T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 4 dicembre 2009 n. 12568
Pres. Tosti Est. Tomasetti
Aryan ( Avv. Mossuto) c/ Ministero dell ‘Interno ( Avv. dello Stato) ed altri |
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1. Stranieri – Cittadinanza italiana - Concessione – Valutazione – Inserimento in comunità – Giudizio prognostico
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2. Stranieri – Cittadinanza italiana - Provvedimento riettivo – Motivazione “per relationem” – Legittimità
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1. L’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale.
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2. Nel provvedimento reiettivo di diniego della cittadinanza italiana è legittima la motivazione “ per relationem”.
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N. 12568/2009 REG.SEN.
N. 07140/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7140 del 2006, proposto da:
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- Pipaj Arjan, rappresentato e difeso dall’avv. Guglielmo Mossuto ed elett.te dom.to in Roma, presso lo studio dell’avv. Zanetti, in Via Tor Pignattara n,. 20;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;
- Questura di Firenze – Ufficio Immigrazione, in persona del Questore pro-tempore;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Ministero dell’Interno K10.61386 del 2 novembre 2005, notificato in data 2 marzo 2006, con il quale è stata rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana;
- della nota prot. n. 742/2006/Imm./Aff. Leg./NL del 7 aprile 2006 con la quale la Questura di Firenze – Ufficio Immigrazione ha risposto all’istanza di accesso agli atti depositata dal ricorrente il 5 aprile 2006 volta a prendere visione del “rapporto informativo n. Cat. A 12/2003/1197 della Questura di Firenze in data 12.03.2003”, che “il rapporto informativo da Lei richesto non è un documento accessibile”;
- di tutti gli atti del procedimento presupposti, connessi e/o conseguenti, che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/10/2009 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato in data 2 maggio 2006 e depositato l’11 maggio 2006, il ricorrente indicato in epigrafe espone che:
- è cittadino albanese regolarmente soggiornante in Italia;
- in data 17 gennaio 2003 presentava una istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5.2.1992, n. 91;
- in data 2 marzo 2006 riceveva la notifica del provvedimento K10.61386 del 2 novembre 2005, con il quale è stata respinta la menzionata istanza di concessione della cittadinanza italiana.
L’odierno ricorrente provvedeva, quindi, ad impugnare il provvedimento innanzi al T.A.R. Toscana.
L’Amministrazione dell’Interno, con il patrocinio della Avvocatura distrettuale dello Stato proponeva formale ricorso per regolamento di competenza.
Alla udienza del 12 luglio 2006, il difensore del ricorrente aderiva all’istanza medesima riconoscendo la competenza del T.A.R. Lazio sede di Roma.
Ciò posto, il ricorso veniva riassunto innanzi al TAR Lazio e veniva depositata istanza di prelievo in data 11 marzo 2008.
Ciò esposto, ha chiesto l'annullamento del predetto diniego, deducendo al riguardo il seguente motivo:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 22 e 24 L. n. 241/1990; eccesso di potere per insufficienza ed erroneità della motivazione; violazione e/o falsa applicazione della L. n. 91/1992 e del D.P.R. n. 572/1993; eccesso di potere per difetto, carenza ed insufficienza di istruttoria; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della erroneità del presupposto.
La difesa erariale si è costituita in giudizio depositando atti e documenti.
Il ricorso è stato quindi chiamato e posto in decisione alla udienza pubblica del 21 ottobre 2009.
DIRITTO
Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto del Ministro dell’Interno K10.61386 del 2 novembre 2005, notificato in data 2 marzo 2006, con il quale è stata respinta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata il 17 gennaio 2003 dall’odierno ricorrente, cittadino albanese, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5.2.1992, n. 91.
Il ricorso è anche volto al riconoscimento del diritto del ricorrente ad avere accesso al rapporto informativo n. Cat. A 12/2003/1197 della Questura di Firenze in data 12.03.2003.
Rileva il Collegio, preliminarmente, che può essere superata la questione preliminare sollevata nella memoria presentata dal Ministero resistente in considerazione della infondatezza, nel merito, del ricorso.
Quanto alla domanda di accesso, peraltro, deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse in considerazione dell’intervenuto deposito, da parte del Ministero, del documento richiesto dalla parte.
Nel merito il ricorso è infondato.
Il provvedimento di diniego, richiamata l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, risulta adottato principalmente sul presupposto del contenuto del “rapporto informativo n. Cat. A 12/2003/1197 della Questura di Firenze in data 12.03.2003 da cui si ricavano elementi che hanno evidenziato una personalità non completamente affidabile sotto il profilo dell’ordine pubblico e della convivenza civile”.
La disposizione che regola la materia è contenuta nella legge n. 91/1992, che, all’art. 9, così dispone: “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno: …. f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (…)”.
La costante giurisprudenza amministrativa ha affermato, in subiecta materia, che “il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana allo straniero che sia legalmente residente in Italia da oltre dieci anni, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. f), l. 5 febbraio 1992 n. 91, è atto ampiamente discrezionale, in ordine al cui rilascio si possono forse ravvisare aspettative giuridicamente tutelate, ma non certo diritti soggettivi” (si veda, da ultimo, Consiglio Stato, sez. VI, 1 ottobre 2008, n. 4748). Ciò perché si è condivisibilmente affermato che “l’amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà economica e sociale” (Consiglio Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474).
La sintesi che può trarsi da tali principi, è quella per cui l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere fatti di rilievo penale.
Orbene occorre rilevare da un lato che il provvedimento reiettivo è senz’altro immune da vizi formali, in armonia con il costante orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la motivazione c.d. “per relationem” (si veda, ex multis, sul punto Consiglio Stato , sez. VI, 1 febbraio 2007, n. 410); dall’altro che, sotto il profilo sostanziale, lo stesso risulti motivato con riguardo a considerazioni di opportunità emerse in sede di informativa esperita dalla Autorità procedente. In particolare, con riguardo al profilo della motivazione, il Collegio osserva come anche a seguito di Ordinanza Presidenziale Istruttoria, il Ministero dell’Interno abbia provveduto al deposito della nota Cat. A 12/2003/1197 in data 12 marzo 2003 con la quale la Questura di Firenze ha provveduto a precisare gli elementi che hanno fatto alla Amministrazione procedente la non opportunità della concessione della cittadinanza all’odierno ricorrente.
Non v’è dubbio, quindi, che il giudizio negativo sia correttamente motivato con riferimento a precisi fatti accertati in sede istruttoria e tali da non rendere illogica la scelta di non concedere la cittadinanza per carenza di elementi positivi sul piano della convivenza civile.
La valutazione della Amministrazione, peraltro, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili se non per travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non paiono sussistere nel caso di specie.
Ne consegue che il provvedimento di diniego risulta correttamente adottato, poiché la valutazione sottostante al provvedimento di concessione della cittadinanza italiana - come già ricordato - è ampiamente discrezionale, oltre che subordinata alla considerazione degli interessi collettivi, alla cui salvaguardia è preordinato il potere stesso (Cons. Stato Sez. IV, 6504/05; 942/99) e nella fattispecie la motivazione appare adeguata ben potendo comprendersi le ragioni per le quali il Ministero dell’Interno ha ritenuto di non poter accogliere la domanda.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è in parte improcedibile - quanto alla istanza di accesso - per sopravvenuta carenza di interesse e, per il resto, infondato.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Renzo Conti, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2009
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