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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 13 novembre 2009 n. 11128
Pres. Tosti , Est. Bottiglieri
S. L. ( Avv. Scognamiglio ) c. Autorità garante per la protezione dei dati personali (Avvocatura Generale dello Stato ) c. Presidenza del Consiglio dei ministri (Avvocatura Generale dello Stato ) c. Inpdap,n.c.


1. Giurisdizione e competenza - Garante per la protezione dei dati personali - Controversie di lavoro – Privatizzazione – Giudice amministrativo – Incompetenza

 

2. Giurisdizione e competenza- Pronuncia declinatoria della giurisdizione amministrativa - Riassunzione del giudizio ordinario – Termine – Fissazione – G.a..

1. Ai sensi dell’art 63 decreto legislativo 165 del 2001 sono devolute al giudice ordinario,nella veste di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni,incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro,il conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali,nonché le controversie concernenti le indennità di fine rapporto (ivi oggetto di lite).Per contro, rientrano nella competenza del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti della P.A. ,nonché in sede di giurisdizione esclusiva le controversie relative ai lavoratori pubblici c.d. non privatizzati. Di conseguenza, la controversia tra il Garante per la protezione dei dati personali e i propri dipendenti,che non riguarda alcuna procedura concorsuale per l’arruolamento nell’Ente,deve esser conosciuta dal giudice ordinario.

 

2. In caso di pronuncia declinatoria della propria giurisdizione,mancando una norma esplicita che disciplini le modalità di prosecuzione del giudizio,il giudice amministrativo eventualmente adito, applicandosi analogicamente l’art 50 c.p.c., dopo aver dichiarato la propria incompetenza deve fissare un termine di sei mesi per la riassunzione del giudizio,pena l’estinzione del giudizio ordinario.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 7129 del 2008, proposto da: Sergio Lombardi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Scognamiglio e Claudio Scognamiglio, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, n. 326;

contro



Autorita' garante per la protezione dei dati personali e Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12; Inpdap - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, non costituito in giudizio;

per l'accertamento



del proprio diritto ad un’unica indennità di fine servizio calcolata sull’intera anzianità del servizio prestato alle dipendenze dello Stato (effettiva, riscattata o convenzionalmente riconosciuta) e commisurata all’ultimo stipendio percepito all’atto del collocamento a riposo, al netto di quanto erroneamente già liquidato in suo favore dall’INPDAP, all’atto dell’inquadramento nei ruoli dell’Autorità.

Visto il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' garante per la protezione dei dati personali e della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 28 ottobre 2009, la dr.ssa Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso notificato in data 4 luglio 2008 e depositato il successivo 16 luglio, il dr. Lombardi narra di essere stato dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, e di essere transitato all’Ufficio del garante dei dati personali, prima in posizione di comando, poi nei ruoli organici a far data dal 1° settembre 2000.
Narra ancora il ricorrente che, all’atto del passaggio nei ruoli organici dell’Autorità, l’Ufficio del garante lo ha iscritto a fini previdenziali all’INPS, ed ha iniziato ad accantonare le quote di t.f.r. in apposito fondo gestito dalla stessa Autorità. Conseguentemente, avendo detta iscrizione interrotto la posizione assicurativa e previdenziale già costituita presso l’INPDAP, quest’ultima ha erogato l’indennità di buonuscita in relazione al solo periodo di contribuzione precedente al transito, che il ricorrente ha riscosso nella erronea convinzione della corretta applicazione delle norme vigenti.
Ma, si prosegue, così non è, in quanto:
- la circolare INPDAP 27 luglio 2004, n. 46 (che richiama la conforme nota 4 giugno 2004, n. 899/7094 del Ministero del lavoro) prevede l’obbligo delle autorità indipendenti di iscrivere all’INPDAP il proprio personale dipendente;
- le note INPDAP 18 aprile 2005 n. 1361/DG e 3 agosto 2005, n. 2851 chiariscono che, per il personale proveniente da pubbliche amministrazioni transitato nei ruoli delle autorità, l’Istituto deve quantificare e versare alle predette autorità l’importo lordo di t.f.s. o t.f.r. maturato; ai fini della liquidazione del trattamento spettante all’atto della definitiva cessazione del servizio, il personale avrà diritto a far valere, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento, l’intera anzianità di servizio (effettiva, riscattata o convenzionalmente riconosciuta) già utile per l’ordinamento dell’ente di provenienza.
Ciò premesso, il ricorrente, cessato dal servizio per dimissioni volontarie il 1° dicembre 2006, con una anzianità contributiva di 38 anni, domanda in questa sede l'accertamento del proprio diritto ad ottenere un’unica indennità di fine servizio, calcolata sull’intera anzianità del servizio prestato alle dipendenze dello Stato (effettiva, riscattata o convenzionalmente riconosciuta), e commisurata all’ultimo stipendio percepito all’atto del collocamento a riposo, al netto di quanto già liquidato in suo favore dall’INPDAP all’atto dell’inquadramento nei ruoli dell’Autorità.
A sostegno della pretesa, il ricorrente, oltre alle determinazioni sopra citate, invoca:
- l’art. 1, lett. a) e b) del d. lgs. 479/94, in ordine alla preposizione dell’INPDAP alla gestione delle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- la indubbia natura di pubblica amministrazione, ancorchè ad ordinamento autonomo, del Garante per la protezione dei dati personali;
- l’erroneità della disposta iscrizione all’INPS, con conseguente interruzione dei periodi assicurativi e lesione del diritto all’ottenimento di un’unica pensione ed indennità di buonuscita, commisurate al periodo complessivo di servizio prestato, di cui all’art. 8, comma 1, d.p.r. 1092/73 e ad al novellato art. 3 del d.p.r. 1032/73 e di cui al principio giurisprudenziale per il quale il passaggio tra pubbliche amministrazioni non determina soluzioni di continuità nel rapporto di impiego, che resta unico;
- il diritto (non sottoposto ad opzione) al mantenimento della propria posizione previdenziale ed assistenziale;
- la penalizzazione derivante dall’iscrizione all’INPS, per il diverso sistema di calcolo del trattamento pensionistico;
- la diversa scelta operata dalla stessa amministrazione per la posizione previdenziale del ricorrente, riconosciuta senza alcuna soluzione di continuità, da cui l’implicito riconoscimento dell’errore intervenuto nella posizione per cui è causa;
- decisioni assunte dalla giurisprudenza amministrativa nella materia in ordine, in particolare, alla sottrazione del trattamento previdenziale alla sfera di autonomia delle autorità e alla sfera di contrattazione collettiva, nonché alla sicura riferibilità all’INPDAP dei rapporti contributivi e previdenziali dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- la circolare 1° agosto 2002, n. 30 dell’INPDAP che, nell’individuare il personale in regime di t.f.r. e di t..f.s., annovera tra i secondi i dipendenti della p.a. a tempo indeterminato assunti entro il 31 dicembre 2000, anche in caso di successivo passaggio a qualsiasi titolo da un ente ad un altro, purchè lo stesso avvenga senza soluzione di continuità e sempre a tempo indeterminato.
Il ricorrente formula infine le domande di condanna conseguenti al richiesto accertamento.
Si sono costituite in resistenza l’Autorità e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Le amministrazioni resistenti fondano le proprie difese sulla considerazione che il ricorrente non è transitato nei ruoli del Garante secondo il regime della mobilità, bensì è stato inquadrato nel ruolo organico in base alla sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, in applicazione dell’art. 64 del regolamento 2/2000 sul trattamento giuridico ed economico del personale del Garante, relativo al primo inquadramento del personale che prestava ivi servizio a vario titolo. La difesa erariale prosegue esponendo che la già citata circolare INPDAP 46/2004, mentre ha precisato che il personale delle Autorità deve essere iscritto all’INPDAP per quanto attiene al regime pensionistico, nulla ha indicato con riferimento alla disciplina del trattamento di fine servizio. Conseguentemente, il Garante ha formulato specifico quesito all’INPDAP con nota 22 luglio 2005, n. 13991, riscontrata con nota del 3 agosto 2005, n. 2851, nella quale l’INPDAP ha precisato che, per il personale direttamente assunto dall’Autorità (tra cui il ricorrente, firmatario del ridetto contratto individuale di lavoro), il trattamento di fine rapporto va corrisposto dall’Autorità secondo le norme previste dal regolamento di disciplina dello stato giuridico ed economico. Diversamente, per il personale transitato in forza dei processi di mobilità di cui all’art. 30, d. lgs. 165/01, l’INPDAP provvede a quantificare ed a versare all’Autorità l’importo lordo del t.f.s. o del t.f.r. maturato all’atto del trasferimento.
Conseguentemente, conclude la difesa erariale, anche nell’ipotesi di mobilità, nulla è innovato rispetto alla disciplina del trattamento di fine rapporto del personale delle Autorità, per il quale l’INPDAP esclude l’applicazione della normativa vigente per il personale dello Stato e degli enti pubblici, ovvero l’erogazione diretta da parte dell’INPDAP, previo versamento dei relativi contributi, laddove, di contro, l’Autorità, procedendo agli accantonamenti ed alla corresponsione, gestisce ed eroga direttamente il t.f.r. del proprio personale applicando le norme civilistiche in materia.
La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 28 ottobre 2009.

DIRITTO



1. Va prioritariamente indagata la questione relativa all’individuazione della giurisdizione competente sulla controversia all’odierno esame.
2. Invero, originariamente questo Tribunale (I, 12 marzo 2004, n. 2417) ha trattenuto la giurisdizione con riguardo a controversie attinenti il rapporto di lavoro intercorrente tra l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed i propri dipendenti.
Il predetto avviso è stato, però, oggetto di valutazione negativa da parte del giudice d’appello (C. Stato, VI, 8 novembre 2005 n. 6228) che ha, in sintesi, precisato:
- che, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (t.u. in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”; mentre “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”;
- che, in ragione di quanto sopra, una controversia tra il Garante per la protezione dei dati personali ed i dipendenti, che non riguardi alcuna procedura concorsuale per l’arruolamento nell’Ente, va conosciuta dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, atteso che il rapporto di impiego con la predetta Autorità non rientra tra quelli disciplinati dal regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 165 del 2001;
- che nulla muta pur considerando l’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo per il contenzioso concernente il personale dell’Autorità per le comunicazioni (Cass., SS.UU., 23 giugno 2005, n. 13446), in quanto detto orientamento poggia, per un verso, sul dettato dell’articolo 1, comma 26, della legge 249/97, intesa alla stregua di norma eccentrica rispetto al sistema delineato dal decreto legislativo n. 165/2001, che riconduce i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, per altro, sulla considerazione che la mancata menzione dell’Autorità per le comunicazioni nel novero di quelle eccettuate dal transito verso la giurisdizione ordinaria si spiega con il dato cronologico della riconduzione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad una delega (legge 15 marzo 1997, n. 57) concepita anteriormente al varo di detta Autorità;
- che le predette argomentazioni non sarebbero estensibili al Garante per i dati personali, sia in quanto la legge 675/96, poi trasfusa nel decreto legislativo 196/03, contiene una previsione,opposta a quella di cui appena sopra, che devolve alla giurisdizione ordinaria le controversie relative all’applicazione della normativa sui dati personali (vedi ora art. 152, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003), sia in quanto il Garante per i dati personali è stato istituito dalla legge 675/96, in epoca anteriore all’emanazione della ricordata legge delega 59/97.
3. Tenuto conto di quanto precede, e ritenuto di risolvere la questione in forza di una piana lettura delle disposizioni di legge volte a di regolare la qui indagata vicenda giurisdizionale, ed, in primis, dell’art. 3 del decreto legislativo 165 del 2001, che non ricomprende espressamente il Garante per la protezione dei dati personali tra le autorità con personale di diritto pubblico, non inverando l’eccezione di cui all’art. 63, comma 4, del ridetto decreto legislativo, e del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, successivo al decreto legislativo 165 del 2001, che in nessuna disposizione attribuisce espressamente ad un plesso giurisdizionale la giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro con i dipendenti dell’Autorità, la Sezione ha indi recentemente affermato la ordinaria giurisdizione dell’A.G.O. in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi degli artt. 2, commi 2 e 3 e 63, comma 1, del decreto legislativo 163 del 2006, anche con riferimento alle controversie azionate nei confronti dell’Autorità datoriale da parte dei dipendenti e dei dirigenti del Garante per il trattamento dei dati personali (tra altre, 23 aprile 2008, n. 3440).
4. Questo Tribunale non può, pertanto, nella presente sede, che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione anche per quanto concerne la controversia in esame, concernente l’individuazione del regime giuridico applicabile al trattamento di fine rapporto del ricorrente, già dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, transitato all’Ufficio del garante dei dati personali, prima in posizione di comando, poi nei ruoli organici a far data dal 1° settembre 2000 e cessato dal servizio per dimissioni volontarie il 1° dicembre 2006.
La conclusione, alla luce della materia sottoposta a cognizione, è ulteriormente confortata dalle recenti pronunce del giudice della giurisdizione, in forza delle quali spetta al giudice ordinario, e non più alla giurisdizione del giudice amministrativo, la cognizione delle controversie relative all'indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, anche se riguardanti i dipendenti dello Stato e delle aziende autonome, quando il diritto fatto valere va riferito ad un periodo successivo al 30 giugno 1998, poiché l'art. 6 della legge n. 75 del 1980 è stato abrogato per incompatibilità con la successiva normativa sul pubblico impiego privatizzato, in ragione del venir meno, a seguito di detta normativa, dei presupposti fondanti la sua vigenza, e cioè l'inerenza della controversia ad un diritto attinente ad un rapporto di pubblico impiego oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., SS.UU, 2 luglio 2008, n. 18038; 14 gennaio 2009, n. 560).
Inoltre, nell’applicare l'art. 69 del d.lg. n. 165 del 2001, in forza della quale la data del 30 giugno 1998 ha segnato il trapasso delle controversie in materia di pubblico impiego alla giurisdizione ordinaria, ai casi in cui il rapporto di lavoro si sia svolto parte in epoca anteriore e parte in epoca posteriore a tale momento, la Corte di Cassazione (SS. UU. 3 maggio 2006, n. 10183; 13 dicembre 2007, n. 26096; 22 aprile 2008, n. 7770) ha adottato il criterio della causa petendi, intesa come fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio. E nella fattispecie costituita dalla domanda di accertamento del (maggior) diritto all'indennità di buonuscita, la sentenza ha assegnato rilevanza al momento in cui, con la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione del trattamento di quiescenza in misura inferiore a quella dovuta, sorge il diritto del lavoratore al pagamento delle differenze.
Con la conseguenza che, ove il rapporto di lavoro cessi in data successiva al 30 giugno 1998, come nel caso di specie, è giocoforza ritenere che il diritto in questione nasca successivamente e la giurisdizione in materia si radichi, dunque, in capo al giudice ordinario (conforme, C. Stato, VI, 12 gennaio 2009 , n. 48). Per l’effetto, in conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza 12 marzo 2007, n. 77 va, altresì, indicato che la controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e devono dichiararsi salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda (in termini, C. Stato, 13 marzo 2008, n. 1059).
Seguendo l'orientamento del Consiglio di Stato, in mancanza di una norma esplicita che disciplini le modalità di prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione, “vanno applicate, analogicamente, le disposizioni riguardanti la riassunzione del giudizio, in seguito alla pronuncia di incompetenza. A tal fine, può essere utilizzata la previsione dell'articolo 50 del codice di procedura civile, secondo cui, in seguito alla decisione sul regolamento di competenza, il giudizio deve essere riassunto nel termine di sei mesi, pena l'estinzione del giudizio ordinario”(C. Stato, ord. 28 novembre 2008, n. 5901).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.
Fissa per la riassunzione del ricorso innanzi al Giudice cui è devoluta la giurisdizione il termine di sei mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2009






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