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T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 15 dicembre 2009 n. 1295
Italo Vitellio – Presidente, Salvatore Gatto Costantino – Estensore.
Bellagamba e altro (avv.ti G. Colaciurcio e P. Iandolo) c.
Comune di Rosarno (avv.ti M.G. Cimato, R.M. Greco e G.D. Megna), Nasso (avv.ti N. Misasi e G. Suriano).


1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Aggiudicazione finale – Eventuali cause ostative – Comunicazione – Obbligo della Stazione appaltante – Sussiste.

 

2. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Stipula del contratto di appalto – Impedimento – Irregolarità contributiva – Riscontro in contraddittorio – Necessità.

 

3. Processo – Processo amministrativo – Provvedimento già impugnato – Motivazione postuma – Lesività.

1. In tema di affidamento di un appalto pubblico, sussiste un preciso obbligo da parte della Stazione appaltante, secondo buona fede e nel rispetto dei precetti di trasparenza, efficacia, efficienza e, soprattutto, imparzialità, di comunicare utilmente le eventuali cause ostative all’aggiudicazione finale che emergono in fase di verifica, procedendo alla loro valutazione (se comportanti valutazioni discrezionali) o al loro riscontro (se determinanti cause automatiche e vincolanti di esclusione) in contraddittorio.

 

2. A norma dell’art. 38 comma 1, d.lg. 12 aprile 2006 n.163 (che è anche richiamato dal citato art. 46), l’irregolarità contributiva che può determinare impedimento alla stipula del contratto di appalto e, contestualmente, giustificare la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, deve essere riscontrata in contraddittorio con la parte interessata.

 

3. Nel regime processuale attuale, segnato dalla potenziale irrilevanza delle invalidità procedimentali che sono sanabili nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 21-octies, l. 7 agosto 1990 n.241, diviene concretamente lesiva quella motivazione postuma di un provvedimento già impugnato, che venga dedotta in giudizio, per il tramite delle difese o per il tramite di atti provenienti comunque dall’Amministrazione resistente, allo scopo di dimostrare (anche in via di eccezione) la sostanziale correttezza del provvedimento impugnato o, correlativamente, la carenza di interesse alla decisione del ricorso, in capo alla parte ricorrente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 318 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Pier Giorgio Bellagamba, G Carnuccio, P Costarella, Arch Galletta, Ing Luppino, C Pugliese, A W Scerbo, Dott Battaglia, T Pelle, M Siclari, F Staffini, F M Araniti, M Figliuzzi, A D'Angelo, M E Leale, M Siclari, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Colacurcio, Paola Iandolo, con domicilio eletto presso M Siclari Arch. in Reggio Calabria, via del Gelsomino, 45/B;

contro



Comune di Rosarno Ente Capofila dell'Associazione di Comuni, rappresentato e difeso dagli avv. M. Giulia Cimato, Rita Maria Greco, Giosuè Domenico Megna, con domicilio eletto presso Emanuela Zagari Avv. in Reggio Calabria, via Argine Destro Calopinace N. 20;

nei confronti di



Arch Fulvio Nasso Capo Gruppo Mandatario dell'Associazione di Professionisti, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Minasi, Giovanna Suriano, con domicilio eletto presso Maurizio Tripepi Avv. in Reggio Calabria., via S. Francesco Da Paola, 94;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento del 24.3.2009, ricevuto il 27.3.2009 con il quale il Comune di Rosarno, nella qualità di ente capofila, comunicava al ricorrente l'esclusione per irregolarità contributiva di uno dei suoi componenti;
della determinazione n. 129 del 20.3.2009 con la quale l'appalto veniva aggiudicato in favore dell'Associazione dei Professionisti con capogruppo l'Arc. Fulvio Nasso;
della nota prot. n. 5815 del 7.4.1008;
nonchè, con motivi aggiunti, del provvedimento prot n. 10085 del 25/05/2009 pervenuto in data 28 maggio 2009 con il quale il Comune di Rosarno per la prima volta comunicava l'irregolarità contributiva riscontrata a a carico del Dott D'Angelo Antonio Componente del raggruppamento ATP Prof Bellagamba nonché di ogni altro atto ulteriore, presupposto e conseguente...
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rosarno Ente Capofila dell'Associazione di Comuni;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arch Fulvio Nasso Capo Gruppo Mandatario dell'Associazione di Professionisti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Ricorre il raggruppamento di professionisti meglio elencati in epigrafe, con capogruppo il prof. Bellagamba, per avversare le determinazioni del Comune di Rosarno, ente capofila dell’Associazione dei Comuni meglio indicati in atti, con le quali detto raggruppamento è stato escluso dalla selezione per l’affidamento dell’incarico di redazione del PSC dei Comuni associati, per irregolarità contributiva.
Nella specie, il Comune, dopo aver individuato il raggruppamento odierno ricorrente come aggiudicatario provvisorio dell’affidamento del servizio professionale, ha disposto la revoca dell’affidamento ed il contestuale richiamo del secondo raggruppamento in graduatoria, in quanto sarebbe stata accertata a carico del prof. Walter Scerbo, componente del R.T. aggiudicatario, una irregolarità contributiva nei confronti della INARCASSA.
Avverso i provvedimenti impugnati, parte ricorrente deduce articolate censure in fatto ed in diritto e precisamente: illegittima esclusione dalla procedura di gara per mancata violazione dell’art. 38, comma 1, del Dlgs 163/2006 e dell’art. 90, comma 8, del DPR 554/1999; illegittima revoca dell’aggiudicazione per assenza di violazione di legge e mancanza di contraddittorio con il soggetto aggiudicatario (I censura); assenza di motivazione del provvedimento di esclusione e violazione dell’art. 79 del Dlgs 163/2006 (II censura); violazione delle disposizioni di legge sul procedimento amministrativo e dell’art. 12 del Dlgs 163/2006 (III censura); violazione della par condicio tra i ricorrenti, assenza di regolarità contributiva di alcuni componenti del raggruppamento dichiarato aggiudicatario, conseguente violazione dell’art. 48, comma 2, e dell’art. 38, comma 1, del Dlgs 163/2006 (IV censura); nullità derivata del contratto di appalto per mancanza della forma ad substantiam dell’atto costitutivo dello RTP aggiudicatario, violazione dell’art. 37 del dlgs 163/2006 (V censura).
Con separato capo di domanda si chiede il risarcimento del danno.
Si sono costituiti il Comune di Rosarno ed i professionisti controinteressati,facenti parte del raggruppamento con a capo l’Arch. Fulvio Nasso, che, con separati atti di controricorso, chiedono la reiezione del gravame per inammissibilità ed infondatezza.
Con ulteriore gravame, introdotto con motivi aggiunti al ricorso, parte ricorrente si duole di ulteriori motivi di esclusione appresi nelle more del processo, e, segnatamente, della circostanza, oggetto della nota comunale nr. 10085 del 25.5.2009, che il dott. D’Angelo Antonio, anch’egli componente del RTP ricorrente, sarebbe risultato in posizione di irregolarità contributiva.
Avverso tale ultima nota, il RTP ricorrente con motivi aggiunti, deduce ulteriori profili di illegittimità dell’esclusione, sostanzialmente riproducenti le medesime censure già introdotte con il ricorso.
Il Comune di Rosarno ed i controinteressati, con separate ed ulteriori memorie, si oppongono all’accoglimento dei motivi aggiunti, di cui chiedono la reiezione per inammissibilità ed infondatezza.
Alla camera di consiglio del 29 luglio 2009 è stata fissata la trattazione nel merito della causa, con rinvio delle parti alla udienza pubblica del 4 dicembre 2009, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 bis della l. 1034/71 (ord. nr. 279/09).
Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Con l’odierno gravame, articolato tra ricorso e motivi aggiunti, parte ricorrente si duole della illegittimità della mancata aggiudicazione in proprio favore dell’affidamento dei servizi di progettazione inerenti la redazione degli strumenti urbanistici comunali dei Comuni associati, determinata dall’asserita irregolarità contributiva di alcuni dei suoi componenti.
Per ragioni di ordine espositivo si prenderanno dapprima in esame le censure proposte con il ricorso introduttivo ed, a seguire, quelle proposte con i motivi aggiunti.
I) In relazione al ricorso introduttivo vanno dapprima esaminate le eccezioni di inammissibilità ed improponibilità del gravame variamente opposte dai controinteressati.
Secondo questi ultimi, alla trattazione del ricorso i ricorrenti non avrebbero interesse in quanto il loro capogruppo, prof. Ing. Bellagamba, professore ordinario a tempo pieno, sarebbe incompatibile all’espletamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 11 del DPR 382/1980.
L’eccezione va disattesa: a tacere del fatto che l’art. 11 del DPR 382/1980 consente ai docenti universitari a tempo pieno le “attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali”, in ogni caso la difesa dei ricorrenti ha dimostrato, allegando la necessaria documentazione, che il Prof. Bellagamba è stato autorizzato dalla propria Università, secondo l’apposito regolamento, pure prodotto in atti (nota dell’Università di Camerino del 27/01/2009 prot. 1009 e Regolamento della medesima Università emanato con DR 663 del 27 settembre 2000) all’incarico oggetto della procedura di evidenza pubblica.
L’intervenuta autorizzazione da parte della Università del docente, inoppugnata da parte dei controinteressati, rimuove ogni dubbio circa la compatibilità tra l’accettazione dell’incarico professionale ed il regime di cui al menzionato art. 11 (il quale, peraltro opera sul piano disciplinare e dei rapporti tra i docenti a tempo pieno e la rispettiva Università, e non costituisce un requisito di validità del negozio relativo al conferimento di incarico professionale).
Ulteriori eccezioni preliminari inerenti il ricorso per motivi aggiunti saranno esaminate successivamente.
II) Passando all’esame del merito del ricorso, si può confermare quanto sinteticamente ritenuto nella motivazione dell’ordinanza cautelare nr. 279/09.
Infatti, così come sarà articolatamente meglio indicato oltre, il procedimento posto in essere dalla Stazione appaltante è stato carente quanto al requisito del rispetto delle garanzie di partecipazione e tempestiva informazione delle parti ricorrenti ed, inoltre, le violazioni contributive o tributarie che sono state riscontrate dal Comune di Rosarno, rispettivamente non sussistono o non possiedono, allo stato, i requisiti per essere ritenute ostative all’aggiudicazione del servizio in favore del RTP ricorrente.
Va premesso che l’aggiudicazione provvisoria costituisce, di regola, solamente una fase preliminare dell’unitario procedimento di aggiudicazione tanto che la giurisprudenza è pacifica nel non richiedere l’osservanza dell’adempimento inerente l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/90 al momento in cui si apre la successiva fase della verifica del possesso dei requisiti preordinata all’aggiudicazione definitiva (ex multis, da ultimo, TAR Sardegna, I, 12 agosto 2009, nr. 1443): ciò in quanto, le imprese o i raggruppamenti concorrenti e, tra queste, segnatamente l’aggiudicataria provvisoria, sono già coinvolte a pieno titolo nel procedimento in corso che, dunque, deve farne salve le esigenze e le garanzie partecipative (cfr. TAR Lazio, Roma, II, 14 novembre 2008, nr. 10237).
Ne consegue che sussiste un preciso obbligo da parte della Stazione appaltante, secondo buona fede e nel rispetto dei precetti di trasparenza, efficacia, efficienza e, soprattutto, imparzialità, di comunicare utilmente le eventuali cause ostative all’aggiudicazione finale che emergono in fase di verifica, procedendo alla loro valutazione (se comportanti valutazioni discrezionali) o al loro riscontro (se determinanti cause automatiche e vincolanti di esclusione) in contraddittorio.
La necessità del contraddittorio in questa fase è confermata dall’art. 46 del Dlgs 163/06 a mente del quale le Amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, le imprese partecipanti a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate; tale disposizione, per la sua portata generale e per la sua dichiarata connessione con l’art. 38, rilevante ai fini della fattispecie, va ritenuta applicabile anche alla fase procedimentale costituita dal riscontro dei requisiti ai fini della aggiudicazione definitiva.
Inoltre, è principio generale di derivazione comunitaria nei procedimenti inerenti pubblici appalti, quello secondo il quale va garantita ad ogni partecipante, la piena, tempestiva e completa informazione su ogni decisione della Stazione appaltante in ordine al procedimento stesso (art. 79 Dlgs 163/06 che fornisce applicazione all’art. 41 par. 1 della Direttiva 2004/18/CE ed all’art. 49, par. 1 della direttiva 2004/17/CE, e TAR Sicilia, I, 27 novembre 2008, nr. 2257), informazione che, dunque, non può che essere relativa anche alle determinazioni infraprocedimentali e, in questo caso, essere finalizzata al contraddittorio ed al giusto procedimento con la parte che vi ha interesse.
A tale proposito, nello specifico caso all’esame del Collegio, va ritenuto che, a norma dell’art. 38, comma 1, del Dlgs 163/2006 (che è anche richiamato dal citato art. 46), l’irregolarità contributiva che può determinare impedimento alla stipula del contratto di appalto e, contestualmente, giustificare la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, deve essere riscontrata in contraddittorio con la parte interessata.
Più precisamente, lo specifico riscontro della Stazione appaltante va riferito al requisito che l’art. 38, comma 1 lett. “i” richiede per la rilevanza della irregolarità contributiva, e cioè che quest’ultima sia “grave” e che sia stata “definitivamente accertata” (il che vuol dire, apprezzata nel suo ammontare ed oggetto di una sentenza passata in giudicato o di un accertamento notificato alla parte interessata e che quest’ultima non sia in termini per contestare: v. T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 22 ottobre 2008 , n. 537; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 23 settembre 2008 , n. 231; Consiglio di Stato, VI, 716/08 citata da parte ricorrente).
Ciò premesso in diritto, si osserva, in fatto, che le comunicazioni intercorse da parte dell’INARCASSA verso il Comune di Rosarno, inerenti la posizione contributiva dell’Arch. Scerbo, risultano essere: una prima comunicazione di irregolarità contributiva (datata 5.2.2009); una seconda comunicazione, su richiesta del Comune, con la quale si precisa che la irregolarità contributiva era da intendersi riferita alla data della richiesta del Comune (3.3.2009); una terza nota (19 marzo 2009), con la quale si precisava che l’Arch. Scerbo era da intendersi non in regola alla data del 3-4/09/2008. A fronte di tali comunicazioni, la difesa del RTP ricorrente ha documentato che, con nota del 6 marzo 2009, l’Arch. Scerbo comunicava all’INARCASSA che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2004 alla data della nota, il professionista aveva intrattenuto esclusivamente rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con enti o soggetti pubblici, con esclusione di qualsiasi attività libero professionale assoggettabile all’emissione di fatture con relativa voce “CPA”. Ne conseguiva, da parte dell’INARCASSA, l’attestazione del 9 aprile 2009, inerente la regolarità contributiva dell’interessato, a far data dal 16 aprile 2004 e senza interruzioni.
Da come si può agevolmente rilevare dalla semplice esposizione della cronologia degli accertamenti, ha errato il Comune di Rosarno nel mancare ai consueti obblighi di garanzia della partecipazione al procedimento di riscontro della regolarità contributiva dei componenti il RTP, perché si è precluso l’utile accertamento circa la circostanza che il concorrente interessato da uno degli accertamenti di irregolarità contributiva si era tempestivamente reso parte diligente nel fornire all’INARCASSA ogni chiarimento in ordine alla propria posizione.
Ai fini delle spese di lite, va evidenziato, comunque, che l’interessato non ha, a sua volta, adottato le regole elementari di prudenza nel tenere informato il Comune della sua attività di chiarimento svolte presso l’INARCASSA, visto che sapeva, o comunque poteva rappresentarsi secondo diligenza, che il Comune aveva in corso i riscontri di regolarità contributiva; altrettanto evidentemente, emerge dalle difese del Comune come la stessa INARCASSA abbia contribuito a sviare l’azione del procedimento posto che ha emanato certificazioni ed attestazioni, nello stesso periodo di tempo, incomplete o, comunque, insufficienti.
Tuttavia, è altrettanto indubbio che se il Comune avesse assolto ai propri doveri di assicurare la piena partecipazione al procedimento, quantomeno avvisando per tempo il RTP della decisione di revocare l’aggiudicazione provvisoria e procedere alla sua esclusione (attività, quest’ultima che peraltro è stata posta illegittimamente in essere dopo aver determinato l’aggiudicazione definitiva a favore del RTP odierno controinteressato e dunque con ulteriore violazione del necessario procedimento), gli interessati si sarebbero sicuramente potuti rendere parti diligenti e apportare i necessari contributi partecipativi, concorrendo a garantire l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, salvaguardandone i risultati anche rispetto alle insufficienze di amministrazioni terze, nell’interesse pubblico, cosa che, peraltro, è proprio ciò che le norme sul procedimento amministrativo si propongono di salvaguardare.
Ne consegue, dunque, che sono fondate le censure dei primi tre motivi di ricorso, mentre parte ricorrente non ha interesse all’esame delle ulteriori censure che sono inerenti a questioni relative alla posizione del RTP in seno al procedimento amministrativo che non sono più rilevanti ai fini della decisione sulla lite.
III) Con i motivi aggiunti vengono censurati ulteriori ragioni dell’esclusione, relative alla asserita irregolarità del componente del RTP dott. D’Angelo che risulterebbe evasore totale della TARSU presso il Comune di residenza (Reggio Calabria).
Secondo la difesa del Comune, i motivi aggiunti sarebbero inammissibili in quanto la situazione del dott. D’Angelo non è stata formalizzata in un provvedimento di esclusione vero e proprio, essendo oggetto di una mera comunicazione avente valore interlocutorio.
L’eccezione va disattesa ed il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato ammissibile.
Invero, di norma, la pacifica giurisprudenza esclude la rilevanza della integrazione dei motivi del provvedimento amministrativo per il tramite delle difese in giudizio da parte dell’Amministrazione (da ultimo TAR Piemonte, Torino, II, 30 ottobre 2009, nr. 2356 e Consiglio di Stato, VI, 19 agosto 2009, nr. 4993), ed è parimenti costante nell’escludere la lesività di mere comunicazioni prive del valore di provvedimento, ossia prive del carattere dispositivo dell’interesse pubblico tutelato.
Tuttavia, nel regime processuale attuale, segnato dalla potenziale irrilevanza delle invalidità procedimentali che sono sanabili nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 21 octies l. 241/90, diviene concretamente lesiva quella motivazione postuma di un provvedimento già impugnato, che venga dedotta in giudizio, per il tramite delle difese o per il tramite di atti provenienti comunque dall’Amministrazione resistente, allo scopo di dimostrare (anche in via di eccezione) la sostanziale correttezza del provvedimento impugnato o, correlativamente, la carenza di interesse alla decisione del ricorso, in capo alla parte ricorrente.
Nel caso di specie, il Comune ha comunicato la sussistenza di una asserita irregolarità contributiva del dott. D’Angelo come una “ulteriore” ragione di esclusione del RTP ricorrente, irregolarità che, seppure rilevata dalla stazione appaltante in atto separato rispetto al provvedimento di esclusione, laddove accertata ed effettiva determinerebbe quantomeno la carenza di interesse dei ricorrenti alla decisione sul gravame, in quanto la successiva riedizione del potere non potrebbe comunque consentire a questi ultimi l’ottenimento del bene della vita cui aspirano (e che, infatti, viene anche dedotta in giudizio quale eccezione difensiva, proprio a tali fini).
Pertanto, correttamente parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti la nota con la quale si evidenzia la sussistenza della irregolarità contributiva di un ulteriore componente del RTP escluso.
IV) Nel merito, il ricorso per motivi aggiunti è fondato.
Infatti, la pretesa irregolarità del componente del RTP è correlata ad una situazione di asserita evasione TARSU che non ha formato oggetto di accertamento, da parte del Comune capofila, in contraddittorio con l’interessato, e che è stata per la prima volta rappresentata solamente in pendenza di giudizio, pur essendo stata ricevuta dal predetto Comune di Rosarno il 23 marzo 2009 (prot. 5770).
A tale proposito, peraltro, l’interessato deduce di essere in regola, di non essere mai stato messo a conoscenza dell’esistenza del debito e di non avere mai ricevuto una “cartella” TARSU. Il Collegio osserva, a riscontro delle difese di parte ricorrente, che dalle comunicazioni che il Comune di Rosarno ha documentato avere scambiato con il Comune di Reggio Calabria, non emerge alcun elemento, da parte di quest’ultimo, che giustifichi il primo nel ritenere che l’asserita “evasione totale” della TARSU è stata definitivamente accertata e tale circostanza, poiché è costitutiva della fattispecie, avrebbe dovuto essere oggetto di accertamento nel procedimento amministrativo.
Inoltre, il relativo onere della prova incombe, secondo i principi generali, sul Comune che la invoca a fondamento dell’esclusione dei ricorrenti o, comunque, a fondamento dell’eccezione di carenza di interesse alla pronuncia sollevata in giudizio.
Nel richiamare quanto già accennato sopra e cioè la necessità che nell’accertamento delle irregolarità contributive eventualmente ostative alla conferma dell’aggiudicazione provvisoria ed alla conseguente stipula del contratto, si rispetti il pieno contraddittorio con l’interessato, si osserva che, sono da disattendersi le difese dei controinteressati o del Comune stesso: non rileva infatti la circostanza che alla Stazione appaltante sarebbe interdetta ogni valutazione in merito alla violazione tributaria, essendo essa vincolata alla sola dichiarazione di scienza contenuta nell’attestazione della sua esistenza acquisita agli atti, e non disponendo essa di spazi di valutazione in ordine alla gravità di tale violazione, perché, come si è ritenuto prima, la Stazione appaltante è comunque obbligata ad accertare la sussistenza del requisito della definitività dell’accertamento delle violazioni tributarie ed a tali fini deve rispettare il principio del giusto procedimento (quindi, in presenza di contestazioni, deve accertare presso l’Autorità competente, le date dell’avvenuta notifica degli accertamenti tributari e l’esistenza o meno di un contenzioso attivo).
Quest’ultimo aspetto, nella fattispecie in esame ed in riferimento al componente del RTP dott. D’Angelo è stato del tutto omesso.
Consegue a quanto sopra che i motivi aggiunti sono fondati e come tali da accogliersi, unitamente al ricorso principale, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
Nella riedizione del potere che consegue all’annullamento degli atti, il Comune di Rosarno provvederà ad accertare la posizione di regolarità contributiva del componente del RTP Dott. D’Angelo nel contraddittorio tra le parti e nel rispetto di quanto statuito con la presente decisione.
Quanto esposto e ritenuto in parte motiva, relativamente al ricorso introduttivo, costituisce giusto motivo per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, ACCOGLIE il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe e, per l’effetto, ANNULLA gli atti ed i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Vitellio, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009






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