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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 25 novembre 2009 n. 1966
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi
Angelo Borghero (avv.ti P. Guarino e E. Mura) c/ il Comune di Carloforte (avv.ti M. Barberio e S. Porcu) e nei confronti di Salvatore Puggioni ed
altri (n.c.)


Comune e provincia - Organi - Consiglio – Presidente – Revoca – In caso di costituzione di un gruppo consiliare autonomo e di assunzione del ruolo di capogruppo - Legittimità – Non sussiste - Ragioni

In tema di revoca dall’ufficio di Presidente del Consiglio comunale, non può costituire grave motivo idoneo a legittimare la revoca il mero fatto che il Presidente abbia costituito un gruppo consiliare autonomo del quale ha assunto il ruolo di capogruppo, non potendosi ritenere che tale circostanza - per ciò sola - possa alterare la funzione istituzionale, neutrale e super partes, del Presidente del Consiglio Comunale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 908 del 2009, proposto da:

 

Angelo Borghero, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Guarino e Elisabetta Mura, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro



Il Comune di Carloforte in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Barberio e Stefano Porcu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

nei confronti di
Salvatore Puggioni, Adriano Rivano, Peppino Concas, Nicolfranco Ghigino, Antonio Napoli, Francesco Biggio, Anna Maria Scopelliti, Cesare Rombi, Francesco Granara, Marco Simeone, Battista Rossino, Carlo Aste, Patrizia Congiu, nella loro qualità di Consiglieri comunali, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione del Consiglio Comunale di Carloforte n. 31 del 10 agosto 2009, notificata il 10 agosto 2009, con la quale si disponeva la revoca del signor Angelo Borghero dalla carica di Presidente del Consiglio comunale e di tutti gli atti precedenti o conseguenti;

e per la condanna
del Comune di Carloforte, in persona del Sindaco in carica, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carloforte;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/10/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti, ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, della possibilità di definizione della controversia con sentenza succintamente motivata;

Il ricorrente, in data 13 novembre 2007, veniva eletto Presidente del Consiglio comunale di Carloforte.
In data 10 agosto 2009, con la deliberazione impugnata il ricorrente veniva revocato dalla suddetta carica, in considerazione del fatto che il medesimo avrebbe tenuto una serie di condotte che dimostrerebbero un atteggiamento poco compatibile con il ruolo istituzionale super partes che gli compete e che costituirebbero violazione di regole comportamentali connaturate alla carica, tali da minare in maniera irreparabile la necessaria credibilità di garante del corretto funzionamento dell'organo consiliare.
In particolare, nella deliberazione impugnata si evidenziano quattro episodi a sostegno della revoca.
Il primo episodio è avvenuto in data 3 ottobre 2007, durante una seduta consiliare, allorché il ricorrente avrebbe espresso parole caratterizzate da particolare durezza nei confronti del capogruppo di opposizione.
Il secondo episodio è avvenuto in data 10 luglio 2009, durante la seduta consiliare dedicata all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2008, allorché il ricorrente avrebbe espresso parole caratterizzate da forte spirito polemico nei confronti dell'operato del Sindaco e dell’Amministrazione, manifestate tra l'altro con espressioni quali "il bilancio consuntivo 2008, così come formulato, non è veritiero".
Il terzo episodio è avvenuto in data 10 luglio 2009, durante la medesima seduta consiliare, allorché il ricorrente ha comunicato a tutti i Consiglieri l'invio al suo indirizzo di una lettera firmata dall'ingegnere Pinna, senza rivelarne pubblicamente il contenuto riservato, ma esponendo volutamente l'episodio al clamore del pubblico ed delle telecamere presenti.
Il quarto episodio è avvenuto in data 10 luglio 2009, sempre durante la medesima seduta consiliare, allorché il ricorrente ha comunicato di voler costituire, come poi ha effettivamente costituito,un gruppo consiliare autonomo con un altro consigliere, del quale ha assunto il ruolo di capogruppo.
Col ricorso in esame si chiede l'annullamento della deliberazione indicata in epigrafe n. 31 del 10 agosto 2009 di revoca del ricorrente dalla carica di presidente del Consiglio comunale e si chiede la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.
La domanda impugnatoria è fondata.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano i "gravi e comprovati motivi" che possono legittimare la revoca del Presidente del Consiglio Comunale.
I primi tre motivi posti a fondamento della deliberazione impugnata non presentano il suddetto connotato di gravità ed altresì non si ritiene che rilevino al fine di comprovare ed evidenziare un'alterazione o sviamento della funzione istituzionale neutrale e super partes propria del Presidente del Consiglio comunale, anche senza voler considerare che il primo episodio attiene comunque ad un momento anteriore alla nomina del ricorrente nell'incarico in questione.
Identiche considerazioni devono essere operate anche avuto riguardo al quarto motivo posto a fondamento della deliberazione impugnata, relativamente al quale la difesa dell’Amministrazione comunale, nella propria memoria, ha insistito, in modo particolare, al fine di evidenziare l'idoneità del medesimo a supportare la deliberazione impugnata, quale giusta causa di revoca del ricorrente.
Deve invece ritenersi che il mero fatto che il ricorrente abbia costituito un gruppo consiliare autonomo del quale ha assunto il ruolo di capogruppo, non possa costituire grave motivo idoneo a legittimare la revoca in questione, non potendosi ritenere che tale circostanza - per ciò sola - possa alterare la funzione istituzionale neutrale e super partes del Presidente del Consiglio Comunale, posto che, in ogni caso, quest'ultimo, in quanto Consigliere comunale, non può che essere necessariamente espressione di una corrente politica e fermo restando che quest'ultima obiettiva e necessitata circostanza non deve comunque pregiudicare il ruolo di garanzia neutrale e super partes che tale soggetto deve svolgere nella funzione istituzionale di Presidente del Consiglio comunale.
Solamente nell'ipotesi in cui risultasse provato che - a seguito della menzionata costituzione di un gruppo consiliare autonomo e del conseguente ruolo di capogruppo assunto - la funzione istituzionale neutrale e super partes di Presidente del Consiglio comunale sia stata - in concreto - scorrettamente svolta, potrebbe ritenersi sussistente il presupposto dei "gravi e comprovati motivi" al fine della legittima revoca dalla predetta carica, circostanza che - si ribadisce - nel caso di specie, non risulta, allo stato, sussistente.
Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure mosse in proposito dal ricorrente ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso, in tale parte, deve essere accolto, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata.
Inammissibile per genericità risulta la domanda di risarcimento del danno.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione comunale resistente e sono liquidate come in dispositivo, mentre devono essere interamente compensate nei confronti dei controinteressati.

P.Q.M.



accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla la deliberazione impugnata.
Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.
Condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi euro 2000 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Spese compensate nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Marco Lensi, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2009



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