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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 4 marzo 2009
Pres. M. VILARAS – Rel. F. DEHOUSSE


Comunità europea - Diritto comunitario – Art. 87 Trattato Ce – Aiuti di Stato – Regime di aiuti di Stato a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Sussiste.

 

Comunità europea - Diritto comunitario – Art. 87 Trattato Ce – Aiuti di Stato – Regime di aiuti di Stato a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Violazione – Non sussiste.

 

Comunità europea - Diritto comunitario – Art. 87 Trattato Ce – Aiuti di Stato – Regime di aiuti di Stato a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Carattere selettivo del provvedimento – Sussiste.

 

Comunità europea - Diritto comunitario – Art. 87 Trattato Ce – Aiuti di Stato – regimi di aiuti di Stato a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Recupero dell’aiuto – Legittimo.

Poiché la Fineco, in qualità di società di gestione del risparmio, gestisce due fondi comuni specializzati in azioni di società di piccola o media capitalizzazione ed è, nel caso di specie, la beneficiaria effettiva di aiuti individuali di cui è richiesta la restituzione, essa è individualmente interessata dalla decisione impugnata pertanto il ricorso della stessa deve essere dichiarato ricevibile.

 

Dal momento che la Commissione ha spiegato con chiarezza sotto quale aspetto gli aiuti controversi falsavano la concorrenza e incidevano sugli scambi tra gli Stati membri, non spettava alla stessa dimostrarne l’effetto reale procedendo ad un’analisi economica della situazione effettiva del mercato di cui trattasi, della quota di mercato delle imprese beneficiarie degli aiuti, della posizione delle imprese concorrenti e delle correnti di scambi di servizi di cui trattasi tra gli Stati membri.

 

Poiché la riduzione fiscale sugli investimenti in strumenti specializzati è destinata esclusivamente a strumenti di investimento ben definiti e che soddisfano condizioni particolari, a discapito di altre imprese che offrono forme alternative di investimento, essa favorisce taluni strumenti di investimento rispetto ad altri che sono in una situazione di fatto o di diritto analoga. La misura ha quindi carattere selettivo.

 

Poiché, è l’agevolazione fiscale di cui è richiesto il recupero che provocava una distorsione di concorrenza a favore degli strumenti di investimento specializzati o delle imprese che li gestiscono rispetto agli altri strumenti di investimento, il recupero dell’aiuto illegittimo di cui trattasi non può essere considerato sproporzionato.


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