117, 3 comma, Cost., il quale elenca le materie attribuite alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Tale mancato richiamo ha suscitato talvolta dubbi circa il fatto che si trattasse effettivamente di competenza legislativa concorrente, i quali tuttavia, parrebbero fugati dal tenore letterale della disposizione, che è chiara nell’attribuire la competenza circa il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, alla «legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». Cfr. Pertici A., Art. 122, in Bifulco R. – Celotto A. – Olivetti M. (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, Utet, 2006, 2429.

[3] In particolare, l’art. 1 della legge della Regione Lazio n. 2 del 2005 stabilisce che «1. All'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge. 2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni. 3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia». Analoghe disposizioni di recepimento della legislazione statale sono contenute nelle leggi elettorali di altre Regioni: in particolare, l’art. 1 della L.R. Abruzzo n. 1 del 2002; l’art. 1 della L.R. Puglia n. 2 del 2005; l’art. 1 della L.R. Campania n. 4 del 2009. Su tale tecnica di “recepimento” si è espressa anche la Corte cost. nella sent. n. 196 del 2003, con riferimento nella specie alla legge della Regione Abruzzo, osservando che: «Non era dunque di per sé precluso al legislatore regionale disporre, come fa l’art. 1 della legge abruzzese (peraltro non specificamente censurato dal ricorrente), il "recepimento" della legge statale n. 108 del 1968 "con le successive modificazioni e integrazioni". Tale "recepimento" va ovviamente inteso nel senso che la legge regionale viene a dettare, per relationem, disposizioni di contenuto identico a quelle della legge statale, su alcune delle quali, contestualmente, gli articoli successivi operano modificandole o sostituendole: ferma restandone la diversa forza formale e la diversa sfera di efficacia. Non si può omettere di notare la improprietà di una tecnica legislativa che, operando il "recepimento" e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale (fra l’altro, a quanto sembra, della sola legge n. 108 del 1968, con le modifiche apportate successivamente al suo testo, in particolare da vari articoli della legge n. 43 del 1995, e non delle autonome disposizioni dettate successivamente dalla stessa legge n. 43 del 1995), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza: così quelli che riguardano ad esempio, oltre che, come si dirà, la durata in carica del Consiglio, di cui all’art. 3, i ricorsi giurisdizionali, di cui all’art. 19, o le norme sullo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali, provinciali e comunali, di cui agli artt. 20 e 21. Non è però condivisibile la censura di carattere generale mossa dal ricorrente agli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo, che sarebbero in contrasto con il limite territoriale della legge regionale e con l’art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale non potrebbe sostituire disposizioni di una legge statale, facendo venir meno l’applicabilità delle disposizioni sostituite in tutto il territorio nazionale. In realtà la legge statale continua a spiegare l’efficacia che le è propria; la legge regionale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica, in cui le disposizioni che vengono dettate in "sostituzione" di quelle corrispondenti della legge dello Stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di "recepimento", senza intaccare la diversa sfera di efficacia della legge statale». (punto 5 del Considerato in diritto). Il Tar Lazio nell’ordinanza in esame ha ritenuto che «l’art. 1 della suddetta Legge Regionale recepisce la preesistente legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, ponendo un rinvio di tipo meramente materiale-recettizio», con la conseguente irrilevanza delle successive vicende normative della legge statale “recepita” successive al detto “recepimento” ad opera della legge regionale. In dottrina, per l’interpretazione di tale rinvio come di tipo fisso, cfr., per tutti, Onida V., Ancora sulla competenza della legge statale e della legge regionale in tema di interpretazione autentica delle norme sul procedimento elettorale regionale, in http://www.astrid-online.it/FORUM--Dec/.

[4] Cfr., Villone M., Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali, in http://www.astrid-online.it/FORUM--Dec/.

[5] Cfr. Celotto A., Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’applicazione giurisprudenziale, in MODUGNO F., Appunti per una teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino, 2000, 218.

[6] A tale interpretazione non potrebbe d’altronde obiettarsi che si tratta di norma interpretativa, dato che la giurisprudenza costituzionale ha chiaramente affermato che la competenza ad adottare norme interpretative segue la competenza principale della potestà legislativa: cfr. la sent. n. 232 del 2006 in cui si afferma che «l’emanazione di una legge di interpretazione autentica presuppone la sussistenza della potestà legislativa da parte dell’organo legiferante, e che non può ammettersi che tale potestà sopravviva – come sostiene la Regione – perché «solo l’autore della disposizione che viene interpretata può essere considerato l’unico depositario della volontà legislativa espressa in quella sede»: quella di interpretazione autentica è una legge espressione della potestà legislativa – e non già di una “soggettiva” volontà “chiarificatrice” del suo autore − e pertanto essa, al pari di qualsiasi legge, può provenire soltanto dall’organo attualmente investito di tale potestà, senza che in alcun modo rilevi la qualità di «autore» della legge interpretata» (punto 4.4. del Considerato in diritto). Ne deriva che allo Stato spetta la competenza ad interpretare autenticamente le disposizioni di principio ed alle Regioni quelle di dettaglio. In dottrina, cfr. Onida V., Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali e Calamo Specchia M., Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali, entrambi in http://www.astrid-online.it/FORUM--Dec/.

[7] In realtà, è ciò che lascerebbe intendere il Tar nell’ordinanza in esame quando afferma che «i sollevati profili di illegittimità costituzionale [del decreto-legge n. 29 del 2010] potranno essere valutati in sede di trattazione del presente ricorso nel merito all’udienza pubblica di questo Tar, già fissata per il 6 maggio 2010». La strada dell’invio degli atti alla Corte costituzionale da parte del giudice è ritenuta come l’unica alternativa possibile da Villone M., cit., il quale esclude qualunque effetto di disapplicazione: «Se dunque il giudice ritiene che si tratti di una normativa statale di dettaglio non consentita dal riparto di competenza stabilito in Costituzione dovrà sollevare la questione – se rilevante - davanti alla Corte costituzionale, che stabilirà la natura. Non potrà, invece, ritenere che la legge statale non giunga a disciplinare la fattispecie, essendo legge di dettaglio alla quale si oppone insuperabilmente la legge regionale già vigente. Né potrà dunque applicare quest’ultima, in concreto producendo comunque l’effetto di una disapplicazione della legge statale volta a disciplinare la fattispecie».

[8] Il secondo comma della VII disp. trans. e fin. della Costituzione stabilisce che «Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione». La giurisprudenza dell’epoca, sulla base di tale disposizione, pervenne alla conclusione che il giudice ordinario ed amministrativo aveva il potere di esaminare la costituzionalità estrinseca delle leggi e degli atti aventi forza di legge, fino a quando non fosse entrata in funzione la Corte costituzionale, con la possibilità concessa allo stesso di disapplicare l’atto normativo ove ne avesse riconosciuto la incostituzionalità. Tale sindacato era peraltro limitato all’ambito della mera legittimità e la rilevata incostituzionalità, accertata dal giudice incidenter tantum, aveva effetto limitato al caso in esame. Cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. un., 16 febbraio 1952, in Giur. compl. cass. pen., XXXIII, 1952, I, 45 ss.; Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 1953, n. 107, in Giur. compl. cass. civ., XXXII, 1953, I, 312 ss.; Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 1954, n. 149, in Cons. Stato, 1954, 317 ss.

[9] Si noti che, a proposito della disciplina legislativa oggetto dell’attuale dibattito, non mancano orientamenti che, pur ammettendo la disapplicazione del decreto-legge in questione solo a seguito di dichiarazione di incostituzionalità, tuttavia ritengono «del tutto ragionevole che il giudice, chiamato ad applicarlo in sede cautelare, neghi la tutela cautelare richiesta e, nel merito, sollevi la questione di costituzionalità. Infatti, come il giudice può accordare una tutela cautelare a una situazione giuridica fondata sulle norme che risulterebbero applicabili sulla base di una dichiarazione di costituzionalità della norma che apparentemente la nega, in attesa che la Corte decida, così è ammissibile che il giudice neghi la tutela cautelare di una situazione giuridica fondata solo su una norma di assai dubbia costituzionalità, salvo, nel merito, attendere la decisione della Corte sulla questione sollevata: e ciò per carenza di fumus boni juris discendente dalla prospettata incostituzionalità della legge (che potrebbe apparire, come nel caso, evidente)», in tal senso Onida V., Ancora sulla competenza della legge statale e della legge regionale, cit.

[10] Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali cfr. l’ampio dibattito dottrinario promosso dal Forum di Astrid (http://www.astrid-online.it/FORUM--Dec/), a cui hanno partecipato Cerri A., Staiano S., D’Andrea A., Vigneri A., De Vergottini G., Villone M., Calamo Specchia M., Onida V., Fusaro C., Mangiameli S., Carli M., Chessa O., Pace A., Pizzorusso A., Mattarella G. Cfr. anche, Celotto A., Un pasticcio risolto con un pasticcio: dubbi in margine al decreto-legge n. 29 del 2010, in www.giustamm.it.

[11] In tal senso, Villone M., cit.

[12] Cfr., per tutti, D’Elia G., Vecchio e nuovo in tema di norme statale cedevoli: riflessioni sulle interferenze legislative qualificate, Relazione presentata al Convegno di Studi “I grandi temi della giurisprudenza costituzionale degli ultimi dieci anni”, presieduto dal prof. Valerio Onida, in occasione della celebrazione del decennale dell’Università degli Studi del’Insubria, Como, 7 maggio 2008, in www.forumcostituzionale.it.

[13] Cfr., ampiamente, Celotto A., Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’applicazione giurisprudenziale, cit., 218.

[14] Si noti che anche la Corte costituzionale ha fatto ricorso al concetto di “non applicazione” piuttosto che di “disapplicazione”: in una delle diverse “fasi” attraversate dalla giurisprudenza costituzionale in tema di ricostruzione dei rapporti tra norma interna e norma comunitaria, la Corte ha, infatti, preferito optare per la non applicazione da parte del giudice comune della norma nazionale antinomica con il diritto comunitario, partendo dal presupposto che la norma interna incompatibile non sia in realtà viziata, allo scopo di salvaguardare l’ottica dualista del rapporto tra i due ordinamenti. Cfr. la sent. n. 168 del 1991, punto 4 del Considerato in diritto, in cui si afferma espressamente la preferenza per «l’effetto di “non applicazione” della legge nazionale (piuttosto che di “disapplicazione” che evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione proprio dell’autonomia dei due ordinamenti)». In dottrina, cfr. Celotto A., Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’applicazione giurisprudenziale, cit., 237 ss. Per un ulteriore caso di non applicazione della normativa nazionale, seppur nel diverso ambito del contrasto tra norma nazionale e CEDU, si veda Corte d’appello di Roma, sez. lavoro, ord. 11 aprile 2002, in cui si ritiene “coraggiosamente” che «il limite di reddito indicato dalla legge n. 533/73 non possa trovare applicazione al caso in esame, essendo chiaramente in contrasto, perché irrisorio, con il principio effettivo del gratuito patrocinio dei non abbienti fissato dall'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, resa esecutiva con legge 848/55, che prevale, come si è detto, anche sulle norme di diritto interno successive, essendo dotata di una "particolare forma di resistenza", e dall'art. 47 della Carta di Nizza e quindi anche dal diritto comunitario, che consente la disapplicazione da parte del giudice ordinario delle norme del diritto nazionale contrastanti».

[15] Più precisamente, la “disapplicazione” «designa il potere di non applicare ad una singola fattispecie o per particolari effetti un atto e si realizza quando l’ordinamento giuridico limita le potestà dell’organo chiamato all’esame della validità di un atto, nel senso che gli inibisca l’annullamento del medesimo e gli renda possibile solo l’accertamento della non validità con la conseguente non applicazione alla fattispecie sottoposta al suo esame» (Mortati C., Istituzioni di diritto pubblico, I, X ediz., Padova, Cedam, 1991, 299); mentre la “non applicazione” si riferisce a quell’insieme di «attività che partono dall’individuazione della disposizione normativa, passano attraverso la sua interpretazione e giungono infine all’enunciazione della regola che disciplina il caso concreto» (Ferrari E., Cittadinanza italiana e cittadinanza europea tra disapplicazione a causa di invalidità e principio di specialità, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 1991, 1088).

 

(pubblicato il 16.3.2010)

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