T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 11 dicembre 2009 n. 69
P. Turco Pres. M. Filippi Est.
A.P. Ruvidi (Avv.ti A. Ghelli e F. Vaccino) contro il Ministero dell'Interno, la Questura di Aosta,
il Consiglio Provinciale di Disciplina presso la Questura di Aosta, il Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza (tutti non costituiti) |
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1. Militare e militarizzato – Procedimento disciplinare – Competenza - Articolo 12 del D.P.R. n. 737 del 1981 – Spetta ad ogni superiore gerarchico
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2. Militare e militarizzato – Procedimento disciplinare – Termine ex articolo 103, comma 2, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - Indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività - Valutazione in ordine a tale ragionevolezza - Non può che dipendere dalla complessità degli accertamenti preliminari e dall’effettivo svolgimento dell’iter procedurale - fattispecie
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3. Militare e militarizzato – Procedimento disciplinare - Principio della assoluta neutralità nell’esposizione dei fatti – Articolo 12 del D.P.R. n. 737 del 1981 - Opera solo nei confronti del superiore gerarchico competente a rilevare gli estremi del comportamento che possa configurare illecito disciplinare - Non si riflette nelle successive fasi istruttorie del procedimento disciplinare
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4. Militare e militarizzato – “Mobbing” – Nozione ed elementi qualificanti - Fattispecie
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1. L’articolo 12 del d.p.r. n. 737 del 1981 stabilisce che la competenza a rilevare le infrazioni commesse dal dipendente spetta ad “ogni” superiore gerarchico e non solo quindi al diretto superiore
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2. L’articolo 103, comma 2, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)– nel prevedere che la contestazione degli addebiti sia effettuata «subito» - non mira a vincolare l'Amministrazione all'osservanza di un termine rigido, il cui decorso comporti la decadenza del potere disciplinare, ma indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività; ed invero, ciò che in effetti la norma vuole salvaguardare è la certezza del rapporto tra l'impiegato e l'Amministrazione, la quale verrebbe inficiata (anche per i profili conseguenziali inerenti allo sviluppo di carriera ed alle relative valutazioni periodiche) ove il dipendente restasse esposto, ‘sine die’, per ingiustificata inerzia dell'Amministrazione stessa, alla possibile attribuzione di rilevanza disciplinare a determinati suoi comportamenti. La valutazione in ordine a tale ragionevolezza non può che dipendere dalla complessità degli accertamenti preliminari e dall’effettivo svolgimento dell’iter procedurale. Nella specie, la circostanza che il ricorrente – nel presentare il proprio esposto – non ha seguito la via gerarchica, ma ha preferito rivolgersi direttamente al Direttore Generale del Dipartimento della Polizia di Stato – ha comportato una serie di passaggi procedurali, ai fini dell’acquisizione delle informazioni e dell’inquadramento dei fatti, che ben giustifica il lasso di tempo intercorso tra la conoscenza del contenuto dell’esposto e la contestazione degli addebiti che pertanto risulta tempestiva
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3. Il principio della assoluta neutralità nell’esposizione dei fatti – stabilito dall’articolo 12 del D.P.R. n. 737 del 1981 - opera solo nei confronti del superiore gerarchico competente a rilevare gli estremi del comportamento che possa configurare illecito disciplinare, ma non si riflette nelle successive fasi istruttorie del procedimento disciplinare
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4. Va qualificata come “mobbing” la «condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, connotata dal carattere della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore ed idonea a concretare una lesione dell'integrità psicofisica e della personalità del prestatore e scaturisce da una valutazione complessiva degli episodi lamentati dal lavoratore che deve tenere conto, da un lato, dell'idoneità offensiva della condotta datoriale (come desumibile dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione) e, dall'altro, della connotazione univocamente emulativa e pretestuosa della richiamata condotta». Nella specie, tra i comportamenti elencati ed attribuiti soprattutto al Commissario Capo (giudizi negativi espressi in merito alla professionalità del ricorrente; rimproveri per assenze invece giustificate da malattia; ripetuto affidamento di incarichi e mansioni non gradite; precedenti sanzioni disciplinari irrogate per un “banale alterco” con un collega e per frasi confermate da un solo testimone) non è ravvisabile quell’indissolubile nesso causale e quella particolare finalizzazione che costituiscono gli elementi essenziali per dimostrare l’esistenza di un disegno unitario volto alla vessazione della figura professionale della vittima. La valutazione dell'insieme delle circostanze addotte non dimostra difatti quella connotazione univocamente emulativa e pretestuosa che ricorre in caso di condotta ‘mobbizzante’.
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N. 00097/2009 REG. SEN.
N. 00049/2009 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 49 del 2009, proposto da:
Alessandro Pietro Ruvidi, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ghelli e Filippo Vaccino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Aosta, corso Battaglione Aosta, 8;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Aosta, Consiglio Provinciale di Disciplina presso la Questura di Aosta, Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, tutti non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto 6 aprile 2009, n. 333-D/36019, notificato il successivo 14 aprile, con cui il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi;
b) di tutti gli atti del procedimento disciplinare, ancorché non conosciuti o conoscibili, tra cui in particolare: il verbale di delibera 24 gennaio 2009, con cui il Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di Aosta ha proposto di infliggere al ricorrente la predetta sanzione; l’ordine di convocazione; la nota n. Div. Pers. Categ. 2.8 del Questore di Aosta; la relazione conclusiva del funzionario istruttore; la contestazione degli addebiti in data 13 novembre 2008;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2009 il cons. Maddalena Filippi e udito per il ricorrente l'avvocato Gianni Maria Saracco, su delega e per conto dell'avvocato Filippo Vaccino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. – Il ricorrente signor Alessandro Pietro Ruvidi - assistente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Aosta – impugna il decreto con cui il Direttore Generale della Pubblica Sicurezza gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi.
2. – Con il ricorso si espone in fatto quanto segue:
- a causa di un fibroma osseo ad un ginocchio il ricorrente ebbe a chiedere il trasferimento dalla sede di Roma a quella di Aosta, e fu costretto a numerose assenze per malattia anche nella nuova sede, circostanza che avrebbe comportato un clima di ostilità nei suoi confronti, soprattutto da parte del diretto superiore, Commissario Capo Alessandro Carmeli, il quale non avrebbe perso occasione per denigrare l’assistente dal punto di vista sia professionale, sia personale, definendolo apertamente come “lavativo”;
- in particolare, in data 29 dicembre 2007, il dott. Carmeli – nel corso di una telefonata effettuata per avere notizie circa la data del rientro in servizio del ricorrente – avrebbe svalutato apertamente le capacità del proprio sottoposto appunto a causa della sua malattia e avrebbe finito per avvertirlo, «in un continuo crescendo di offese», che egli si trovava sulla sua “lista nera” e che la prossima sede di servizio sarebbe stata la “camera mortuaria dell’Ospedale”;
- successivamente - in occasione di una trasferta a Roma del signor Ruvidi, chiamato a testimoniare nell’ambito di un processo penale - il medesimo dirigente avrebbe offeso pesantemente il ricorrente davanti alla moglie;
- il 25 febbraio 2008 - durante il turno di servizio 13,00-19,00 - il signor Ruvidi avrebbe avuto un moto di dissenso nei confronti del Capo equipaggio De Benedittis il quale aveva deciso di organizzare un posto di controllo in prossimità di un distributore di benzina e vicino ad una vettura parcheggiata, posizione che il ricorrente riteneva invece pericolosa, sia per l’intenso movimento di civili attorno al distributore, sia per la presenza di un’altra vettura in sosta che limitava la libertà di manovra della volante: il gesto di dissenso del Ruvidi sarebbe stato erroneamente interpretato come espresso rifiuto di eseguire gli ordini, circostanza che ha portato il ricorrente, in un impeto di rabbia, a rispondere irrispettosamente al De Benedittis; tale vicenda sarebbe stata poi “manipolata” nella relazione di servizio a seguito dell’intervento del Commissario Capo Carmeli il quale, ritiene il ricorrente, “forzò” l’episodio in modo da poter procedere in via disciplinare;
- la sanzione applicata in esito al procedimento così avviato (sospensione dal servizio per un mese) veniva impugnata dall’interessato in data 24 ottobre 2008, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- altra sanzione disciplinare – consistente nella pena pecuniaria di cinque trentesimi di una mensilità e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo – veniva poi irrogata in relazione ad un comportamento gravemente irrispettoso che il ricorrente avrebbe tenuto nei confronti di una impiegata civile (denunciata per diffamazione dal Ruvidi): anche questa sanzione - in data 21 maggio 2009 - veniva impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (oltre che con ricorso gerarchico);
- in data 10 giugno 2008 il ricorrente – che sarebbe dovuto rientrare in servizio il giorno successivo (avendo ottenuto 4 giorni di congedo ordinario, oltre al recupero di un giorno di riposo) – veniva avvertito che avrebbe dovuto essere in servizio quella sera stessa: al rientro ad Aosta il Ruvidi – si espone ancora nel ricorso – constatava che la sua domanda di ferie era stata alterata manualmente in modo da far risultare 3, anziché 4, i giorni di congedo effettivamente concessi;
- nel giugno del 2008 – tenuto conto dell’atteggiamento di avversità dei propri superiori – il ricorrente inoltrava direttamente al Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza una lettera in cui elencava i diversi atti vessatori subiti sul luogo di lavoro ad opera del Commissario Capo Carmeli, evidenziando di non averne potuto riferire al Questore “per l’atteggiamento di ermetica chiusura” che questi, fin dall’inizio, aveva mostrato sulla vicenda;
- in data 8 luglio 2008 l’Assistente Ruvidi veniva convocato dal Questore che lo rimproverava per atteggiamenti che - a suo dire - sarebbero stati indice di insubordinazione (la sparizione di una pagina del brogliaccio del corpo di guardia concernente fatti oggetto di contestazione; annotazioni effettuate dal ricorrente sul medesimo brogliaccio in merito agli orari di entrata e di uscita dei funzionari, con le quali si sarebbe posta in essere una vera e propria attività di ‘dossieraggio’);
- in data 30 ottobre 2008 il Questore di Aosta dava avvio ad un nuovo procedimento disciplinare a carico del signor Ruvidi;
- in data 13 novembre 2008 veniva notificata al ricorrente la contestazione degli addebiti nella quale si leggeva tra l’altro che: «Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con nota n. 333-C/9104.6/132 del 19.06.2008, ha trasmesso al Questore di Aosta una nota indirizzata al Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a firma della S.V., con richiesta di fornire elementi di informazione al riguardo. In tale scritto la S.V. ha riferito una serie di presunte vessazioni e reiterati atteggiamenti persecutori posti in essere nei Suoi confronti da parte del diretto superiore, Commissario Capo della Polizia di Stato Dott. CARMELI Alessandro, Dirigente dell’U.P.G.S.P. della Questura di Aosta, che la S.V. non avrebbe potuto riferire al Questore di Aosta per il presunto “atteggiamento di ermetica chiusura” tenuto nei Suoi confronti da quest’ultimo in occasione del Suo incontro in data 27 febbraio 2008, tanto da far ipotizzare alla S.V. che il Questore di Aosta fosse “a conoscenza dell’agire sistematico del succitato Commissario”. Il Dott. CARMELI Alessandro è stato quindi chiamato dal Questore di Aosta, con nota n. 628P Div. Gab. Categ, A/4 del 25.6.2008, a fornire delucidazioni in ordine alle accuse mossegli dalla S.V. Con note U.P.G.S.P. prot. 524/08 e U.P.G.S.P. prot. 544/08, rispettivamente datate 30/06/08 e 08/07/08, indirizzate al Questore di Aosta il Dott. CARMELI Alessandro ha fornito esaustive e credibili delucidazioni che hanno evidenziato l’inconsistenza e la pretestuosità di quanto affermato dalla S.V. nella su citata nota indirizzata al Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza»; si contestava poi come – a seguito di una verifica interna, disposta dal Questore ed effettuata proprio dal Commissario Carmeli, in ordine alla regolare tenuta del registro del Corpo di Guardia della Questura - sarebbero emerse le annotazioni fatte dal Ruvidi “senza un valido motivo, (di) fatti privi di rilievo in merito allo specifico servizio, in particolare gli orari di entrata e di uscita del Questore, dei funzionari della Questura e di alcuni appartenenti al ruolo degli Ispettori. Nella circostanza è stato anche accertato che ignoti hanno strappato un foglio del citato registro ove erano riportate anche le Sue annotazioni relative ad un turno da Ella svolto al Corpo di guardia nel corso del quale si è verificato un episodio che ha originato un procedimento penale nei Suoi confronti per atti di scorrettezza in danno di un’impiegata civile”; con lo stesso atto si rilevava inoltre che il ricorrente – in contrasto con quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 – aveva inviato la propria nota al Direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, senza seguire le vie gerarchiche;
- in data 30 dicembre 2008, il Vice Questore Aggiunto – in esito all’attività istruttoria – consegnava la relazione al Consiglio Provinciale di Disciplina;
- in data 24 gennaio 2009, il Consiglio Provinciale di Disciplina riteneva il ricorrente responsabile di tre violazioni disciplinari e proponeva l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi con la seguente motivazione: «omettendo di rispettare la via gerarchica e proprio mentre sapeva di trovarsi all’esame del Capo della Polizia la definizione di un procedimento disciplinare promosso a suo carico davanti al Consiglio Provinciale di disciplina di Aosta, ha inoltrato alla predetta Autorità uno scritto, con il quale ha attribuito al proprio diretto superiore commissario capo dott. Carmeli Alessandro comportamenti vessatori e persecutori nei suoi confronti, rivelatisi inattendibili, ed ha avanzato l’ipotesi, del tutto infondata, che il Questore di Aosta ne fosse a conoscenza. successivamente, ha richiesto alla Procura della Repubblica di Aosta il sequestro di un atto presso l’ufficio del Questore di Aosta “a mezzo di personale direttamente dipendente che non provenga dai ruoli della Polizia di Stato”, avanzando in tal modo davanti all’Autorità Giudiziaria pesanti insinuazioni sulla correttezza dell’operato dell’Amministrazione della P.S. nel suo insieme»;
- in data 14 aprile 2009 veniva notificato al ricorrente il decreto prot. 6 aprile 2009, n. 333-D/36019, con cui il Capo della Polizia Direttore-Generale della Pubblica Sicurezza disponeva la sospensione dal servizio per la durata di quattro mesi (con i conseguenti effetti ‘ex lege’: privazione di parte della retribuzione mensile; deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello della sospensione; ritardo di due anni per una eventuale promozione o per l’aumento periodico o continuato di stipendio).
3. – Il decreto con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione della sospensione è oggetto di impugnazione insieme a tutti gli atti del procedimento (il verbale di delibera 24 gennaio 2009 con cui il Consiglio provinciale di disciplina presso la Questura di Aosta ha proposto di infliggere al ricorrente la sanzione medesima; la trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina; la relazione conclusiva del funzionario istruttore in data 30 dicembre 2008; la contestazione degli addebiti in data 13 novembre 2008; la nota n. Div. Pers. Categ. 2.8 in data 30 ottobre 2008 del Questore di Aosta).
Avverso la legittimità degli atti impugnati il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
4. – Le Amministrazioni intimate (Ministero dell'Interno, Questura di Aosta, Consiglio Provinciale di Disciplina presso la Questura di Aosta, Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza) non si sono costituite in giudizio. In data 6 luglio 2009 l’Ufficio II Contenzioso e Affari Legali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha depositato una relazione sui fatti di causa.
5. – Con ordinanza n. 37 dell’8 luglio 2009 è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare della impugnata sanzione disciplinare.
All’udienza dell’11 novembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. - Oggetto della controversia all’esame è la sanzione inflitta al ricorrente in esito al procedimento disciplinare avviato a seguito dell’esposto che lo stesso ricorrente ha inoltrato al Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per riferire di una serie di episodi di carattere persecutorio e vessatorio perpetrati nei suoi confronti da parte del diretto superiore, in ordine ai quali il Questore avrebbe mantenuto un «atteggiamento di ermetica chiusura».
Il ricorso non è fondato.
2 – Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 12 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (“Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”): ai sensi di tale disposizione - si osserva – l’infrazione su cui si fonda il procedimento disciplinare deve esser rilevata dal diretto superiore dell’appartenente alla Polizia di Stato, il quale è inoltre tenuto a redigere un rapporto da inoltrare all’organo competente ad irrogare la sanzione.
2.a - Nella specie, sostiene il ricorrente, l’iniziativa di dar seguito al procedimento disciplinare è stata assunta - anziché dal suo diretto superiore – dallo stesso Questore di Aosta e non è stato redatto il rapporto previsto terzo comma della richiamata disposizione.
2.b – Il motivo non è fondato perché muove da una lettura non corretta della disposizione invocata.
L’articolo 12 del d.p.r. n. 737 del 1981 non prevede infatti – come invece assume il ricorrente – che solo il “diretto” superiore del dipendente sia competente a rilevare le infrazioni da questi commesse: la disposizione stabilisce invece che tale competenza spetta ad “ogni” superiore (comma 1).
Nel caso in esame - come si legge nella motivazione del decreto in data 30 ottobre 2008, n. 988, che dispone l’inchiesta disciplinare e che affida l’incarico di funzionario istruttore al Vice Questore Aggiunto dr. Luigi Cuccia – il Questore ha dato avvio al procedimento disciplinare perché ha ritenuto che, dall’esame dei due esposti presentati dal ricorrente (al Dipartimento di Pubblica Sicurezza e all’Ufficio Personale della Questura) e delle relazioni svolte dal Commissario Capo (n. 543 e 544 in data 8 luglio 2008), siano emersi «fatti e comportamenti . . . rilevanti sotto il profilo disciplinare», a carico dell’ assistente Ruvidi.
Non v’è dubbio che il Questore di Aosta – se non è il diretto superiore del ricorrente – si trova comunque, rispetto a questi, in una posizione gerarchicamente superiore.
Quanto alla mancata redazione del rapporto, è sufficiente il rilievo che proprio le relazioni richiamate nella motivazione del decreto di avvio del procedimento disciplinare siano ampiamente esaustive ai fini della indicazione di “tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione”, indicazione che, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 12, del d.p.r. n. 737 del 1981, costituisce l’oggetto del rapporto.
Del resto, proprio la circostanza che la decisione di avviare il procedimento disciplinare si fondi sui medesimi fatti oggetto degli esposti presentati dallo stesso ricorrente non consente di ritenere – come invece si lamenta - che nella specie sia mancata «anche l’ulteriore garanzia dell’immediata rilevazione dell’infrazione in momento antecedente all’instaurazione del procedimento disciplinare».
3. – Con il secondo motivo si sostiene che – in violazione degli articoli 13, 14, 19 e 31 del d.p.r. n. 737 del 1981 e soprattutto del principio generale sancito dall’articolo 103 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (approvato con d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3) – la contestazione degli addebiti è stata effettuata non immediatamente, ma addirittura cinque mesi dopo che le circostanze contestate erano venute a conoscenza dell’Amministrazione: si rileva in particolare che, fino dal giugno del 2008, il Questore di Aosta aveva potuto leggere l’esposto del ricorrente - contenente affermazioni ritenute denigratorie - mentre il fatto è stato contestato soltanto nel mese di novembre.
La censura non può essere condivisa.
L’invocato articolo 103, comma 2, del Testo unico – nel prevedere che la contestazione degli addebiti sia effettuata «subito» - non mira a vincolare l'Amministrazione all'osservanza di un termine rigido, il cui decorso comporti la decadenza del potere disciplinare, ma indica una regola di ragionevole prontezza e tempestività; ed invero, ciò che in effetti la norma vuole salvaguardare è la certezza del rapporto tra l'impiegato e l'Amministrazione, la quale verrebbe inficiata (anche per i profili conseguenziali inerenti allo sviluppo di carriera ed alle relative valutazioni periodiche) ove il dipendente restasse esposto, ‘sine die’, per ingiustificata inerzia dell'Amministrazione stessa, alla possibile attribuzione di rilevanza disciplinare a determinati suoi comportamenti (Cons. St., Sez. IV, 30 gennaio 2009, n. 517).
Ma la valutazione in ordine a tale ragionevolezza non può che dipendere dalla complessità degli accertamenti preliminari e dall’effettivo svolgimento dell’iter procedurale (Cons. St., Sez. VI, 11 ottobre 2007, n. 5340).
Nella specie, la circostanza che il ricorrente – nel presentare il proprio esposto – non ha seguito la via gerarchica, ma ha preferito rivolgersi direttamente al Direttore Generale del Dipartimento della Polizia di Stato – ha comportato una serie di passaggi procedurali, ai fini dell’acquisizione delle informazioni e dell’inquadramento dei fatti, che ben giustifica il lasso di tempo intercorso tra la conoscenza del contenuto dell’esposto e la contestazione degli addebiti.
4. – Con il terzo motivo il ricorrente lamenta lo sviamento e la violazione del principio generale di buon andamento e di imparzialità, in relazione alla situazione di incompatibilità che si sarebbe determinata con riguardo al Questore il quale avrebbe esercitato il potere disciplinare pur essendo direttamente coinvolto nella vicenda: la contestazione degli addebiti, si sottolinea, concerne - anche - dichiarazioni denigratorie nei confronti del Questore (contenute nell’esposto trasmesso al Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel giugno 2008) ed una richiesta di sequestro di un atto presso l’Ufficio del Questore medesimo.
Anche questo motivo non è fondato.
E’ infatti da rilevarsi che il Questore – sulla base di fatti e circostanze facilmente verificabili - si è limitato a dare avvio al procedimento disciplinare senza peraltro prendere parte alcuna alla fase istruttoria e nemmeno a quella decisoria, attribuite alla competenza, rispettivamente, del funzionario istruttore e del Consiglio di Disciplina (i cui componenti – nel rispetto del principio di terzietà dell’organo – non hanno in nessun modo partecipato alle precedenti fasi del procedimento, come si osserva nella relazione prodotta dall’Amministrazione).
5. – Con il quarto motivo il ricorrente lamenta ancora la violazione degli articoli 12 e 19 del d.p.r. n. 737 del 1981 e del principio che impone una netta separazione tra l’organo incaricato dell’istruttoria e quello competente ad esprimere il giudizio e quindi ad irrogare la sanzione.
Si lamenta in particolare che nella relazione conclusiva il funzionario istruttore – in violazione del principio di imparzialità dettato dalle disposizioni richiamate - ha preso posizione su alcuni dei fatti contestati all’incolpato, talvolta esprimendo giudizi e opinioni personali, «trasformando così l’istruttoria in una indagine psicologica sulle motivazioni che avrebbero spinto l’incolpato a tenere determinati comportamenti, . . . [e] condizionando contra legem il prosieguo del procedimento disciplinare».
Il motivo non è fondato.
La censura è circoscritta al contenuto della relazione del funzionario istruttore: sicché è sufficiente il richiamo all’orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza che ha messo in rilievo come il principio della assoluta neutralità nell’esposizione dei fatti – stabilito dall’articolo 12 del d.p.r. n. 737 del 1981 - opera solo nei confronti del superiore gerarchico competente a rilevare gli estremi del comportamento che possa configurare illecito disciplinare, ma non si riflette nelle successive fasi istruttorie del procedimento disciplinare (Cons. St., Sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5249).
6. – Con il quinto motivo di impugnativa si sostiene che la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente sia il risultato di una «azione di mobbing e/o di bossing posta in essere dai superiori del ricorrente nei confronti dello stesso».
Si sostiene infatti che il ricorrente - sin dal suo arrivo ad Aosta - ha subìto una continua serie di vessazioni e provocazioni, soprattutto da parte del Commissario Capo il quale avrebbe mantenuto nel tempo comportamenti diretti ad escludere l’assistente Ruvidi dal contesto lavorativo, con un evidente intento persecutorio nei suoi confronti, senza tenere in alcuna considerazione la “lode” da questi meritata «per essersi introdotto in un appartamento saturo di gas salvando la vita di una donna già priva di sensi».
Anche questo motivo non è fondato.
Secondo la definizione della giurisprudenza, va qualificata come “mobbing” la «condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, connotata dal carattere della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore ed idonea a concretare una lesione dell'integrità psicofisica e della personalità del prestatore e scaturisce da una valutazione complessiva degli episodi lamentati dal lavoratore che deve tenere conto, da un lato, dell'idoneità offensiva della condotta datoriale (come desumibile dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione) e, dall'altro, della connotazione univocamente emulativa e pretestuosa della richiamata condotta» (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4738).
Nella specie, tra i comportamenti elencati nella censura ed attribuiti soprattutto al Commissario Capo (giudizi negativi espressi in merito alla professionalità del ricorrente; rimproveri per assenze invece giustificate da malattia; ripetuto affidamento di incarichi e mansioni non gradite; precedenti sanzioni disciplinari irrogate per un “banale alterco” con un collega e per frasi confermate da un solo testimone) non è ravvisabile quell’indissolubile nesso causale e quella particolare finalizzazione che costituiscono gli elementi essenziali per dimostrare l’esistenza di un disegno unitario volto alla vessazione della figura professionale della vittima.
I comportamenti descritti con il motivo all’esame - pur se idonei a palesare singoli elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro - non consentono infatti di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del ricorrente del complesso delle condotte lamentate: in altre parole, la valutazione dell'insieme delle circostanze addotte non dimostra quella connotazione univocamente emulativa e pretestuosa che ricorre in caso di condotta ‘mobbizzante’.
7. – Con altro motivo si lamenta l’illogicità della sanzione inflitta dal Consiglio di Disciplina in relazione al primo dei tre comportamenti addebitati al ricorrente.
Si sostiene in particolare - con riferimento ai contestati atti di “denigrazione dei superiori” – che l’Amministrazione ha compiuto una sostanziale inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del ricorrente la dimostrazione della non falsità delle sue affermazioni, con una presunzione di colpevolezza del tutto ingiustificata.
7.a - Ad escludere la fondatezza della censura basta la lettura della deliberazione del Consiglio di Disciplina.
Nella motivazione della sanzione si rileva, prima di tutto, come dagli esposti presentati dal ricorrente emerga con chiarezza una duplice azione denigratoria:
a) nei confronti del Questore, «laddove il RUVIDI manifesta l’ipotesi che fosse sempre stato al corrente di comportamenti vessatori e persecutori posti in essere in suo danno dal suo dirigente Commissario Capo CARMELI, insinuandone in tal modo quanto meno un complice silenzio»;
b) nei confronti del suo diretto superiore, il Commissario Capo Carmeli, con un comportamento consistente «nell’attribuirgli una serie di atti di vessazione e persecuzione in proprio danno».
Il Consiglio di Disciplina evidenzia – come si legge ancora nella motivazione del provvedimento – che il ricorrente ha effettuato queste affermazioni «senza però fornire sufficienti elementi atti a dimostrare non già solo che tali atti siano stati effettivamente commessi, ma neppure la veridicità della propria percezione degli stessi».
Si aggiunge poi che il Ruvidi non ha indicato alcuna ragione che avrebbe provocato il comportamento lamentato nell’esposto, e nemmeno ha portato alcuna testimonianza, diretta od indiretta (salvo per un episodio a cui avrebbe assistito sua moglie). D’altra parte, si osserva, neppure risulta che, ad eccezione di un caso, il ricorrente ne abbia fatto mai parola con nessuno.
Sicché non appare illogica, e nemmeno priva di motivazione, la deliberazione del Consiglio di Disciplina nella parte in cui ritiene che le accuse rivolte dal ricorrente al Questore e al Commissario Capo – in quanto non sostenute da alcun elemento di prova – si siano tradotte in atti di «denigrazione dei superiori», e dunque in comportamenti che, ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, lettera c), possono comportare l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio.
7.b – Va del resto rilevato come non possa ritenersi sufficiente a provare l’esistenza del disegno persecutorio da parte del proprio superiore, la mera circostanza che il ricorrente abbia inoltrato l’esposto al Direttore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, anziché seguire la via gerarchica.
E’ invece irrilevante il profilo della censura con cui si contesta il riferimento, - contenuto nella motivazione della deliberazione impugnata e non nella contestazione degli addebiti - allo scopo (condizionare l’esito del precedente procedimento disciplinare ancora pendente) che il ricorrente avrebbe perseguito con la trasmissione dell’esposto direttamente al Dipartimento della Polizia di Stato.
Infatti, se non v’è dubbio che tale profilo non sia stato espressamente richiamato nella contestazione degli addebiti, è però da osservare che – come è evidente dalla lettura del provvedimento impugnato – la considerazione dello scopo (ritenuto) sotteso alla scelta delle modalità di presentazione dell’esposto risulta esterna all’impianto motivazionale su cui si fonda la sanzione impugnata.
7.c – E’ da osservare da ultimo che – contrariamente a quanto afferma il ricorrente - la “lode” da questi meritata in passato è stata oggetto di specifico apprezzamento: la proposta di sanzione approvata dal Consiglio di Disciplina tiene infatti conto, non solo della «assenza . . . di circostanzi attenuanti» e «dei precedenti disciplinari dell’incolpato», ma anche della “lode” che il ricorrente ha meritato a Roma nel 2002, «per essersi introdotto in un appartamento saturo di gas ed aver tratto in salvo una donna già priva di sensi, evidenziando, nella circostanza, coraggio ed alto senso di servizio».
8. – Con il motivo successivo si lamenta l’illogicità della sanzione inflitta dal Consiglio di Disciplina in relazione al terzo comportamento addebitato al ricorrente e consistente nell’istanza di sequestro di un documento presente nell’Ufficio del Questore di Aosta, istanza che l’assistente Ruvidi ha presentato espressamente richiedendo di utilizzare personale di Polizia giudiziaria non appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.
Il ricorrente esclude che una tale condotta possa essere considerata “denigrazione”, a meno di non svolgere «un vero e proprio processo alle intenzioni»
Anche questo motivo non è fondato.
Sul punto va infatti condivisa la considerazione espressa dal Consiglio di Disciplina, ad avviso del quale la richiesta di utilizzare esclusivamente personale appartenente alla Polizia giudiziaria «costituisce inequivocabilmente accusa indiretta quanto meno di inaffidabilità, se non addirittura di slealtà, rivolta all’Istituzione Polizia di Stato».
Una tale valutazione – va ancora aggiunto – contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, è da ritenersi tutt’altro che apodittica.
9. – Con l’ultimo motivo si censura la sanzione impugnata con riguardo al secondo comportamento addebitato al ricorrente, consistente nell’avere inoltrato l’esposto direttamente al Dipartimento della Polizia di Stato, anziché per le ordinarie vie gerarchiche, «con modalità in contrasto con quelle prescritte dall’art. 9 del D.P.R. n. 782/85», condotta che «costituisce atto contrario ad uno dei doveri derivanti dalla subordinazione» e che dunque comporta – ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, n. 6), del d.p.r. n. 737 del 1981 – la sanzione della sospensione dal servizio.
In proposito il ricorrente rileva il carattere veniale della infrazione - e quindi la sproporzione della sanzione adottata in relazione al comportamento contestato – nonché la mancata considerazione dell’atteggiamento di “chiusura” mostrato nei suoi confronti dai superiori gerarchici.
La censura non può essere condivisa.
Anche a prescindere dal richiamo all’ampio margine di discrezionalità attribuito all’Amministrazione dell'Interno nella scelta delle sanzioni da applicare alle mancanze disciplinari degli appartenenti alla Polizia di Stato (Cons. St., Sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7584), va in ogni caso osservato che ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con d.p.r. 28 ottobre 1985, n. 782, il «rispetto della via gerarchica» costituisce l’unica modalità con cui il personale della Polizia di Stato può rivolgersi agli organi superiori. Tanto è vero che il medesimo articolo stabilisce – con evidente riferimento all’ipotesi di rapporti conflittuali tra il dipendente e il suo diretto superiore – che «il personale ha diritto di consegnare scritti in pieghi suggellati al diretto superiore che ne rilascia ricevuta e li inoltra immediatamente all'organo superiore cui sono diretti» (comma 2).
10. – Il ricorso va dunque respinto.
Tenuto conto che nessuna delle parti intimate si è costituita, non si provvede in ordine alle spese e alle competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Turco, Presidente
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore
Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2009
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