|
1. – Il bando di gara rientra nella nozione civilistica del negozio giuridico e pertanto, ai fini della sua interpretazione, sono applicabili gli artt. 1362 ss. c.c.
|
| |
|
2. – Il bando di gara non ha natura normativa e pertanto non è ammessa l’interpretazione autentica derivante da precisazioni postume.
|
| |
|
3. – La qualificazione giuridica amministrativa – civilistica del bando comporta l’inapplicabilità di alcune disposizioni in materia di interpretazione del contratto ed in particolare dell’art. 1362 e dell’art. 1370, per la necessità di perseguire l’interesse pubblico.
|
| |
|
4. – In materia di contratti conclusi con la P.A. si privilegiano le regole di interpretazione oggettiva anziché soggettiva, volta a ricostruire la volontà delle parti.
|
| |
|
5. – Il favor partecipationis alla gara opera soltanto quando le clausole del bando sono ambigue e tutelando comunque la par condicio dei concorrenti.
|
| |
|
6. – L’esclusione automatica dalla gara per mancanza dei requisiti o formalità richieste, opera soltanto se prevista dal bando non in modo omnicomprensivo e generale.
|