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| n. 1-2010 - © copyright |
FABIO SAITTA
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Va bene, codifichiamo pure. Ma ricordiamoci che la gatta frettolosa fece i micini ciechi
(A margine dell’Incontro su: «Esame del progetto di Codice del processo amministrativo» - Pisa, 4 febbraio 2010)
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Chi vi parla ha avuto modo di criticare – in un lavoro monografico in corso di pubblicazione – la corrente giurisprudenza amministrativa in tema di jus novorum in appello, pedissequamente recepita dall’art. 115 del redigendo Codice del processo amministrativo. Non è mia intenzione, pertanto, ritornare adesso sullo specifico argomento.
Quella che (non potendo essere presente all’incontro pisano, in quanto anticipato dal 12 al 4 febbraio prossimo) vorrei qui svolgere è una censura attinente, in certo senso, al metodo.
Ci viene sottoposto uno schema di decreto legislativo che, a distanza di oltre un secolo (alludo, ovviamente, al regolamento di procedura del 1907), intende approvare un Codice del processo amministrativo finora mai visto. Si tratta, con tutta evidenza, di un evento epocale, specie se si considera che sinora l’elaborazione delle regole del processo amministrativo è stata in gran parte frutto dell’incessante opera di dottrina e giurisprudenza.
Non può, quindi, non generare un qualche disappunto la circostanza che un così delicato appuntamento – si pensi alla codificazione del processo civile, del processo penale e financo del processo contabile, che sicuramente hanno avuto una ben più complessa gestazione – sia, in certo senso, circoscritto in una tempistica così rigorosa da impedire qualsiasi serio dibattito dottrinale. Si allude al fatto che alle due Associazioni viene presentato un decreto che dovrebbe entrare in vigore tra poco più di sette mesi (estate compresa); termine che, stando alle indiscrezioni carpite ai commissari, non si vorrebbe – per ragioni di vario tipo, che non metto qui in conto approfondire – in alcun modo prorogare.
Ebbene, ancorché sia inutile rievocare in questa sede la gestazione – ripetesi, giustamente assai più meditata – di altri codici di procedura, non può non dispiacere che, ancora una volta (il pensiero corre al decreto legislativo n. 80 del 1998, alla legge n. 205 del 2000, ma anche alla riforma della legge n. 241 del 1990, operata nel 2005), si perde, per un’ansia che, ai più, appare immotivata, una ghiotta occasione per varare un Codice che sia pronto a resistere all’usura del tempo e si finisca per assecondare un legislatore “mordi e fuggi”, che non lascia traccia e, peggio ancora, il più delle volte fa danno.
Il processo amministrativo è andato avanti senza un codice per 120 anni e mi pare che l’abbia fatto molto bene, tanto da indurre molti di noi a dubitare addirittura dell’opportunità di “ingessare” in un rigido corpus normativo l’inventiva della giurisprudenza amministrativa. La scelta del legislatore di codificare è stata ormai irreversibilmente presa, sicchè sarebbe sterile tornare su questo argomento. Mi sia consentito, però, porre a tutti un interrogativo: perché tanta fretta?
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(pubblicato il 25.1.2010)
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