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n. 12-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 4 dicembre 2009 n. 3276
Pres. Bianchi – Rel. Lotti
Vero Italia spa (avv.ti Misto, Fiorina) c. Regione Piemonte (avv. Salotto) e Memoro srl (avv.ti Fiorini, Vinciguerra) ed altri


1. – Contratti p.a. – Bando di gara – Natura – Interpretazione.

 

2. – Contratti p.a. – Bando di gara – Interpretazione autentica – Esclusione.

 

3. – Contratti p.a. – Bando di gara – Norme in materia interpretazione contrattuale – Applicabilità – Limiti.

 

4. – Contratti p.a. – Bando di gara – Regole interpretazione oggettiva contratto – Prevalenza.

 

5. – Contratti p.a. – Bando di gara – Principio favor partecipationis – In presenza clausole ambigue.

 

6. – Contratti p.a. – Bando di gara – Mancanza requisiti – Esclusione automatica – Clausole esclusione.

1. – Il bando di gara rientra nella nozione civilistica del negozio giuridico e pertanto, ai fini della sua interpretazione, sono applicabili gli artt. 1362 ss. c.c.

 

2. – Il bando di gara non ha natura normativa e pertanto non è ammessa l’interpretazione autentica derivante da precisazioni postume.

 

3. – La qualificazione giuridica amministrativa – civilistica del bando comporta l’inapplicabilità di alcune disposizioni in materia di interpretazione del contratto ed in particolare dell’art. 1362 e dell’art. 1370, per la necessità di perseguire l’interesse pubblico.

 

4. – In materia di contratti conclusi con la P.A. si privilegiano le regole di interpretazione oggettiva anziché soggettiva, volta a ricostruire la volontà delle parti.

 

5. – Il favor partecipationis alla gara opera soltanto quando le clausole del bando sono ambigue e tutelando comunque la par condicio dei concorrenti.

 

6. – L’esclusione automatica dalla gara per mancanza dei requisiti o formalità richieste, opera soltanto se prevista dal bando non in modo omnicomprensivo e generale.


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