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| n. 3 -2010 - © copyright |
GINO SCACCIA
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| Dignità umana e giurisdizione amministrativa in Italia
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La dignità dell’uomo e la giurisdizione amministrativa
Convegno dell’Associazione dei giudici amministrativi tedeschi, italiani e francesi (AGATIF)
Strasburgo 27-28 novembre 2009
1. La dignità umana nella Costituzione italiana. 2. La dignità come diritto fondamentale e come valore costituzionale primario: riflessi applicativi. 3. Gli usi argomentativi della nozione di dignità umana da parte del giudice amministrativo.
1. Nella Costituzione italiana l’unico riferimento espresso alla dignità umana ricorre nell’articolo 41, al secondo comma, là dove si prevede che l’iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. La dignità è qui un vincolo alla discrezionalità dell’imprenditore nella scelta degli strumenti organizzativi, un limite all’esercizio della libera intrapresa privata, che non può assumere ad oggetto attività irrispettose del valore della persona umana o svolgersi in modo da richiedere al lavoratore che in essa sia impegnato l’adempimento di prestazioni umilianti o degradanti[1].
Ulteriore riferimento alla dignità si rinviene nell’articolo 3, primo comma, ove si legge che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. La norma, che intende segnare la massima distanza rispetto agli ordinamenti di tipo aristocratico o cetuale nei quali è attribuita una più elevata posizione a coloro che siano in possesso di titoli nobiliari[2], fa della dignità l’oggetto di un apprezzamento esterno al soggetto, che identifica la condizione di perfetta eguaglianza, quanto allo status sociale, che la Costituzione riconosce a tutti i cittadini indipendentemente dall’occupazione o professione espletata, perché “ogni attività lecita è manifestazione della persona umana”[3].
In questa sua dimensione comunitaria, la pari dignità, che appare inseparabile dal principio di eguaglianza formale, si connette in modo stringente alla proclamazione dell’articolo 3, secondo comma, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Vero, infatti, che l’ordinamento annette identico valore alle diverse forme di operosità individuale, è altrettanto vero che solo l’eliminazione delle diseguaglianze di fatto mette ciascuno nella reale condizione di concorrere al progresso materiale e spirituale della società e quindi di guadagnare la considerazione che dà una dimensione non puramente declamatoria alla dignità sociale.
Una nozione schiettamente patrimoniale di dignità ricorre infine nell’articolo 36, che riconosce al lavoratore il diritto “a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. Il diritto a una retribuzione “sufficiente” non si esaurisce nella pretesa al mero corrispettivo del rapporto di scambio, ma implica al contrario il divieto di remunerare il lavoratore in misura così infima da costringerlo a un tenore di vita degradante, lesivo della sua dignità. Questo diritto a una retribuzione equa, secondo la giurisprudenza, si traduce nella previsione di un limite retributivo minimo, un “salario minimo biologico”[4], definito sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, senza con ciò escluderne un’eventuale determinazione con legge.
Accanto alle tre disposizioni appena menzionate, le uniche in cui si rintraccia un riferimento testuale alla nozione di dignità[5], va ricordato l’articolo 32 della Costituzione, poiché, come meglio si dirà fra breve, esso ha dato recentemente luogo alle più controverse applicazioni giurisprudenziali del concetto di dignità umana. Questa disposizione riconosce nella salute un diritto “fondamentale”[6] e un “interesse della collettività”; prevede che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge; precisa infine che in nessun caso possono essere violati i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Tutte le sopra citate enunciazioni costituzionali, che applicano la nozione di dignità ad ambiti tematici puntuali e circoscritti, sembrano non offrire lo spunto per conferirle quella centralità che occupa ad esempio nelle costituzioni tedesca[7], spagnola[8], portoghese[9], svizzera[10], svedese[11], finlandese[12], sudafricana[13], oltre che in importanti documenti internazionali[14]. Ciononostante la dottrina largamente maggioritaria[15] e la giurisprudenza costituzionale non hanno dubbi nel considerare la dignità umana come il fondamento generale, la base assiologica del sistema dei diritti costituzionali e, al medesimo tempo, il fine verso il quale tende l’esercizio delle libertà, che devono essere dirette al massimo possibile sviluppo della persona umana.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 293 del 2000, ha testualmente affermato che “quello della dignità umana è (..) valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo”, un valore “supremo”[16], intangibile, sottratto in quanto tale anche al potere di revisione costituzionale. Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha fatto eco alla giurisprudenza costituzionale quando, nel parere 9 novembre 2005, n. 3389, ha affermato che il dovere di assistenza dei figli disabili “è coerente al rispetto della vita umana e al valore sacro che quest’ultima, indipendentemente dall’accettazione di credo religiosi, ma solo sulla base del diritto positivo, assume siccome intrinseca alla dignità dell’uomo”, concludendo in modo stentoreo che “sulla dignità umana sono parametrati (…) tutti i valori di rilievo costituzionale”.
Per parte sua, la Corte di Cassazione, SS.UU. civ. con la sentenza 11 marzo 2004, n. 5044, ha qualificato “le norme di diritto internazionale ‘generalmente riconosciute’ che tutelano la libertà e la dignità della persona umana” come norme di ius cogens, automaticamente immesse nel nostro ordinamento, con il rango di principi fondamentali del diritto internazionale, in forza del meccanismo di adattamento sancito nell’art. 10, primo comma, della Costituzione [17].
Quando la si interpreti come attributo innato, di cui ciascuno gode per il solo fatto di essere uomo, secondo la cosiddetta “teoria della dote” (Mitgifttheorie), la dignità si presenta come un valore personale irrinunciabile, che oppone un limite non valicabile al potere pubblico e privato e perciò si caratterizza essenzialmente per la sua valenza difensiva, di contrasto contro aggressioni e limitazioni provenienti dall’esterno.
Ove invece la dignità sia intesa come l’oggetto di una “prestazione” (secondo la cosiddetta Leistungstheorie)[18] e specificamente il frutto dell’esercizio consapevole della libertà, allora essa si configura come valore comunitario, che può giustificare una restrizione della potestà di azione del singolo.
Si coglie qui la complessità della relazione, che potremmo definire di “vicendevole condizionalità”, in cui si pongono la dignità umana e l’idea di libertà. Per un verso, infatti, senza libertà non può esserci dignità, e dunque le limitazioni degli spazi individuali di scelta e di autonomia sono anche inevitabilmente afflittive, diminutive della dignità; per altro verso, l’esercizio della libertà, la piena e illimitata manifestazione delle proprie energie intellettive e fisiche non sempre è accrescitiva della dignità propria o altrui, potendo al contrario risolversi in una devalorizzazione, uno svilimento, una mortificazione dell’uomo e del suo “valore interiore assoluto” (per usare la formula kantiana).
La dignità, che ha nella libertà la sua causa efficiente, è al tempo stesso un limite all’esercizio egoistico di questa, perché richiama il singolo al rispetto che egli deve agli altri e a se stesso in quanto persona, essere umano[19].
2. Per dare a questo principio generalissimo contenuti normativi più concreti è necessario anzitutto chiarire se la dignità sia puntualizzabile in una posizione giuridica di vantaggio avente un contenuto pretensivo sostanziale, se sia cioè ricostruibile un vero e proprio “diritto alla dignità”.
La questione assume un rilievo pratico determinante in Italia, ove il riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo è imperniato sulla qualificazione giuridica della posizione soggettiva coinvolta in giudizio: è risaputo che al giudice ordinario spettano le questioni concernenti i diritti soggettivi, al giudice amministrativo gli interessi giuridicamente rilevanti diversi dai diritti soggettivi che prendono il nome di interessi legittimi.
E’ a tutti noto che questa regola generale viene in parte relativizzata per effetto dell’attribuzione al giudice amministrativo di una giurisdizione esclusiva anche su diritti soggettivi, in una serie di materie indicate dalla legge (e con le importanti precisazioni effettuate al riguardo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004[20]). E va pure ricordato che, nel giudicare su una disposizione della legge finanziaria del 2005, che istituiva nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva[21], la medesima Corte, con la sentenza n. 140 del 2007, ha ribadito che non v’è “alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti”, con ciò riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a controversie concernenti la violazione di diritti in conseguenza dell’illegittimo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione. Non è questa la sede per prendere partito su una regola di riparto che presenta margini di incertezza tanto elevati da far dubitare della consistenza teorica delle premesse su cui si fonda.
Dobbiamo assumere che, ad oggi, se la dignità fosse puntualizzabile in un diritto fondamentale a sé stante, un diritto inviolabile, non sarebbe giuridicamente configurabile in capo all’Amministrazione alcun potere di degradarlo, di affievolirlo e quando pure agisse in tal senso, l’Amministrazione “agirebbe nel fatto”, come si dice ad indicare un’attività materiale illecita.
Sennonché, come si è anticipato, la dignità non sembra configurabile, nella Costituzione italiana, come un diritto in sé, dotato di un autonomo contenuto pretensivo sostanziale, dal quale derivare per deduzione logica una serie di facoltà e di posizioni di vantaggio, quanto come un valore costituzionale primario che permea l’intero ordinamento giuridico.
In definitiva, e riassumendo, la dignità umana si pone come principio di struttura, “principio costituzionale oggettivo”[22], che da un lato impone ai poteri pubblici e privati di astenersi dal tenere comportamenti lesivi del valore dell’uomo, dall’altro si concretizza nella pretesa giuridica a ottenere prestazioni pubbliche strumentali alla protezione e alla salvaguardia della dignità della persona.
Intesa in questo senso, la dignità dell’uomo, così come segna un confine certo alla discrezionalità del legislatore nella configurazione normativa delle libertà, in pari misura, e per quanto qui specialmente interessa, può essere opposta come limite al potere amministrativo di conformare situazioni giuridiche qualificabili come interessi legittimi; può essere assunta a fondamento di una pretesa all’erogazione di un servizio pubblico; può, infine, operare come criterio ultimo e residuale di verifica della correttezza circa il modo di esercitare il potere pubblico, e quindi come vincolo alla discrezionalità amministrativa.
E’ con questa indispensabile premessa che è possibile procedere a una ricognizione degli usi argomentativi della nozione di dignità umana da parte del giudice amministrativo italiano.
3. L’ambito nel quale la dignità umana viene in rilievo più immediato come limite all’azione conformativa dell’amministrazione è quello delle attività economiche. Essa, lo si è ricordato, vale infatti come specifico e insuperabile vincolo all’iniziativa economica privata e quindi, dall’angolo visuale opposto, come fine ultimo dell’azione pubblica regolatoria e conformativa del mercato. Le sentenze relative a questo tema sono molte e riguardano, a titolo puramente esemplificativo, l’autorizzazione all’esercizio di attività commerciali del più vario genere e di strutture sanitarie private[23], il potere organizzativo dell’imprenditore, anche in ordine all’inquadramento[24] e alla determinazione del trattamento economico dei dipendenti[25]; i limiti di efficacia territoriale delle licenze in materia di pubblica sicurezza[26], recupero crediti[27], attività di vigilanza[28].
In queste pronunce, a dire il vero, il limite della dignità umana compare sempre associato agli altri vincoli costituzionali all’attività imprenditoriale (utilità sociale, sicurezza e libertà), e non viene mai a costituire la ratio decidendi esclusiva o anche solo prevalente. Il diniego di autorizzazione allo svolgimento di attività economiche o l’illegittimità delle limitazioni ad esse amministrativamente imposte non si fondano sul motivo del mancato rispetto della dignità dell’uomo, che assume, tutt’al più, carattere di argomento accessorio, ad abundantiam.
Per essere ancora più chiari, in Italia non abbiamo ancora conosciuto casi assimilabili a quelli che hanno dato origine alla sentenza tedesca sui Peep-Show[29], alla giurisprudenza francese sull’attività di “lancio dei nani”[30], o alla famosa pronuncia Omega Spielhallen della Corte di Giustizia CE[31]; tutte decisioni in cui la ragione decisiva per interdire lo svolgimento di attività a contenuto economico è stata la compiuta riflessione sul carattere degradante, quindi non rispettoso della dignità umana, delle attività medesime.
Se limitiamo l’osservazione al giudice amministrativo, forse l’unico filone nel quale la dignità umana intesa come puntuale limite all’iniziativa economica riveste un maggior peso nell’itinerario argomentativo è quello della tutela di soggetti psicologicamente deboli o immaturi come i minori rispetto ad attività economiche che possano perturbarne il percorso di crescita.
Meritano di essere menzionate, in particolare, una serie di pronunce del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che hanno scrutinato provvedimenti diretti a confinare in particolari fasce orarie (solitamente notturne) la messa in onda di programmi di televendita, pubblicità e telepromozioni aventi ad oggetto servizi di astrologia, cartomanzia, pronostici, gioco d’azzardo e attività assimilabili. Le limitazioni in tal modo introdotte alla libertà di impresa sono state giudicate legittime. Si è osservato al riguardo che la libera fruizione dei servizi e della pubblicità delle anzidette attività da parte di soggetti psicologicamente fragili quali i minori, tramite un mezzo di comunicazione altamente suggestivo come la televisione, può recare danno alla loro libertà e dignità. E’ in effetti tangibile il rischio “che la sensibilità ed il processo di maturazione dei minori (ancora privi di una autonoma capacità di valutazione e di discernimento) possa essere negativamente influenzata dalla continua presenza di maghi, astrologi, chiromanti e cartomanti che, con la forza suggestiva del video, inducano a credere, senza nessuna evidenza logica e razionale, che si possa acquistare la fortuna o si possa predire il futuro attraverso i servizi offerti, a pagamento, via etere”[32].
Altro settore nel quale ricorre con qualche frequenza il riferimento alla dignità umana è quello dell’immigrazione e più in generale della condizione giuridica dello straniero.
Sono numerose le pronunce del Consiglio di Stato nelle quali l’esigenza di garantire ai cittadini extracomunitari un “livello minimo di dignità e di diritti” sul territorio nazionale è stato considerato elemento giustificativo della legislazione che, a partire dal 1989[33], ha introdotto il principio del flusso regolato[34]. L’ingresso e il soggiorno di stranieri è consentito nel limite di un quantitativo massimo annualmente determinato dal Governo, in modo tale da porli nelle condizioni di reperire mezzi idonei di sostentamento, e di fruire di diritti basilari, come il diritto alla casa e allo studio. Affinché siano loro assicurate condizioni di vita dignitose, intese queste in un’accezione prettamente economica[35].
La dignità umana viene in gioco anche come limite all’attività amministrativa diretta all’espulsione degli stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio italiano.
Si possono ricordare in tema le sentenze che hanno annullato provvedimenti di espulsione nei confronti di stranieri irregolari, i quali tuttavia necessitavano di cure mediche urgenti e indifferibili. In queste pronunce[36] la motivazione muove dal principio, enunciato in numerose sentenze della Corte costituzionale[37], secondo il quale il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è costituzionalmente condizionato dall’esigenza di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti e dalle risorse finanziarie concretamente disponibili. Nondimeno, secondo il giudice delle leggi, è sempre assicurata la garanzia di un “nucleo irriducibile del diritto alla salute”, protetto come ambito inviolabile della dignità umana. Per questo, sebbene lo straniero sia entrato o sia rimasto a soggiornare irregolarmente sul territorio italiano, egli, in quanto essere umano, ha diritto a fruire di tutte le prestazioni mediche che risultino indifferibili e urgenti, essendo altrimenti sacrificato irrimediabilmente, con il suo diritto alla salute, un aspetto essenziale della sua dignità.
Quella della salute e della sanità è destinata, del resto, a divenire la sfera di più acuta conflittualità interpretativa e applicativa sulla concezione della dignità.
La prodigiosa evoluzione tecnologica e scientifica, specie in campo medico, sta, infatti, rendendo incerta la definizione dello stesso soggetto a cui la dignità si riferisce: l’uomo, il quale, da entità esterna al diritto, da questo presupposta, ne costituisce già un manipolabile prodotto[38]. La nascita, la riproduzione, la morte, cessano di appartenere interamente al regno della naturalità, di essere il presupposto fenomenologico della scienza giuridica, e diventano essi stessi beni giuridici, oggetto di regolazione normativa. Il valore della dignità presidia i labili e incerti confini di questo spazio, che, nella Costituzione italiana, trova il suo principio di disciplina nel già menzionato art. 32.
Si è già osservato come questa disposizione tuteli il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e riservi alla legge la previsione di trattamenti sanitari obbligatori, con l’insuperabile vincolo a non violare in nessun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Si può ora aggiungere che l’art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, nel dettare norme per gli accertamenti e i trattamenti sanitari volontari e obbligatori, stabilisce che essi, per essere conformi al citato art. 32 Cost., devono essere disposti “nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici”. Di rincalzo, l’art. 35 del Codice di deontologia medica[39], sempre al rispetto della dignità umana e della qualità della vita subordina l’intervento diagnostico o terapeutico sul paziente incapace.
Ebbene, le controversie “relative alle prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, che nascono da una posizione creditoria collegata al diritto del cittadino alla salute, cioè un diritto per sua natura non degradabile e non comprimibile ad opera dell’attività autorizzativa dell’Amministrazione”, come ha affermato il TAR Campania in una sentenza del 9 aprile 2009[40], sono devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Analogamente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 febbraio 2009, n. 2867, in tema di rimborso delle spese sanitarie sostenute da cittadini italiani presso centri di altissima specializzazione esteri, aveva statuito che il diritto fondamentale alla salute non può essere affievolito dall’amministrazione, che esercita una discrezionalità meramente tecnica in ordine ai presupposti per l’erogazione della prestazione, con l’effetto che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Tuttavia la giurisdizione amministrativa non è del tutto da escludere in materia, dovendo al contrario riconoscersi in tutte le controversie che si inseriscano nella fase del rapporto amministrativo concernente il momento organizzativo del servizio pubblico sanitario. Il giudice amministrativo è chiamato ad esempio a sindacare la legalità dell’azione provvedimentale amministrativa che neghi all’assistito l’esercizio di una libertà garantita dall’ordinamento civile, omettendo di apprestare le condizioni materiali affinché detta libertà possa essere concretamente ed effettivamente fruita. In tal modo, la giurisdizione amministrativa può rendere attiva la pretesa nascente dal valore della dignità umana quando questa presupponga la realizzazione di un obiettivo non perseguibile attraverso la libera esplicazione delle facoltà individuali, ma necessitante una specifica e infungibile prestazione amministrativa, un servizio pubblico.
Non è possibile a questo riguardo omettere di fare cenno a una vicenda tragicamente esemplare, nella quale sono stati coinvolti, in una lunghissima vicenda giudiziaria e politica, il massimo organo giudiziario ordinario, il giudice amministrativo, le due camere del Parlamento, la Corte costituzionale[41], la Corte europea dei diritti dell’uomo[42], il Governo, il Presidente della Repubblica, da ultimo il Ministero della Salute. Si allude al caso di una sventurata donna, che in seguito al trauma riportato in un incidente stradale, è rimasta oltre diciassette anni in stato vegetativo permanente e che, attraverso il tutore suo padre, ha avanzato nei confronti del servizio sanitario nazionale la richiesta di interrompere l’alimentazione naso-gastrica necessaria per la prosecuzione della propria esistenza in vita.
Non è qui possibile addentrarsi nelle complesse questioni di ordine medico che riguardano la definizione clinica dello stato vegetativo permanente, né è possibile indugiare sugli elementi di prova necessari per accertare oltre ogni ragionevole dubbio la manifestazione di una volontà di interruzione delle cure che la paziente non aveva posto per iscritto né era più evidentemente in grado di manifestare. E’ più utile in questa sede limitarsi a osservare che in questo lacerante conflitto si sono contrapposte due opposte visioni della dignità umana e del suo rapporto con la tutela della vita.
Da una parte la Corte d’Appello di Milano, con decisione del 16 dicembre 2006, ritenendo di dover fare riferimento al bene della vita costituzionalmente garantito, “indipendentemente dalla qualità della stessa e dalle percezioni soggettive che di detta qualità si possano avere”, ha ritenuto che il giudice il quale sia chiamato a decidere se autorizzare o meno la sospensione di un trattamento vitale non possa non considerare che la sospensione condurrebbe alla morte del soggetto incapace; e nel bilanciamento fra il diritto alla autodeterminazione e dignità della persona e il diritto alla vita non possa che risolvere il bilanciamento a favore del diritto alla vita.
Sull’opposto versante la Corte di Cassazione, con sentenza dell’ottobre del 2007, reputando che quando, sulla base di elementi di prova chiari, univoci e convincenti, tratti da dichiarazioni presenti o passate del paziente, ovvero “dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti emerga l’inconciliabilità della concezione del paziente sulla dignità della vita con la perdita totale e irrecuperabile delle proprie facoltà motorie e psichiche e con la sopravvivenza solo biologica del suo corpo in uno stato di assoluta soggezione all’altrui volere”, allora “la necessità di tutela della vita biologica in sé e per sé considerata” debba cedere dinanzi al diritto a ottenere la sospensione delle cure, pur nella certezza che questo procurerà la morte[43].
Da un lato, una visione assolutistica o oggettiva alla stregua della quale la dignità è un valore che presuppone, come sua base ontologica, il diritto alla vita; e in quanto attributo del diritto alla vita, non può contrapporsi ad essa per annullarla se non annichilendo se stessa.
Dal lato opposto, una concezione soggettiva della dignità, come percezione individuale la quale può tradursi anche nel convincimento che la mera sopravvivenza del corpo, artificialmente procurata, quando sia irreversibilmente cessata la percezione del mondo esterno, non integri più una vita degna di essere vissuta, sicché in nome della “dignità” si possa interrompere una vita “disumanata” e ridotta a puro processo biologico.
Di questo drammatico conflitto ideale, che ha coperto tutto lo spazio giuridico che separa il diritto alla vita come valore assoluto e inconcusso dall’opposto diritto a una prestazione pubblica che somministri una dignitosa morte, è stato parte anche, in due diverse fasi, il giudice amministrativo.
Quando infatti, in sede civile, era stato ormai definitivamente acclarato, con un provvedimento del giudice ordinario avente autorità di giudicato, il rifiuto della paziente in stato vegetativo permanente a ricevere il trattamento che la teneva in vita e, quando, in applicazione in sede di rinvio del principio di diritto enunciato nella già menzionata sentenza della I sezione civile della Corte di Cassazione, la Corte di appello di Milano[44] ha autorizzato la disattivazione del trattamento sanitario in discorso, la Regione Lombardia ha adottato un provvedimento con il quale vietava alle proprie strutture sanitarie la sospensione del trattamento alimentare di pazienti in stato vegetativo permanente[45]. La Regione, nella sua qualità di soggetto titolare della funzione amministrativa di organizzazione del Servizio pubblico sanitario, negava di essere obbligata a prendere in carico un paziente che rifiuti le cure necessarie a conservarlo in vita e sosteneva che il personale medico non potrebbe dare corso alla decisione di rifiutare i trattamenti terapeutici, se non violando i propri obblighi di servizio.
Il TAR Lombardia, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di tale provvedimento nel gennaio del 2009[46], ha osservato in contrario che il diritto costituzionale di rifiutare le cure si impone nei confronti di chiunque intrattenga un rapporto di cura con il paziente, di tal ché la manifestazione di un rifiuto consapevole “rende doverosa la sospensione di mezzi terapeutici il cui impiego non dia alcuna speranza di uscita dallo stato vegetativo in cui versa la paziente e non corrisponda con il sistema di valori e la visione della vita dignitosa che è propria del soggetto”. Su queste premesse, il collegio ha annullato il provvedimento impugnato.
Il Governo ha approvato a questo punto un provvedimento di urgenza, nella forma del decreto-legge, con il quale, in attesa dell’approvazione di una disciplina organica sul testamento biologico, si vietava la sospensione del trattamento di alimentazione e idratazione artificiale per persone non in grado di provvedere a se stesse, ma il Presidente della Repubblica ha opposto un secco rifiuto all’emanazione del provvedimento, autorizzando solo la presentazione di un disegno di legge da discutere in Parlamento. Mentre infuriava la discussione parlamentare sulla legge intesa a disciplinare la materia, è sopraggiunta la morte della donna, la cui vicenda aveva dato origine al caso giurisprudenziale in esame.
Il Ministero del Lavoro e della Salute, a questo punto, ha impartito alle strutture sanitarie pubbliche e private prescrizioni volte a garantire sempre la nutrizione e l’alimentazione delle persone in stato vegetativo persistente anche contro la loro volontà espressa in senso contrario[47].
Nuovamente il giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi.
Nella sentenza del Tar Lazio 12 settembre 2009, n. 8650, si è ribadito che il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari, riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione come diritto fondamentale, porta con sé il diritto a prestare il consenso a una determinata prestazione sanitaria, e tale diritto va riconosciuto anche a pazienti che, per il loro stato di irrimediabile perdita di coscienza, non siano in grado di manifestare la propria volontà sulle cure loro praticate, allorché tale volontà sia stata comunque ricostruita in base a indici certi. Ebbene, in questo caso, ha osservato il Tar Lazio, verificare se si debbano obbligatoriamente prestare sempre e comunque i trattamenti sanitari anche in ipotesi di accertata volontà contraria del paziente (come l’atto di indirizzo del Ministro imponeva alle strutture sanitarie) “attiene al diritto della dignità umana che, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, deve essere tutelata”. Con questa premessa, e riconosciuto che l’Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone disabili, la quale espressamente è rivolta a “prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari”, il giudice amministrativo ha concluso che vertendosi in materia di diritti soggettivi, la cognizione della loro eventuale lesione apparteneva al giudice ordinario.
Mentre era stato possibile al Tar Lombardia, dinanzi a un analogo provvedimento della direzione generale sanità della giunta regionale, riconoscere la propria giurisdizione, in quanto la dignità era considerata come il valore la cui realizzazione era impedita o comunque pregiudicata dal divieto imposto alle strutture sanitarie regionali di erogare una prestazione consistente nell’interruzione di un trattamento vitale, nella sentenza ricordata da ultimo la configurazione della dignità come diritto soggettivo in sé ha portato alla conclusione opposta in termini di giurisdizione.
Non si può chiudere questa breve rassegna giurisprudenziale sull’impiego della nozione di dignità, senza ricordare una non recentissima sentenza del Tar Toscana, risalente al giugno 2000[48], che prospetta un’originale ipotesi di applicazione della dignità. Oggetto della controversia era il diniego opposto da un piccolo comune alla richiesta di concessione edilizia per la realizzazione, al piano terreno di un fabbricato urbano, di un alloggio costituito da una stanza con servizio igienico e una piccola palestra di riabilitazione, finalizzato ad accogliere una persona affetta da invalidità totale e permanente. Il collegio decidente prende in esame la normativa di favore recata dalla legge n. 104 del 1992, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e rileva “l’assenza di una norma ‘ad hoc’ che “autorizzi” il genere di intervento progettato dal ricorrente”. L’intervento medesimo, continua il collegio, non sarebbe assentibile, perché non rientra tra le ipotesi espressamente previste dalla legge.
Sotto questo profilo, il Tar non fatica ad ammettere che la motivazione del provvedimento impugnato è, letteralmente, “ineccepibile”, e tuttavia la ritiene non sufficiente a negare legittimamente l’assenso al manufatto progettato. A questo esito decisionale si giunge sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della normativa in materia, che si impernia sull’art. 1 dell’anzidetta legge n. 104, là dove è solennemente sancito che “La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia” delle persone disabili e “previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile”.
Al piano della legalità formale, che conduceva a considerare “ineccepibile” il provvedimento impugnato, si contrappone qui il piano della razionalità materiale del provvedimento, valutata alla luce della sua capacità di corrispondere ad aspettative di adeguatezza e di giustizia rispetto all’esigenza di tutelare in concreto la dignità della persona disabile. Così è possibile concludere che, in un caso del tutto peculiare come quello esaminato “appare ragionevole e (perché no?) opportuno interpretare la normativa rilevante in materia nel senso che essa non vieta il tipo di intervento progettato dagli interessati”.
Il caso appena riportato mostra in modo paradigmatico come la dignità possa in taluni casi rappresentare un canone ermeneutico di natura teleologica, che suggerisce una lettura evolutiva della legge, talora avvalorandone interpretazioni esterne al perimetro dei significati astrattamente riconducibili alla lettera delle previsioni normative. Sotto questo limitato profilo, la dignità umana sembrerebbe rivestire la funzione di criterio interpretativo residuale, correttivo e integrativo della legge, in qualche misura assimilabile all’argomento fondato sull’equità.
Come dimostrano le esemplificazioni fatte, il plusvalore assiologico della dignità è tale da dischiudere all’operatore giuridico virtualità applicative ancora non pienamente esplorate, che possono fornirgli, in casi eccezionali, il sostegno argomentativo per disapplicare una legge ingiusta o per imporre limiti non positivamente previsti a diritti di libertà. Per questo, in assenza di formulazioni legislative che circostanzino i significati normativi della dignità e la collochino in un equilibrato bilanciamento con i valori costituzionali con i quali può talora venire in conflitto, l’uso di una formula la cui applicazione pone al giudice non tanto una questione ermeneutica, quanto un vero e proprio problema etico, deve essere informato al più prudente self-restraint.
Come è finora accaduto, mi pare, nell’esperienza italiana globalmente considerata.
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[1] Una prestazione lavorativa può assumere un carattere degradante anche per le condizioni in cui viene prestata: si veda Corte di Cassazione, sezione lavoro, 29.11.1985, n. 5977, in Orient.giur.lav., 1985, 1147, con cui si è stabilito che: “Il lavoratore offeso nella sua dignità di uomo ben può chiedere la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni che ne derivano” e si è osservato che “La prestazione di lavoro è impossibile in una condizione di disprezzo di essa, di disprezzo della persona che la rende, di disprezzo degli uomini che vi attendono, e, quindi, in una condizione di costrizione ad eseguirla senza dignità e senza libertà, pena la disoccupazione in caso di rifiuto”.
[2] Titoli che, ai sensi della XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione, non sono riconosciuti, se non come parte del nome.
[3] Corte costituzionale, sent. n. 109 del 1993, con la quale la dignità sociale è stata qualificata come “valore costituzionale primario”.
[4] T. Treu, Art. 36, in Commentario della Costituzione, Roma-Bologna, 1979, 82.
[5] Riferimenti indiretti alla dignità potrebbero trovarsi anche nelle disposizioni che sanciscono l’inviolabilità della libertà personale (art. 13); del domicilio (inteso in accezione diversa da quella civilistica come luogo che consenta di isolarsi dall’esterno per godere della propria privacy: cfr. art. 14); della corrispondenza (art. 15); nelle disposizioni concernenti la libertà di circolazione (art. 16), di riunione e associazione (art. 17 e 18), di professione della fede religiosa (art. 19), di manifestazione del pensiero e di stampa (art. 21); e inoltre nelle norme relative alla capacità giuridica, la cittadinanza e il nome (art. 22) e all’esecuzione delle pene, che “non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” (art. 27, terzo comma).
[6] Il solo, nella Costituzione, ad essere testualmente qualificato come tale.
[7] L’art. 1, comma 1, recita: “La dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla”.
[8] L’art. 10, primo comma, recita: “La dignità della persona, i diritti inviolabili ad essa inerenti, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono il fondamento dell'ordine politico e della pace sociale”.
[9] L’art. 1 recita: “Il Portogallo è una Repubblica sovrana, basata sulla dignità della persona umana e la volontà del popolo, e impegnata nella costruzione di una società libera, giusta e solidale”.
[10] L’art. 7 recita: “La dignità della persona va rispettata e protetta”.
[11] L’art. 2 recita: “Il potere pubblico deve essere esercitato nel rispetto dell’eguale valore di tutti e della libertà e dignità dell’individuo”.
[12] L’art. 1, secondo comma, recita: “La Costituzione della Finlandia è stabilita in questo atto costituzionale. La Costituzione deve garantire l’inviolabilità della dignità umana, la libertà e i diritti individuali e promuovere la giustizia sociale”.
[13] L’art. 1 recita: “La Repubblica del Sudafrica è uno Stato unitario, sovrano e democratico, fondato sui seguenti valori: a) la dignità umana, il perseguimento dell’uguaglianza e l’avanzamento dei diritti umani e delle libertà”.
[14] Si vedano il Preambolo della Carta delle nazioni Unite del 26 giugno 1945 (nel quale si dichiara che i popoli delle Nazioni Unite sono decisi “a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel calore della persona umana”); lo Statuto dell’Unesco del 16 novembre 1945; la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 (preambolo e artt. 1, 22, 23); il Preambolo del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, che muove dal riconoscimento della “dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana”. Inoltre, per l’applicazione della nozione ad ambiti tematici più circoscritti, si vedano la Convenzione delle nazioni unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984; la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del 18 novembre 1989; il Preambolo della Dichiarazione delle N.U. di Vienna del 25 giugno 1993; la Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 (art. 1).
[15] Ex plurimis: C. Amirante, La dignità dell’uomo nella Legge Fondamentale di Bonn e nella Costituzione italiana, Giuffrè, Milano, 1971, che deduce dal principio di dignità l’imperativo di promozione dei diritti sociali al fine di ridurre le diseguaglianze sostanziali; F. Bartolomei, La dignità umana come concetto e valore costituzionale. Giappichelli, Torino, 1987, 15 ss.; P. F. Grossi, Dignità umana e libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in M. Siclari (a cura di) Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2003, 43 ss.; F. Sacco, Note sulla dignità umana nel “diritto costituzionale europeo”, in S. Panunzio (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Jovene, Napoli, 2005; A. Pirozzoli, Il valore costituzionale della dignità. Un’introduzione, Aracne, Roma, 2007, 67 ss.; G. Silvestri, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona, Intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, tenutosi a Roma il 1° ottobre 2007;
[16] Corte costituzionale, sentenza 6 - 19 novembre 1991, n. 414.
[17] I principi enunciati in questa sentenza sono stati ribaditi in Corte di Cassazione, SS. UU. civ. 29 maggio 2008, n. 14199, con la quale si è stabilito che la norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero tali da configurare crimini internazionali, lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana, per la ragione che questi valori trascendono gli interessi delle singole comunità statali.
[18] Un confronto critico fra le due teorie in H. Hoffmann, La promessa della dignità umana, in Rivista internazionale di filosofia del diritto, 1999, 622.
[19] La polarità dignità – libertà è lucidamente illustrata da G. Resta, La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti, in Riv.dir.civ. 2002, 801 ss., 833: ”Se la dignità viene ricostruita come uno degli attributi della libertà (modello che per convenzione si definirà procedurale e soggettivo), la persona potrà invocare il rispetto della propria dignità nei confronti di tutte le violazioni apportate dai terzi, mentre il principio di dignità non potrà a sua volta esserle opposto al fine di circoscrivere la sua sfera di libertà (…) Viceversa, se è la libertà ad essere concepita come uno degli attributi della dignità (modello che si qualificherà sostanziale ed oggettivo), l’invocazione del rispetto della dignità umana sarà di per sé idonea a giustificare la limitazione della libertà medesima”.
[20] In questa importante decisione la Corte ha stabilito che “il necessario collegamento delle ‘materie’ assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive – e cioè con il parametro adottato dal Costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa – è espresso dall’art. 103 laddove statuisce che quelle materie devono essere “particolari” rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo”. Con ciò, “da un lato, è escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe le sembianze di giudice ‘della’ pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost.) e, dall’altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo”. Fra le numerose note di commento alla decisione, si vedano F.G. Scoca, Sopravvivrà la giurisdizione esclusiva? in Giur.cost., 2004, 2209 ss.; A. Police, La giurisdizione del giudice amministrativo è piena, ma non più esclusiva, in Giorn.dir.amm., 2004, 974 ss.; F. Saitta, Tanto tuonò che piovve: riflessioni (d’agosto) sulla giurisdizione esclusiva ridimensionata dalla sentenza costituzionale n. 204 del 2004, e G. Virga, Il giudice giudice della funzione pubblica (sui nuovi confini della giurisdizione esclusiva tracciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004), entrambi nella Rivista telematica www.lexitalia.it, n.7/8 2004; M.A. Sandulli, Un passo avanti e uno indietro: il giudice amministrativo è giudice pieno, ma non può giudicare dei diritti (www.forumcostituzionale.it).
[21] Art. 1, comma 552 legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante la legge finanziaria 2005, che ha devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica.
[22] Così lo definisce P.F. Grossi, Dignità umana, cit., 43.
[23] Tar Puglia Sez. II, 4770/2006.
[24] Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2007 n. 2760 e Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2007 n. 5096.
[25] Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 1999 n. 1346; inoltre T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 29 aprile 2004, nn. 10799 e 10800; 25 novembre 2004 nn. da 19469 a 19475.
[26] Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 2007, nn. 3538 e 3539.
[27] Cons. Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2007, n.506.
[28] Cons. Stato, Sez. VI, 5 febbraio 2008, n. 2118; Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 2006 n. 3097.
[29] BVerwG, 15.12.1981, in NJW, 1982, 664.
[30] Cons. État, Ass., 27.10.1995, Ville d’Aix-en-Provence, in D., 1996, jur., 177.
[31] Corte di Giustizia CE, 14 ottobre 2004, nel procedimento C-36/02.
[32] T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 9 novembre 2005 n. 12820, nn. da 13035 a 13051, nn. 13223, 13224, 13595, 13645; e ancora T. A. R. Lazio, Roma, Sez. II, 9 novembre 2005, nn. da 2 a 11 del 2006. L’indirizzo trova un autorevole “precedente” nella sentenza della Corte costituzionale, n. 12 del 1970, nella quale si è stabilito che la legge 20 maggio 1965, n. 507, nel vietare l’uso di apparecchi automatici e semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie apporta una ragionevole limitazione alla libertà di iniziativa economica privata, giacché “appare (…) quanto mai opportuno o addirittura necessario che non venga favorito il giuoco aleatorio anche se non d’azzardo e che i cittadini ed in particolare i giovani diano vita a situazioni o comportamenti (perdita di tempo e di denaro, dedizione all’ozio, vita in comune con persone disponibili anche per attività moralmente e socialmente riprovevoli, ecc.) non del tutto compatibili con il rispetto della stessa dignità umana”.
[33] Decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 397.
[34] Cons. di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2006, nn. 614 e 905 del 2007; 12 gennaio 2007 n. 1023; 20 febbraio 2007 n. 1456; 6 febbraio 2007 n. 1527; 4 maggio 2007 n. 4173; 26 giugno 2007 nn. 5336, 5337, 5345; 19 giugno 2007 n. 6467; 6 novembre 2007 nn. 6500 e 6502. E ancora si considerino le pronunce del Cons. di Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2007 nn. 1120, 1125, 1128, 1129; 11 gennaio 2008 n. 1195; 29 gennaio 2008 n. 2113; 4 marzo 2008 nn. 2436, 2437, 2448; 1° aprile 2008 n. 2549; 28 marzo 2008 n. 3350; 27 maggio 2008 nn. 3706 e 3713; 7 novembre 2008 n. 5924; 25 novembre 2008 n. 342 del 2009.
[35] Logico corollario della decisione di porre un limite all’ingresso dei cittadini extracomunitari è l’obbligo di espulsione per quelli che non sono in regola, sia in relazione all’ingresso, sia al soggiorno: si veda, tra le molte pronunce: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 22 maggio 2008 n. 2437.
[36] Vedi ad esempio T. A. R. Veneto, Venezia, Sezione III, 12 maggio 2008, n. 1303; T. A. R. Lombardia, Sez. I, 17 aprile 2007, n. 1792; T. A. R. Toscana, Sez. I, 5 dicembre 2007, n. 97 del 2008; 20 febbraio 2008 n. 344; 2 aprile 2008 n. 1334.
[37] Ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze 5 – 17 luglio 2001 n. 252, in G. U. n. 29 del 25 luglio 2001; 13 – 20 novembre 2000 n. 509, in G. U. del 29 novembre 2000; 7 – 16 luglio 1999 n. 309, in G. U. del 21 luglio 2009; 7 – 17 luglio 1998, in G. U. del 22 luglio 1998.
[38] Limpidamente osserva F. Volpi, Il nichilismo, Laterza, Roma - Bari, 2009 (I ed. 1994), 150: “L’universale ‘uomo’, l’entità metafisica un tempo oggetto di astratte speculazioni e definizioni filosofiche, oggi è stata trasformata in una entità concreta, disponibile in laboratorio nella forma del genoma e suscettibile di essere trattata e modificata’.
[39] Adottato dalla Federazione nazionale ordini dei medici chirurghi e odontoiatri con Provvedimento del 3 ottobre 1998.
[40] TAR Campania, sez. I, 9 aprile 2009, n. 1883.
[41] Con l’ordinanza n. 334 del 2008 è stato dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei depurati e dal Senato della Repubblica avverso la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I civile, 16 ottobre 2007, n. 21748, di cui oltre nel testo, che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, aveva “creato una disciplina innovativa della fattispecie, fondata su presupposti non ricavabili dall’ordinamento vigente con alcuno dei criteri ermeneutici utilizzabili dall’autorità giudiziaria”.
[42] Con la decisione 16 dicembre 2008, Ada Rossi e altri c. Italia, la Corte di Strasburgo ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da alcuni cittadini, nella loro qualità di tutori, medici, psicologi e avvocati di persone in stato vegetativo, nonché da associazioni di parenti e amici di soggetti gravemente disabili e un’associazione a difesa dei diritti dell’uomo, con cui si lamentava che la sentenza della Corte di Cassazione n. 21748 del 2007, citata nella nota precedente, violasse nei confronti di persone affette da gravi lesioni cerebrali gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura e di pene e trattamenti inumani e degradanti) e 6 (diritto all’equo processo) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Per un commento della pronuncia, v. I. Anrò, Il caso Englaro di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo: un confronto con la Corte di giustizia delle Comunità europee circa la legittimazione ad agire delle associazioni a difesa dei diritti dell’uomo, in. www.forumcostituzionale (14 maggio 2009).
[43] Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748. I commenti a questa pronuncia della Corte di Cassazione sono giunti numerosissimi dai cultori delle più diverse discipline giuridiche. Basti qui segnalarne alcuni: F.Gazzoni, Sancho Panza in Cassazione (come si riscrive la norma sull’eutanasia, in spregio al principio di divisione dei poteri), in Il diritto di famiglia e delle persone, n. 1/2008, 107 ss.; G. Anzini, Consenso ai trattamenti medici e “scelte di fine vita”, in Danno e Responsabilità, 10/2008, 957 ss.;F. Viganò, Riflessioni sul caso di Eluana Englaro, in Diritto penale e processo, 2008, 1039 ss.; A Proto Pisani, Il caso E.: brevi riflessioni dalla prospettiva del processo civile, in Il Foro italiano, 2009, I, 987 ss.; F. Mazzarella, Appunti storico-giuridici in margine a due recenti pronunce sul diritto alla vita, in Il Foro Italiano, I, 786 ss.; P. Becchi, L’imperialismo giudiziario. Note controcorrente sul caso Englaro, in Riv.intern.fil.dir.2009, 379 ss. e maxime 390 – 391 (non sarà inutile osservare che Becchi ha curato nel 2008, per la casa editrice Morcelliana di Brescia una recente traduzione italiana della Tirannia dei valori di Schmitt, cui più volte nel testo si è fatto cenno). Si vedano inoltre, in un orizzonte di riflessione propriamente costituzionalistico: G. Sorrenti, La decisione e la regola. Prime note su alcune tendenze in atto nel sistema politico (a margine del caso Englaro) e C. Salazar, Riflessioni sul caso Englaro, entrambi in www.forumcostituzionale.it
[44] Con decreto in data 9 luglio 2008.
[45] Con atto del direttore generale della direzione generale sanità della Giunta regionale Lombardia, in data 3 settembre 2008.
[46] TAR Lombardia, sez. III, 26 gennaio 2009, n. 214.
[47] Con Decreto del Ministro del lavoro e della salute 22 gennaio 2009 recante direttive urgenti in materia di idratazione e alimentazione artificiali dei soggetti non autosufficienti.
[48] Tar Toscana, sezione III, 9 giugno 2000, n. 1151.
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(pubblicato il 12.3.2010)
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