Giustizia Amministrativa - on line
 
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n. 2 -2010 - © copyright

 

GIOVANNI TULUMELLO

Sicurezza sociale e libertà individuali nell’area del Mediterraneo: fenomenologia del potere amministrativo, fisionomia del suo giudice e condizionamenti identitari [1]


 

“Chi però, retrospettivamente, riconsideri i 160 anni di storia che ci separano dal 1848, non può non rilevare il ciclico riaffacciarsi, quasi a ogni tornante, quasi a ogni «dura lezione della storia», della domanda: e se il potere fosse altrove?”

LUCIANO CANFORA, La natura del potere


 
 

1. Il Trattato di Lisbona non sembra essere stato accolto con l’entusiasmo che all’inizio ha accompagnato il processo costituzionale europeo: se solo si pensa, ad esempio, che in Francia è stato pubblicato, più o contemporaneamente alla sua entrata in vigore, un commentario collettaneo, che si conclude con un saggio intitolato: “Le Traité de Lisbonne: ou comment s’en débarasser”.[2]
Per cercare di capire le ragioni di questo percorso apparentemente contraddittorio, ovviamente nei limiti del tema che mi è stato assegnato, credo sia metodologicamente necessario esaminare in primo luogo le disposizioni che direttamente ineriscono al nuovo ruolo che il Trattato sull’Unione europea disegna per la pubblica amministrazione in questa materia, per poi – per dare un senso al tema scelto per questo incontro – esaminare la specificità mediterranea delle questioni e dei problemi posti dalle nuove norme.
2. Il nuovo Titolo IV include la cooperazione fra autorità amministrative nell’ambito degli strumenti delle politiche di sicurezza dell’UE.
Il nuovo titolo XXII, relativo alla protezione civile, orienta finalisticamente l'azione dell'Unione a:
a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione;
b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali;
c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.
Infine il nuovo titolo XXIII, dedicato alla cooperazione amministrativa, prevede, tra l’altro, che l'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione.
Si tratta di un segnale culturalmente importantissimo: esso esprime la consapevolezza che un efficace raggiungimento degli obiettivi europei non passa soltanto attraverso l’adattamento normativo, ma implica necessariamente un’amministrazione che in concreto sappia tradurre le politiche dell’Unione in risultati con esse coerenti.
Naturalmente il Trattato si preoccupa di specificare che questa nuovo obiettivo e questa nuova opportunità non pregiudicano “l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni dei trattati che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione”.
Questo è il quadro normativo di riferimento.
3. Il problema centrale posto dalla nuova disciplina è certamente quello della limitazione delle libertà personali dei cittadini dell’UE ad opera delle nuove politiche di sicurezza.
E’ stato già osservato, nella dottrina francese, che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona non muta il problema centrale della politica interna e di giustizia europea: quanto la libertà deve essere sacrificata per un livello maggiore di sicurezza?[3]
La domanda può anche essere posta in una diversa prospettiva: qual è la soglia al di sotto della quale il livello di tutela dei diritti di libertà non può essere ridotto, in funzione dell’aumento dei livelli di sicurezza?
Il Trattato di Lisbona non fornisce una risposta a questo interrogativo: che è pregiuridico, perché riflette una questione identitaria ed esistenziale assai risalente nella cultura occidentale.
L’immagine con cui si apre il secondo libro del De rerum natura, che sua volta Lucrezio riprende da Epicuro, è quella dell’uomo che, dalla terraferma, è spettatore di un naufragio, e contempla la scena con iocunda voluptas per la sicurezza che gli viene dalla sua posizione, in confronto a quella di pericolo in cui versa il naufrago.[4]
Questa metafora della condizione umana ha attraversato le epoche e ha conosciuto successive elaborazioni.[5]
L’individuo ha sempre oscillato fra le sicurezze e le certezze della terraferma, e i pericoli della navigazione: fra la terra e il mare, fra la sicurezza e la libertà.
Spetterà allora, come nel passato, al potere politico – o, in caso di assenza di quest’ultimo, alla supplenza giurisdizionale - trovare in concreto il giusto equilibrio fra gli interessi antagonisti (sicurezza e libertà, appunto).
La tensione fra libertà, sicurezza e giustizia metterà anche alla prova l’efficacia della Carta dei diritti fondamentali, incorporata nel Trattato di Lisbona.
In proposito va ricordato che nel sistema europeo il ruolo dei diritti fondamentali è proprio quello di proteggere le libertà contro tutti gli interventi limitativi non giustificati.
Un aiuto interpretativo di grande importanza sotto questo profilo giunge, ancora una volta, dalla sentenza di un giudice: mi riferisco, ovviamente, alla notissima sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione 3 settembre 2008, resa nei procedimenti C-402/05 P e C-415/05 P, con la quale sono state annullate le sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 21 settembre 2005, rese nei casi Kadi, Yusuf e Al Barakaat.
La limitazione della libertà patrimoniale o personale, giustificata da misure di lotta al terrorismo, sia che trovi la sua base normativa in una fonte europea, sia che poggi addirittura su di un ordine giuridico internazionale sovra europeo (le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U.), deve rispettare i princìpi di tutela stabiliti dal Trattato: nella specie, il diritto al contraddittorio, e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
Questa affermazione, anteriore all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non può dunque che rafforzarsi per effetto della piena efficacia della Carta dei diritti in esso contenuta.
4. Quali i profili di diretto rilievo per la giurisdizione amministrativa interna?
4.1. In primo luogo, occorre che il sistema giudiziario interno sia sufficientemente maturo per comprendere come, secondo il recente insegnamento della Corte costituzionale, la lesione di un diritto fondamentale riconducibile ad un provvedimento dell’amministrazione ben può essere giudicata dal giudice amministrativo.[6]
In questo senso va rilevato che nella recente ordinanza 9 settembre 2009, n. 19393 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno stabilito che “La giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario”.
La conclusione – per quanto resa in una fattispecie peculiare (l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria di cui agli artt. 5, comma 6 e 19 del D.Lgs. n. 286 del 1998, e all'art. 2, lett. f), artt. 4 e 5 della direttiva del Consiglio europeo del 29 aprile 2004, n. 2004/83/CE) – appare una smentita della citata giurisprudenza costituzionale, soprattutto per come risulta motivata: “Vero è che in altre occasioni queste sezioni unite (Cass. n. 7933 e 8270/2008) hanno invece ritenuto sussistere la giurisdizione amministrativa, ma a tale conclusione sono pervenute in fattispecie diverse da quella oggetto del presente ricorso relative alla sola impugnazione dei provvedimenti del questore e sostanzialmente, sulla base dell'orientamento che presupponeva una lettura dell'art. 19, comma 1, in connessione con il successivo art. 20, che prevede un'ipotesi di valutazione certamente di natura politico- amministrativa, ma tale orientamento, come si è rilevato, non è pacifico, essendo contraddetto da una decisione della prima sezione civile di segno contrario e dalle critiche convincenti della dottrina”.[7]
Ora, se nello schema delle politiche di sicurezza sarà proprio il potere amministrativo a limitare l’esercizio di diritti fondamentali, come appare giustificabile la sottrazione di questa area di contenzioso, relativa alle ridette limitazioni amministrative, al giudice naturale della funzione?
La peculiarità di questa fattispecie è data proprio dal fatto che è l’atto amministrativo ad essere restrittivo o limitativo di diritti di libertà: ad essere, cioè, la causa efficiente della lamentata lesione del diritto.
Sicché lo scrutinio della legittimità di tale atto suppone una valutazione della conformità al - non sempre univoco – parametro normativo dell’esercizio della funzione, più che la fideistica affermazione di un diritto in quanto tale, che è riduttivo e miope cogliere nella sua attribuzione meramente formale, laddove esso assume rilevanza – ed effettività - proprio in funzione della esatta ricognizione dei limiti della sua conformazione ad opera della pubblica autorità.
Il problema è: quale giudice per i rapporti di diritto pubblico (o d’interesse pubblico) nella società complessa?
Come vanno interpretate le norme costituzionali sulla giurisdizione esclusiva alla luce delle relazioni fra Stato sociale, poteri pubblici e situazioni giuridiche soggettive dei cittadini?[8]
La complessità degli interessi tutelati, la ricerca del loro reciproco grado di compatibilità e la necessità di fornire adeguata tutela alla posizione soggettiva (diritto soggettivo o interesse legittimo) interessata dalle molteplici forme di esercizio del potere pubblico, non inducono forse una lettura evolutiva delle norme costituzionali sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non limitata alla cristallizzazione del sistema di giustizia amministrativa esistente nel 1946 (il quale, peraltro, lasciava al legislatore ordinario un ambito discrezionale meno angusto di quello disegnato dalla Corte costituzionale con la sentenza 204 del 2004)?
E’ ancora attuale lo schema di riparto fondato sul c.d. petitum sostanziale, elaborato in pieno Stato liberale con riferimento alla giurisdizione generale di legittimità, ed esteso dalla sentenza 204 alla giurisdizione esclusiva sui servizi pubblici (che investe le prestazioni rese dallo Stato sociale, comprese talune prestazioni incidenti sulla materia della sicurezza)?
E’ il giudice ordinario che deve, per Costituzione, dare tutela a tali istanze, oppure è il giudice della funzione pubblica che deve scrutinare – nell’interesse tanto del singolo che della collettività - la legittimità delle pretese a simili prestazioni?
Occorre che l’attuazione delle politiche di sviluppo e sicurezza indicate dal Trattato di Lisbona non trovi impreparato, su questi non irrilevanti profili, il nostro sistema giurisdizionale.
4.2. La seconda considerazione ha riguardo invece alla natura delle competenze attribuibili all’amministrazione nell’ambito delle politiche di sicurezza.
L’art. 13 della Costituzione stabilisce in proposito che ogni limitazione della libertà personale deve rispettare la duplice garanzia della riserva di legge e della riserva di giurisdizione (penale).
La recente esperienza normativa di diritto interno giustifica alcune fondate preoccupazioni in merito alla legittimità costituzionale dell’attribuzione all’amministrazione, piuttosto che alla giurisdizione, il potere di limitare la libertà individuale nell’ottica e in funzione di politiche di sicurezza.[9]
Occorrerà dunque che i processi di adattamento del diritto interno tengano adeguato conto di questo condizionamento costituzionale.
5. Dall’esame delle norme del Trattato, e dei problemi di adattamento che esse possono porre, occorre passare ora – in ossequio alla specificità del tema di questo incontro - all’analisi del modo in cui le politiche europee attuative degli indirizzi posti dal Trattato stesso vanno a calarsi nella realtà mediterranea.
Questa operazione va condotta in una duplice prospettiva.
5.1. Anzitutto, una prima attuazione degli obiettivi del Trattato di Lisbona in materia di sicurezza nel Mediterraneo la troviamo già nel Programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio nello scorso mese di dicembre, ed è pertanto a questo documento che occorre fare anzitutto riferimento.
Per quanto riguarda l’area del Mediterraneo, il programma di Stoccolma prevede che “il sera nécessaire d'intensifier les travaux entamés dans le cadre du processus de Barcelone et du partenariat euro-méditerranéen, en particulier sur les migrations (par voie maritime), la surveillance des frontières, la prévention du trafic de drogue et la lutte contre ce phénomène, la protection civile, le maintien de l'ordre et la coopération judiciaire.
Le Conseil européen invite la Commission, en coopération avec le Haut Représentant, à présenter un plan en ce sens en 2010 et demande au Coreper d'élaborer dès que possible les décisions que devra prendre le Conseil. Le Conseil européen réexaminera le plan d'ici fin 2012, en évaluant plus particulièrement ses effets sur le terrain”.
5.2. La seconda prospettiva di adattamento passa invece per una considerazione di ordine culturale ed istituzionale.
Il passaggio logico non è scontato: e sarebbe un errore ritenerlo tale.
Forse proprio la felice location di questo incontro può aiutarci a capire come i luoghi possano esercitare un’influenza decisiva sugli individui e sulle loro azioni.
Come molti dei presenti sicuramente sapranno, in queste stanze ha vissuto, nell’estate 1943, George Smith Patton, comandante della VII Armata statunitense impegnata nello sbarco in Sicilia, dopo il suo ingresso a Palermo, avvenuto il 22 luglio 1943.[10]
Per Patton questo soggiorno dorato, pare dettato da ragioni punitive per la sua condotta nelle operazioni, fu tuttavia un supplizio.
Divorato – sembra – dalla rivalità con il generale Montgomery, che intanto mieteva successi, era costretto a vivere in mezzo a un popolo, quello siciliano, che pare odiasse profondamente, ritenendolo poco valoroso e troppo arrendevole.
Era, insomma, non un assediante, ma un uomo assediato.
La storia insegna come un uomo per definizione inviato per ristabilire la sicurezza, dovette poi scontrarsi con i costumi mediterranei: rimanendone vittima egli stesso.
Ho accennato in premessa alle tensioni che l’esercizio delle nuove competenze in materia di sicurezza verosimilmente creerà con la tutela dei diritti fondamentali.
Il controllo di legalità operato dal giudice amministrativo sugli atti di esercizio di simili competenze, in tesi restrittivi o limitativi dei diritti di libertà, è indubbiamente una garanzia giurisdizionale importante.
La giurisdizione farà la sua parte: come “guardiano della Costituzione”, nelle forme dell’incidente di costituzionalità, e come fattore di impulso del sistema di tutela sovranazionale che riporta alle competenze delle Corti di Lussemburgo e di Strasburgo.
La giurisdizione interviene però in una fase già patologica.
Occorre che la politica e l’amministrazione facciano altrettanto seriamente la loro parte.
La prima, abbandonando l’atteggiamento di inconfessata ma evidente resistenza al processo di europeizzazione fin qui tenuto, dovuto al timore di perdere poteri e consensi interni, in favore di un reale e lungimirante disegno evolutivo in ambito comunitario.
E’ noto che la grande occasione, quella di realizzare un ordinamento politico, è ormai perduta: proprio per questa ragione, l’asse dell’economia mondiale si è ormai spostato in direzioni diverse, e questa è una responsabilità storica i cui effetti non potranno che ricadere sulle generazioni future.[11]
L’amministrazione, da parte sua, dovrà tenere presente che per i cittadini la prima forma di insicurezza sociale è data da un’amministrazione cronicamente afflitta dalla sistematica deviazione non solo da regole di risultato, ma spesso anche da regole di legittimità formale o, come dicono i francesi, d’illegalità esterna.
E’ uscito in Francia, nelle scorse settimane, un interessante studio interdisciplinare dal titolo “La faveur et le droit”, relativo alle varie e complesse implicazioni (non necessariamente legate a fenomeni corruttivi, ma rilevanti prima ancora sul piano della consapevolezza e dell’efficacia dell’azione amministrativa) del fenomeno della deviazione dal principio d’imparzialità in funzione di una “logica del favore”.[12]
Il tema, culturalmente, è dunque molto studiato in Europa, ma sul piano della prassi è purtroppo particolarmente praticato in alcune regioni del nostro Paese, come quella nella quale ci troviamo oggi.
Come ancor prima - e meglio - del diritto ci ha insegnato la letteratura, ogni favore implica un corrispondente disfavore in danno di qualcuno.[13]
Si può aggiungere che provoca inefficienza, diminuisce la fiducia nelle istituzioni e il grado di osservanza spontanea delle norme, cancella ogni possibile forma di merito, mina i fondamenti di una società basata su valori di civile convivenza, devasta l’obiettivo – consacrato già dal Trattato istitutivo della Comunità europea – di una reale coesione sociale.
In questo quadro non esaltante, dei lumi vengono sicuramente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sul principio di non discriminazione, dalla giurisprudenza della nostra Corte costituzionale sul principio di uguaglianza, da quella del giudice penale sull’abuso d’ufficio e dalla ricostruzione del giudice amministrativo sulle figure sintomatiche di eccesso di potere per arbitrio e disparità di trattamento.
Ma, come ho già avuto modo di osservare, la sicurezza nel Mediterraneo non può essere affidata solo a una giurisprudenza correttiva di prassi e scelte inefficienti: essa presuppone un’amministrazione consapevole del ruolo che il processo di integrazione europea le assegna.
Non è un caso, pertanto, se fra gli obiettivi definiti dal Programma di Stoccolma, al punto 4.4.5. è indicata la lotta alla criminalità economica e alla corruzione, quale elemento cardine dell’azione dell'UE sulle questioni di cittadinanza, giustizia e sicurezza per i prossimi cinque anni.
Inoltre, al punto 2.6. (Participer à la vie démocratique de l'Union), il programma prevede che “Le Conseil européen rappelle que la transparence du processus décisionnel, l'accès aux documents et la bonne administration contribuent à la participation des citoyens à la vie démocratique de l'Union”.
L’auspicio è che la forza persuasiva di queste politiche europee possa modificare secoli di prassi devianti, ed impiantare finalmente un regime di buona amministrazione nel quale i cittadini possano finalmente trovare un fattore di sicurezza sociale.
Perché il potere – e la ragione delle scelte compiute – non deve essere “altrove”, ma nella sede formale che ad esso la legge attribuisce, e che costituirà l’oggetto del successivo sindacato in sede giurisdizionale degli atti con i quali è stato esercitato.
Diversamente, ove non si agisse con questa leva, ogni diversa misura sarebbe destinata ad essere fatalmente contraddetta dalle modalità concrete della sua applicazione: e sarebbe proprio il potere amministrativo, a causa delle ridette modalità del suo esercizio, l’oggetto di un fenomeno di eterogenesi dei fini che ne farebbe il primo fattore di insicurezza sociale.
Si dovrebbe allora inevitabilmente convenire con quelle posizioni che sottopongono a revisione critica – con prospettive scientifico-disciplinari eterogenee, ma convergenti nell’analisi – la stessa idoneità dello Stato democratico a garantire le idee di diritto e di giustizia come finora comunemente avvertite:[14] con l’aggravante degli effetti che una simile prospettiva di scollamento fra la dimensione formale e la realtà sostanziale del potere legittimo produrrebbe in quelle regioni del Mediterraneo, nelle quali il vuoto è destinato ad essere riempito da una peculiare forma di manifestazione della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici.[15]

 

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GIOVANNI TULUMELLO Magistrato del T.A.R. Sicilia – sede di Palermo; Referente italiano della Rete europea di formazione giudiziaria per il plesso giurisdizionale TT.AA.RR.-Consiglio di Stato.

 
 

[1] Testo provvisorio della relazione sul tema “Competenze amministrative e tutela giurisdizionale”, al Convegno “Politiche di sviluppo e sicurezza dei Paesi del Mediterraneo alla luce del Trattato di Lisbona”, svoltosi a Palermo, Palazzo dei Normanni, il 5 febbraio 2010

[2] P. Moreau Defarges, Le traité de Lisbonne, ou comment s’en débarasser?, in Le Traité de Lisbonne en discussion: quels fondaments pour l’Europe?, a cura di C. Demesmay e A. Marchetti, I.F.R.I., Paris, 2009, pp. 133 e ss.

[3] G.K. Kampfer, L’espace de liberté, de securité et de justice, in Le Traité de Lisbonne en discussion: quels fondaments pour l’Europe?, cit., p. 97.

[4] “Suave, mari magno turbantibus aequora ventis,

e terra magnum alterius spectare laborem;

non quia velari quemquamst iocunda voluptas,

sed quibus ipse malis careas quia cerbere suave est ».

[5] H. Blumenberg, Naufragio con spettatore. Paradigma di una metafora dell’esistenza, Bologna, 1985.

Sullo stesso tema, per una rilettura della storia del mondo nella prospettiva della opposizione fra terra e mare, C. Schmitt, Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, trad. it., Milano, Adelphi, 2002.

[6] “La richiamata giurisprudenza di questa Corte esclude, poi, che la giurisdizione possa competere al giudice ordinario per il solo fatto che la domanda abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno (sentenza n. 191 del 2006). Il giudizio amministrativo, infatti, in questi casi assicura la tutela di ogni diritto: e ciò non soltanto per effetto dell'esigenza, coerente con i princípi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera protezione del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma anche perché quel giudice è idoneo ad offrire piena tutela ai diritti soggettivi, anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell'esercizio della funzione amministrativa” (Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2007, corsivo nostro).

[7] Il richiamo delle Sezioni Unite alle critiche della dottrina, oltre che generico, appare quanto meno incompleto.

Si vedano, in argomento, le lucide considerazioni di E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, XI ed., Milano, 2009, p. 322 “La configurazione di diritti tutelabili ad oltranza contro ogni potere dell'amministrazione peraltro non convince: opinare nel senso che un diritto rimane diritto anche a fronte di un potere attribuito da una legge significa ritenere che esso sia stato giudicato «vincente» rispetto a qualsiasi altro interesse da una fonte superiore alla legge stessa e, dunque, dalla Costituzione. Seguendo tale ragionamento, tuttavia, in presenza di un potere conferito dalla legge, il giudice non può accordare la preferenza al diritto condannando l'amministrazione e sostanzialmente disapplicando la legge, ma semmai, ove ritenga che questa abbia attribuito all'amministrazione un potere che non le spettava, deve sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge per contrasto con la disposizione costituzionale che configura come intangibile il diritto. In ogni caso, la prospettiva di una Costituzione che irrigidisce il sistema prevedendo diritti individuali (soprattutto in materie che interessano la collettività) non degradabili e sottratti ad ogni potere pare non rispondente alla realtà di diritto positivo, che non vieta il conferimento di poteri pubblici nel settore dell'ambiente e della salute; essa, d'altro canto, non consente di fornire una soluzione all'ipotesi — pur di difficile concreta ipotizzabilità — in cui la collisione sia non già tra interesse individuale tutelato ad oltranza e interessi pubblici, bensì tra due interessi individuali della stessa dignità (ad es. diritto alla salute) e di pari livello costituzionale, allorquando cioè la soddisfazione di uno potrebbe comportare il sacrificio di altri”.

[8] Per una consapevole applicazione del criterio di riparto in materia di diritti fondamentali, con riferimento alle problematiche segnalate nel testo, si veda T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, sentenza 25 settembre 2009, n. 1526.

[9] Il riferimento è all’art. 8, secondo comma, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 aprile 2009, n. 38, che prevede che, “Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale”.

L’invito a tenere una condotta conforme alla legge, letteralmente inteso, esula finanche dalla sfera del giuridicamente rilevante.

Le prime applicazioni che la prassi ha offerto di questo istituto si sono invece caratterizzate per la concretizzazione di tale generica indicazione con la previsione di modalità (per lo più negative) di esecuzione dell’invito stesso, restrittive o limitative di diritti di libertà personali (si pensi all’invito a non recarsi in una particolare zona o città, ad astenersi dal tenere un certo comportamento, senza che peraltro se ne sia preliminarmente scrutinata la legittimità e la liceità).

Colpisce sia lo scarsissimo rigore nell’individuazione dei presupposti della misura, sia l’atipicità del suo contenuto, che – come accennato – può così avere contenuto limitativo di libertà individuali identico a quello (peraltro tipico e tassativo) di alcune misure cautelari personali interdittive (si pensi al divieto di dimora): con la differenza che queste ultime sono applicate dal giudice penale, nel rispetto della riserva di giurisdizione.

[10] Su questa esperienza si veda il racconto di L.M. Attinelli, Una stagione a Palermo, Palermo, Sellerio, ove (pag. 234) la seguente riflessione: “Davanti al panorama di Palermo, Patton si lasciava prendere da idee nere. Quanti personaggi illustri, coccolati, adulati, corteggiati, ammirati, temuti o detestabili lo avevano preceduto su quel balcone? Quanti, come lui, si erano appoggiati a questa stessa balaustrata dominando il paesaggio con tutta l’arroganza possessiva che conferisce il potere? Eppure, si diceva, l’uomo è come un soffio i cui giorni scorrono come un’ombra che passa. Se a ogni aurora egli trova in sé la forza di vivere, di combattere, forse è perché si pensa immortale”.

[11] L’attualità politica ed economica europea nel contesto mondiale è, in questi giorni, inequivoca, anche nell’analisi della stampa quotidiana: “Empetrée dans le deficits grecs, handicapée par l’absence de vision et de volontarisme politique, l’Union européenne qui a pourtant une carte à jouer, ne compte pas. (…..) Dix ans après s’etre engagée à etre l’économie la plus compétitive du monde en 2010, l’Europe n’est au rendez-vous dans le domaine ni politique, ni économique” (F. Lemaitre, A Davos, l’Occident dépassé par le dynamisme des émergents, in Le Monde, 2 febbraio 2010, p. 2)

[12] G.J. Guglielmi (a cura di), La faveur et le droit, Parigi, Presse universitarie de France, 2009.

[13] “Non ci sono al mondo persone più volgari dei nostri complici. L'occhiata obliqua dell'oste che mi riserva il vino migliore, e per conseguenza ne priva qualcun altro, bastava già, nei giorni della mia giovinezza, a ispirarmi un profondo disgusto per gli svaghi di Roma” (M. Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, trad. it., Torino, Einaudi, 1981, p. 17).

[14] L. Canfora, Critica della retorica democratica, Roma-Bari, 2002; E.J Hobsbawn, La fine dello Stato, Milano, Rizzoli, 2007; L. Cohen-Tanugi, Le droit sans l’Etat, II ed., Parigi, 2007.

Su quest’ultima analisi si vedano le riflessioni critiche – formulate circa venti anni or sono, con riferimento alla prima edizione (del 1985), da G. Torregrossa, Introduzione al diritto urbanistico, Milano, 1987, p. 8: “Non sono quindi soltanto motivazioni di ordine giuridico-formale quelle che impediscono di recepire nel nostro ordinamento dorme di ‘Droit sans l’état’: il distacco fra individuo e Stato non può essere colmato configurando una organizzazione in cui vi sia ‘ più società e meno Stato’, ma impegnandosi perché vi sia ‘più società dentro lo Stato’”.

[15] In argomento sia consentito il rinvio a G. Tulumello, Il giudice e lo storico: la responsabilità dell’associato per i reati-scopo fra dimensione penale-sostanziale e regole del ragionamento probatorio, in Cassazione penale, 2002, 2508, ove una analisi del “tema della giuridicità delle associazioni criminose, e dell’associazione mafiosa in particolare, sotto il profilo della possibilità o meno di qualificare tali organizzazioni come ordinamenti giuridici, attribuendo dunque il carattere della giuridicità alle regole interne al sodalizio”.

 

(pubblicato l'8.2.2010)

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