REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2009, proposto da:
P. L., P. M. A., P. D. e P. S., nella loro qualità di eredi di C. P., rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Pateri, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Alghero n. 29;
contro
Poste Italiane S.p.a. Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Rosa Fatma Verardi, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Poste Italiane in Cagliari, via Brenta - Palazzo Poste; Poste Italiane S.p.a. Sassari;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.a.r. Sardegna n. 864/2000 del 12.10.2000, passata in giudicato, con la quale è stato dichiarato il diritto del defunto Pisano Costantino alla percezione del compenso previsto per un lavoratore delle Poste di qualifica corrispondente e determinato in un’ora al dì per sei giorni la settimana, dal quinquennio precedente il 23.06.1988, fino alla data del ricorso, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti all’effettivo soddisfo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.a. Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza alla sentenza del T.a.r. Sardegna n. 864/2000.
In data 24.02.2009, hanno provveduto a notificare diffida a Poste Italiane s.p.a.
Secondo l’esposizione dei ricorrenti, il termine è trascorso inutilmente e pertanto chiedono che il T.a.r. voglia ordinare all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla predetta sentenza.
Si è costituita Poste Italiane s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 07.10.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa di Poste Italiane s.p.a.. L’eccezione si fonda sullo status di società privata di Poste Italiane s.p.a. e, pertanto, il giudizio di ottemperanza, nel caso oggetto della presente vicenda controversa sarebbe inammissibile poiché si avrebbe una eccessiva dilatazione del concetto di “autorità amministrativa” prevista dagli artt. 27 R.D. n. 1054/1924 e 37 L. 1034 del 1971.
L’eccezione è infondata.
Ritiene il Collegio di aderire all’orientamento contenuto nella recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 novembre 2006, n. 6818, secondo cui il termine “autorità amministrativa” di cui all’art. 37 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 relativo al ricorso per l’ottemperanza, va inteso in senso lato, dovendosi ricomprendere in essa pure quel soggetto privato succeduto a un soggetto pubblico e tenuto ad adempiere a un giudicato amministrativo contenuto in una sentenza di primo grado pronunciata in un giudizio instaurato proprio nei confronti del soggetto pubblico.
Segue da ciò l’ammissibilità del ricorso proposto.
Nel merito il ricorso, regolarmente notificato a Poste Italiane, risulta fondato non avendo la parte intimata fornito alcuna prova di aver adempiuto all’obbligo di pagare tutte le competenze residue dovute ai ricorrenti in forza della sentenza n. 864/2000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
Risulta solo una fitta corrispondenza tra le parti in causa che, lungi dal provare l’esatto adempimento dell’obbligo che scaturisce dalla sentenza, prova al contrario che tale adempimento non è avvenuto. A nulla possono valere le numerose note citate da Poste Italiane, volte a contestare l’asserita inerzia dei ricorrenti poiché:
Poste Italiane era onerata al rispetto della decisione con obbligo di mettere in atto tutte le modalità più opportune per giungere al risultato;
è accertata l’incompleta esecuzione del comando contenuto nella sentenza.
Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente obbligo di Poste Italiane s.p.a. di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 864/2000, nel rispetto delle statuizioni in essa contenute, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
In caso di perdurante inerzia verrà nominato da questo Tribunale Amministrativo Regionale, su semplice richiesta della difesa dei ricorrenti, il Commissario ad acta, che provvederà sia alla determinazione/quantificazione delle somme ancora dovute (in modo coerente al decisum della pronunzia giurisdizionale) sia alla loro liquidazione, con accessori di legge. Le spese del Commissario ad acta verranno poste a carico di Poste Italiane s.p.a..
Il contegno complessivo delle parti, l’evolversi dei fatti e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto come in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, dichiara, l’obbligo di Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza n. 864/2000 mediante l’emanazione di tutti gli atti occorrenti al pagamento delle somme residue spettanti ai ricorrenti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei crediti fino al saldo, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nelle camere di consiglio dei giorni 07/10/2009 e 21/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore