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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 7 dicembre 2009 n. 2013
Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim
Z. G. (avv. R. Murgia) c/ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -
Ufficio Motorizzazione Civile Cagliari (Avv. Dist. St.)


1. Circolazione stradale – Patente di guida – Procedimento di revisione ex art. 128 del CdS -Irragionevole durata – Illegittimità

 

2. Circolazione stradale – Patente di guida – Provvedimento di revisione ex art. 128 del CdS – Presupposti – Mera infrazione isolata – Insufficienza - Puntuale motivazione - Necessità

1. Il termine per la conclusione del procedimento di revisione della patente di guida deve essere congruo (nella specie, il Collegio ha giudicato eccessivo il lasso di tempo trascorso tra la data di effettuazione del sinistro (11 giugno 2007) ed il momento della notifica del provvedimento di revisione della patente (26 luglio 2008)

 

2. In materia di revisione della patente di guida, una sola infrazione alle norme del Codice della strada, anche se di una certa rilevanza, non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino, che richiede, pertanto, una puntuale motivazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2008, proposto da:

 

Z. G., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri N.54;

contro



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Ufficio Motorizzazione Civile Cagliari;, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-del provvedimento del Direttore Ufficio Motorizzazione civile di Cagliari del 14.7.2008, notificato il 26.7., con cui è stata disposta la REVISIONE della PATENTE DI GUIDA ;
-del provvedimento del DG Ministero Trasporti del 7.10.2008, notificato il 12/11, di RIGETTO del RICORSO GERARCHICO avverso il provedimento del 14.7.08;
e di ogni ulteriore atto presupposto, connesse consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/10/2009 la dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori V. Tosini, , in sostituzione, per il ricorrente, e l’avvocato dello Stato Tenaglia per l’amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Il ricorrente lavora alle dipendenze di una società(Sirti) con le mansioni di autista ed è titolare di patente di guida “ DE “. Afferma, in particolare, in ricorso di essere titolare di patente di guida dal 1982 senza aver mai subito alcuna sanzione per violazione del codice della strada e non ha mai causato alcun sinistro stradale, sino all’episodio accaduto l’11 giugno 2007.
Quel giorno egli lavorava nel “cantiere” della strada statale 131 nei pressi di Sanluri; dovendosi spostare con il mezzo di lavoro (dotato di gru incorporata) da una zona all’altra del medesimo cantiere e avendo trovato uno scavo appena realizzato lungo la pista utilizzata per i transiti, fu costretto ad uscire dall’area recintata chiusa completamente al traffico ed a percorrere un breve tratto di strada (circa 600 m.), sempre di zona “cantiere”, ma aperta al traffico (esattamente dal Km. 41. 200 al Km. 41. 800). Per tale spostamento, operato in un’area segnalata al traffico come “cantiere” ( da “segnali provvisori” di nonchè di ) il ricorrente non abbassò completamente la gru posizionata sopra il mezzo di cui era alla guida ( cosa che avrebbe fatto solo in caso di spostamento eseguito su strada aperta al traffico senza restrizioni).
Durante tale passaggio (in strada) la gru ha urtato un cartello stradale (di preavviso di intersezione extraurbana), determinandone la sua caduta. In coincidenza sopraggiungeva un’automobile-Mercedes (nella corsia di sorpasso) che stava sorpassando –in violazione del divieto di cantiere, specificamente segnalato- l’automezzo guidato dal ricorrente, che è rimasta coinvolta nell’incidente (il cartello stradale è caduto sopra il parabrezza del veicolo in sorpasso, causando sia gravi lesioni al conducente sia danni all’automezzo).
Al ricorrente è stata comminata la sanzione amministrativa in applicazione dell’articolo 164 del codice della strada (in quanto circolava non impedendo che la gru montata sopra il veicolo sporgesse al di fuori della sagoma dello stesso). A tale sanzione è seguita la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per quattro mesi (sospesa dal giudice di pace di Sanluri in attesa di sentenza di merito).
Il 26 luglio 2008, ad un anno ed un mese dalla data del sinistro al ricorrente è stato notificato il provvedimento del 14/7/2008 del direttore dell’ufficio della motorizzazione civile di Cagliari che ha disposto la revisione della patente di guida di cui è titolare il ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica. In tale provvedimento la descrizione del sinistro sarebbe avvenuta in modo erroneo, affermandosi che il ricorrente “trasportava oggetti che sporgevano oltre la sagoma del mezzo demolendo segnaletica bandiera causando lesioni a conducente veicolo - senso opposto -”.
Il ricorrente ha impugnato in via gerarchica il 12-19 agosto 2008 il provvedimento di revisione della patente di guida, ricorso che è stato respinto con decreto n. 101 del dirigente ministeriale del 7 ottobre 2008.
Con ricorso giurisdizionale notificato il 6 dicembre 2008 e depositato il successivo 12/12 sono state formulate le censure (riproponendo quelle formulate in via amministrativa –in sede gerarchica-):
eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di motivazione ingiustizia manifesta;
il ricorrente non ha mai subito alcuna sanzione dal 1982, anno in cui ha conseguito la patente; trattasi di unico episodio nella vita di conducente – il ricorrente esercita l’attività di autista; la circostanza che il sinistro accaduto fosse un episodio isolato non è stata tenuta in alcun conto né nel provvedimento che ha imposto la revisione della patente, né in sede gerarchica;
eccesso di potere per travisamento dei fatti – omessa valutazione della dinamica dell’accaduto in sede gerarchica; l’autoveicolo colpito dal cartello stradale si trovava in fase di sorpasso, cioè in violazione di un divieto debitamente segnalato ed in violazione di una elementare regola di condotta prudenziale, in quanto transitava in una zona specificamente segnalata come “cantiere”; tale circostanza specifica è riportata nel prontuario per la rilevazione degli incidenti stradali redatto dagli agenti della polizia stradale di Sanluri, i quali hanno precisato che l’autoveicolo si trovava in corsia di sorpasso (cfr. pag. 2 e voce “dinamica”); nel tratto di strada era presente segnaletica con divieto di sorpasso ed era altresì installata “segnaletica temporanea” verticale ed orizzontale di colore giallo con indicazione ; - la condotta del conducente del veicolo Mercedes non è stata in alcun modo considerata, sebbene fosse gravemente colposa; tale condotta è stata sicuramente concausa rilevante se non addirittura determinante in ordine all’evento e ai danni, in quanto se la vettura non si fosse trovata in corsia di sorpasso il cartello stradale sarebbe semplicemente caduto sul sedime stradale; nel provvedimento impugnato si afferma erroneamente, invece, che la Mercedes coinvolta nel sinistro percorreva “il senso opposto di marcia”, circostanza del tutto falsa;
il provvedimento di revisione non considera che il ricorrente fa l’autista di mestiere da tanti anni e che si è trattato di un fatto del tutto isolato;
il provvedimento è stato adottato oltre un anno dopo la verificazione del sinistro – irragionevolezza della tardiva decisione in considerazione della natura cautelare dell’atto;
mancanza di motivazione nella decisione di rigetto del ricorso gerarchico; mancanza di corretta istruttoria – travisamento dei fatti.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, sostenendo, con relazione dell’ufficio, la legittimità dei provvedimenti assunti ed evidenziando che la condotta del ricorrente sarebbe da ritenere ancor più grave in quanto trattasi di un “professionista”, che ha determinato il sinistro per non aver preventivamente ripiegato il braccio della gru, causando 60 giorni di cure ed una mutilazione permanente al conducente dell’altro veicolo.
Con ordinanza n. 517 del 18 dicembre 2008 il provvedimento impugnato è stato provvisoriamente sospeso, in considerazione della sentenza pronunciata, nella stessa materia (e specificamente in ordine alla tardiva assunzione del provvedimento di revisione), dallo stesso Tar Sardegna n. 1724 del 12 agosto 2008.

DIRITTO



A prescindere dalla difforme ricostruzione delle cause dell'incidente, il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame risulti assorbente la circostanza dell’eccessivo lasso di tempo trascorso tra la data di effettuazione del sinistro (11 giugno 2007) ed il momento della notifica del provvedimento di revisione della patente (26 luglio 2008). Complessivamente sono decorsi ben 13 mesi, cioè un periodo di tempo che non si ritiene possa essere qualificato “congruo” per l'espletamento dell'istruttoria del procedimento ex articolo 128 del codice della strada.
Tale norma prevede che “ Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4°, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida . L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 78,00 a Euro 311,00. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida . Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
Questo Tribunale, affrontando vertenze analoghe, ha confermato, anche nel corso del 2009, un orientamento preciso (cfr. sentenza I sez. 9.10.2009 n. 1524; 12 giugno 2009 , n. 970; e, in sede cautelare, ordinanze n. 230 del 27.5.2009; n. 137 del 8.4.2009), in considerazione della recente giurisprudenza maturata in materia.
Due sono i profili che, in generale, sono stati considerati rilevanti:
-decorso di un tempo “congruo” fra compimento del sinistro e notifica della revisione;
-necessità di peculiare motivazione in caso di unicità dell'infrazione.
La necessità di rispettare un termine “congruo” è stata espressamente affermata sia dal Tar Veneto III sez. 11.11.2008 che dal TAR Sardegna n. 1724 del 12.8.2008, nonché dal C.S., VI, 8.9.2006 n. 5225; orientamento ribadito, di recente, da questa sezione con sentenze n. 1524 del 9.10.2009 e del 24.10.2009 n. 1563.
Inoltre la tesi che ha prevalso (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 22 settembre 2008 , n. 2001; T.A.R. Campania, sez. V, 26 marzo 2007 , n. 2830; T.A.R. Lombardia, sez. III, 26 aprile 2006 , n. 1078; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 29 giugno 2006, n. 1350; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 24 ottobre 2005 , n. 3886) sostiene che “una sola infrazione alle norme del Codice della strada, anche se di una certa rilevanza, non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino, che richiede, pertanto, una puntuale motivazione”.
Anche il Tar Sardegna coerente con questa linea, ha affermato la necessità di una puntuale motivazione: “L’amministrazione deve motivare il provvedimento di revisione della patente di guida indicando le ragioni che inducono a dubitare della idoneità tecnica o della sussistenza dei requisiti fisici e psichici in capo al trasgressore” (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 12 giugno 2009, n. 970 e n. 2006 del 17.11.2008).
La motivazione del provvedimento che impone la revisione è inadeguata, nel caso di specie, sotto il profilo della valutazione dei fatti posti a base dell'atto, valutazione dalla quale dovrebbero, invece, risultare le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a dubitare della sussistenza «dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica» (art. 128 del codice della strada ).
Occorre che «l'atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura latamente discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, sia comunque correlato alla presenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l'idoneità tecnica del conducente alla guida» (cfr. Cons. St., sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2189; Tar Sardegna 17 novembre 2008, n. 2006 e 29 giugno 2006, n. 1350).
Nel caso di specie, l'impugnato provvedimento con il quale si è disposta la revisione della patente di guida ed il successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, circostanziato, in ordine ai fatti, sono insufficienti, limitandosi:
-il primo a richiamare la comunicazione della Polizia Municipale di Sanluri, dove si segnalava che il guidatore“trasportava oggetti che sporgevano oltre la sagoma” causando lesioni a “conducente veicolo senso opposto” (circostanza non coincidente con i rilievi – trattandosi in realtà di sorpasso avvenuto in violazione del divieto-);
-il secondo, eliminata sì la precisazione errata, ha però confermato il provvedimento di revisione, senza precisare la reale dinamica.
L’unica differenza (fra i due provvedimenti) è quindi l’avvenuta eliminazione (nel secondo) del riferimento alla (sola) percorrenza “in senso opposto” del veicolo lesionato, ma senza menzionare (e valutare) che tale veicolo si trovava in sorpasso vietato; non è stata, dunque, considerata e soppesata (nel primo provvedimento, anzi, sono stati travisati i fatti) la corretta dinamica dell’incidente; in ordine agli effetti che si sono prodotti sussiste la corresponsabilità dell’altro conducente nella violazione del divieto di sorpasso –per le molteplici limitazioni presenti sul posto cfr. pag. 3 del prontuario/verbale dep. in giudizio sub doc. 8 fascicolo del ricorrente; per la dinamica vedasi la descrizione dell’incidente nel medesimo verbale, ove si precisa che la Mercedes circolava nella corsia di sorpasso e che solo dopo l’autovettura “si arrestava con la parte anteriore rivolta in direzione opposta all’originario senso di marcia”-).
In particolare si evidenzia che la strada è stata descritta nel verbale come a “doppia carreggiata separata da spartitraffico rilevato – due corsie per senso di marcia”,
inoltre la segnaletica presente era la seguente “ normale e temporanea” – “”inizio segnaletica Km. 41. 700 - Fine segnaletica Km. 40. 800” – “verticale: limite di velocità massima 70 km/h; divieto di sorpasso; lavori in corso; limite massimo di velocità 50 km/h; lavori in corso + mezzi di lavoro in azione; lavori in corso; fine cantiere;” - “ orizzontale: strisce continue di margine; striscia discontinua di mezzeria; segnaletica di colore giallo”.Ne consegue che, unitamente al profilo temporale, sussiste un aspetto di non corretta ricostruzione dell’incidente (nel suo complesso); e la condotta del ricorrente rileva, in particolare, in relazione alla specifica situazione nella quale si sono svolti i fatti.
Constatato che nella fattispecie in esame non risultano rispettati, dall’Amministrazione, i succitati profili sia di tempo (in particolare risulta eccessivo l’impiego di 13 mesi per pervenire alla decisione di imporre la revisione) che di corretta analisi dell'accaduto, il ricorso va accolto ed il provvedimento di revisione annullato.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’ integrale compensazione delle spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso e, conseguentemente, annulla il provvedimento di revisione impugnato.
Spese ed onorari di giudizio compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2009

 

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