REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1097 del 1999, proposto da:
L. L., L. I., L. L., V. N. e V. D. M., rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Piras Jr., con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
La Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
il Comune di Villasimius, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Murgia, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
per l'accertamento
della radicale nullità ed inesistenza, per carenza assoluta di potere, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/173 del 2 dicembre 1998, della deliberazione della Giunta municipale di Villasimius n. 348 del 15 giugno 1998 e, per quanto occorra, delle deliberazioni della stessa Giunta municipale n. 83 del 10 febbraio 1995 e n. 237 del 2 aprile 1996 e di tutti gli atti presupposti, connessi, dipendenti e conseguenti;
ovvero, in un mero subordine, per l'annullamento
di tutti gli atti e provvedimenti sopra citati, in quanto illegittimi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villasimius;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giannantonio Daniela, nella sua qualità di unica erede della madre Signora Luigia Loi, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Piras Jr., con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/11/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Col ricorso in esame si avanzano le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.
In data 1 giugno 1982 il Comune di Villasimius occupò l'area di proprietà del dante causa degli odierni ricorrenti, in virtù del decreto di occupazione di urgenza n. 2 del 28 aprile 1982, per la realizzazione di un parcheggio pubblico lungo la via Capitano Gatta, progetto approvato con deliberazione della giunta municipale n. 322 del 27 novembre 1981 con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Il termine per il compimento delle espropriazioni scadeva il 27 novembre 1986, ma, beneficiando della proroga legale di un anno, scadeva definitivamente il 27 novembre 1987.
Non essendo intervenuto alcun decreto di espropriazione ed avendo nel frattempo il Comune trasformato l'area in modo permanente ed irreversibile con la realizzazione dell'opera pubblica, il dante causa degli odierni ricorrenti propose l'azione civile, che è tuttora pendente.
Essendo stato notificato ai ricorrenti il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/173 del 2 dicembre 1998 ed essendo altresì venuti a conoscenza della deliberazione della Giunta municipale di Villasimius n. 348 del 15 giugno 1998, nonché delle deliberazioni della stessa Giunta municipale n. 83 del 10 febbraio 1995 e n. 237 del 2 aprile 1996, i ricorrenti medesimi hanno avanzato il ricorso in esame, con il quale si chiede, in via principale, l'accertamento della radicale nullità ed inesistenza, per carenza assoluta di potere, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/173 del 2 dicembre 1998, della deliberazione della Giunta municipale di Villasimius n. 348 del 15 giugno 1998 e, per quanto occorra, delle deliberazioni della stessa Giunta municipale n. 83 del 10 febbraio 1995 e n. 237 del 2 aprile 1996, essendo stati adottati tali atti successivamente alla scadenza definitiva del termine dell'occupazione legittima, come prorogato per legge ed essendo stata, nel frattempo, irreversibilmente trasformata l'area in questione con la realizzazione dell'opera pubblica (i cui lavori risulterebbero ultimati il 29 marzo 1983).
In via subordinata, i ricorrenti chiedono l'annullamento degli stessi atti, in quanto illegittimi.
Concludono per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con atto depositato il 24 febbraio 2009, si è costituita in giudizio la Signora Giannantonio Daniela, nella sua qualità di unica erede della madre Signora Luigia Loi, nel frattempo deceduta.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 11 novembre 2009, dopo ampia discussione, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col ricorso in esame si chiede, in via principale, l'accertamento della radicale nullità ed inesistenza, per carenza assoluta di potere, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5/173 del 2 dicembre 1998, della deliberazione della Giunta municipale di Villasimius n. 348 del 15 giugno 1998 e, per quanto occorra, delle deliberazioni della stessa Giunta municipale n. 83 del 10 febbraio 1995 e n. 237 del 2 aprile 1996 e di tutti gli atti presupposti, connessi, dipendenti e conseguenti.
In via subordinata, i ricorrenti chiedono l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti sopra citati, in quanto illegittimi.
In primo luogo, deve essere riconosciuto in favore dei ricorrenti l'errore scusabile per il mancato rispetto dei termini - allora vigenti - per la proposizione del ricorso in esame, considerato che nello stesso decreto di espropriazione del Presidente della Giunta regionale n. 5/173 del 2 dicembre 1998 viene erroneamente indicato il termine di 60 giorni per l'impugnazione del decreto medesimo presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale, circostanza da ritenersi senz'altro idonea a determinare l'errore dei ricorrenti nella tardiva proposizione del ricorso.
Infondata risulta la domanda avanzata dai ricorrenti in via principale, di accertamento della radicale nullità ed inesistenza, per carenza assoluta di potere, degli atti sopra indicati.
Deve infatti ritenersi che la questione in esame, concernente il decorso dei termini per le espropriazioni, fissati nella dichiarazione di pubblica utilità, senza che sia intervenuto tempestivamente il decreto di espropriazione e dell'avvenuta realizzazione, nelle more, dell'opera pubblica, debba essere esaminata alla luce dei principi recentemente affermati dalla giurisprudenza amministrativa in ordine al problema della qualificazione del vizio provvedimentale della dichiarazione di pubblica utilità priva dell’indicazione dei termini sopra indicati.
Secondo tale giurisprudenza deve infatti ritenersi annullabile, e non nullo per carenza di potere, l'atto dichiarativo della pubblica utilità mancante della fissazione dei termini previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14 gennaio 2009 n. 162; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 22 maggio 2007, n. 1414; Consiglio Stato, sez. V, 23 settembre 2005, n. 5013).
Deve altresì ritenersi che tale principio sia stato recepito dal legislatore il quale, con l'art. 21 septies della legge 7/8/1990 n. 241 (aggiunto dall'art. 14, comma primo, della legge n. 15 del 11/2/2005), nel disciplinare la nullità del provvedimento amministrativo, ha – tra l’altro - ricondotto a tale radicale categoria il “difetto assoluto di attribuzione”, cioè la mancanza in astratto della norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, ipotesi certamente non riconducibile al caso di specie.
Per le suesposte considerazioni, deve conseguentemente ritenersi che, la circostanza che, anteriormente all'adozione degli atti impugnati col ricorso in esame, fosse scaduto il termine dell'occupazione legittima, nonché il termine finale per le espropriazioni (ai sensi dell’art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359) e fosse stata altresì realizzata l'opera pubblica, non comporti la radicale nullità degli atti in questione per assoluta carenza di potere.
In questo senso è orientata la costante giurisprudenza laddove ritiene sia consentita la riapprovazione del progetto della stessa opera pubblica, pur dopo la scadenza del termine di completamento delle procedure espropriative (fissato nel provvedimento originario di approvazione dei lavori, ai sensi del citato art. 13 della L. n. 2359 del 1865), alla duplice condizione che siano espressamente indicate le ragioni di forza maggiore che hanno impedito la regolare e tempestiva definizione della procedura espropriativa e che venga effettuata una nuova valutazione dell'attualità e della concretezza dell'interesse pubblico a realizzare l'opera (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 17 maggio 2008, n. 4416; T.A.R. Sardegna, sez. II, 09 giugno 2009, n. 919; Consiglio Stato , sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4984; Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3445).
Alla luce di tali principi e criteri, atteso che nel caso di specie, l’Amministrazione comunale, nel procedere, con le deliberazioni impugnate, alla riapprovazione del progetto dell'opera pubblica, non ha tuttavia rispettato la citata duplice condizione, deve conseguentemente ritenersi fondata la domanda di annullamento degli atti in questione, avanzata in via subordinata dai ricorrenti.
Si osserva infatti che nelle deliberazioni di giunta municipale con li quali si procede alla riapprovazione del progetto, non sono assolutamente indicate le ragioni di forza maggiore che hanno impedito la regolare e tempestiva definizione della precedente procedura espropriativa, né è stata effettuata una nuova valutazione dell'attualità e della concretezza dell'interesse pubblico a realizzare l'opera.
Tali riapprovazioni del progetto, espressamente adottate "ai soli fini espropriativi" debbono essere qualificate sostanzialmente come mera proroga dei termini per l'espropriazione, che, in quanto intervenuta a termini scaduti, è illegittima per violazione dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.
Stante la fondatezza delle censure mosse in proposito dai ricorrenti ed assorbito ogni ulteriore motivo, la domanda di annullamento, avanzata in via subordinata, deve essere accolta, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione comunale resistente, nella misura indicata in dispositivo, mentre devono essere integralmente compensate nei confronti della Regione Sardegna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, respinge la domanda avanzata in via principale e accoglie la domanda di annullamento avanzata in via subordinata e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Spese compensate nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2009