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n. 12-2009 - © copyright

 

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 4 dicembre 2009 n. 3261
Pres. Bianchi – Rel. Graziano
Ottaviani (avv. Damiani) c. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avvocatura distrettuale dello Stato)


1. – Procedimento amministrativo – Comunicazione avvio del procedimento – A seguito atto di secondo grado disposto per ordine del Giudice – Esclusione.

 

2. – Procedimento amministrativo – Principio tempus regit actum – Modifica pianta organica nel corso del giudizio – Provvedimento di riesame – Necessità di considerare nuova pianta organica.

1. – Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento in caso di provvedimento di secondo grado da assumere iussu iudicis e conducente ad una conferma del precedente provvedimento.

 

2. – In ossequio al principio tempus regit actum, qualora nelle more del giudizio venga modificata la pianta organica di una P.A., tale nuova disposizione è vincolante in sede di adozione del nuovo provvedimento di riesame ordinato dal Giudice.


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