N. 07781/2009 REG.DEC.
N. 06301/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 6301 del 2009, proposto da
Radio Birikina s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Barneschi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Panama n.77;
contro
Radio Viva s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe W. Cavagna, con domicilio eletto presso Lorenzo De Sanctis in Roma, piazza Digione, 1;
nei confronti di
Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad opponendum: C-Sphera s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Avilio Presutti e Felice Vaccaro, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza S.Salvatore in Lauro 10;
per regolamento di competenza di cui alla ordinanza collegiale del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00162/2009, resa tra le parti, concernente DISATTIVAZIONE IMPIANTI RADIOFONICI.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Radio Viva s.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2009, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi per le parti gli Avvocati Guglielmetti, per Barneschi, e Cavagna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso proposto al TAR della Lombardia, la s.r.l. Radio Viva chiedeva l’annullamento - oltre che di tutti gli atti comunque preordinati, consequenziali e connessi - del provvedimento 5.5.2009 n. 02371/ITV/3430/3431/AL del Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato territoriale del Veneto, concernente il rigetto dell'istanza di disattivazione degli impianti della s.r.l. Radio Birikina, operanti sulla frequenza 90.900 MHz, ubicati nelle località, della provincia di Verona, Brenzone - Prada di Monte Baldo (VR) e Solze - Velo Veronese, in quanto interferenti con la diffusione radiofonica della società ricorrente sulla frequenza 90.800 MHz da Roncola Botto, in provincia di Bergamo.
Nel giudizio si costituivano il Ministero delle Telecomunicazioni e la società Radio Birikina s.r.l...
Con atto notificato il 16 giugno 2009, la società Radio Birikina eccepiva l’incompetenza per territorio del TAR adito; in particolare la detta società deduceva che, essendo stato impugnato un provvedimento dell’Ispettorato territoriale del Veneto del Ministero delle Comunicazioni, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
Con ordinanza n. 162/09 del 1°.7.2009 l’adito TAR della Lombardia - vista l’istanza per regolamento di competenza da parte della controinteressata Radio Birikina s.r.l. e considerato che l’eccezione d’incompetenza in favore del TAR del Veneto non appariva manifestamente infondata - ha sospeso il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti della controversia al Consiglio di Stato ai fini della pronuncia sul proposto regolamento.
Successivamente, la originaria ricorrente s.r.l. Radio Viva, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la carenza di interesse e di legittimazione all’azione al presente ricorso di Radio Birikina s.r.l., facendo poi presente che l’atto impugnato innanzi al TAR era destinato ad operare esclusivamente nell’ambito del territorio della Lombardia, posto che ivi erano situate le zone interferite, e ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso in esame, dovendo ritenersi infondata l’eccezione di incompetenza come sopra sollevata.
La società Sphera s.r.l., con atto di intervento datato 18.9.2009, ha eccepito anch’essa la carenza di interesse e di legittimazione al ricorso della soc. Radio Birikina s.r.l., sostenendo poi l’infondatezza della questione di incompetenza anzidetta.
Con memoria in data 25.9.2009 la s.r.l. Birikina ha replicato alle argomentazioni ex adverso svolte dalla società Radio Viva e C-Sphera e ha concluso per la declaratoria di competenza del TAR del Veneto in ordine alla controversia di cui trattasi
Con successive memorie le società Radio Viva e C-Sphera hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e conclusioni, insistendo per la reiezione del ricorso in esame.
Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2009 il ricorso in epigrafe indicato, infine, è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1.Vanno disattese innanzitutto le eccezioni di inammissibilità di carenza di interesse e di legittimazione al ricorso sollevate dalle società Viva e C-Sphera.
Appare infatti evidente nel caso in esame che la s.r.l. Birikina, pur nella condizione processuale di controinteressata evocata nel giudizio come sopra instaurato, abbia concreto e rilevante interesse a contraddire per quanto riguarda il Giudice competente a pronunciarsi sulla controversia.
Quanto agli ulteriori profili di inammissibilità denunciati dalle predette società, essi potranno essere esaminati dal TAR riconosciuto competente a decidere nel merito della controversia.
2.L’istanza di regolamento proposta dalla società Radio Birikina è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta.
L’atto impugnato dalla s.r.l. Radio Viva con ricorso al TAR della Lombardia è stato, infatti, emesso dall’Ispettorato territoriale del Veneto del Ministero delle Comunicazioni, sicché la competenza a conoscere della legittimità del medesimo spetta, ai sensi dell’art. 2, lett. b, punto 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
L’atto impugnato appare, d’altra parte - contrariamente a quanto assume la s.r.l. Radio Viva - destinato ad operare nell’ambito della Regione Veneto.
Il provvedimento in questione è, infatti, rivolto nei confronti di una società titolare di impianti ubicati in un ambito territoriale del Veneto (impianti della s.r.l. Radio Birikina, operanti sulla frequenza 90.900 MHz, nelle località della provincia veronese Brenzone - Prada di Monte Baldo e Solze - Velo Veronese).
Si è, pertanto, di fronte ad un provvedimento, emesso da una autorità avente sede nella regione Veneto, destinato a salvaguardare ed assicurare gli effetti propri di una concessione con efficacia limitata alla sola regione veneta, ponendo fine alla violazione dei limiti territoriali di competenza asseritamente posta in essere dalla società titolare degli impianti stessi.
Né, in contrario, assume rilievo la circostanza che il provvedimento impugnato sia stato adottato in ragione di segnalazioni che avevano evidenziato interferenze ad un impianto della società Radio Viva posizionato in Roncole, provincia di Bergamo, e cioè in una zona esclusa dall’ambito di efficacia della concessione della s.r.l. Birikina.
Ed invero, in materia di telecomunicazioni, gli elementi decisivi al fine di identificare il Tribunale Amministrativo Regionale competente a conoscere della legittimità dei provvedimenti adottati, sono infatti, da una parte, la natura periferica dell’organo che li ha emessi, e dall’altra, l’efficacia regionale o ultraregionale delle concessioni alle quali tali provvedimenti si riferiscono.
Nel caso di specie si è, infatti, di fronte ad un soggetto titolare di una concessione con efficacia soltanto regionale ed il provvedimento dell’Ispettorato regionale del Veneto è appunto, volto ad assicurare che le trasmissioni della società titolare di tale concessione abbiano effetto e si rivolgano esclusivamente nell’ambito del territorio della regione Veneto.
Non può, infine, essere richiamato a sostegno della diversa tesi - nella specie avanzata dalla soc. Radio Viva - la pronuncia di questa Sezione n. 575 del 2001, la quale, anzi, appare coerente con i principi sopra ricordati.
Con la predetta pronuncia del 2001 è stata, infatti, affermata la competenza del TAR del Lazio a conoscere di un ricorso proposto dinanzi ad un TAR periferico, sul presupposto che con tale ricorso fosse stato impugnato un provvedimento che, pur emesso da un organo statale periferico, era volto a salvaguardare gli effetti di una originaria concessione ministeriale, rilasciata per il bacino di utenza dei territori di più regioni (si trattava del bacino di utenza dei territori delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna) e già impugnata con un precedente ricorso al TAR del Lazio. Nella fattispecie presa in considerazione con la pronuncia della Sezione n. 575/ 2001 la competenza del TAR del Lazio è stata, pertanto, dichiarata perché si era di fronte ad un provvedimento che aveva inciso “sull’efficacia di una concessione rilevante in sede ultraregionale” (in tal senso cfr. Cons. St., Sez.VI, 3.6.2002, n.3101)
Nel caso in esame si è, invece, di fronte ad una concessione, come quella della soc. Birikina, rilevante solo in sede regionale e la cui operatività nell’ambito della sola regione Veneto il provvedimento impugnato intende assicurare.
3. In conclusione, l’istanza di regolamento appare dunque fondata, sicché deve essere dichiarata la competenza del TAR del Veneto a conoscere del ricorso della soc. Birikina (n. 1450/2009) già proposto dinanzi al TAR della Lombardia.
La natura della fattispecie cui si riferisce la questione trattata induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. VI) accoglie l’istanza di regolamento in epigrafe specificata e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto a conoscere del ricorso n.1450/2009 proposto dalla s.r.l Radio Birikina dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Aldo Fera, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere, Estensore
Roberto Chieppa, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2009