N. 12567/2009 REG.SEN.
N. 01129/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2009, proposto da:
- MOLLA MD BAZLU, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Barberio ed elett.te dom.to in Roma, via Torino n. 7 presso lo studio della stessa;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura dello Stato;
- la Questura di Roma, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura dello Stato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del 20 novembre 2008, notificato in pari data, con il quale il Questore di Roma ha decretato il rifiuto del permesso di soggiorno per protezione internazionale;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/11/2009 il dott. Alessandro Tomassetti e udito per la parte ricorrente l’avv. Laura Barberio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in trattazione, notificato in data 19 gennaio 2009 e depositato il 12 febbraio 2009, il ricorrente espone i seguenti fatti:
Il ricorrente è un cittadino bengalese che ebbe gravi danni a causa delle violente e frequenti alluvioni.
Fuggito in Italia, l’odierno ricorrente ha presentato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato; la domanda veniva analizzata in sede di Commissione territoriale di Roma in data 24 luglio 2008.
In data 20 novembre 2008 gli veniva notificato il diniego della protezione internazionale ed il rifiuto del permesso di soggiorno oggetto di odierna impugnazione.
Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego del permesso di soggiorno per i seguenti motivi:
1) violazione di legge in relazione all’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; art. 10, comma 3, Cost.; Direttiva 2004/83/CE; D.Lgs. n. 251/07; art. 19 D.Lgs. n. 286/98; art. 35 D.Lgs. n. 25/08; contraddittorietà tra le norme;
2) violazione dell’art. 5, commi 5, 6 e 9 del T.U. n. 286/1998; abnormità del provvedimento; violazione del principio di ragionevolezza; violazione di legge; mancata applicazione delle norme della L. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento;
3) violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990; violazione del diritto alla difesa; eccesso di potere; difetto di istruttoria; eccesso di potere per incompleta ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni resistenti.
Alla udienza del 18 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in trattazione si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Roma ha disposto “il rifiuto del permesso di soggiorno per protezione internazionale” in base alla decisione “della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Roma” che ha ritenuto che non sussistono motivi per la concessione della protezione sussidiaria o della protezione per motivi umanitari.
Com’è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione - ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009 ribadita, con ulteriori motivazioni, dall’ordinanza 19393 del 9 settembre 2009 - le controversie in materia di dinieghi di permesso di soggiorno adottati sul presupposto della decisione negativa “della Commissione Territoriale” rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
A tale conclusione la predetta Suprema Corte è pervenuta sulla base della considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, secondaria ed umanitaria sono attribuiti alla Commissione Territoriale, il che porta ad “escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione” da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con compensazione delle spese di giudizio, stante il recente orientamento del Giudice della giurisdizione.
Per completezza giova precisare che l’accertato difetto di giurisdizione, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St,., 29 aprile 2009, n. 2713), comporta l’applicazione dell’istituto della “translatio iudicii”, in forza del quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Renzo Conti, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2009