REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2002, proposto da:
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri N.54;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMANDO REGIONALE SARDEGNA GUARDIA DI FINANZA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;
per l'annullamento
della determinazione n. 32.684 del 23 settembre 2002, notificata il 27/9, con la quale il Comandante della Guardia di Finanza della regione Sardegna respingeva il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente il 3 settembre 2002;
della determinazione n. 30.571 del 2 agosto 2002 con la quale il Comandante del reparto tecnico logistico della Sardegna infliggeva all’appuntato ricorrente la SANZIONE DISCIPLINARE DELLA CONSEGNA DI RIGORE PER GIORNI 7;
e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale;
e per la declaratoria
dell’ illegittimità della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Regionale Sardegna Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/11/2009 la dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Murgia per il ricorrente e avv. dello Stato Lorusso per l’amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I fatti accaduti il 3 agosto 1999 (una lite fra il capo officina maresciallo Walter Solinas e l’appuntato ricorrente Angelo Musiu) hanno determinato l’instaurazione di un procedimento penale a carico del ricorrente, accusato del reato di “disobbedienza pluriaggravata continuata” e di “insubordinazione con ingiuria pluriaggravata”.
In sede penale il ricorrente è stato assolto (per la precisione in primo grado veniva condannato dal Tribunale militare di Cagliari, il 26 aprile 2001, ma solo per il reato, meno grave, di “disobbedienza” ed assolto per l’ “insubordinazione” ; mentre la Corte d’appello militare di Roma, il 20 dicembre 2001, assolveva l’imputato anche per il reato di “disobbedienza”).
Nonostante la peculiare e rilevante motivazione della sentenza di assoluzione (specifica in relazione alla grave situazione familiare nella quale si trovava a vivere il ricorrente, ormai da molti anni a causa della moglie invalida, allettata e collegata ad una pompa per la sopravvivenza –in casa-) l’appuntato Musiu veniva sottoposto a procedimento disciplinare per violazione del Regolamento militare di disciplina e condannato alla sanzione della consegna di rigore per giorni sette, per violazione del Capo II art. 65 n. 1 (All. C – n. 22) e n. 7 sub B del Regolamento di Disciplina Militare.
Il contrasto fra il superiore ed il subordinato nacque dall’ordine del maresciallo Solinas di eseguire un intervento tecnico su di un’autovettura (impartito intorno alle ore 13, eseguito intorno alle ore 13,15 e terminato alle 13,35). Il ritardo di un quarto d’ora nell’inizio del lavoro (qui le tesi divergono) sarebbe scaturito, secondo il superiore, dal fatto che l’appuntato riteneva che non avrebbe potuto terminare l’incarico per le 13,45 ora in cui cessava l’orario di servizio; egli, incurante dell’ordine, si sarebbe allontanato dai locali, in quanto, si afferma sempre nella relazione del capo meccanico, il ricorrente avrebbe dichiarato di dover “andare al bar, in infermeria ed al bagno”. Alle 13.15 il ricorrente rientrava nei locali, iniziava i lavori e li terminava alle 13.35. A quel punto il capo meccanico riteneva di dover provvedere anche ad un ulteriore intervento sulla vettura (copertura posteriore sinistra e verifica impianto luci) ordinando al ricorrente di provvedere alla sostituzione del pneumatico. Il ricorrente avrebbe sindacato l’ordine di sostituzione e, vista l’ora tarda, si allontanava nuovamente per fare una telefonata. Nel frattempo lo stesso capomeccanico provvedeva alla sostituzione ed il ricorrente lasciava definitivamente il posto di lavoro alle ore 13.45. Nella relazione del Capo officina si afferma che il comportamento assunto dal militare è irriverente ed irrispettoso e, nonostante i ripetuti richiami verbali, egli persiste nei suoi atteggiamenti adducendo problemi personali.
Con ricorso gerarchico presentato il 3 settembre 2002 l’interessato impugnava la sanzione disciplinare irrogata.
Con decisione del 23 settembre 2002 il ricorso gerarchico è stato respinto senza alcuna motivazione. Con ricorso notificato il 15 novembre 2002 e depositato il successivo 4/12 la sanzione disciplinare è stata impugnata in via giurisdizionale, proponendo le seguenti censure:
eccesso di potere per manifesta ingiustizia essendo stata applicata senza tener conto dei più basilari principi di equità e solidarietà - la condotta del ricorrente è stata priva di qualsiasi connotazione di riprovevolezza, come riconosciuto ai giudici penali militari
DIRITTO
I fatti accaduti il 3 agosto 1999 devono essere necessariamente considerati alla luce della peculiare e gravissima situazione familiare nella quale il ricorrente si trovava ormai da diversi anni a vivere. Infatti la moglie del ricorrente (Loi Giulia, nata nel 1967), nel 1995, si ammalò gravemente in conseguenza di una emorragia cerebrale; si trovava immobilizzata a letto, in una condizione di semincoscienza, e collegata ad una complessa apparecchiatura che la manteneva in vita (“pompa per nutrizione enterale”, costantemente collegata, che necessitava, con continuità, di attenti controlli).
La signora era inoltre affetta, da circa 15 anni, da sclerosi multipla (come attestato da certificato ASL 8 del 17/12/1996 che riconosceva l’invalidità con totale permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita), con necessità di cure costanti.
Durante l’attività lavorativa del marito la signora Loi (che all’epoca dei fatti aveva solo 32 anni) era affidata alle cure dei genitori (già piuttosto anziani). La paziente era totalmente dipendente, incapace di comunicare, mangiare, deglutire (cfr. certif. Centro reg. per la diagnosi e cura della sclerosi multipla ASL 8 del 11.5.2001), con necessità di continua assistenza (igiene personale-decubito-…), con scala di disabilità di 9,5 su 10 (EDSS).
La signora è poi deceduta il 18.12.2007.
Per questa situazione il ricorrente aveva ottenuto la possibilità di svolgere un orario compatibile, solo nella prima fascia oraria dalle ore alle ore 7.30/14, in modo da poter essere presente e assistere l’inferma nella seconda parte della giornata. Egli era stato anche esonerato, per lo stesso motivo, dallo svolgere ore di straordinario.
A causa di tale pesantissima situazione, sia a livello psicologico che a livello materiale, il ricorrente doveva garantire tempestivamente la sua presenza casa, dopo le ore 14, senza possibilità di ritardi. In particolare l’operazione di controllo dell’apparecchiatura veniva svolta dal ricorrente al termine dell’orario di lavoro, in quanto i genitori della signora non erano in grado di farsi carico anche di tale specifica incombenza.
Oltretutto i coniugi avevano un figlio in tenera età.
Ciò che è grave è che la situazione familiare era ben conosciuta dal superiore-capo meccanico (tanto da richiedere il trasferimento dal suo ufficio, nella medesima relazione del 5 agosto 1999, in quanto “la sua presenza sarebbe poco rilevante ai fini dello svolgimento dei lavori a causa dei frequenti riposi medici ed assenze per motivi privati personali, con impossibilità di effettuare un’adeguata pianificazione dei lavori –le presenze mensili si ridurrebbero a 15/16 giorni effettivi”). La sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte militare d’appello di Roma (pagina 8) ha riconosciuto che “l’ordine impartito alle ore 13.45 era certamente vessatorio”. Si precisa in quella sentenza che “l’imputato a tale ordine non oppose un rifiuto ma chiese di allontanarsi qualche minuto per telefonare a casa, essendo preoccupato per le condizioni di salute della moglie”. Vi è da aggiungere, prosegue la sentenza d’appello, che “un’eventuale guasto della pompa di alimentazione se non riparato entro 7 ore avrebbe posto in pericolo la vita della paziente”. In sostanza veniva espressamente riconosciuto che l’imputato si era rifiutato di eseguire il lavoro (oggetto del secondo ordine impartito alle ore 13. 45) solo in quanto di questo si sarebbe protratto oltre le ore 14.
In sostanza la condotta dell’appuntato va inquadrata nella pretesa, legittima, di conoscere dal suo superiore, con un adeguato preavviso, i tempi del lavoro straordinario, al solo fine di poter organizzare adeguatamente l’assistenza alla propria consorte (ed avvisare i familiari del ritardo).
Inoltre, il ritardo nell’esecuzione del primo lavoro era stato determinato dalla mancanza di un attrezzo indispensabile, che andava reperito; mentre il secondo ordine venne impartito quando ormai il servizio era prossimo alla conclusione.
In ogni caso dopo aver tentato di comunicare ai familiari il proprio ritardo, il ricorrente rientrava per svolgere il lavoro, ma veniva allontanato dal proprio superiore che aveva nel frattempo intrapreso personalmente l’operazione.
Data la gravissima situazione familiare il comportamento del ricorrente va riconosciuto, anche a livello disciplinare, privo di dolo e/o colpa (così come è stato ritenuto dal giudice penale, che già in primo grado assolveva perché il fatto non sussiste il capo B; e in secondo grado per il capo A perché il fatto non costituisce reato).
Si evidenzia, inoltre, che l’art. 653 del codice di procedura penale, rubricato “Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare” stabilisce che:
“La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso”.
Come il parere del CS III 26.3.2002 ha espressamente affermato: la novella legislativa (articolo 1 della legge 97 del 2001) ha inteso solo estendere l’efficacia del mero accertamento in fatto e in seguito dal giudice penale che ha adottato una decisione assolutoria dell’imputato, in armonia con i principi di economia dei mezzi giuridici, che impongono di non disperdere il patrimonio di acquisizioni rilevanti e di utilizzarlo nelle varie sedi ove ciò rilevi. In sostanza il legislatore si è limitato ad estendere l’efficacia dell’accertamento eseguito in sede penale, notoriamente più ricco di strumenti di indagine e di mezzi probatori, anche ai fatti posti a fondamento di decisioni assolutorie sfociate in forme differenti da quelle “perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”. Il nuovo testo dell’articolo 653 comma 1 del codice di procedura penale ha il solo scopo e la funzione di obbligare a ritenere avvenuti fatti e situazioni oggetto di accertamento da parte del giudice penale anche nell’ipotesi in cui il procedimento penale sia sfociato in una sentenza d’assoluzione perché “il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Quindi l’ “accertamento dei fatti” compiuto dal tribunale penale d’appello doveva essere direttamente considerato anche dall’organo disciplinare, e non poteva essere ignorato.
Invece il provvedimento sanzionatorio assunto non fa alcun riferimento alla sentenza di assoluzione penale (nessun richiamo è stato compiuto né della decisione né della “ricostruzione dei fatti” compiuta dal giudice penale militare). Infatti, nel provvedimento del 2 agosto 2002 si decide di applicare la sanzione in quanto si riteneva che:
“l’appuntato si rifiutava di eseguire alcuni lavori ordinatigli dal proprio superiore gerarchico giustificando il proprio rifiuto con la circostanza che era ormai prossimo al termine del proprio turno di servizio; nelle giustificazioni fornite nel corso del procedimento disciplinare forniva dichiarazioni in parte non veritiere e pretestuose; nella stessa circostanza abbandonava al posto di servizio con qualche minuto di anticipo rispetto al previsto”.
Nessuna valutazione è stata compiuta e/o traspare della oggettiva, evidente e gravissima situazione familiare del ricorrente illustrata dallo stesso e dai giudici penali militari.
Nonostante questa fosse stata ben chiarita sia in sede di controdeduzioni, ma soprattutto ancor prima in sede di accertamento penale, con espresso riconoscimento come “vessatorio” dell’ordine impartito dal superiore (cfr. sent. 221 del 20.12.2001).
L’assunzione del provvedimento sanzionatorio dimostra cioè che questo è stato irrogato, in realtà, solamente in considerazione della relazione dello stesso capofficina Solinas (la contestazione degli addebiti del 12.7.2002 ricalca esattamente le affermazioni ivi contenute, senza invece analizzare la diversa valutazione dei fatti compiuta dal giudice penale nel 2001), senza tenere in alcuna considerazione il complesso svolgimento dell’indagine penale che ha ricostruito e chiarito diversamente lo svolgimento dei fatti sia in riferimento alle modalità sia in riferimento all’elemento psicologico (con sua totale assoluzione). In ordine alle giustificazioni fornite dal militare ci si limita a dichiarare che queste “non sono idonee ad esimerlo dalle responsabilità derivante dal comportamento tenuto dall’interessato nella circostanza, in quanto non hanno fornito elementi tali da rigettare le ha debiti mossi” (!).
Ciò dimostra l’assoluta negazione dell’evidenza e l’incapacità di elaborare oggettivamente i fatti accaduti e le relative responsabilità, da parte del Comandante che ha inflitto la sanzione, il quale riconosceva al Musiu solo un “particolare stato ansioso al momento in cui si sono svolti i fatti” (!) ai fini della quantificazione della sanzione (art. 60 R.D.M.).
Analoga grave omissione si rinviene nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente, assunto dal Comandante regionale, il 23 settembre 2002 (che in quella sede avrebbe potuto definire la questione riesaminando correttamente l’ intera situazione con la dovuta attenzione che sarebbe stata richiesta dalla delicatezza del caso), ove, con scarsissimo sforzo argomentativo e di rivalutazione di una situazione così “sensibile”, si limitava ad affermare che “la mancanza è stata commessa ed il conseguente procedimento disciplinare instaurato si è svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni, anche temporali, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente” (!).
Non una riga viene sprecata in riferimento alla gravissima situazione familiare del ricorrente (ben descritta e documentata anche in sede di ricorso gerarchico del settembre 2002 , ma soprattutto –oggettivamente- nella sentenza della Corte militare d’appello di Roma n. 221 del 20 dicembre 2001). Con dimostrazione della totale inutilità dello strumento amministrativo interno di giustizia.
Anche tale provvedimento del Comandante regionale è quindi gravemente illegittimo per non aver assolutamente considerato le oggettive situazioni di famiglia del ricorrente, nonché lo svolgimento dei fatti così come descritti e analizzati dal giudice penale militare d’appello.
In particolare l’Amministrazione avrebbe dovuto basarsi sulla ricostruzione dei fatti operata dal giudice d’appello ( che a sua volta riteneva superficiale la ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado, proprio in relazione allo stato di necessità che andava riconosciuto al ricorrente).
Oltretutto va evidenziato che la lite si colloca in una situazione di rapporti interpersonali già degenerata fra ricorrente e suo superiore, il quale non aveva mai manifestato una particolare sensibilità verso il problema familiare, arrivando a negare al ricorrente il permesso di 1 giorno, dovuto ai sensi della legge 104/1992 sull’assistenza ai portatori di handicap (per il giorno 3 aprile 1999), sostenendo, come impedimento, che il dipendente doveva ancora fruire della licenza ordinaria relativa al 1998 (cfr. doc. 13 fascicolo del ricorrente) –cosa che, si afferma, essere avvenuta anche altre volte-.
Va anche considerato che per venire incontro alle gravi condizioni familiari dell’imputato egli era stato ammesso ad un lavoro d’ufficio meno pesante di quello d’officina; ma a causa di un’infrazione disciplinare il maresciallo Solinas aveva disposto che il ricorrente tornasse a svolgere il lavoro in officina. E tale situazione aveva creato malanimo fra i due (cfr. sentenza penale d’appello, pag. 7).
L’Amministrazione con l’instaurazione del procedimento disciplinare si è dimostrata sorda ad ogni rielaborazione della segnalazione compiuta dal maresciallo Solinas. Nonostante essa avesse il preciso obbligo giuridico di attenersi ai “fatti” così come ricostruiti dal giudice penale (con l’ausilio di testimoni) ha ritenuto di svolgere il procedimento disciplinare “solo” riferendosi alle due relazioni inviate dal capo-meccanico.
Ed è grave che non abbia ritenuto in alcun modo di valutare gli elementi che oggettivamente emergevano.
In definitiva il ricorso va accolto, con annullamento di tutti gli atti lesivi assunti in relazione al procedimento disciplinare instaurato nei confronti del ricorrente per i fatti del 3 agosto 1999.
Le spese e gli onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificati in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe, con annullamento dei provvedimenti sanzionatori assunti;
condanna l’amministrazione al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del ricorrente che si quantificano in complessivi € 4000 (quattromila) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 04/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2009