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n. 3 -2010 - © copyright

 

ERMELINDA AUSANIO

La gestione dei servizi pubblici locali fra Italia ed Unione europea*


1. L’evoluzione della legislazione in tema di servizi pubblici locali induce il giurista a diverse considerazioni che si intersecano su vari piani.
La prima è che il settore rappresenta una fra le più interessanti cinghie di trasmissione tra sfera pubblica ed economia privata, che sia dato di indagare oggi nel sistema giuridico-istituzionale del nostro paese.
La seconda è che la materia dei servizi pubblici si dimostra cruciale, specie al fine della comprensione e sistemazione dei rapporti tra poteri sovrastatali, statali e locali nel nostro paese.
Naturalmente, le due questioni appena accennate sono legate a doppio filo tra di loro e ciascuna influenza la risoluzione, o anche la semplice prospettazione teorica e pratica dell’altra.
Sotto un primo profilo, la questione che viene in luce è proprio quella della portata economica e della natura sociale del settore dei servizi pubblici locali. Indubbiamente le attività di erogazione dei servizi in oggetto assumono grande rilievo economico, di talchè esse potrebbero essere svolte anche da privati con fini di lucro: si pensi alla erogazione dell’acqua o dell’energia elettrica, od ancora al ciclo di smaltimento dei
rifiuti, con tutti gli indotti facilmente immaginabili. Queste prestazioni hanno dunque un oggettivo e rilevante contenuto economico, che di per sé
stesso costituisce un punto di partenza ai fini del loro inquadramento giuridico, nel senso che simili attività sono ovviamente contemplate e connotate da particolari statuti, rispettivamente nella Costituzione italiana e nel Trattato istitutivo della Comunità Europea.
Accanto a questo contenuto, le medesime attività presentano una rilevanza sociale che è altrettanto indiscutibile; la distribuzione sul territorio di risorse fondamentali addirittura per la sopravvivenza umana (l’acqua potabile, per indicarne una) condiziona evidentemente l’accesso dei cittadini al primo diritto umano, cioè al diritto alla vita, così come praticamente tutti gli altri diritti umani e sociali diventano concreti e praticabili soltanto in presenza dell’accesso a determinati beni e dell’erogazione di determinate prestazioni, che dalla corretta gestione di quei servizi dipendono. Nulla di nuovo si dice ribadendo che la ragione della sottrazione di questi servizi al regime della concorrenza e l’attrazione di essi nella sfera (e nella gestione) pubblicistica è stata sempre giustificata (finché essa è esistita) sulla base della necessità di “estendere la prestazione del servizio oltre i limiti della mera convenienza economica o (di) consentire l’accesso al medesimo a condizioni più vantaggiose per gli utenti” (F. Staderini).
La stretta ed indissolubile connessione fra l’erogazione dei servizi in questione e l’accesso ai diritti umani e sociali non può essere ignorata, anche a fronte del contenuto economico delle attività in cui la prestazione del servizio si sostanzia (G. Di Gaspare).
Viviamo però in tempi in cui la globalizzazione delle attività economiche e dei capitali finanziari sempre più viene percepita da cittadini, studiosi e analisti come rischio socio-economico, piuttosto che come opportunità di sviluppo (G. Tremonti). Per giunta, recentemente il Parlamento europeo, dopo un lungo, acceso e vibrante dibattito, che ha coinvolto le istituzioni europee, quelle dei singoli Stati membri e organizzazioni e corpi della società civile, ha definitivamente approvato la cd. “Direttiva Bolkestein”, che costituisce il testo organico che ha rivoluzionato, a partire dalla fine del 2009, tutte le normative interne in materia di prestazione di servizi, dal momento che nella Direttiva in questione per servizi si intende un concetto molto ampio di attività, fra cui sono ricomprese anche quelle che normalmente costituiscono l’oggetto dei servizi pubblici locali. La “Direttiva Bolkestein”, con le precisazioni che si faranno in appresso, è infatti applicabile anche ai servizi di interesse economico generale, locuzione con la quale in sede comunitaria si definiscono tutti i servizi che per l’appunto presentino insieme un contenuto economico ed una portata (interesse) generale, cioè pubblica, ovvero sociale (E. Bonelli).
L’entrata in vigore della “Direttiva Bolkestein” ha stravolto il quadro anche teorico di inquadramento della tematica che si sta affrontando. Da un lato, infatti, è lecito attendersi in tempi brevi l’ennesima riforma (organica) del settore, cui sembra già aver messo mano il legislatore, in virtù dell’ultima modifica dell’art. 23 bis del D.L. 112/08, intervenuta ad opera del D.L. 25.9.09 n. 135.
D’altro canto, si assiste oggi, sotto l’impulso della normativa comunitaria, alla risistemazione concettuale e terminologica del servizio pubblico locale. Terminologicamente, lo slittamento è fin troppo evidente: dalla locuzione “servizio pubblico”, che immediatamente rimandava all’idea di servizi collettivizzati, cioè gestiti dalla collettività per fini di utilità sociale, si passa oggi alla nozione di “servizi di interesse generale”, o di interesse economico generale. Parallelamente, il cittadino diviene utente/consumatore e diventa altresì immediata la riconduzione del suo rapporto col gestore del servizio allo schema dei rapporti interprivatistici.
Proprio questa sembra essere la trasformazione più interessante ed importante, poiché essa intacca le posizioni soggettive dei cittadini nei confronti del soggetto erogatore dei servizi e tocca in particolare quelle posizioni connesse ai diritti umani e sociali, di cui si parlava dianzi.
La trasformazione in parola non è di poco conto, perché una cosa è essere titolare di una prestazione di carattere sostanzialmente pubblico e collettivo, garantita - dal momento dell’assunzione del servizio in capo all’ente pubblico fino a quello dell’accesso del cittadino - da una gestione non improntata al profitto d’impresa; altra cosa è, invece, accedere quale semplice consumatore e in rapporto di diritto privato alla fruizione del medesimo servizio, erogato secondo le regole del mercato e del profitto (G. Napolitano, E. Bonelli).

2. La collettivizzazione dei servizi pubblici locali rispondeva naturalmente ad un modello di rapporti fra Stato ed economia che considerava compito dei poteri pubblici intervenire nelle dinamiche del mercato, o anzi dei mercati, dal momento che accanto al mercato delle merci esiste quello dell’assistenza sociale, quello del lavoro e, per l’appunto, quello dei servizi.
In Italia, la gestione ordinaria del servizio pubblico, nella riferita prospettiva, ed almeno fino all’entrata in vigore della l. n. 142/1990, era perciò quella che si accollava direttamente l’ente locale, provvedendo all’erogazione delle prestazioni ai cittadini a mezzo dei propri servizi, ovvero affidando la gestione medesima in concessione a soggetti privati.
Peraltro, il modello di economia pubblica, affermatosi nel nostro paese subito dopo la seconda guerra mondiale e fino agli anni ’80, partiva dall’idea che la collettività organizzata considerasse imprescindibile, e cioè necessaria, l’erogazione ai cittadini di determinate prestazioni, poste a carico della collettività organizzata medesima, cioè a carico dello Stato, anche nelle sue articolazioni periferiche (Regioni, enti locali).
È evidente che un sistema di questo tipo, improntato ad un modello di rapporti tra Stato ed economia che assegna al potere pubblico una posizione di priorità ed un ruolo di direzione nei confronti delle dinamiche del mercato, non poteva non venire in conflitto con il modello di economia liberale (o liberista) che trova albergo nel Trattato CE.
Per quel che qui interessa, giova evidenziare che i fenomeni sopra citati, nel mutare i caratteri della sovranità statale, ridefiniscono profondamente l’idea stessa dell’intervento pubblico sul mercato (anche) dei servizi; come è stato efficacemente scritto, “se in Hegel e in Weber il pubblico stava in primo piano, ora pubblico indica organismi inefficienti, tanto che si cerca di contrarne l’area mediante la privatizzazione e l’esternalizzazione di servizi pubblici” (S. Cassese). Proprio con riferimento al tema qui affrontato è, dunque, possibile notare che l’imperante globalizzazione produce alcuni fra i suoi più evidenti effetti, sottraendo il settore dei servizi pubblici (anche locali, evidentemente) alla sovranità statale ed all’autonomia politica dei poteri decentrati, imponendo la liberalizzazione di tale specifico mercato e la privatizzazione dei soggetti che in questo mercato possono oggi operare, gestendo i servizi e concretamente erogando ai cittadini le relative prestazioni. Tutto ciò pare, del resto, perfettamente coerente con la parallela trasformazione che ha investito e sta ancora investendo, nel medesimo lasso di tempo e per le medesime ragioni, la natura stessa della funzione amministrativa (V. Cerulli Irelli).
Sta di fatto che nel nostro ordinamento vige ormai il principio, cristallizzato nella disciplina del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui la titolarità del servizio deve essere ordinariamente scissa dalla sua erogazione. Peraltro, il processo di liberalizzazione va avanti in modo disorganico, frammentario e sostanzialmente imprevedibile.
Un simile modo di legiferare certo non aiuta a comprendere ed illustrare le linee di un sistema che, allo stato, non esiste neppure come tale nel nostro paese.

3. Venendo al diritto comunitario, secondo la communis opinio non è possibile rintracciare alcuna definizione di servizio pubblico nell’ambito del diritto comunitario (R. Garofoli) . Si deve piuttosto fare riferimento a nozioni limitrofe, quali quelle di servizio di interesse economico generale (cd. “SIEG”) e di servizio di interesse generale (cd. “SIG”), per le quali la disposizione del Trattato CE che viene in rilievo è quella dell’art. 86, comma secondo. Tale norma sembra configurare un rapporto fra servizi economici di interesse generale e tutela della concorrenza, in cui è evidente il timore di vedere il settore in oggetto sfuggire alle regole del libero mercato ed in cui, corrispondentemente, è altrettanto palese il tentativo di portare anche tale fenomeno economico sotto l’ombrello del regime concorrenziale. L’art. 86, infatti, dispone che devono essere sottoposte alla regola della concorrenza anche le imprese che gestiscono i servizi di interesse economico generale, con il solo limite, peraltro di complessa interpretazione a livello teorico e di difficoltosa individuazione a livello pratico, che il principio concorrenziale non osti “all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata” (L. Castellani - L. Cesarini - D. Picchiotti). Secondo la dottrina, dunque, la disposizione appena esaminata conterrebbe la nozione (o, almeno, l’affermazione dell’esistenza) del servizio di interesse economico generale, del servizio di interesse generale e del servizio non economico; si tratta, in verità, di definizioni ancora una volta complesse e sfuggenti, specialmente nel momento in cui si cerchi di confrontarle con quelle di servizio pubblico economico, di servizio pubblico non economico e di servizio sociale, di rilevanza interna, alle quali si sarebbe tentati di sovrapporre le prime. In generale, l’area dei servizi di interesse economico generale non può essere sottratta, secondo il Trattato, all’applicazione della regola concorrenziale, mentre per gli altri servizi (sopra citati), in assenza di qualsiasi loro rilievo economico, la sottoposizione delle regole della loro gestione al medesimo principio si rivelerebbe del tutto ingiustificata (A. Lucarelli).
Ora, tralasciando per un momento il desiderio di definire le suddette nozioni, si ritiene qui opportuno procedere piuttosto all’esame delle altre disposizioni dei Trattati europei che si occupano di servizi, e, più in generale, di rintracciare le altre fonti comunitarie, anche di natura diversa dai Trattati, che pure in tema di servizi sono state adottate, in modo da ricostruire la disciplina effettivamente vigente nell’acquis communautaire. Si vedrà che, all’esito di questa breve disamina, la stessa disposizione dell’art. 86 del Trattato CE risulterà più chiara nella sua portata e nel suo ambito applicativo.
Proseguendo nell’indicata linea ricostruttiva, viene subito in rilievo il Trattato di Amsterdam, che ha introdotto in subiecta materia l’art. 16 TCE (ex art. 7 TUE), riconoscendo il ruolo che i “servizi di interesse economico generale” svolgono per la promozione della “coesione sociale e territoriale”, affermando però in maniera piuttosto criptica che, conseguentemente al detto riconoscimento, la Comunità e gli Stati membri devono provvedere “affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti”. Non può negarsi, invero, che una simile formulazione segni, in qualche modo, una svolta e che l’indirizzo tracciato sia quello di una rivalutazione del settore pubblico, proprio nella indicata direzione della “coesione sociale”, con tutte le implicazioni che una simile locuzione comporta (E. Balboni).
Parallelamente, l’art. 36 della Carta di Nizza (oggi divenuta parte integrante del Trattato di Lisbona), riferendosi proprio a quello stesso ruolo di promozione della coesione sociale e territoriale, impone all’Unione Europea di riconoscere e rispettare l’accesso ai servizi di interesse economico generale, così come disciplinato dalle legislazioni e dalle prassi nazionali.
Ciononostante, pare di poter tranquillamente dire che non si va, nelle ricordate disposizioni, oltre affermazioni di principio anche un po’ altisonanti, circa il ruolo ed il significato sociale dei servizi in questione, laddove invece le norme che presentano una portata concreta continuano ad avere, quale imprescindibile punto di partenza e di riferimento costante, la regola concorrenziale, che impone la liberalizzazione del settore e la privatizzazione delle forme di gestione dei servizi.
Ed infatti, al fine di comprendere quale sia sempre stato il deciso e coerente atteggiamento in materia della Commissione, basta dare una scorsa al Libro verde sui servizi di interesse generale, pubblicato per l’appunto a cura della stessa istituzione nel corso del 2003, nel quale addirittura viene proposto di liberalizzare ed assoggettare ai principi del libero mercato contenuti nel Trattato CEE (concorrenza, divieto di aiuti pubblici etc.) perfino i servizi sanitari e quelli sociali (N. Rangone).
Non è un caso, allora, se si deve al Parlamento europeo, unica istituzione composta da membri eletti a suffragio universale dai popoli europei, la costante e più concreta considerazione del ruolo davvero fondamentale dei servizi pubblici, anche nella costruzione di una Europa in cui i cittadini non siano considerati – rispetto all’accesso ai servizi di interesse economico generale – come meri consumatori.
Particolarmente significativo, in questa ottica, è stato infatti il ruolo dell’assemblea di Strasburgo nell’emendare, moderare e temperare le disposizioni della “Direttiva Bolkestein”, che, nel corso della discussione e della redazione delle varie bozze del documento, sembravano prefigurare, anche per i servizi di interesse economico generale, un quadro di regolazione che sminuiva grandemente l’indubbio valore sociale che essi rivestono (E. Bonelli).
Oggi la Direttiva in questione contiene ad esempio il punto (8) dei considerando, in cui viene espressamente escluso qualsiasi obbligo, per gli Stati membri, di adottare generali misure di liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale, o misure di privatizzazione delle imprese che tali servizi gestiscono o ancora misure di abolizione dei monopoli ancora esistenti nel settore. Ciò non significa, tuttavia, che i servizi in questione non siano compresi nell’ambito applicativo della Direttiva, e per la verità il discorso sulla sua applicabilità ai detti servizi si presenta complesso, perché sul punto il testo licenziato dal Parlamento europeo non appare sufficientemente chiaro. Il nodo cruciale pare essere quello del secondo capoverso del terzo comma dell’art. 1 della Direttiva, laddove si precisa l’applicabilità della stessa anche ai servizi di interesse economico generale. Del resto, anche il successivo art. 2 non elenca i suddetti servizi fra quelli ai quali la direttiva non si applica. Occorre, però, attentamente valutare la relazione che intercorre tra queste disposizioni e il punto (17) dei considerando, che esibisce un contenuto diverso rispetto a quanto detto nell’articolato, facendo salve una serie di deroghe e instillando il dubbio che le eccezioni possano, di fatto, essere generalizzate (E. Bonelli).
L’art. 86 del Trattato CE, anche alla luce delle altre fonti sopra richiamate, deve (probabilmente) essere interpretato nel senso che i servizi pubblici locali di rilievo economico, così come definiti da ciascuno degli Stati membri, vanno assoggettati al regime della concorrenza, con i corollari del principio di libertà di stabilimento delle imprese comunitarie che in tale settore operano, del principio di parità di condizioni economiche delle medesime imprese e del divieto di aiuti pubblici che alterino il regime concorrenziale. Tuttavia, questa conclusione è vera nei limiti in cui gli Stati membri (e/o le loro amministrazioni locali) non decidano di trattenere nell’ambito della propria organizzazione amministrativa i servizi in questione, nelle forme dell’in house providing, ossia mediante l’affidamento a società internamente partecipate dall’ente locale.
D’altro canto, la “Direttiva Bolkestein”, per come sopra illustrata ed interpretata, conferma tale configurazione del riparto di poteri fra Unione e Stati membri in materia, nel momento in cui, in buona sostanza ribadisce:
a) che è compito degli Stati membri di definire quali sono i servizi pubblici (anche locali) di rilevanza economica;
b) che non si intende procedere né alla privatizzazione né alla liberalizzazione di questi servizi;
c) che in linea generale i detti servizi sono assoggettati al regime concorrenziale;
d) sebbene con qualche incertezza, che è tuttavia compito degli Stati di individuare quali tra questi servizi devono essere trattenuti nell’ambito delle proprie organizzazioni amministrative e perciò sottratti all’ambito concorrenziale.
È inutile, a questo punto, verificare la fondatezza delle conclusioni appena raggiunte alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, formatasi proprio sui limiti della praticabilità della fattispecie dell’in house providing.

4. La regola concorrenziale concretamente sottrae tutta l’area gestionale dei detti servizi alla mano pubblica ed impone che essi vengano affidati a soggetti imprenditoriali che operano in un mercato aperto ed appunto “libero”. Ed allora, non è un caso, come si diceva sopra, che le precedenti considerazioni siano largamente confortate dalle linee evolutive della giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee ed anche del Consiglio di stato italiano, il quale peraltro si è spesso limitato a seguire pedissequamente le indicazioni provenienti dalla Corte europea, trasferendole al piano dell’ordinamento interno.
Nel dettaglio, l’applicazione del principio concorrenziale, secondo gli orientamenti delle citate autorità giurisdizionali, deve comportare la necessità che i servizi in questione siano affidati a società di capitali private e non partecipate da enti pubblici, e che la scelta del soggetto gestore venga effettuata mediante procedure ad evidenza pubblica, che pongano sullo stesso piano tutte le imprese partecipanti alla gara. Tali regole costituiscono ormai punti fermi della disciplina dei servizi pubblici anche in Italia, sia pure con tutta la frammentarietà del quadro normativo del nostro paese.
A partire dalla fin troppo nota sentenza “Teckal”, la Corte di giustizia delle comunità europee ha aperto una piccola breccia in questa granitica costruzione, ammettendo l’affidamento diretto della gestione di simili servizi a società sulle quali l’ente pubblico titolare del servizio eserciti un “controllo analogo” (G. Guzzardi, M. Galesi) a quello esercitato sui propri servizi e che svolgano la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che le controllano (G. Piperita, C. Lacava, G. Greco).
L’orientamento giurisprudenziale è stato poi cristallizzato a livello legislativo, nel nostro paese, dall’art. 14 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con legge n. 326 del 24 novembre 2003.
Dovrebbe essere allora chiaro a questo punto che la possibilità della gestione in house del servizio pubblico locale costituisce l’unica via, per l’ente locale, di mantenere il servizio nell’ambito della propria sfera di attività, essendo altrimenti obbligata la via dell’affidamento a società private sulla base di procedure espletate secondo la regola dell’evidenza pubblica.
Senonchè, è proprio su siffatta forma di gestione che riveste un ruolo centrale nel dibattito sui servizi pubblici locali e che ha costituito oggetto di due recenti interventi legislativi.
Già il comma 3 dell’art. 23 bis del D.L. n. 112/08 aveva qualificato l’affidamento in house come modello del tutto eccezionale, laddove, nel regolare i casi di deroga alle modalità di affidamento ordinario, stabiliva “per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato”, che l’affidamento potesse avere luogo “nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria”.
Il nuovo comma 3 dell’art. 23 bis cit., come modificato dall’art. 15 del D.L. 25.9.2009, n. 135, appare ben più puntuale:
a) perché utilizza l’espressione “situazioni eccezionali”, anteponendola alla descrizione delle “peculiari caratteristiche” anzidette;
b) perché consente l’affidamento unicamente in favore di società a capitale interamente pubblico locale;
c) perché prevede espressamente la necessità che tali società posseggano i requisiti imposti dall’ordinamento comunitario per la gestione in house, in particolare assicurando il soddisfacimento delle nozioni comunitarie di “controllo analogo” e di prevalenza dell’attività con i partner pubblici controllanti (per tutte, cfr. la ricordata sentenza Teckal della Corte di giustizia 18 novembre 1999, in causa C-107/98).
La nuova disciplina si dimostra coerente con i dettami sovranazionali e non preclude il controllo analogo c.d. congiunto (“in house frazionato”) pacificamente ammesso in giurisprudenza (Cons. Stato 26 agosto 2009 n. 5082), ma lascia aperti alcuni spiragli di indeterminatezza rispetto agli insegnamenti rinvenibili nell’Adunanza Plenaria 3 marzo 2008 n. 1.
Infatti, vengono tralasciati i meccanismi atti ad assicurare, in un’ottica eminentemente preventiva, programmatoria e di indirizzo, un’influenza determinante da parte del socio pubblico sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della società (influenza tipicamente estrinsecantesi nel controllo del bilancio; nel controllo sulla qualità dell’amministrazione; nella spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti; nella totale dipendenza dell’affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali).
Sta di fatto che la novella reca in sé una potenzialità di evoluzione ermeneutica esplicitamente legata a futuri interventi della Corte di giustizia. Tale riflessione conferma ancora una volta l’osmosi che si verifica nel rapporto tra ordinamento costituzionale e ordinamento comunitario; osmosi per cui le nozioni del diritto comunitario rilevanti per il diritto interno devono essere ormai interpretate ed applicate (anche dai Giudici italiani) in sintonia con gli orientamenti dei Giudici comunitari (S. Tarullo).

5. Si impone qualche considerazione conclusiva.
L’applicazione della regola della concorrenza, che discende direttamente dal diritto comunitario e l’avvicinamento al mercato hanno indubbiamente il vantaggio di sottrarre alla “politica” (intesa in senso deteriore) e alla maladministration settori sensibili dei servizi pubblici locali, per i quali, nel nostro paese, si approfondisce sempre più il divario fra nord e sud.
Un recente studio di “Nomisma”, che ha elaborato dati forniti da Confservizi e Unicredit, ha dimostrato che nelle regioni meridionali la media del valore della produzione per abitante generato dalle “local utilities” è pari a 169,00 euro, rispetto ad una media nazionale di 863,00 euro, che sale a 2.071 euro nel nord est.
La Campania è prima nel Mezzogiorno con 254,05 euro seguita da Abruzzo e Puglia e anche per numero di imprese (54) e per valore totale da esse prodotto (un miliardo e 700.000 euro), la Campania prevale sulle altre regioni meridionali, ma resta comunque lontanissima da quelle del centro-nord.
Tutto il Mezzogiorno, rappresenta, infatti, solo 165 delle 1.021 aziende monitorate e poco meno di 3 miliardi e mezzo dei 46 miliardi di valore prodotto dalle aziende di pubblica utilità in tutta Italia. Tuttavia, le buone performances della Campania si infrangono clamorosamente sugli scogli della gestione: il rapporto tra costi ed entrate del complesso delle aziende di servizi pubblici operanti nella regione fa segnare un -2% (peggior risultato d’Italia, la cui media è un + 3,1%).
Ed allora, se da un lato è comprensibile la preoccupazione del legislatore di assottigliare sempre più la possibilità di providing in house, dall’altro non può non auspicarsi che proprio in tale prospettiva vanno allargati gli strumenti di governance dei servizi pubblici locali, attraverso la partecipazione e il controllo popolare, sotto molteplici forme. Si pensi, ad esempio, all’esperienza francese attuata nel comune di Grenoble per la gestione dell’azienda distributrice dell’acqua o anche agli open regulatory processes di stampo statunitense, attraverso cui si determinano i prezzi di alcuni servizi essenziali, forgiati su di un modello forse più paragiurisdizionale, che si sono dimostrati efficacissimi nel contenere le tariffe in questione entro limiti più che ragionevoli (E. Bonelli).
Naturalmente una simile rivoluzione comporta che gli enti locali si facciano anzitutto promotori di una diversa (o completamente nuova) strutturazione dei luoghi della partecipazione popolare, con l’istituzione di consigli territoriali, di comitati di cittadini, di assemblee consultive che oggi non esistono, ma che ben possono trovare legittimazione nello stesso principio di sussidiarietà inteso in senso verticale e nella cornice disegnata dall’art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000. La disposizione appena richiamata, largamente disapplicata nella prassi, assegna alle autonomie locali proprio il compito di promuovere e favorire organismi e strumenti di partecipazione popolare, nell’ambito degli spazi di indipendenza riservati all’autonomia statutaria, che assume valenza costituzionale nel novellato art. 114 Cost.
Occorre, in ultima analisi, che si facciano strada più in generale ed in tutti gli attori coinvolti (compresi gli stessi cittadini) una nuova visione ed una nuova cultura dei rapporti tra i governi locali e le comunità che vivono sul territorio, se davvero si ritiene che il valore prioritario sia quello della partecipazione democratica dal basso alle scelte decisionali, che riguardano l’uso di quel territorio, la programmazione delle politiche “sociali” e la gestione dei servizi destinati ai cittadini che su quel territorio conducono la loro esistenza, specie in settori di importanza vitale, quali ad esempio, quello della fornitura di acqua potabile (A. Fiore).


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CERULLI IRELLI V., Note critiche in tema di attività amministrative secondo moduli negoziali, in Dir. amm., 2003.

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* Il presente lavoro costituisce la rielaborazione della relazione da me predisposta con la guida del prof. Enrico Bonelli, in occasione del convegno “La vita buona nella società attiva – quale ruolo per il lavoro sociale nel Welfare futuro”, organizzato dal corso di laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Federico II di Napoli, tenutosi a Napoli in data 6.10.2009.

 

(pubblicato l'8.3.2010)

 

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