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n. 10-2009 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 15 ottobre 2009 n. 6335
Pres. Lamberti Est. Mele
Regione Campania ( Avv. Argenzio ) c/ Tarì Industriale e
Scrl (Avv. Abbamonte) ed atri


Finanziamenti pubblici – Cause di esclusione - Consorzi o società consortili – Identità

Ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. “i consorzi tra imprese possono essere costituiti anche in forma di società, alla stessa stregua dei consorzi non costituiti in forma societaria”. Di conseguenza le cause di esclusione dal finanziamento pubblico per le piccole e medie imprese si applicano, oltre che nei confronti dei consorzi, anche per le società consortili.


N. 07763/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 7763 del 2008, proposto da:

 

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'Carmela Argenzio, domiciliata per legge in Roma, via Poli, 29;

contro



Tari' Industriale Scrl, rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso Orazio Abbamonte in Roma, via Terenzio N.7;

nei confronti di
Consorzio Api Napoli Servizi;

per la riforma
della sentenza del Tar Campania - Napoli :sezione III n. 2266/2008, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DAL FINANZIAMENTO PUBBLICO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2009 il dott. Eugenio Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



L’appello di cui al presente ricorso è proposto dalla Regione Campania, la quale impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui il primo giudice ha accolto un ricorso presentato in quella sede dalla società cooperativa a responsabilità limitata Tarì industriale avverso un provvedimento regionale di esclusione dal finanziamento del programma comunitario Retex, nonché del relativo bando di concorso, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 10486 del 1996.
L’appellante Regione, premesso di aver bandito una selezione per il finanziamento alle piccole e medie imprese della misura europea prima indicata che prevedeva che i consorzi avrebbero dovuto rendere una dichiarazione concernente la classificazione Istat di almeno cinque imprese beneficiarie dei servizi e che, in mancanza di tale dichiarazione, aveva provveduto ad escludere la società appellata, propone il seguente motivo di appello:
Violazione e falsa applicazione del bando di concorso, nonché erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

E ciò in quanto non è stata impugnata la delibera di Giunta regionale n. 10486 del 31 dicembre 2006 che ha dettato i criteri per la concessione del finanziamento, mentre il bando medesimo prevedeva espressamente che la dichiarazione relativa alla classificazione Istat prima indicata competeva sia ai consorzi che alle società consortili, specificando “che per i consorzi deve essere indicata la classificazione Istat 91 di almeno cinque imprese socie beneficiarie dell’iniziativa”.
Ora, però, il primo giudice ha erroneamente ritenuto che l’incombente appena indicato riguardasse soltanto i consorzi e non anche le società consortili, andando in contrario avviso rispetto alla prescrizione del bando e omettendo di considerare che, ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile, i consorzi tra imprese possono essere costituiti anche in forma di società, alla stessa stregua dei consorzi non costituiti in forma societaria (art. 2602 del codice civile).
Chiede, quindi, la Regione l’accoglimento dell’appello e la conseguente riforma della sentenza appellata.
La Tarì industriale si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e rilevando, da un lato, come la lesione alla stessa sia derivata non dalle norme del bando ma dalla sua errata applicazione, mentre, da un altro, specifica che le società consortili sono cosa diversa dai consorzi, avendo tra l’altro una personalità giuridica propria e rispondendo quindi direttamente delle proprie obbligazioni, mentre il bando prevedeva l’indicazione di almeno cinque imprese beneficiarie dell’iniziativa soltanto relativamente ai consorzi non costituiti in forma societaria, proprio in ragione della necessità dell’impegno da assumere da parte delle suddette imprese beneficiarie dell’iniziativa.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 23 giugno 2009.

DIRITTO



L’appello è fondato.
L’errore di fondo in cui è caduto il giudice di primo grado è stato quello di considerare le società consortili cosa ben diversa dai consorzi, e invece, come può evincersi da una corretta lettura delle norme del codice civile ciò non è affatto.
Infatti, entrambe le figure giuridiche sopra indicate – e cioè il consorzio semplice e la società consortile – si caratterizzano per avere la medesima finalità, e cioè quella di dare luogo ad un’altra figura soggettiva alla quale affidare alcuni compiti della propria vita imprenditoriale; la scelta se procedere a tale istituzione con l’istituzione di un consorzio, dotato di autonomia (di quell’autonomia che gli viene conferita) ma non di personalità giuridica, ovvero mediante una più compiuta figura soggettiva, la società consortile per azioni, dotata di propria personalità giuridica e capace di assumere in proprio obbligazioni, è una scelta operativa che non incide sulla natura consortile dell’ente, in quanto si tratta della stessa finalità giuridica del conferimento ad un organo terzo di alcune proprie facoltà imprenditoriali.
Pertanto, a prescindere dal fatto, che il bando pure prevedeva un obbligo dichiarativo da parte delle società consortili, la previsione di bando che indicava che i consorzi dovessero rendere la dichiarazione in ordine all’impegno da assumere da parte delle cinque imprese non poteva riferirsi solo ai consorzi semplici, ma includeva ncecessariamente, per la medesimezza finale ed operativa, anche e si direbbe naturalmente le società consortili.
Così che la mancata dichiarazione come sopra indicata da parte della società consortile ha correttamente determinato l’esclusione del soggetto appellato dalla selezione regionale per la concessione del contributo cui la medesima aveva chiesto di partecipare.
L’appello va, conseguentemente, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va rigettato il ricorso di primo grado.
Le spese di giudizio del doppio grado, tuttavia, soprattutto in considerazione dell’andamento giurisdizionale della vicenda contenziosa e della natura della controversia, possono essere integralmente compensate fra le parti in lite.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2009



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