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| n. 12-2009 - © copyright |
TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT - Lodo arbitrale 15 dicembre 2009
Ascoli Calcio 1989 S.p.a. (Avv. M. Ciardullo) contro la F.I.G.C. (Avv.ti M. Gavallotti e S. La Porta) |
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1. Diritto amministrativo dello sport - – Cognizione del TNAS a conoscere della legittimità di una sanzione pecuniaria di 10.000 euro inflitta dagli organi della giustizia endofederale – Art. 30 dello Statuto della Federcalcio - Insussistenza
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2. Diritto amministrativo dello sport - TNAS – Qualificazione come organo di giustizia sportiva di terzo grado – Erroneità
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1. Non sussiste la cognizione del TNAS a conoscere della legittimità di una sanzione pecuniaria inflitta dagli organi della giustizia endofederale all’Ascoli Calcio in esito alle intemperanze di alcuni tifosi nei riguardi dell’assistente arbitrale nel corso dell’incontro Ascoli – Brescia (intemperanze sanzionate con un’ammenda, a carico della società, pari a 10.000 Euro). Difatti va riconosciuta in capo al TNAS l’idoneità funzionale ad essere un vero e proprio arbitrato secondo l’ordinamento statale, con la conseguente applicabilità della relativa disciplina statutaria federale. In particolare, stante la persistente vigenza della clausola compromissoria contenuta nell’art. 30 dello Statuto della Federcalcio (ancorchè riferita all’ormai soppressa Camera di Conciliazione ed Arbitrato), in forza della quale sono sottratte alla cognizione arbitrale le decisioni “che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro”, ne deriva che o le disposizioni contenute nell’art. 30 devono intendersi facenti riferimento al TNAS, e allora il limite per il ricorso all’arbitrato è quello ivi previsto (e nella specie siamo ampiamente al di sotto dei 50.000 euro), oppure il riferimento alla Camera di Conciliazione non è automaticamente applicabile per analogia al TNAS, e allora questo difetterà di qualsiasi competenza per le controversie che oppongono tesserati o società affiliate alla FIGC. In entrambi i casi vi è comunque un difetto di cognizione del TNAS.
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2. Il TNAS non può essere ritenuto “organo di giustizia superfederale di 3° grado”, come dimostra l’esistenza di due distinte istituzioni, il TNAS appunto per il sistema di “arbitrato”, e l’Alta Corte di Giustizia Sportiva per il sistema della “giustizia” sportiva.
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