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Giurisprudenza
n. 12-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 4 dicembre 2009 n. 3260
Pres. Bianchi – Rel. Graziano
Confcommercio ed altri (avv.ti Piccirillo, Giardini) c. Regione Piemonte, Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista (avv. Di Palo)


1. - Giustizia amministrativa – Legittimazione ad agire – Associazioni di categoria – Gara di appalto – Partecipazione iscritti – Esclusione.

 

2. – Contratti p.a. – Disposizioni d.lgs. 231/02 – Applicabilità.

 

3. – Contratti p.a. – Termini di pagamento per forniture beni e servizi – Imposizione clausola peggiorativa rispetto alla disciplina legale – Illegittimità.

1. – Le associazioni di categoria difettano di legittimazione ad agire in giudizio e ad impugnare le disposizioni del bando nel caso in cui abbiano partecipato alla gara dei loro iscritti che potrebbero trovarsi in posizione di conflittualità.

 

2. – Le disposizioni sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/02 sono applicabili anche alle P.A.

 

3. – L’imposizione da parte della P.A. di clausole recanti condizioni di pagamento per la fornitura di beni e di servizi peggiorativa rispetto alla disciplina legale costituisce abuso della posizione dominante e lesione della libertà contrattuale in violazione dell’art. 4 l. 231/02.


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