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| n.3-2009 - © copyright |
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 4 marzo 2009
Pres. M. VILARAS – Rel. F. DEHOUSSE |
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Comunità europea - Diritto comunitario - Art. 87 Trattato CE - Aiuti di Stato – Regimi di aiuti a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Incidenza sul commercio tra gli Stati membri e distorsione della concorrenza - Sussiste.
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Comunità europea - Diritto comunitario - Art. 87 Trattato CE - Aiuti di Stato – Regimi di aiuti a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – Decisione di incompatibilità con il mercato comune – Deroga di cui all’art. 87, n. 3, lett. c) Trattato Ce – Applicabilità – Esclusione.
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Secondo una giurisprudenza costante, nel momento in cui un’autorità pubblica favorisce un’impresa che opera in un settore caratterizzato da un’intensa concorrenza concedendole un’agevolazione, si verifica una distorsione di concorrenza o il rischio di una tale distorsione. Il divieto di cui all’art. 87, n. 1 Trattato Ce, si applica a qualsiasi aiuto che falsi o minacci di falsare la concorrenza, indipendentemente dall’importo, qualora incida sugli scambi fra Stati. Per quanto riguarda gli strumenti di investimento, essi sono in concorrenza con altre imprese finanziarie e operano in un mercato aperto caratterizzato da notevoli scambi intracomunitari. Quanto alle società di piccola o media capitalizzazione, quantomeno alcune di esse sarebbero attive in settori in cui vi sono scambi tra gli Stati. Tali constatazioni sono sufficienti a sostenere la sussistenza di un’incidenza della misura in questione sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.
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Il solo fatto che la misura in questione sia diretta ad aumentare la capitalizzazione di mercato delle società di piccola o media capitalizzazione e sia presentata dalle autorità italiane come un obiettivo di politica economica nazionale non può bastare a farla rientrare nella deroga prevista all’art. 87, n. 3, lett. c) Trattato Ce. Infatti, quest’ultimo pone come duplice condizione alla sua applicazione che gli aiuti in esame siano destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche e che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Nel caso di specie, tali condizioni non ricorrono.
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