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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 25 novembre 2009 n. 1957
Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio
C. F. (avv.ti A. Ingianni, G. M. Lauro e C. Savona) c/ Regione Autonoma della Sardegna
(avv.ti T. Ledda e S. Sau); Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale e
Direttore del Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera, Osservatorio Epidemiologico
(n.c.)


Farmacia e farmacisti – Graduatorie idonei all’assegnazione di sedi – Omesso interpello – Art. 2, L. 28 ottobre 1999 n. 389 - Illegittimità - Sussiste

Ai sensi dell’art. 2, L. 28 ottobre 1999 n 389, che prevede che per l'assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche (…) i candidati risultati idonei, entro sessanta giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l'ordine di graduatoria, deve ritenersi illegittimo il comportamento della P.A. che ha omesso tale interpello (nella specie, la P.A. aveva eccepito la pendenza di ricorsi giurisdizionali sulle graduatorie degli idonei all’assegnazione di sedi farmaceutiche).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 349 del 2009, proposto da:
C. F., rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Ingianni, Giovanni M. Lauro e Cecilia Savona, presso lo studio dei quali in Cagliari, via Salaris n. 29, è elettivamente domiciliata;

contro



Regione Autonoma della Sardegna
, in persona del Presidente pro tempore della Regione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Ledda e Sonia Sau, dell’ufficio legale dell’ente, presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n. 69, è elettivamente domiciliata;

 

Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, in persona dell’Assessore in carica e Direttore del Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera, Osservatorio Epidemiologico, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’intimata amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento relativo all’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui al concorso bandito con determinazione 27/10/2005 n°1615 del direttore del Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera, Osservatorio Epidemiologico.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per alla camera di consiglio del 7/10/2009 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avvocato C. Savona per la ricorrente e l’avvocato T. Ledda per l’amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Considerato:
a) che determinazione 27/10/2005 n°1615 il direttore del Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera, Osservatorio Epidemiologico ha bandito un concorso per la formazione di un elenco di idonei da utilizzare per l’assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;
b) che con determinazione 30/1/2008 n° 2194/21, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda del 23/2/2008 il medesimo Direttore ha rettificato la graduatoria degli idonei al detto concorso già precedentemente approvata;
c) che nella detta graduatoria la dr.ssa Floris figura inserita al quinto posto;
d) che con determinazione 18/12/2008 n° 27125/1196, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda in data 20/1/2009, la menzionata autorità ha effettuato la ricognizione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione da assegnare agli idonei del concorso di cui sopra;
e) che in base all’art. 2 della L. 28/10/1999 n° 389, “Per l'assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche … i candidati risultati idonei, entro sessanta giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l'ordine di graduatoria”;
f) che nel caso di specie il detto termine qualunque sia il dies a quo da considerare (quello della data di pubblicazione della delibera di approvazione della graduatoria degli idonei ovvero quello della data di pubblicazione della determinazione concernente la ricognizione delle sedi farmaceutiche) è ormai abbondantemente trascorso;
g) che a tutt’oggi, nonostante apposita diffida a provvedere notificata dall’interessata (peraltro non necessaria), l’amministrazione regionale non ha ancora provveduto ad interpellare gli idonei al concorso;
h) che l’inerzia dell’amministrazione è priva di qualunque giustificazione e quindi illegittima;
i) che nessun valore scusante può essere attribuito alle considerazioni svolte dall’intimata amministrazione nella memoria difensiva depositata in giudizio in data 16/5/2009, laddove si asserisce che il comportamento inerte troverebbe fondamento nell’esigenza di attendere la definizione del contenzioso insorto contro gli atti della procedura concorsuale e quelli concernenti la revisione delle piante organiche, atteso che, com’è noto, i provvedimenti amministrativi non sospesi (come quelli di specie) sono idonei a produrre tutti i loro effetti giuridici;
l) che, pertanto, il ricorso merita accoglimento;
m) che, conseguente, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere ad interpellare i candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra secondo l'ordine di graduatoria, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione stessa.
n) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Autonoma della Sardegna ed il conseguente obbligo della medesima amministrazione di provvedere ad interpellare i candidati risultati idonei nel concorso di cui in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore Generale, della Direzione Generale della Sanità, dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, il quale provvederà a concludere il procedimento nel successivo termine di 60 giorni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 7/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2009


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