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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE VIII - Sentenza 11 giugno 2009
Pres. M. E.MARTINS RIBEIRO – Rel. N. WAHL


Comunità europea - Diritto comunitario – Art. 87 Trattato Ce – Aiuti di Stato – Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a favore di determinate imprese di servizi pubblici – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Mancanza di incidenza individuale - Irricevibilità – Sussiste

Affinché un’ impresa possa impugnare una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale occorre verificare che la ricorrente possieda la qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso in base a un regime di aiuti settoriale, di cui la Commissione abbia ordinato il recupero. Non avendo fornito la ricorrente elementi convincenti per dimostrare che essa abbia effettivamente goduto del regime di cui trattasi non è possibile giudicare la ricorrente come individualmente interessata dalla decisione controversa. La possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o addirittura l’identità dei soggetti ai quali si applica un provvedimento non implica che detti soggetti debbano essere individualmente interessati da tale provvedimento, purché sia assodato che, come nel caso di specie, tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto controverso.


SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)
11 giugno 2009



Nella causa T 309/02,
Acegas-APS SpA, già Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas), con sede in Trieste, rappresentata dagli avv.ti. F. Devescovi, F. Ferletic, L. Daniele, F. Spitaleri e S. Gobbato, ricorrente,

contro



Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente, convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Ottava Sezione ampliata),



composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente, dai sigg. D. Šváby, S. Papasavvas, N. Wahl (relatore) e A. Dittrich, giudici,
cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 aprile 2008,
ha pronunciato la seguente

Sentenza



Fatti
1 La Acegas-APS SpA, già Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas), ricorrente, è una società per azioni, il cui capitale sociale è detenuto per la maggioranza dal Comune di Trieste. Essa è stata costituita nel 1997 in seguito alla trasformazione dell’azienda municipalizzata Azienda Comunale Elettricità Gas e Acqua, subentrando a quest’ultima nei diritti e negli obblighi ad essa afferenti. L’atto di costituzione della ricorrente prevede l’assunzione dei servizi pubblici precedentemente affidati all’azienda municipalizzata. Conformemente al suo oggetto sociale, la ricorrente assicura principalmente la distribuzione dell’acqua, dell’elettricità e del gas metano, nonché la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti nel territorio della città di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Trieste. In base al proprio statuto, la ricorrente può operare anche in settori integrativi o ulteriori ad essa affidati dal comune di Trieste o, previo assenso del medesimo, da altri enti pubblici o privati.

Il contesto normativo nazionale
2 La legge italiana 8 giugno 1990, n. 142, [sull’]ordinamento delle autonomie locali (GURI n. 135 del 12 giugno 1990; in prosieguo: la «legge n. 142/90»), ha introdotto in Italia una riforma degli strumenti giuridici organizzativi offerti ai comuni per la gestione dei servizi pubblici, in particolare nei settori della distribuzione dell’acqua, del gas, dell’elettricità e dei trasporti. L’art. 22 della detta legge, nella versione modificata, ha previsto la facoltà, per i comuni, di costituire società utilizzando differenti forme giuridiche per fornire servizi pubblici. In tale contesto è prevista la costituzione di società commerciali o di società a responsabilità limitata a partecipazione maggioritaria pubblica (in prosieguo: le «società ex lege n. 142/90»). La ricorrente è una società ex lege n. 142/90.
3 In tale cornice, in forza dell’art. 9 bis della legge 9 agosto 1986, n. 488, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (GURI n. 190 del 18 agosto 1986), sono stati concessi prestiti a tasso agevolato presso la Cassa Depositi e Prestiti (in prosieguo: la «CDDPP»), tra il 1994 e il 1998, a talune società ex lege n. 142/90 che prestavano servizi pubblici (in prosieguo: i «prestiti della CDDPP»).
4 Inoltre, in forza del combinato disposto dell’art. 3, nn. 69 e 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 302 del 29 dicembre 1995; in prosieguo: la «legge n. 549/95»), e del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (GURI n. 203 del 30 agosto 1993; in prosieguo: il «decreto legge n. 331/93»), sono state introdotte le seguenti misure a favore delle società ex lege n. 142/90:
– l’esenzione da tutte le tasse sui conferimenti relativi alla trasformazione di aziende speciali e di aziende municipalizzate in società ex lege n. 142/90 (in prosieguo: l’«esenzione dalle tasse sui conferimenti»);
– l’esenzione totale triennale dall’imposta sul reddito d’impresa (imposta sul reddito delle persone giuridiche e imposta locale sul reddito), non oltre l’anno fiscale 1999 (in prosieguo: l’«esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa»).

Procedimento amministrativo
5 In seguito ad una denuncia riguardante le misure in questione, la Commissione, con lettere del 12 maggio, 16 giugno e 21 novembre 1997, ha domandato alle autorità italiane una serie di informazioni.
6 Con lettera datata 17 dicembre 1997, le autorità italiane hanno fornito una parte delle informazioni richieste. Peraltro, su domanda delle autorità italiane, si è svolta una riunione in data 19 gennaio 1998.
7 Con lettera del 17 maggio 1999, la Commissione ha comunicato all’Italia la decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE. Questa decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 220, pag. 14).
8 Dopo aver ricevuto osservazioni da terzi interessati e dalle autorità italiane, la Commissione ha chiesto più volte a queste ultime la trasmissione di informazioni ulteriori. La Commissione ha inoltre incontrato le autorità italiane ed i terzi interessati intervenuti nel procedimento.
9 Alcune società ex lege n. 142/90, come la ACEA SpA, la AEM SpA e l’Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (in prosieguo: l’«AMGA»), che, peraltro, hanno presentato ricorsi di annullamento della decisione che è oggetto della presente causa (rispettivamente, cause T 297/02, T 301/02 e T 300/02), hanno sostenuto, in particolare, che le tre categorie di misure in questione non costituivano aiuti di Stato.
10 Le autorità italiane e la Confederazione Nazionale dei Servizi (in prosieguo: la «Confservizi»), confederazione cui aderiscono, segnatamente, le società ex lege n. 142/90 e le aziende speciali comunali in Italia, hanno sostanzialmente aderito a tale tesi.
11 Viceversa, il Bundesverband der deutschen Industrie eV (in prosieguo: il «BDI»), associazione tedesca degli industriali e dei prestatori di servizi e affini, ha osservato che le misure di cui trattasi potrebbero provocare distorsioni della concorrenza non solo in Italia, ma anche in Germania.
12 Analogamente, la Gas-it, associazione italiana di operatori privati del settore della distribuzione del gas, ha osservato che le misure di cui trattasi, in particolare l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa, costituivano aiuti di Stato.
13 In data 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di società ex lege n. 142/90 (GU 2003, L 77, pag. 21; in prosieguo: la «decisione controversa»).

La decisione controversa
14 La Commissione sottolinea anzitutto che la sua inchiesta verte solo su regimi di aiuto di portata generale istituiti con le misure controverse e non su misure individuali di aiuto concesse alle singole imprese, cosicché l’analisi contenuta nella decisione controversa è generale e astratta. Al riguardo, tale istituzione dichiara che la Repubblica italiana «non ha concesso vantaggi fiscali su base individuale e non ha notificato alla Commissione alcun caso individuale di aiuto fornendole tutte le informazioni necessarie per poterlo valutare». Di conseguenza la Commissione si considera obbligata a procedere a un esame generale ed astratto dei regimi di cui trattasi sia in ordine alla loro qualificazione, sia in ordine alla questione della loro compatibilità con il mercato comune (punti 42 45 della decisione controversa).
15 Secondo la Commissione, i prestiti della CDDPP e l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa (in prosieguo, globalmente: le «misure controverse») costituiscono aiuti di Stato. Infatti, la concessione, mediante risorse dello Stato, di vantaggi di tal genere alle società ex lege n. 142/90 produce l’effetto di rafforzare la loro posizione concorrenziale rispetto a tutte le altre imprese che intendano fornire gli stessi servizi (punti 48 75 della decisione controversa). Le misure controverse sono incompatibili con il mercato comune, in quanto non rispettano né i presupposti ex art. 87, nn. 2 e 3, CE, né quelli ex art. 86, n. 2, CE e violano, inoltre, l’art. 43 CE (punti 94 122 della decisione controversa).
16 Viceversa, secondo la Commissione, l’esenzione dalle tasse sui conferimenti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, dato che tali tributi sono dovuti all’atto della costituzione di una nuova entità economica o in occasione di trasferimenti patrimoniali tra differenti entità economiche. Orbene, sotto il profilo sostanziale, le imprese municipalizzate, da un lato, e le società ex lege n. 142/90, dall’altro, fanno parte di una stessa entità economica. Pertanto, l’esenzione di tali imprese dalle dette tasse è giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema (punti 76 81 della decisione controversa).
17 Il dispositivo della decisione controversa è così formulato:

«Articolo 1



L’esenzione dalle tasse sui conferimenti (...), non costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE].

Articolo 2



L’esenzione triennale dall’imposta sul reddito [d’impresa] (...) e i vantaggi derivanti dai prestiti [della CDDPP] (...) costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE].
Detti aiuti non sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 3



L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in virtù dei regimi di cui all’articolo 2, già posti illegittimamente a loro disposizione.
Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione.
L’aiuto da recuperare è produttivo di interessi, decorrenti dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione dei beneficiari fino alla data di effettivo recupero, calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.
(…)».

Procedimento e conclusioni delle parti

18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
19 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 gennaio 2003, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità a norma dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
20 Il 28 febbraio 2003 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito all’eccezione d’irricevibilità.
21 In data 8 agosto 2002, anche la Repubblica italiana ha presentato dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento della decisione controversa (causa C 290/02). La Corte ha constatato che quest’ultimo ricorso e quelli presentati nelle cause T 292/02, T 297/02, T 300/02, T 301/02 e T 309/02 vertevano sullo stesso oggetto, vale a dire l’annullamento della decisione controversa, e che erano connessi, poiché i motivi in ciascuna di queste cause coincidevano ampiamente. Con ordinanza 10 giugno 2003, la Corte ha sospeso il procedimento nella causa C 290/02, conformemente all’art. 54, terzo comma, del proprio Statuto, fino alla pronunzia della sentenza del Tribunale nelle cause T 292/02, T 297/02, T 300/02, T 301/02 e T 309/02.
22 Con ordinanza 8 giugno 2004, la Corte ha deciso di rinviare la causa C 290/02 dinanzi al Tribunale, che è divenuto competente a decidere sui ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione, conformemente al disposto dell’art. 2 della decisione del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/407/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (GU L 132, pag. 5). Tale causa è stata iscritta sul ruolo del Tribunale con il numero T 222/04.
23 Con ordinanza 5 agosto 2004, il Tribunale ha deciso di pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione unitamente al merito della causa.
24 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura, di porre per iscritto alcuni quesiti alle parti, ai quali queste ultime hanno risposto nel termine stabilito.
25 Con ordinanza 13 marzo 2008 il presidente dell’Ottava Sezione ampliata ha riunito le cause T 292/02, T 297/02, T 300/02, T 301/02, T 309/02, T 189/03 e T 222/04 ai fini della fase orale, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura.
26 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 16 aprile 2008.
27 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso ricevibile;
– annullare la decisione controversa;
– in subordine, annullare l’art. 3 della decisione controversa, nella parte in cui impone alla Repubblica italiana di recuperare gli aiuti di cui trattasi;
– condannare la Commissione alle spese.
28 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– in subordine, respingerlo;
– condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti
29 Preliminarmente, la Commissione nega l’interesse ad agire della ricorrente con riferimento alla parte del ricorso in cui si chiede l’annullamento dell’art. 2 della decisione controversa, che riguarda i prestiti a tasso agevolato della CDDPP. Dagli atti, infatti, non risulterebbe assolutamente che la ricorrente abbia fruito di tali prestiti.
30 La Commissione nega poi la legittimazione ad agire della ricorrente. Infatti, quest’ultima non sarebbe individualmente interessata dalla decisione controversa, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
31 La Commissione afferma, in sostanza, che la decisione controversa dev’essere qualificata come atto di portata generale poiché riguarda un regime di aiuti e, quindi, un numero indeterminato e indeterminabile di imprese, definite in funzione di un criterio generale, quale l’appartenenza ad una categoria di imprese. A suo parere, la portata generale e quindi la natura normativa di un atto non viene messa in forse dalla possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o addirittura l’identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un determinato momento, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in ragione della situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in relazione allo scopo di quest’ultimo.
32 Secondo la Commissione, affinché un operatore privato sia individualmente interessato da un atto di portata generale, quest’ultimo deve ledere i suoi diritti specifici o l’istituzione che lo emana dev’essere tenuta a prendere in considerazione le conseguenze di tale atto sulla posizione dell’interessato. La Commissione ritiene tuttavia che ciò non accada nella presente fattispecie. Infatti, la decisione controversa avrebbe inciso sulla situazione di tutte le imprese che hanno beneficiato delle misure controverse. Di conseguenza, non vi sarebbe stata una lesione dei diritti specifici di determinate imprese, che potrebbero perciò distinguersi dalle altre imprese beneficiarie delle misure medesime. D’altronde, in sede di adozione della decisione controversa, la Commissione non avrebbe dovuto né potuto tener conto delle conseguenze dell’emananda decisione sulla posizione di un’impresa in particolare. Né la dichiarazione di incompatibilità, né l’ordine di recupero contenuti nella decisione controversa si riferirebbero alla posizione di singoli beneficiari.
33 La Commissione rileva inoltre che la sua analisi è confermata dalla giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, secondo la quale il fatto di essere il beneficiario di un regime di aiuti dichiarato incompatibile con il mercato comune non è sufficiente a dimostrare un interesse individuale ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
34 Tale giurisprudenza consolidata non sarebbe messa in discussione da cause più recenti. Secondo la Commissione, la soluzione adottata nella sentenza della Corte 19 ottobre 2000, cause riunite C 15/98 e C 105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione (Racc. pag. I 8855; in prosieguo: la «sentenza Sardegna Lines»), non è applicabile a tutti i ricorsi proposti da soggetti che abbiano fruito di aiuti concessi nel quadro di regimi dichiarati illegittimi ed incompatibili e dei quali sia stato ordinato il recupero. La stessa conclusione s’imporrebbe in particolare quando, come nella fattispecie, il regime di aiuti controverso sia stato esaminato in maniera astratta. Inoltre, nella causa definita dalla citata sentenza Sardegna Lines la ricorrente beneficiava in realtà di un aiuto individuale, poiché si trattava di un vantaggio accordato in virtù di un atto che era stato adottato sulla base di una legge regionale, chiara manifestazione di un ampio potere discrezionale. Per di più, tale caso sarebbe stato attentamente esaminato nel corso del procedimento d’indagine formale.
35 I fatti esaminati nella presente causa si distinguerebbero parimenti da quelli all’origine della sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C 298/00 P, Italia/Commissione (Racc. pag. I 4087; in prosieguo: la «sentenza Alzetta»), in quanto, nella fattispecie, la Commissione non conosceva il numero esatto né l’identità dei beneficiari degli aiuti in esame, non disponeva di tutte le informazioni rilevanti e non conosceva l’ammontare dell’aiuto concesso nei singoli casi. Inoltre, nel caso presente, l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa si applicherebbe in via automatica, mentre gli aiuti controversi nella citata causa Alzetta erano stati concessi mediante un atto successivo.
36 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, ciò che importa ai fini della ricevibilità non è il fatto che sia nota l’identità di un’impresa, ma che siano state portate all’attenzione della Commissione determinate caratteristiche del caso di specie, tali da richiedere un esame individuale. Ora, nella decisione controversa la Commissione aveva sottolineato che non le era stata fornita nessuna informazione che dimostrasse, nei confronti della ricorrente, che il provvedimento in questione non costituiva un aiuto oppure costituiva un aiuto esistente o compatibile con il mercato comune.
37 Ad ogni modo, né il fatto di aver preso parte al procedimento d’indagine formale previsto dall’art. 88, n. 2, CE, né l’ordine di recuperare gli aiuti contenuto nella decisione controversa sarebbero sufficienti, secondo la Commissione, ad individuare la ricorrente. Infatti, dato che i beneficiari potenziali di un regime di aiuti notificato non sono legittimati ad adire la Corte ai sensi dell’art. 230 CE, altrettanto dovrebbe valere per i beneficiari di un regime di aiuti non notificato.
38 Infine, l’irricevibilità del presente ricorso non si porrebbe in contrasto con il principio di una tutela giurisdizionale effettiva, poiché i rimedi giurisdizionali offerti dagli artt. 241 CE e 234 CE risulterebbero sufficienti (sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C 50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I 6677; in prosieguo: la «sentenza UPA»).
39 Per quanto riguarda il suo interesse ad agire, la ricorrente afferma di essere un’impresa a prevalente capitale pubblico, costituita in base alla legge n. 142/90, e quindi di essere destinataria dell’esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa. In merito ai prestiti della CDDPP, essa osserva che la decisione controversa omette di specificare il suo campo di applicazione ratione temporis. Infatti, l’arco temporale entro il quale la concessione dei suddetti prestiti dev’essere considerata incompatibile con il mercato comune rimarrebbe imprecisato. Sarebbe quindi difficile stabilire se la ricorrente ne abbia effettivamente beneficiato. Perciò, la decisione controversa creerebbe nei suoi confronti una situazione di grave incertezza del diritto. Peraltro, le autorità italiane avrebbero indirizzato alla ricorrente una richiesta di informazioni in vista del futuro recupero dei prestiti della CDDPP. Per tali ragioni, la ricorrente ritiene di avere un interesse ad agire. In sede di replica, la ricorrente si dichiara disposta a rinunciare agli atti per quanto concerne i prestiti della CDDPP, purché la Commissione confermi espressamente che la decisione controversa concerne solo i prestiti della CDDPP concessi nel periodo 1994 1998. In tal caso, la ricorrente chiede che, ai fini della ripartizione delle spese, si tenga conto dell’incertezza derivante dalla decisione controversa in merito ai suddetti prestiti.
40 Riguardo all’interesse individuale, la ricorrente critica la qualificazione della decisione controversa come atto di portata generale.
41 La ricorrente sostiene che il suo interesse individuale si evince chiaramente dalla giurisprudenza relativa alla ricevibilità dei ricorsi proposti dai beneficiari effettivi di un regime di aiuti (citate sentenze Sardegna Lines e Alzetta). Da tale giurisprudenza si desumerebbe che il fatto di essere il beneficiario effettivo di un regime di aiuti e di soggiacere all’obbligo di restituire l’aiuto già percepito costituiscono le due condizioni necessarie affinché sussista un interesse individuale. Tali condizioni sarebbero soddisfatte nella fattispecie.
42 La Commissione non potrebbe sminuire la portata della citata sentenza Sardegna Lines, affermando che riguardava un aiuto individuale. Invero, il fatto che la ricorrente nella causa Sardegna Lines fosse stata destinataria di un provvedimento individuale attuativo del regime di aiuti sarebbe connaturale al regime stesso. In realtà, tale precedente verterebbe su un regime di aiuti.
43 La ricorrente considera errata l’affermazione della Commissione secondo cui la decisione impugnata riguarderebbe un numero indeterminato e indeterminabile di imprese. Infatti, secondo la ricorrente si tratta al contrario di una categoria circoscritta, di cui fanno parte le aziende municipalizzate trasformate in società ex lege n. 142/90 che hanno iniziato ad operare prima del 31 dicembre 1999, e/o hanno contratto prestiti con la CDDPP tra il 1994 ed il 1998. D’altronde, la Commissione conoscerebbe perfettamente il nome di tali società.
44 Infine, a sostegno della sua domanda, la ricorrente invoca il diritto alla tutela giurisdizionale. Infatti, dichiarando ricevibile il presente ricorso si garantirebbe una tutela giurisdizionale piena ed effettiva ai soggetti dell’ordinamento, conformemente agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), siglata a Roma il 4 novembre 1950, e all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1).

Giudizio del Tribunale
45 Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione adottata nei confronti di altre persone solo qualora la detta decisione la riguardi direttamente ed individualmente.
46 Per quanto riguarda il nesso individuale richiesto dalla citata norma, per giurisprudenza consolidata le persone fisiche o giuridiche, diverse dal destinatario di una decisione, possono sostenere che essa le riguarda individualmente solo se detta decisione le concerne a causa di determinate qualità a loro particolari o di una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a chiunque altro e, quindi, le individua in modo analogo al destinatario (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 2 aprile 1998, causa C 321/95 P, Greenpeace Council e a./Commissione, Racc. pag. I 1651, punti 7 e 28).
47 La Corte ha dichiarato pertanto che un’impresa non può, in via di principio, impugnare una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime. Infatti, una tale decisione si presenta, nei confronti dell’impresa ricorrente, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto (v. sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 15, e sentenza Alzetta, cit., punto 37, e giurisprudenza ivi citata).
48 Tuttavia la Corte, nei punti 34 e 35 della citata sentenza Sardegna Lines ha dichiarato parimenti che l’impresa Sardegna Lines, poiché era interessata dalla decisione oggetto di tale giudizio non solo in quanto impresa del settore della navigazione in Sardegna, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti agli armatori sardi, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso a titolo di questo regime e del quale la Commissione aveva ordinato il recupero, era individualmente interessata dalla detta decisione e il suo ricorso contro quest’ultima era ricevibile (v. parimenti, in tal senso, sentenza Alzetta, cit., punto 39).
49 Occorre quindi verificare se la ricorrente possieda la qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso in base a un regime di aiuti settoriale, di cui la Commissione abbia ordinato il recupero (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 settembre 2007, causa T 136/05, Salvat père & fils e a./Commissione, Racc. pag. II 4063, punto 70).
50 Per quanto concerne anzitutto l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa, la ricorrente asserisce che, essendo una società destinataria del regime di cui trattasi, essa è beneficiaria effettiva del detto regime, benché non sia in grado di indicare l’importo dell’aiuto di cui essa avrebbe goduto.
51 Ebbene, dalla risposta scritta della Repubblica italiana al quesito formulato per iscritto dal Tribunale si evince che la ricorrente ha dichiarato, a fini fiscali, una perdita per il periodo rilevante e che, di conseguenza, essa ha calcolato come pari a zero la detta imposta.
52 Tuttavia, dalla citata risposta si ricava parimenti che l’autorità tributaria ha effettuato una verifica, che ha consentito di individuare alcune irregolarità nella dichiarazione dei redditi redatta dalla ricorrente. In seguito a tale verifica, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto l’applicazione del regime previsto dall’art. 9 della legge 27 settembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Supplemento ordinario n. 240/L della GURI n. 305 del 31 dicembre 2002; in prosieguo: l’«amnistia fiscale»), per il periodo 1997 2002. Detta amnistia fiscale consente, tramite versamento di una somma forfettaria, di interrompere qualsiasi procedura di verifica e tutte le azioni pendenti. Inoltre, dall’informazione fornita in udienza dalla Commissione, che non è stata oggetto di contestazione da parte della Repubblica italiana, deriva che un’amnistia fiscale è definitiva, di modo che gli importi versati a tale titolo non possono portare a una restituzione.
53 È importante sottolineare, a questo proposito, che la ricorrente non ha spiegato come l’importo che essa ha versato o verserà sia ricollegabile al periodo 1997 1999, dato che l’amnistia fiscale di cui essa ha goduto riguarda gli anni 1997 2002, né in qual modo una tale remissione del debito, in contropartita del versamento di una somma forfettaria, sia ricollegabile al regime di cui trattasi.
54 Non avendo fornito elementi convincenti per dimostrare che essa abbia effettivamente goduto del regime di cui trattasi, non è possibile giudicare la ricorrente come individualmente interessata dalla decisione controversa.
55 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale essa apparterrebbe ad una categoria circoscritta di imprese e che la Commissione conoscerebbe perfettamente il nome delle imprese appartenenti alla detta categoria, occorre ricordare che la possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o addirittura l’identità dei soggetti ai quali si applica un provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da tale provvedimento, purché sia assodato che, come nel caso di specie, tale applicazione avviene in forza di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto controverso (sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C 451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I 8949, punto 52, e ordinanza del Tribunale 28 febbraio 2005, causa T 108/03, von Pezold/Commissione, Racc. pag. II 655, punto 46).
56 L’argomento della ricorrente riguardante le esigenze di una tutela giurisdizionale effettiva non può rimettere in discussione questa conclusione. Da un lato, la Corte ha confermato la sua giurisprudenza costante relativa all’interpretazione dell’art. 230, quarto comma, CE nella sua sentenza 1° aprile 2004, causa C 263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré (Racc. pag. I 3425), e nella sua citata sentenza UPA. Dall’altro, sebbene il presupposto relativo all’incidenza individuale richiesta dall’art. 230, quarto comma, CE debba essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenendo conto delle diverse circostanze che possono individuare un ricorrente, una siffatta interpretazione non può giungere a fare ignorare il presupposto medesimo (v. citata sentenza UPA, punto 44).
57 Infine, quanto ai prestiti della CDDPP, dalla fase scritta si evince che la ricorrente, dopo che la Commissione ha confermato, in sede di controreplica, che la decisione controversa riguardava solo i prestiti della CDDPP concessi nel periodo 1994 1998, ha rinunciato agli atti per quanto concerne i detti prestiti.
58 Inoltre, dato che dalla decisione controversa risulta chiaramente che il periodo rilevante riguarda unicamente gli anni 1994 1998, la domanda della ricorrente riguardante la ripartizione delle spese dev’essere respinta.
59 Dal complesso dei ragionamenti sin qui svolti discende che la ricorrente non può essere considerata individualmente interessata dalla decisione controversa ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE e che, di conseguenza, il ricorso dev’essere dichiarato integralmente irricevibile.

Sulle spese

60 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)



dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La Acegas-APS SpA è condannata alle spese.



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