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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE II - Sentenza 2 dicembre 2009 n. 2001
Pres. R.M.P. Panunzio; Est. M. Lensi
A. A. e A. G. (avv. S. Porcu) c/ il Comune di Oristano (avv. G. Caccavale); il Dirigente dell’Area Tecnica
del Comune di Oristano (n. c.); il Dirigente del V Settore Urbanistica - Edilizia privata del Comune di Oristano (n. c.)


Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia – Cambio di destinazione d’uso – Mancata dimostrazione rispetto degli standard – Diniego – E’ legittimo

E’ legittimo il diniego di concessione edilizia richiesta - tra l'altro – per cambio di destinazione d' uso, qualora il richiedente non abbia dimostrato il rispetto degli standard previsti dalla disciplina urbanistica per la nuova destinazione d'uso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 383 del 2007, proposto da:

A. A. e A. G.
, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Porcu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro



Il Comune di Oristano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Gianna Caccavale, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Oristano
, non costituito in giudizio;

il Dirigente del V Settore Urbanistica - Edilizia privata del Comune di Oristano
, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione prot. n. 4551 del 22 febbraio 2007, con la quale il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Oristano ha rigettato l’istanza in data 13/12/2005 – prat. ed. 359/2005 – prot- 5091/UT – 20413/Gen. – presentata dai ricorrenti per la copertura di un fabbricato sito in Oristano, Via Sardegna n. 91 e di tutti gli altri atti antecedenti e successivi, comunque connessi, ivi ricompresa la richiamata e non conosciuta istruttoria dell’Ufficio;

e per il risarcimento

di tutti i danni patiti in conseguenza degli atti illegittimi adottati dal Comune resistente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Oristano;
Visti i motivi aggiunti avanzati dai ricorrenti, con i quali si chiede l'annullamento della determinazione prot. 25070 del 18/12/2007, del Dirigente del V Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Oristano; delle richiamate e non conosciute istruttorie 27/7/2007 e 13/11/2007 del Responsabile del procedimento e della nota prot. 17339 del 4/9/2007 del Dirigente dell’Area Tecnica e di tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28/10/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
I ricorrenti sono proprietari del piano primo di un fabbricato in Oristano, via Sardegna n. 91, zona B del Piano Regolatore Generale.
Nel mese di dicembre 2005 presentavano un'istanza per la realizzazione di una nuova copertura (in sostituzione della precedente in eternit), con mutamento della destinazione d'uso del sottotetto da non abitativo ad abitativo.
Il Dirigente dell'Area Tecnica, con determinazione del 8 marzo 2006 rigettava l'istanza.
Tale provvedimento di rigetto veniva successivamente annullato, in autotutela, dal Comune, avendo rilevato la violazione dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1900.
Infine, con la determinazione prot. n. 4551 del 22 febbraio 2007, il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Oristano ha rigettato l’istanza in data 13/12/2005 – prat. ed. 359/2005 – prot- 5091/UT – 20413/Gen. – presentata dai ricorrenti.
Con l’atto introduttivo del gravame si chiede l'annullamento di tale determinazione, per i seguenti motivi di diritto.
1) Violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990: difetto di motivazione per omessa indicazione delle previsioni normative e degli strumenti urbanistici comunali ostativi all'accoglimento dell'istanza; violazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per contraddittorietà fra istruttoria e dispositivo e illogicità grave e manifesta; difetto di motivazione.
2) Violazione degli articoli 52 e 66 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale; violazione dell'articolo 145 del Dlgs. n. 42/2004 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2004; violazione dell'articolo 1 della legge n. 1902/1952; illegittima omessa applicazione delle misure di salvaguardia.
3) Violazione degli articoli 52 e 66 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale; violazione dell'articolo 3 del D.P.R. n. 381/2001; eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti: omessa considerazione dell'integrazione presentata il 26 settembre 2006; difetto di motivazione.
Concludono per l'accoglimento del ricorso.
Con l'ordinanza n. 245 del 13 giugno 2007 questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione comunale.
Con provvedimento dirigenziale in data 12 luglio 2007 è stato revocato, in sede di autotutela, il diniego del 22 febbraio 2007, impugnato con l'atto introduttivo del gravame.
Essendo stata adottata dall’Amministrazione comunale la determinazione prot. 25070 del 18/12/2007, del Dirigente del V Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Oristano, con la quale è stato disposto il diniego al rilascio della concessione edilizia di cui alla richiesta presentata dai ricorrenti in data 13 dicembre 2005, con i successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato tale determinazione, nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto.
4) Violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990: difetto di motivazione per omessa indicazione delle previsioni normative e degli strumenti urbanistici comunali ostativi all'accoglimento dell'istanza; violazione dell'articolo 12 del D.P.R. n. 380/2001; violazione degli articoli 6.3 e 5 delle NTA del PRG del Comune di Oristano; eccesso di potere per contraddittorietà fra atti del procedimento e illogicità grave e manifesta; difetto di motivazione.
5) Violazione dell'articolo 3 del D.P.R. n. 381/2001; eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti: omessa considerazione dell'integrazione presentata il 26 settembre 2006; difetto di motivazione.
Concludono insistendo per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l'improcedibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso e dei successivi motivi aggiunti, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2009, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Col ricorso in esame si chiede l'annullamento della determinazione prot. n. 4551, senza data, con la quale il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Oristano ha rigettato l’istanza in data 13/12/2005 – prat. ed. 359/2005 – prot- 5091/UT – 20413/Gen. – presentata dai ricorrenti per la copertura di un fabbricato sito in Oristano – Via Sardegna n. 91 e di tutti gli altri atti antecedenti e successivi, comunque connessi, ivi ricompresa la richiamata e non conosciuta istruttoria dell’Ufficio.
I ricorrenti chiedono altresì il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza degli atti illegittimi adottati dal Comune resistente.
Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti chiedono l'annullamento della determinazione prot. 25070 del 18/12/2007, del Dirigente del V Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Oristano; delle richiamate e non conosciute istruttorie 27/7/2007 e 13/11/2007 del Responsabile del procedimento e della nota prot. 17339 del 4/9/2007 del Dirigente dell’Area Tecnica e di tutti gli atti presupposti, inerenti e conseguenti.
A seguito del provvedimento dirigenziale in data 12 luglio 2007 di revoca, in sede di autotutela, del diniego del 22 febbraio 2007, impugnato con l'atto introduttivo del gravame, nonché a seguito del rilascio in favore dei ricorrenti delle concessioni edilizie n. 242/2008 del 21 ottobre 2008 e n. 205/2009 del 28 luglio 2009, risulta parzialmente cessata la materia del contendere.
Permane l’interesse dei ricorrenti all'annullamento del provvedimento di diniego del 18 dicembre 2007, nella parte in cui si nega il cambio di destinazione d'uso del locale sottotetto in questione da locale non abitabile a locale parzialmente ad uso abitazione, per cui i ricorrenti nella memoria del 17 ottobre 2009 insistono, in via principale, per l'accoglimento della quarta censura di cui ai motivi aggiunti.
Quest'ultima domanda è infondata.
Legittimamente l’Amministrazione comunale ha negato tale cambio di destinazione del sottotetto in questione ad uso abitativo, in ragione del fatto che i ricorrenti pretendono di sfruttare volumetrie ed altezze assentite esclusivamente per uso non abitativo a seguito della concessione edilizia in sanatoria, con la conseguenza che il richiesto cambio di destinazione ad uso abitativo delle volumetrie medesime comporterebbe un aumento del carico urbanistico, in quanto il lotto sul quale ricade il fabbricato aveva già esaurito la disponibilità volumetrica per uso abitativo ammessa dal PRG.
Non può essere infatti condiviso l'assunto dei ricorrenti secondo cui, non comportando le opere in questione alcun incremento di volumetria, ma solo un diverso utilizzo di quella già esistente e condonata, non sussisterebbe alcun impedimento normativo al cambio di destinazione ad uso abitativo di tale volumetria condonata.
Ritiene il Collegio di dovere confermare, anche nel caso di specie, i principi affermati in materia dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui è legittimo il diniego di concessione edilizia richiesta - tra l'altro – per cambio di destinazione d' uso, qualora il richiedente non abbia dimostrato il rispetto degli standard previsti dalla disciplina urbanistica per la nuova destinazione d'uso (cfr. TAR Veneto - Venezia n. 1398 del 27 luglio 2000).
Legittimamente, pertanto, nel caso di specie, l'Amministrazione comunale ha negato il cambio di destinazione ad uso abitativo del locale sottotetto in questione, in quanto ciò avrebbe determinato un aumento del carico urbanistico, in considerazione del fatto che il lotto sul quale ricade il fabbricato aveva già esaurito la disponibilità volumetrica per uso abitativo ammessa dal PRG e le volumetrie in questione erano state assentite, a seguito del condono edilizio, esclusivamente per uso non abitativo.
Per le suesposte considerazioni, stante l'infondatezza delle censure mosse al riguardo dai ricorrenti, sia con l'atto introduttivo del gravame che con i successivi motivi aggiunti, tale domanda dei ricorrenti deve essere respinta perché infondata.
Inammissibile per genericità risulta la domanda risarcitoria, così come formulata nell'atto introduttivo del gravame.
Deve altresì rilevarsi che non è stata fornita dai ricorrenti la prova dell'effettiva sussistenza di un danno economico per i medesimi derivante dal ritardo nell'esecuzione dei lavori in questione, imputabile all’Amministrazione comunale resistente.
In particolare, non risulta fornito alcun principio di prova in ordine all'incremento dei costi di realizzazione delle opere in questione per materiali e manodopera.
Stante la parziale reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere, sia avuto riguardo all'atto introduttivo del gravame, che ai motivi aggiunti, e, nella restante parte, respinge i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione.
Dichiara inammissibile la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente
Francesco Scano, Consigliere
Marco Lensi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2009






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