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n. 12-2009 - © copyright

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 11 dicembre 2009 n. 7774
Pres. Ruoppolo Est. Taormina
Giodice ( Avv. Sardano) c/ Ministero dell’Interno ( Avv. dello Stato) ed altri


1. Autorizzazione e concessione – Rinnovo licenza porto di fucile – Revoca – Affidabilità titolare per uso arma - Discrezionalità – Sussiste

 

2. Procedimento amministrativo – Rinnovo licenza – Preavviso procedimento – Assenza – Legittimità – Sussiste – Motivi - Istanza di parte

1. La revoca della licenza del porto di fucile costituisce esercizio del potere di cui all’art. 43 r.d. 18 giugno 1931 n, 773, che implica una valutazione tipicamente discrezionale in ordine all’affidabilità del titolare della licenza ai fini dell’uso dell’arma; sono inoltre legittimi il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi e la revoca del permesso al porto di pistola disposti sulla base di una serie di fatti i quali, nell’apprezzamento che ne fa l’amministrazione, possono indurre in quel momento ad ipotizzare un uso improprio dell’arma in modo da non recare danni ad altri.

 

2. Ai sensi dell’art.7 L. 241 del 1990, nel procedimento di rinnovo di licenza, nel caso di specie del porto di fucile , il preavviso procedimentale non occorre in presenza di procedimenti avviati ad istanza di parte.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 763 del 2009, proposto da: Giodice Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sardano, con domicilio eletto presso Michelina Pagliarulo in Roma, via E. Jenner, 48;

contro



Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge; Questura di Bari;

per la riforma, previa della sospensione della esecutività



della sentenza del TAR PUGLIA – Sede di BARI - Sezione II n. 02367/2008;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Sardano e Gerardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso di primo grado parte appellante aveva impugnato la nota Cat. 6/F – P.A.S./2008 del 06.05.2008 notificata in data 19.06.2008 con la quale il Questore della Provincia di Bari aveva respinto la propria istanza intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Si era ivi evidenziato che l’appellante, incensurato e senza carichi pendenti, era titolare del permesso del porto di fucile per uso caccia da venti anni, con rinnovo annuale.
In data 2.12.01 i Carabinieri di Castellana Grotte gli avevano contestato la violazione degli artt. 43 co. 6 e 49 lett. e) L. R. n. 27/98, per aver egli esploso un colpo di fucile a distanza dalla strada carrozzabile inferiore a quella consentita.
L’odierno appellante aveva esposto che, pur assumendo la propria estraneità ai fatti contestati, aveva estinto la contravvenzione con il pagamento della sanzione amministrativa di € 206, per motivi di opportunità e convenienza economica in relazione alle spese legali viceversa necessarie per l’impugnazione del predetto verbale di contestazione.
Con il provvedimento impugnato in primo grado il Questore di Bari aveva negato il rinnovo del titolo ritenendo ostativa la circostanza della predetta violazione, attesa l’esigenza prioritaria di tutela della pubblica incolumità.
L’odierno appellante era insorto prospettando i vizi di violazione di legge per falsa applicazione degli articoli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31); eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti e conseguente travisamento, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, sviamento, ingiustizia grave e manifesta, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. L. n. 241/90.
Il Tar ha disatteso l’impugnazione,esaminando gli articolati motivi di censura di cui al ricorso, e ritenendo i medesimi non fondati: l’episodio per il quale era stata irrogata la sanzione denotava un uso dell’arma tale da non consentire un favorevole prognosi e da mettere in pericolo le esigenze di tutela dell’incolumità pubblica; la gravità dell’episodio riposava non tanto nell’essersi l’ odierno appellante accompagnato con persona che esercitava l’attività venatoria senza essere munito dell’apposita autorizzazione, quanto soprattutto per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco a meno di mt. 150 da strada carrozzabile.
Si è evidenziato poi, nell’appellata decisione, che in tale contesto numerosi pallini di piombo avevano attinto l’auto di servizio del carabinieri di Castellana Grotte che transitavano sulla predetta strada e che, poco prima, nella medesima strada provinciale Selva di Fasano il minore Biasi Francesco era stato attinto accidentalmente da un colpo di arma da fuoco da caccia mentre giocava nel suo giardino adiacente al luogo in cui è stato fermato e individuato il ricorrente di primo grado, nelle medesime circostanze anche di tempo.
Sotto altro profilo, la definizione della violazione contestata da parte dell’odierno appellante attraverso il pagamento della sanzione costituiva circostanza idonea e sufficiente a giustificare l’impugnato provvedimento, che costituisce espressione di valutazioni discrezionali volte a prevenire ed evitare pericolo per la pubblica incolumità.
La sentenza è stata appellata dall’ originario ricorrente di primo grado che ne ha contestato la fondatezza proponendo due articolati motivi di impugnazione ed evidenziando che la statuizione reiettiva dell’amministrazione doveva reputarsi illegittima alla stregua delle prescrizioni di cui alle suindicate disposizioni del TULPS.
Il provvedimento impugnato in primo grado era errato e non motivato: del tutto apodittico appariva l’iter motivazionale seguito dal Tar con la appellata statuizione reiettiva.
Non era stato tenuto in debito conto, infatti, che la notizia di reato che costituiva scaturigine del provvedimento denegatorio impugnato aveva attinto il solo signor Palmirotta, e non già l’appellante;
quest’ultimo non si era accompagnato al Palmirotta, ma aveva l’unico torto di essersi occasionalmente trovato nella medesima zona di caccia.
Egli aveva estinto la sanzione amministrativa irrogatagli soltanto per mere valutazioni di opportunità, sebbene consapevole della ingiustizia ed erroneità della medesima: incensurato e lavoratore di provata onestà, era titolare di porto d’armi per uso caccia sin dal 1988, e dal 2001 sino alla data in cui venne reso il provvedimento impugnato non era mai stato attinto da provvedimenti negativi o contestazioni in ordine al porto d’armi.
La sentenza doveva essere annullata in quanto, tra l’altro, non aveva tenuto conto che l’amministrazione aveva adottato la determinazione reiettiva sulla mera base di un (illegittimo) automatismo discendente dalla sanzione amministrativa irrogatagli .
L’omesso inoltro dell’avviso dell’avvio del procedimento ex art.7 della legge n. 241/1990 viziava vieppiù l’azione amministrativa e del pari non era stato preso in considerazione dal Tar.
L’appellata amministrazione non ha depositato scritti difensivi.
All’adunanza camerale del 17.07.2009, fissata per l’esame della domanda di sospensione della esecutività dell’appellata decisione, la Sezione, ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che appariva carente sia il requisito del fumus boni iuris, che quello del periculum in mora.

DIRITTO



L’appello è infondato e deve essere respinto, nei termini di cui alla motivazione che segue con conseguente conferma della appellata sentenza.
Non v’è contestazione alcuna in ordine agli aspetti fattuali e cronologici sottesi alla causa, né in ordine alle disposizioni applicabili alla fattispecie, il che esonera il Collegio dal rivisitare tali aspetti.
Appare invece conducente, al Collegio, fare precedere la disamina in fatto degli elementi sottesi alla impugnazione da una sintetica esposizione dei recenti – e condivisibili- approdi della giurisprudenza amministrativa, sotto il profilo generale, in materia di verifica della permanenza in capo al privato dei requisiti legittimanti la detenzione di armi (non soltanto ad uso caccia).
Come è noto, in subiecta materia, l’ orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente ha costantemente ritenuto che “la revoca della licenza del porto di fucile costituisce esercizio del potere di cui all'art. 43 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, che implica una valutazione tipicamente discrezionale in ordine all'affidabilità del titolare della licenza ai fini dell'uso dell'arma.” (Consiglio di Stato , sez. VI, 22 maggio 2006, n. 2945).
Si è pertanto affermato che sono legittimi il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi e la revoca del permesso al porto di pistola disposti sulla base di una serie di fatti i quali, nell'apprezzamento che ne fa l'amministrazione, possono indurre in quel momento ad ipotizzare un uso improprio dell'arma in modo da non recare danno ed altri. (tra le tante, si veda Consiglio di Stato , sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3992).
Sotto il profilo della consistenza del dato probatorio sotteso alla valutazione amministrativa, la Sezione ha in passato affermato che ai fini della revoca del porto d'armi è sufficiente che sussistano elementi indiziari circa la mera probabilità di un abuso dell'arma da parte del privato. (ex multis, Consiglio di Stato , sez. VI, 07 novembre 2005, n. 6170).
Quanto al ventaglio delle condotte sussumibili nella fattispecie legittimante la statuizione revocatoria si è, sin da tempo risalente affermata la tesi (che vi ricomprende anche le mere disattenzioni ed i deficit di diligenza)per cui ai fini della revoca del porto d'armi, "abuso" dell'arma non è solo l'uso illegittimo dell'arma, ma anche l'omissione delle cautele dirette ad impedire che persone diverse dal titolare possano impadronirsi e servirsi di essa; pertanto, legittimamente è disposta la revoca del porto d'armi a chi abbia lasciato una pistola in un'autovettura parcheggiata, senza curarsi di chiuderla, e che per tale circostanza abbia subito il furto della macchina e della pistola. (sul punto: Consiglio di Stato , sez. I, 10 giugno 1977, n. 1538).
Ad analoghe conclusioni conduce la verifica degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di disposizioni che regolamentano, sotto un profilo più generale, l’utilizzo delle armi in capo ai cittadini.
Ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la licenza di porto d’armi può essere ricusata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi.
Tale disciplina è diretta al presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso e inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.
I provvedimenti concessivi dell’autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.
L’art. 39 del R.D. n. 773/1931, nel prevedere il potere del Prefetto di vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi a carico delle persone ritenute capaci di abusarne, configura un potere di valutazione eminentemente discrezionale, da esercitarsi con prevalente riguardo all’interesse pubblico all’incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall’eventuale uso delle armi, in riferimento alla condotta ed all’affidamento che il soggetto può dare in ordine alla possibilità di abuso delle stesse. A tale affermazione consegue, tra l’altro, che, considerato il carattere preventivo delle misure di polizia, non è richiesto che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso da parte del soggetto interessato, essendo sufficiente che – sulla base di elementi obiettivi – quest’ultimo dimostri una scarsa affidabilità nell’uso delle armi, o un’insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni (C.d.S., Sez. IV, 26 gennaio 2004, n. 238).
Analogamente, con riferimento alla revoca della licenza di porto d’armi ex art. 11 del R.D. n. 773 cit., la giurisprudenza non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne e risultando, perciò, legittima – nonostante non ricorra alcuna delle ipotesi direttamente descritte dalla legge – la revoca dell’autorizzazione in base al motivato convincimento dell’Amministrazione circa, la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione.
Il dato complessivo che da tali autorevoli arresti può trarsi, è quello per cui la valutazione amministrativa è suscettibile di un sindacato “debole” (assimilabile a quello ricorrente con riguardo alla fattispecie di discrezionalità tecnica, quindi); deve all’uopo rammentarsi che, anche laddove la giurisdizione amministrativa si estenda al merito (il che non è nel caso di specie), il profilo di congruenza motivazionale, assenza di parametri di abnormità, e sufficienza ed attendibilità delle resultanze istruttorie costituisce l’essenza del convincimento giudiziale, che, ove penetrantemente diretto a sindacare l’opportunità e la convenienze delle scelte (soprattutto ove le stesse si risolvano in un giudizio) sconfinerebbe in compiti di amministrazione attiva sostitutivi dell’amministrazione e, come tali, inammissibili (si veda, tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 7266/2003).
D’altro canto su un punto appare necessario fare chiarezza: il possesso da parte di un cittadino di un’arma, o l’utilizzo della medesima a fine di caccia, non rientra nello “statuto ordinario dei diritti della personalità appartenenti al singolo”, ma costituisce un quid pluris, la cui concessione risente della necessità che, stante il potenziale pericolo rappresentato dal possesso e dall’utilizzo dell’arma, l’amministrazione si cauteli mercè un giudizio prognostico che, ex ante, escluda la possibilità di abuso.
Tale valutazione favorevole all’istante non è riscontrabile nel caso di specie.
In punto di fatto deve rammentarsi che i carabinieri dalla Stazione di Castellana Grotte riferirono (si veda la CNR del 3.12.2001 n. 6/7-1 prot) che il giorno 2.12.2001 la loro autovettura, transitando per la C.da Calcare dei Gatti, venne attinta da una pioggia di pallini.
Individuarono un uomo che fuggiva, armato, identificato nel Palmirotta;
a questi fu elevata contravvenzione (ma non già per la esplosione del colpo d’arma da fuoco, ma per l’esercizio irregolare dell’attività) e fu denunciato alla competente Procura della Repubblica.
Nella stessa occasione venne individuato l’appellante, tanto che il successivo 4 dicembre i Carabinieri ebbero ad elevargli contravvenzione per la esplosione del colpo d’arma.
In altra comunicazione gli stessi CC danno atto della circostanza che si trovavano di pattuglia proprio in quella zona perché, nel medesimo orario, in quella stessa area, un bimbo era rimasto accidentalmente attinto da pallini caccia.
Contrariamente a quanto dall’appellante sostenuto, pertanto, a quest’ultimo fu addebitata la circostanza della esplosione incauta del colpo d’arma da fuoco; egli fu contravvenzionato; e tale contravvenzione non contestò.
Su tale dato storico, pertanto, può affermarsi non vi siano profili di dubbio, salvo considerare tali le labiali affermazioni, provenienti dall’appellante medesimo, secondo cui egli non contestò la contravvenzione per meri motivi di opportunità.
Che tale condotta possa legittimare il provvedimento di diniego di rinnovo impugnato appare al Collegio valutazione incontestabile, non abnorme, rientrante pienamente nella discrezionalità dell’amministrazione.
Né a tal fine può ostare la dedotta circostanza che, successivamente all’accadimento contestatogli, e nelle more dell’adozione del provvedimento di ritiro, l’appellante non abbia commesso alcuna altra violazione: ciò costituisce un post-factum, eventualmente valutabile, in futuro, dall’amministrazione, ove l’appellante inoltrasse una nuova richiesta concessoria.
Quanto alla questione dell’omesso inoltro dell’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, la stessa è certamente infondata posto che l’amministrazione emise il provvedimento impugnato in primo grado in ragione di (certamente sussistenti, avuto riguardo al pericolo di un abuso delle armi da parte dell’appellante) ragioni cautelative e di urgenza, come peraltro è dato leggere nella stessa intestazione del provvedimento impugnato (e, sotto altro profilo, ove l’appellante avesse voluto contestare le circostanze sottese al provvedimento di diniego di rinnovo, avrebbe ben potuto farlo in sede di opposizione alla sanzione amministrativa: giudizio, quest’ultimo, che egli omise di attivare).
In ogni caso, trattavasi di procedimento di rinnovo di licenza, avviato ad iniziativa dell’interessato, e pertanto nessun avviso ex art. 7 della legge n. 241/1990, era dovuto (si veda sul punto Consiglio di Stato, Sesta Sezione, n. 1430/2008, laddove si è ribadito che “il preavviso procedimentale previsto dall'art. 7 l. n. 241 del 1990, non occorre in presenza di procedimenti avviati ad istanza di parte.”).
Il complessivo percorso argomentativo dei primi Giudici resiste alle censure articolate nell’appello: appare, pertanto, esatta e meritevole di conferma la appellata decisione, e non meritevole di accoglimento l’appello proposto.
Sussistono nondimeno le condizioni di legge per compensare le spese processuali sostenute dalle parti a cagione della complessità in fatto delle questioni devolute all’esame del Collegio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto conferma nei termini di cui alla motivazione la sentenza appellata.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2009






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