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| n. 1-2010 - © copyright |
GIORGIO LECCISI
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| Brevi considerazioni critiche sulla compatibilità costituzionale e comunitaria della proposta di riforma delle tariffe relative agli arbitrati nel settore degli appalti pubblici
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L’art. 6, comma 1, lett. h), dello schema di DLgs n. 167 “recante attuazione della Direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici” prevede che il comma 12 dell’art. 241 del DLgs n. 163/2006 è sostituito dai seguenti:
“12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia, emanato entro il 30 giugno 2010 ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la determinazione del valore dei giudizi arbitrali di cui al comma 2, le tariffe professionali applicabili agli stessi giudizi, nonché il compenso per onorari di difesa dovuto dalle stazioni appaltanti che siano amministrazioni aggiudicatrici ai propri difensori nel giudizio arbitrale. I compensi e le tariffe di cui al presente comma sono determinati in misura non inferiore al quaranta e non superiore al settanta per cento delle corrispondenti previsioni delle tariffe professionali vigenti e possono prevedere, altresì, l’esclusione o la limitazione degli incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate, all’effettivo lavoro svolto o a ogni altro motivo. I criteri di determinazione del valore della controversia possono tenere conto anche dell’entità della condanna contenuta nel lodo arbitrale. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato entro sei mesi dall’entrata in vigore di nuove tariffe professionali. L'articolo 24 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.
12-bis. Il valore della controversia ed il compenso degli arbitri sono determinati in applicazione dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 12, dal collegio arbitrale nel lodo definitivo, ovvero con separata ordinanza. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l’ingiunzione di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile”.
1. La disposizione richiamata contiene norme in materia di fissazione dei prezzi delle prestazioni professionali di avvocati e arbitri nei giudizi arbitrali che, seppur ispirate da una ratio di contenimento, presentano profili di contrasto sia con i principi costituzionali sia con quelli derivanti dal diritto comunitario. Per questi motivi si ritiene di dover brevemente svolgere alcune considerazioni che possano costituire da spunto di riflessione sul tema nella delineata prospettiva.
a) Sotto il profilo della compatibilità costituzionale, la disposizione non è prevista né nella Direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio il cui recepimento è effettuato dal decreto in commento, né dalla legge 7 luglio 2009 n. 88 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008” che delega il governo all’emanazione di decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comunitarie. La sua conferma configurerebbe una doppia ragione di illegittimità costituzionale per mancata previsione nella norma parametro e, comunque, per eccesso di delega. Nella stessa prospettiva, la disposizione appare in contrasto con l’art. 44 della Legge comunitaria 2008 che non prevede tra i principi e criteri direttivi al legislatore delegato alcuna norma che giustifichi un simile intervento legislativo.
b) Da un punto di vista sostanziale, la disposizione presenta sensibili criticità sotto il profilo della compatibilità con i principi che ispirano gli articoli 41 e 43 Cost. in quanto, attraverso un meccanismo eteronomo di determinazione dei prezzi delle tariffe professionali, instaura un regime di tariffazione amministrata che restringe sia la libertà di iniziativa economica sia la libertà di determinazione dei prezzi delle prestazioni.
In quest’ottica, risulta determinante la mancata previsione di un momento di partecipazione nel meccanismo di individuazione dei nuovi prezzi non solo dei professionisti interessati, ma persino degli organismi rappresentativi. La disposizione in commento appare pertanto in contrasto con gli artt. 3, 41, 117 Cost. in quanto lede l’autonomia riconosciuta ai professionisti e agli ordini e collegi professionali, del tutto pretermessi da qualsiasi possibilità di intervento nella specie.
c) Nella medesima prospettiva, si sottolinea l’assenza di una previsione in ordine alla possibilità di derogare convenzionalmente, sulla base di un accordo tra le parti, alla tariffazione prevista in via amministrativa, in linea con quanto previsto dal D.L. n. 223/2006 (cd. decreto Bersani). La mancata previsione di una derogabilità pattizia, peraltro, non risulta giustificata da nessun criterio ermeneutico, tantomeno in termini di ragionevolezza.
Un simile intervento di fissazione delle tariffe (da ridurre eteronomamente nella specie) appare quindi ispirato più che da plausibili e giustificati motivi di razionalizzazione e contenimento dei costi, da logiche di derivazione dirigistica, quanto meno poco sensibili alle esigenze sottese ai principi di sussidiarietà e di autonomia nelle decisioni economiche.
d) Sotto analogo profilo, anche in una prospettiva di definizione del riparto delle competenze, un intervento del genere meriterebbe una valutazione anche alla luce dell’art. 117 Cost. che assegna la materia delle “professioni” alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, e della correlata norma parametro rappresentata dal DLgs n. 30/2006 recante “Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni”, che ribadisce che l’esercizio delle professioni si lega proprio al principio di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.. Peraltro, atteso che sotto tale profilo i limiti previsti a tale libertà sono riferiti, all’utilità sociale, alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume e che tali limiti sono sembrano essere stati considerati nella specie, ne deriva un ulteriore profilo di criticità della norma in questione.
2) Anche dal punto di vista della compatibilità con l’ordinamento comunitario, la proposta in commento suscita perplessità sotto diversi aspetti.
a) Nel merito, deve essere evidenziato che le regolamentazioni restrittive nelle professioni liberali comprendono in genere restrizioni diversificate e, nella specie, in materia di fissazione di regole di comportamento attinenti alla fissazione dei prezzi. Tale ultima restrizione costituisce una delle principali categorie di regolamentazione restrittiva della concorrenza nella UE in materia di servizi professionali (assieme alle ulteriori seguenti aree: i) la raccomandazione dei prezzi, ii) la pubblicità, iii) i requisiti di accesso e i diritti esclusivi e iv) la struttura aziendale e le pratiche multidisciplinari)[1].
Sul punto, la decisione di cui si discute costituisce una restrizione ai sensi delle disposizioni del Trattato CE in materia di libertà fondamentali, in quanto si tratta di un provvedimento nazionale che senz’altro può “ostacolare o scoraggiare l’esercizio [di tali] libertà”[2] sotto diversi profili, quali, ad esempio, la presenza di costi aggiuntivi, la riduzione di margini di profitto o la perdita di competitività delle offerte dei servizi.
Come noto, le ragioni che giustificano, a livello comunitario, una certa forma o un certo grado di regolamentazione dei servizi professionali sono essenzialmente legate ai seguenti fattori i) alle asimmetrie informative e al carattere di credence goods dei servizi professionali; ii) al concetto di esternalità e all’impatto sui terzi della produzione del servizio; iii) al concetto di “beni pubblici” relativo alla produzione dei servizi professionali. È noto, poi, che in talune circostanze questi problemi possono determinare disfunzioni nel mercato (come la prestazione di servizi di qualità scadente).
Per la Commissione europea, quindi, “le regolamentazioni restrittive sono pertanto giustificate nella misura in cui sono volte a mantenere la qualità dei servizi professionali e a proteggere i consumatori da comportamenti scorretti”[3].
Nella maggior parte degli Stati membri gli onorari per i servizi professionali sono negoziati liberamente tra i professionisti e i clienti. Tuttavia in un numero ridotto di casi restano in vigore prezzi fissi e prezzi massimi e minimi che, ad avviso della Commissione, sono gli strumenti normativi atti ad avere gli effetti più dannosi sulla concorrenza, in quanto smantellano o riducono seriamente i vantaggi che i consumatori possono derivare dai mercati concorrenziali. Secondo alcuni, i prezzi fissi costituiscono un meccanismo per garantire prezzi bassi. Tuttavia la teoria economica suggerisce che, in un mercato per il resto concorrenziale, è improbabile che la regolamentazione dei prezzi garantisca prezzi inferiori ai livelli concorrenziali.
b) Anche alla luce delle precedenti considerazioni relative alla natura e alla qualità della scelta, la riduzione operata con la norma in commento, in assenza di altra giustificazione sul punto, appare costituire un incentivo a ridurre sia la qualità sia i costi dei servizi prestati. Si consideri, inoltre, che esiste una varietà di meccanismi meno restrittivi che consentono di mantenere la qualità e di proteggere i consumatori, come ad esempio, le misure intese a migliorare la disponibilità e la qualità delle informazioni sui servizi professionali, che sono suscettibili, diversamente, di aiutare utenti e consumatori a prendere decisioni di acquisto più informate.
Con riguardo segnatamente ai prezzi massimi, benché essi possano proteggere i consumatori da oneri eccessivi in mercati in cui vi sono elevate barriere all’accesso alla professione e manca una concorrenza effettiva, si sottolinea, come rilevato anche dalla Commissione, che “tuttavia non sembra essere questa la situazione della maggior parte delle professioni della UE” e, comunque, questa non è la situazione italiana, in cui il mercato è caratterizzato da un numero elevato di professionisti che possono svolgere tali prestazioni (avvocati, magistrati, ingegneri, architetti ecc.).
Inoltre, le imprese che procedono alla devoluzione in arbitri delle controversie e le pubbliche amministrazioni che fanno ricorso all’arbitrato sono operatori qualificati, generalmente in possesso di conoscenze e informazioni sufficienti per valutare la qualità e il prezzo delle prestazioni connesse, sicché, in questa prospettiva, le problematiche correlate alle asimmetrie informative non appaiono rilevanti[4].
c) La giurisprudenza della Corte di Giustizia e la prassi della Commissione impongono l’applicazione del principio di proporzionalità quando si esamina una regolamentazione professionale. Sulla scorta di tale principio, le regole da stabilire devono essere oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale chiaramente articolato e legittimo e devono costituire il meccanismo meno restrittivo della concorrenza atto a raggiungere tale obiettivo.
Sul punto, attesa la circostanza che di norma il settore è oggetto di un’ampia regolamentazione, adottata o dai governi nazionali o dalle associazioni professionali sotto forma di regole di autoregolamentazione, si sottolinea che la sottrazione di tale disciplina all’autonomia dei professionisti può costituire una violazione oltre che del principio di proporzionalità, anche del principio di sussidiarietà orizzontale, che impone che la determinazione dei prezzi sia effettuata dal mercato e, quindi, dalla volontà delle parti, o per lo meno, delle relative organizzazioni rappresentative.
La regolamentazione, in genere, disciplina tra l’altro: il numero di accessi alla professione, gli onorari e i sistemi tariffari consentiti, la struttura organizzativa delle imprese di professionisti, le possibilità di pubblicizzare i servizi ed i compiti che sono riservati ai membri della professione. Ne deriva che un’incisione normativa sui prezzi senza una valutazione preventiva della possibilità di intervenire anche (o solo) sui descritti elementi rappresenta senz’altro una violazione del test di proporzionalità.
d) Per quanto concerne la regolamentazione statale, gli artt. 3, par. 1, lett. g), 10, par. 2, e 43, 49 e 81 CE vietano agli Stati membri di introdurre o mantenere in vigore misure, anche di natura legislativa o regolamentare, che potrebbero rendere inefficaci le regole in materia di libertà di stabilimento e circolazione e in materia di concorrenza applicabili agli operatori economici.
In questa prospettiva, la previsione legislativa di una tariffa introduce una restrizione in materia di definizione di regole di comportamento attinenti alla fissazione dei prezzi in grado di eliminare o limitare la concorrenza tra i prestatori di servizi e, pertanto, disincentivare i professionisti a lavorare in modo efficace sotto il profilo dei costi, a ridurre i prezzi, a migliorare la qualità e ad offrire servizi innovativi. È noto, infatti, che la regolamentazione dei prezzi (così come le restrizioni di pubblicità e le barriere all’accesso alla professione) può concorrere a mantenere i prezzi al di sopra dei livelli concorrenziali.
Sempre in quest’ottica, la Commissione europea ha rilevato che nella maggior parte degli Stati membri gli onorari per i servizi professionali sono negoziati liberamente tra i professionisti e i clienti. Tuttavia in un numero ridotto di casi restano in vigore prezzi fissi e prezzi massimi e minimi[5].
Prezzi fissi o prezzi minimi sono gli strumenti normativi atti ad avere gli effetti più dannosi sulla concorrenza, in quanto smantellano o riducono seriamente i vantaggi che i consumatori possono derivare dai mercati concorrenziali.
Le disposizioni in materia di tariffe obbligatorie, peraltro, costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, in quanto rendono il mercato italiano dei servizi legali in materia di arbitrati meno attraente per i professionisti stranieri. Sul punto, da un lato, l’adattamento a un nuovo sistema di tariffazione comporta costi aggiuntivi che ostacolano l’esercizio delle libertà fondamentali, dall’altro, il limite massimo – peraltro ridotto nella specie – rappresenta un ulteriore freno alla libera circolazione dei servizi poiché impedisce che la qualità delle attività svolte da arbitri stabiliti in Stati membri diversi sia correttamente remunerata.
Sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, come anticipato, esiste una molteplicità di strumenti meno incisivi che consentono di perseguire i medesimi obiettivi e, quindi, di mantenere la qualità, di proteggere gli utenti e di non praticare prezzi eccessivamente onerosi, quali, ad esempio, le misure intese a migliorare la disponibilità e la qualità delle informazioni sui servizi.
e) Sotto diverso profilo, sulla scorta delle sentenze Wouters (C-309/99 del 19.02.2002) e Cipolla (C-94/04 del 5.12.2004) della Corte di giustizia delle Comunità europee risulta che la normativa nazionale in commento arreca pregiudizio alla concorrenza e può incidere negativamente sugli scambi intracomunitari.
Per quanto riguarda il pregiudizio alla concorrenza, occorre rilevare, innanzitutto, che la determinazione legislativa delle tariffe e degli onorari degli avvocati e degli arbitri produce una lesione del principio di libertà e di autodeterminazione dei prezzi da parte degli operatori, con incisione diretta sulla salvaguardia di un grado sufficiente di concorrenza sul mercato dei servizi legali (che può senz’altro essere garantita da provvedimenti meno estremi di una normativa quale quella in commento).
Quanto all'incidenza sugli scambi intracomunitari, è sufficiente ricordare che un provvedimento di tal genere si estende a tutto il territorio italiano, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato.
Peraltro, le disposizioni in commento appaiono tanto più discriminatorie se si considera che non risultano giustificate alla luce di alcun obiettivo ragionevole, segnatamente connesso, nella specie, alla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, che forniscano la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia[6]. Né risulta che il legislatore abbia verificato che gli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi.
f) Anche sotto il profilo dei servizi, è possibile osservare che l’art. 49 CE, da un lato, osta ad una disciplina che vieta in maniera assoluta di derogare convenzionalmente agli onorari determinati da una tariffa per prestazioni che sono al tempo stesso di natura latu sensu giudiziale e riservate ad alcune categorie di professionisti e, dall’altro, impone non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora questa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli di altri Stati membri, quando sia tale da vietare o rendere più difficili le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi[7]. Inoltre, sempre in quest’ottica, la Corte ha affermato che l’art. 49 CE osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna ad uno Stato membro[8].
Il divieto di derogare convenzionalmente alle tariffe, peraltro, può rendere più difficile sia l’accesso dei professionisti stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana al mercato italiano dei servizi connessi agli arbitrati, sia la possibilità per gli utenti italiani di avvalersi nel territorio italiano di operatori stranieri altrimenti vincolati alla tariffa nazionale, ed è in grado quindi di ostacolare l’esercizio delle loro attività di prestazione di servizi in quest’ultimo Stato membro. Tale divieto si rivela pertanto una restrizione ai sensi dell’art. 49 CE.
g) Nell’ottica delineata, un simile divieto può essere giustificato soltanto qualora risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, purché sia idoneo a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo[9].
La Corte di Giustizia ha osservato che “la tutela, da un lato, dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giudiziali forniti da professionisti operanti nel settore della giustizia, e, dall’altro, della buona amministrazione della giustizia sono obiettivi che rientrano tra quelli che possono essere ritenuti motivi imperativi di interesse pubblico in grado di giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 1996, causa C‑3/95, Reisebüro Broede, Racc. pag. I‑6511, punto 31 e giurisprudenza ivi citata, nonché 21 settembre 1999, causa C‑124/97, Läärä e a., Racc. pag. I‑6067, punto 33), alla duplice condizione che il provvedimento nazionale sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non vada oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo medesimo”[10].
Ebbene la restrizione della libera prestazione dei servizi creata dalla normativa nazionale non sembra rispettare tali condizioni poiché non risulta che vi sia una relazione tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dai professionisti e che la riduzione degli onorari costituisca un provvedimento adeguato per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, vale a dire, per ipotesi, la tutela dei consumatori e la buona amministrazione della giustizia.
Al contrario, la riduzione della tariffa spinge i professionisti migliori a non fornire il servizio e incentiva i membri della professione a fornire servizi di qualità mediocre, dovendosi escludere che vi sia un incremento della concorrenza che possa tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, e, al contrario, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.
Sempre alla luce del principio di proporzionalità, occorre verificare se le norme professionali relative agli operatori coinvolti (avvocati, ingegneri, architetti, e, sotto taluni profili, magistrati), in particolare norme di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano di per sé sufficienti per raggiungere gli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia.
Ne deriva che la regolamentazione professionale in questione, in ragione degli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, necessita di un vaglio alla stregua del principio di necessità per il corretto esercizio della professione, conformemente alle modalità organizzative dell’ordinamento giuridico nazionale.
A tal fine, lo si ripete, la Corte di Giustizia ha sottolineato la necessità di considerare diversi elementi prima di giungere a tale conclusione.
In primo luogo, è necessario valutare il “contesto globale in cui la decisione viene adottata e dispiega i suoi effetti”. Più in particolare, occorre tenere conto degli obiettivi, connessi nella specie alla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità che forniscano la necessaria garanzia di integrità e di esperienza agli utenti finali dei servizi e al perseguimento di una finalità specifica di interesse generale.
In secondo luogo, occorre verificare se la restrizione della concorrenza che ne deriva inerisca al perseguimento di tali obiettivi e se sia necessaria alla garanzia del corretto esercizio dell’attività considerata conformemente alle modalità dello Stato membro interessato.
Infine, è necessario verificare che gli effetti restrittivi non vadano oltre quanto necessario al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività (test di proporzionalità)[11].
Anche dalla giurisprudenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato[12] sembra potersi desumere che le ragioni che giustificano, in un’ottica comunitaria, le restrizioni alla concorrenza (quali ad es. la garanzia dell’interesse generale all’amministrazione della giustizia), possono trovare rassicurazione nei regimi di esclusiva, anch’essi ammissibili solo in via eccezionale per ragioni di rilievo costituzionale (quali il diritto di difesa) o di rilievo eminentemente tecnico (per una elevata complessità delle prestazioni che impedisce agli utenti di valutare la qualità del servizio e la congruità dei prezzi praticati) o per il rilievo dei costi esterni della misura dei prezzi[13]. Anche in una prospettiva nazionale, quindi, sono da ritenersi sufficienti i diritti esclusivi o la prestazione di attività in regime di riserva per determinate categorie professionali (avvocati, ingegneri, architetti), sicché la fissazione di prezzi o, al più, la loro riduzione de iure può porsi in contrasto con le esigenze connesse all’operare del principio di proporzionalità.
Non a caso, proprio sulla scorta delle argomentazioni richiamate, il 19 dicembre 2008[14], la Commissione europea ha presentato ricorso contro la Repubblica italiana (Causa C-565-08) volto a constatare che, con le disposizioni che impongono agli avvocati l’obbligo di rispettare tariffe massime, l’Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 43 e 49 CE, in violazione sia della libertà di stabilimento sia della libertà di prestazione dei servizi, in quanto “la fissazione di tariffe massime obbligatorie per le attività giudiziali e stragiudiziali degli avvocati, da applicarsi indipendentemente dalla qualità dell’opera svolta, dal lavoro necessario a svolgerla, e dai costi sopportati per effettuarla, può rendere il mercato italiano dei servizi legali non attraente per i professionisti esteri”[15].
Alla luce delle sopra delineate considerazioni, sembrerebbe opportuno differire la emanazione di una norma siffatta, in assenza di un’approfondita analisi del mercato dei servizi connessi allo svolgimento degli arbitrati, con conseguente necessità di stralciare le disposizioni in commento dal testo del D.Lgs. al vaglio di Parlamento e Governo.
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[1] V. a tal proposito la Comunicazione della Commissione europea recante “Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali” Com (2004) 83 def del 9.2.2004, che sottolinea come “un corpus significativo di ricerche empiriche dimostra gli effetti negativi che regolamentazioni restrittive eccessive o superate possono avere per i consumatori. Siffatte regolamentazioni possono eliminare o limitare la concorrenza tra i prestatori di servizi e pertanto disincentivare i professionisti a lavorare in modo efficace sotto il profilo dei costi, a ridurre i prezzi, a migliorare la qualità e ad offrire servizi innovativi”.
[2] Cfr. al riguardo, ex multis, CGCE, sentenza 30 novembre 1995, Causa C-55/94 Gebhard, Racc. pag. 1-4165, p. 35.
[3] Cfr., Com (2004) 83 def del 9.2.2004 cit.
[4]Cfr. Agcm, Indagine Conoscitiva IC 34 “Il settore degli ordini professionali”, in bollettino 9/2009, p.72, secondo cui “quanto alla necessarietà delle tariffe, l’Autorità ha precisato inoltre che la regolazione di un’attività economica tramite la fissazione di tariffe può essere giustificata solo se funzionale a sopperire a fallimenti del mercato oppure a colmare lacune informative dei fruitori dei servizi. In merito alle tariffe dei servizi professionali, tali esigenze non appaiono riscontrabili essendo oggi i principali utenti di servizi professionali le imprese che costituiscono certamente una clientela qualificata”.
[5] In via esemplificativa, per le categorie dei revisori contabili, consulenti fiscali, architetti, ingegneri, avvocati e notai, si riscontrano, rispettivamente, a) prezzi fissi in Grecia, Portogallo e Germania; b) prezzi minimi in Germania, Lussemburgo, Austria, Belgio, Francia, Spagna, Grecia e Italia; c) prezzi massimi in Italia, Germania, Austria, Belgio, Francia, Grecia, Paesi Bassi e Spagna.
[6] Cfr., in tal senso, CGCE, Sentenza 12 dicembre 1996, causa C-3/95, Reisebüro Broede, Racc. pag. I-6511, punto 38.
[7] Sul punto, CGCE, Sentenze 29 novembre 2001, causa C 17/00, De Coster, Racc. pag. I 9445, punto 29, nonché 8 settembre 2005, cause riunite C 544/03 e C 545/03, Mobistar e Belgacom Mobile, Racc. pag. I 7723, punto 29.
[8] Cfr. CGCE, De Coster, cit. punto 30, e giurisprudenza ivi citata, nonché Mobistar e Belgacom Mobile, punto 30).
[9] Cfr, CGCE, Sentenza 5 giugno 1997, causa C 398/95, SETTG, Racc. pag. I 3091, punto 21.
[10] CGCE, Wouters, cit.
[11] Wouters, cit., punto 97-110.
[12] Cfr. sul punto, AGCM, IC34 – Indagine conoscitiva riguardante il settore degli ordini professionali, Provvedimento n. 19435 del 15 gennaio 2009, in Bollettino n. 9/2009.
[13] Cfr. sul punto, A. Mari, La disciplina comunitaria delle tariffe nazionali per i servizi legali, Commento a Corte di Giustizia CE, grande sezione, sentenza 5 dicembre 2006, CC riunite C-94/04 e C-202/04, in Giornale di Diritto Amministrativo n. 1/2008, p. 17 ss.
[14] GUUE del 7.3.2009 C 55/12., 2009/C 55/19.
[15] Ricorso della Commissione cit., in GUUE del 7.3.2009 C 55/12., 2009/C 55/19. Anche la Commissione XIV del Senato della Repubblica (Politiche dell’Unione europea), nelle Osservazioni sullo schema di DLgs in commento, ha rilevato che l’art. 6, comma 1, lett. h), rischia di costituire una misura non proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti e incompatibile con la normativa europea, anche considerata la pendenza del ricorso della Commissione alla Corte di Giustizia C-565/08.
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(pubblicato il 29.1.2010)
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