Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 12-2009 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Ordinanza 9 dicembre 2009 n. 1602
Pres. Pugliese – Est. Sestini
A.G. Srl (avv. Mastromarino) / Comune di Carbognano (avv. Santiapichi e Tradardi) – F.P. Srl (avv. Raffaelli)


Edilizia ed urbanistica – Distanze tra stazioni di distribuzione di carburanti – Questione incidentale di compatibilità dell’art. 13, L.R. Lazio n. 8/2001 (che fissa distanze minime tra una stazione di distribuzione carburanti ed un’altra) con gli artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE e con i principi comunitari di concorrenza economica e di non discriminazione – Jus superveniens: art. 83 bis, comma 17, l. n. 133/2008 – Attualità dell’interesse alla decisione di legittimità comunitaria ai fini del decidere

Ancorché l’art. 83-bis, comma 17° della l. n. 13372008 abbia stabilito che, “al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi”, sussiste l’interesse ad ottener una pronuncia in via incidentale della Corte di Giustizia UE in ordine alla compatibilità della previgente disciplina regionale (art. 13, L.R. Lazio n. 8/2001), che tali limiti fissa in via inderogabile, con il diritto europeo. Infatti, la sopravvenuta disciplina del 2008 non ha natura di “norma di interpretazione autentica” volta a chiarire il significato di preesistenti leggi, e non ha neppure carattere retroattivo (nei limiti entro cui ciò potrebbe avvenire), ed è perciò destinata a produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal momento di entrata in vigore della stessa legge n. 133/2008. Ne consegue che la specifica questione oggetto del giudizio a quo, in particolare, alla stregua del principio generale del diritto interno “tempus regit actum”, dovrà essere decisa alla stregua della precedente normativa nazionale, vigente al momento dell’interruzione del procedimento autorizzativo attivato dall’interessata a causa dell’intervenuta autorizzazione di un altro impianto posto al di sotto dei limiti di distanza fissati a quel momento, in quanto la normativa regionale di riferimento (art. 13 della legge regionale del Lazio n. 8/2001), qualunque sia stata la successiva sorte della disposizione, al quel momento era in vigore e doveva quindi essere applicata (salvo disapplicarla per incompatibilità con il diritto comunitario), non essendo stata ancora abrogata, alla stregua della legge n. 131 del 2003, dalla legge n. 133 del 2008, entrata in vigore solo successivamente.


REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



Sul ricorso numero di registro generale 5599 del 2008, proposto da:

 

Soc Attanasio Group Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Alfonso Mastromarino, con domicilio eletto presso Cosimo Alfonso Mastromarino in Roma, Montecervialto, 165;

contro



Comune di Carbognano, rappresentato e difeso dagli avv. Xavier Santiapichi, Nicoletta Tradardi, con domicilio eletto presso Xavier Santiapichi in Roma, via Antonio Bertoloni, 44/46;

nei confronti di



Soc Felgas Petroli Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana Raffaelli, con domicilio eletto presso Giuliana Raffaelli in Roma, via Cassia, 837;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5/07 RILASCIATO ALLA SOC CONTROINTERESSATA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI E RISTORO IN LOC. CAPANNELLE.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carbognano;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Felgas Petroli Srl;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



1. Nella camera di consiglio in data odierna sono state convocate le parti per l’esame della nota di cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee prot. N. 828938 IT in data 17.9.09, relativa alla causa pregiudiziale C – 384/08. La stessa nota pone a questo Tribunale il quesito se, sotto il profilo comunitario, restino le ragioni delle remissione della questione di compatibilità comunitaria alla Corte di Giustizia, ovvero a seguito della sopravvenuta normativa nazionale sia venuta meno la rilevanza della medesima questione ai fini della definizione dello specifico giudizio a quo.

2. La questione attiene al ricorso in epigrafe, sospeso da questo Tribunale a seguito della rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee della questione pregiudiziale di compatibilità comunitaria della normativa nazionale rilevante ai fini della definizione del giudizio, con ordinanza collegiale n. 953 del 2008.

3. Questo TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione II bis, nella camera di consiglio del 3 luglio 2008, esaminava l’istanza cautelare incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti amministrativi del Comune di Carbognano - in provincia di Viterbo, di assenso alla realizzazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti, impugnati dalla ricorrente impresa Attanasio Group S.r.l., la cui analoga richiesta era risultata conseguentemente preclusa dalla distanza minima fra impianti prevista dall’art. 13 della legge della Regione Lazio n. 8/2001 in conformità alle previsioni del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il Tribunale, constatata la evidente non fondatezza delle censure della ricorrente contro l’autorizzazione rilasciata al controinteressato, considerava possibile decidere immediatamente la causa in senso negativo con una sentenza redatta in forma abbreviata.

5. Riteneva tuttavia che le predette disposizioni, comportando indebite ed ingiustificate limitazioni all’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, potessero violare gli artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE e dei principi comunitari di concorrenza economica e di non discriminazione sanciti dal medesimo Trattato CE, con la loro conseguente possibile disapplicazione.
Tale opzione avrebbe altresì determinato una diversa decisione di questo giudice, non più di respingimento ma di inammissibilità del ricorso, per carenza d’interesse, in quanto il ricorrente a seguito della predetta disapplicazione avrebbe avuto diritto ad aprire il proprio impianto vicino a quello del controinteressato, ottenendo la realizzazione dell’interesse sostanziale azionato in giudizio.

6. Pertanto, il Tribunale, al fine di garantire il principio comunitario di effettività della tutela giurisdizionale richiesta dalla ricorrente, sospendeva il giudizio e sottoponeva all’esame della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 234 del Trattato, una pronunzia pregiudiziale avente ad oggetto la compatibilità delle norme regionali e nazionali italiane che prevedono distanze minime obbligatorie fra gli impianti commerciali, in particolare fra quelli stradali di distribuzione di carburanti, e segnatamente dell’art. 13 della legge regionale del Lazio n. 8/2001 e delle norme di legge nazionali di riferimento (D. Lgs. n. 32/1998 e successive modifiche ed integrazioni, legge n. 57/2001 e D.M. in data 31 ottobre 2001) con le norme ed i principi del Diritto dell’Unione Europea sopra richiamati.

7. SUCCESSIVAMENTE ALLA PROPOSIZIONE DELLA PREDETTA QUESTIONE, IL PARLAMENTO ITALIANO APPROVAVA LA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, il cui art. 83 bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), ai commi 17 e 19, concerneva la materia in esame, motivando il quesito sottoposto dalla Cancelleria della Corte di Giustizia.

8. In particolare, secondo il COMMA 17 DELL’ART. 83-BIS, “Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi”.
Il successivo COMMA 18 prevede poi che “Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione”, e ricadono quindi nella sfera di competenza esclusiva dello Stato.

9. Le predette nuove disposizioni vanno lette in combinato disposto con quelle della LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in particolare con le disposizioni dell’art. 1 (Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale), comma 2, ultimo periodo, secondo cui “LE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale”.

10. alla luce di tali disposizioni, LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA PONE A QUESTO TRIBUNALE IL QUESITO CIRCA L’EVENTUALE VENIR MENO DELL’INTERESSE ALLA DEFINIZIONE DELLA PREDETTA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COMUNITARIA.

11. Ricevuto il quesito, questo Tribunale, in conformità alla disciplina nazionale del processo davanti al giudice amministrativo (che non prevede ipotesi di pareri rilasciati dai TAR ad altri Tribunali o di o scambi di corrispondenza fra gli Uffici di supporto contenenti valutazioni giuridiche circa lo svolgimento dei giudizi), ha ritenuto necessario convocare ed ascoltare, in contraddittorio fra loro, i difensori legali delle parti in causa nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2009, per poi pronunciarsi con un’ordinanza collegiale, contenente una decisione solo interlocutoria circa lo svolgimento del giudizio presso il giudice nazionale, già sospeso al momento della sottoposizione della questione pregiudiziale di legittimità comunitaria in esame.

12. Ciò premesso, questo Tribunale osserva che la Cancelleria della Corte di Giustizia pone il quesito circa l’eventuale venir meno dell’interesse alla decisione, sull’ipotesi che LA NORMATIVA SOSPETTATA DI ILLEGITTIMITÀ COMUNITARIA (ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N. 8/2001 E RELATIVE NORME NAZIONALI DI RIFERIMENTO), SIA VENUTA MENO, a seguito dell’entrata in vigore di una nuova disciplina nazionale (commi 17 e 18 art. 83-bis legge statale 6 agosto 2008, n. 133) che ha imposto il rispetto del diritto comunitario in materia di distanze fra distributori stradali di carburante e che, che alla stregua di una precedente previsione generale di legge (art. 1, comma 2, legge 5 giugno 2003, di attuazione del nuovo articolo 117 della Costituzione) ha determinato la non ulteriore applicabilità della citata previgente disciplina regionale.

13. La questione nasce dal particolare assetto del SISTEMA DELLE FONTI NORMATIVE PRIMARIE POSTO DALL’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, secondo cui “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato” , rientrando fra le materie riservate allo Stato: “e) (…) tutela della concorrenza (…); m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

14. A propria volta la legge n. 131/2003, secondo l’interpretazione della più autorevole giurisprudenza amministrativa italiana (sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in Adunanza plenaria, n. 2 del 7-04-2008), all'art. 1, comma 2, recante la disciplina transitoria relativa alle normative regionali vigenti in materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale, prevede l'ultrattività di dette normative regionali solo fino al sopravvenire delle norme statati in proposito; poiché, peraltro, anche la determinazione di principi fondamentali nelle materie di legislazione regionale concorrente risulta riservata alla legislazione dello Stato, può coerentemente concludersi nel senso della cedevolezza di tutte le norme regionali di fronte alle norme di principio (oltrechè alle norme di competenza esclusiva) che siano fissate dallo Stato nella stessa materia.

15. La riforma del Titolo V della Costituzione ha quindi espressamente sancito l’introduzione di una ripartizione delle fonti normative primarie dell’ Ordinamento italiano (sottratte al diretto sindacato del giudice) non più solo PER GERARCHIA (costituzione, leggi costituzionali e di approvazione degli statuti regionali, leggi statali, leggi regionali, decreti legislativi delegati, regolamenti governativi ed altri regolamenti) la cui sospetta violazione deve essere sottoposta alla Corte Costituzionale italiana, ma anche PER SPECIALITÀ DI MATERIA, consentendo al giudice di DISAPPLICARE (RECTIUS, NON APPLICARE) la legge (dello Stato o, come in questo caso, della Regione) che opera in materie riservate ad altra competenza (rispettivamente la Regione o lo Stato) e che pertanto è “cedevole” al sopravvenire delle nuove norme adottate dal soggetto competente per quella materia (ovvero al sopravvenire delle norme di principio statali per le materie di competenza concorrente). E’ stata così sostanzialmente riprodotta, sul piano nazionale, LA DINAMICA DI COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI FRA FONTI NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE GIÀ DA TEMPO MESSA A PUNTO DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, BASATA SULLA DIRETTA DISAPPLICAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE, della legge nazionale in contrasto con espresse disposizioni comunitarie o con principi dei Trattati comunitari, sulla cui compatibilità viene chiamata a pronunciarsi la stessa Corte di Giustizia mediante questioni pregiudiziali interpretative, come quella sollevata da questo Tribunale con la citata ordinanza.

16. LA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA, A PROPRIA VOLTA, HA RIPETUTAMENTE RITENUTO CHE LA TUTELA DELLA CONCORRENZA COSTITUISCA UNA SORTA DI “MATERIA-NON MATERIA” ESPRESSAMENTE RIMESSA DALLA COSTITUZIONE ALLA COMPETENZA DELLO STATO, E CHE LA STESSA SIA IN GRADO DI INTERSECARE TRASVERSALMENTE E CONFORMARE LE DISCIPLINE DI SETTORE RIMESSE, INVECE, ALLA COMPETENZA REGIONALE (per tutte, si veda la sentenza n. 443/2007) . Ebbene, la tutela della concorrenza viene in rilievo nella specifica fattispecie in esame per espresso richiamo della richiamata legge statale del 2008, comportando l’applicabilità, per competenza di materia, della stessa legge, con il conseguente venir meno della possibilità di applicare la diversa e configgente disciplina regionale in materia di apertura ed esercizio di distributori stradali di carburante.

17. Da quanto finora esposto consegue che in linea generale, così come esattamente come ipotizzato dal quesito della Cancelleria della Corte di Giustizia, la sopravvenuta disciplina di legge statale del 2008 “prevale”, per così dire, sulle previgente normativa regionale già sottoposta alla stessa Corte, che, sempre in linea generale, non può più trovare applicazione.

18. TUTTAVIA, QUESTO TRIBUNALE RITIENE CHE PERMANGA LA NECESSITÀ DI UNA PRONUNCIA PREGIUDIZIALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA COMPATIBILITÀ COMUNITARIA DELLA CITATA PREVIGENTE DISCIPLINA REGIONALE, CHE CONTINUA A TROVARE ANCORA APPLICAZIONE ALLO SPECIFICO CASO AD ESSO SOTTOPOSTO, E CIÒ PER UN DUPLICE ORDINE DI RAGIONI.

19. In primo luogo, per un limite interno legato alla formulazione della disposizione della legge n. 133 del 2008. Infatti, secondo la lettera dei commi 17 e 18 dell’art. 83-bis, SONO VIETATI (ESCLUSIVAMENTE) I VINCOLI ALL'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AVENTI “FINALITÀ COMMERCIALI”.
Quindi, se è chiara la riconducibilità della disposizione alla materia della “tutela della concorrenza”, di competenza esclusiva dello Stato, non è però chiaro il suo ambito di applicazione, a causa della non felice precisazione circa la limitazione del divieto ai soli vincoli “aventi finalità commerciali”.

20. INFATTI, LA FINALITÀ COMMERCIALE È EVIDENTE E NON CONTROVERSA PER I VINCOLI COMPORTANTI LA PREVIA CHIUSURA DI IMPIANTI ESISTENTI ED I CONTINGENTAMENTI NUMERICI, OPPURE IL RISPETTO DI DISTANZE MINIME DA ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI O DI SUPERFICI MINIME COMMERCIALI DEL SINGOLO IMPIANTO, in quanto, qualunque siano le finalità dichiarate, in realtà la loro funzione può solo ed esclusivamente essere quella di modulare (ed in realtà limitare) l’offerta commerciale complessiva relativa ai carburanti stradali sull’intero territorio.
Pertanto i predetti vincoli devono ritenersi non invalidi o illegittimi, sul piano nazionale o comunitario, bensì, più radicalmente, NON PIU’ ESISTENTI, E QUINDI NON PIÙ APPLICABILI né dal giudice né dagli uffici amministrativi per giustificare un diniego, “Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato”. Ciò vale, in particolare, sia che i vincoli fossero previsti da leggi statali (ora abrogate dall nuova legge), sia che fossero previsti da legge regionali (non più applicabili, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1 comma 2, ultimo periodo).

21. LA FINALITÀ COMMERCIALE NON E’, VICEVERSA, AFFATTO CHIARA PER I VINCOLI, DI NATURA DIVERSA, che non limitano l’offerta complessiva di carburanti (considerata in assoluto –mediante contingenti- o in relazione a singole aree territoriali, ovvero in relazione alle caratteristiche dell’impianto o alla sua vicinanza ad esercizi commerciali diversi), ma CHE COMPORTANO COMUNQUE RESTRIZIONI OD OBBLIGHI, CIRCA L’OFFERTA DI ATTIVITÀ E SERVIZI INTEGRATIVI OVVERO, COSÌ COME NELLA FATTISPECIE IN ESAME, A CAUSA DELL’IMPOSIZIONE DI UNA DISTANZA MINIMA FRA I SINGOLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE.
Tali vincoli sono infatti, di regola, inseriti nell’ambito della pianificazione urbanistica e motivati da ragioni di ordinato sviluppo del territorio, mediante una più equilibrata distribuzione delle diverse utilizzazioni del territorio ed una più diffusa ed accessibile offerta di servizi ai consumatori.

22. Ebbene, questo TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione II bis, nella citata ordinanza di rimessione della questione di compatibilità comunitaria alla Corte di Giustizia ha già ampiamente motivato le considerazioni in base alle quali ritiene che l’art. 13 della legge regionale del lazio n. 8/2001, al pari delle altre disposizioni nazionali che impongono il rispetto di una distanza minima fra impianti ai fini della possibilità di realizzare e gestire un nuovo impianto stradale di distribuzione di carburanti (o che limitano l’abbinamento di altre offerte commerciali presso il medesimo impianto), IN REALTÀ NON TROVANO ALCUNA GIUSTIFICAZIONE IN RAGIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA O DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE, e sono altresì suscettibili di violare il principio d concorrenza e di ostacolare indebitamente l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato a tutti i cittadini dell’Unione Europea.

23. Si tratta però di un giudizio di valore circa gli effettivi contenuti della disposizione in esame ed il suo rapporto, di sospetta incompatibilità, con le superiori fonti di diritto comunitario, frutto di un‘ipotesi interpretativa rimessa da questo Tribunale, per l’appunto, al giudizio della Corte di Giustizia. Non sembra invece possibile, in attesa di norme di legge nazionale di più chiara e precisa formulazione, che il giudice nazionale possa autonomamente disapplicare una norma di legge sul mero presupposto di una propria ed autonoma interpretazione volta a ricondurla ad una finalità (quella “commerciale”) non dichiarata dal legislatore regionale.

24. Il dubbio applicativo sopra prospettato da questo Tribunale trova altresì conferma nei limiti di formulazione che hanno interessato anche la citata legge 5 giugno 2003, n. 131, di attuazione del nuovo art. 117 Cost., quanto alla specificazione delle materie e dei relativi ambiti di competenza statale e regionale.
Infatti, la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, ed in particolare la sentenza 28 luglio 2004, n. 280, ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni dell’ art. 1 della citata legge del 2003, in quanto:
- disponendo che l'individuazione dei principi fondamentali vigenti nelle materie previste dall'art. 117, comma 3, Cost., debba avvenire «per settori organici della materia in base a criteri aggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini presupposte, strumentali e complementari», estende l'oggetto della delega, in maniera impropria ed indeterminata, ad un'attività di sostanziale riparto delle funzioni e ridefinizione delle materie e delle funzioni, senza indicazione dei criteri direttivi;
- ovvero, disponendo che nei decreti legislativi di cui al comma 4 possano essere "individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie, ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato", amplia notevolmente e in materia del tutto indeterminata l'oggetto della delega di cui al comma 4, fino eventualmente a comprendere il ridisegno delle materie, per di più in assenza di appositi principi direttivi;
- o ancora, elencando una serie di criteri direttivi destinati ad indirizzare il Governo nella formazione dei decreti delegati, che pur dovrebbero essere «meramente ricognitivi», a prendere prioritariamente in considerazione predeterminati interessi e funzioni, estende l'oggetto della delega di cui all'art. 1, comma 4, in maniera impropria ed indeterminata, ad un'attività di sostanziale riparto delle funzioni e ridefinizione delle materie, senza peraltro un'effettiva predeterminazione di criteri;
- ed infine, facendo espresso riferimento ai "settori organici della materia", nonché ai criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle "affini, presupposte, strumentali e complementari", allo scopo di individuare i principi fondamentali vigenti, altera il carattere ricognitivo dell'attività delegata al Governo in favore di un'attività di sostanziale riparto delle funzioni e ridefinizione delle materie, senza peraltro un'effettiva predeterminazione di criteri.

25. In secondo luogo, ferme restando le pregresse considerazioni (avvalorate dalla citata giurisprudenza costituzionale sulla legge del 2003) circa la problematicità che questo giudice nazionale possa disapplicare le disposizioni regionali in tema di distanze e ampiamento dell’attività commerciale dei distributori di carburante indipendentemente dall’accertamento della loro finalità “commerciale” così come previsto dalla (inadeguata) formulazione della legge del 2008, il Collegio osserva che, anche qualora la questione precedentemente descritta dovesse trovare soluzione positiva (nel senso della disapplicazione della norma regionale in esame), occorrerebbe comunque una pregiudiziale pronuncia della Corte di Giustizia.
Infatti, la sopravvenuta disciplina del 2008 non ha natura di “norma di interpretazione autentica” volta a chiarire il significato di preesistenti leggi, e non ha neppure carattere retroattivo (nei limiti entro cui ciò potrebbe avvenire), ed è perciò destinata a produrre effetti solo per il futuro , a decorrere dal momento di entrata in vigore.
Tale momento, trattandosi di una novella inserita in sede di conversione di un decreto legge, coincide con la pubblicazione della stessa legge n. 133 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, avvenuta il 31 luglio 2008.

26. La specifica questione oggetto del giudizio a quo, in particolare, alla stregua del principio generale del diritto interno “tempus regit actum”, dovrà essere decisa dal Tribunale alla stregua della precedente normativa nazionale, vigente al momento dell’interruzione del procedimento autorizzativo attivato dall’interessata a causa dell’intervenuta autorizzazione di un altro impianto posto al di sotto dei limiti di distanza fissati a quel momento, in quanto la normativa regionale di riferimento (art. 13 della legge regionale del Lazio n. 8/2001), qualunque sia stata la successiva sorte della disposizione, al quel momento era in vigore e doveva quindi essere applicata (salvo disapplicarla per incompatibilità con il diritto comunitario), non essendo stata ancora abrogata, alla stregua della legge n. 131 del 2003, dalla legge n. 133 del 2008, entrata in vigore solo successivamente.

27. Neppure potrebbe ritenersi sussistere una sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del giudizio da parte della ricorrente, in quanto, anche laddove non si condividessero le precedenti considerazioni del Collegio circa l’applicabilità della pregressa normativa in materia di distanze, la mera possibilità dello stesso ricorrente di riproporre, a notevole distanza di tempo, la domanda alla stregua della mutata disciplina potrebbe incontrare nuovi ed allo stato non conoscibili impedimenti, a seguito del legittimo avvio medio tempore di altre attività o utilizzazioni del territorio incompatibili, rendendo la tutela del diritto sostanziale fatto valere in giudizio del tutto aleatoria.

P.Q.M.



Dichiara tuttora sussistente l’interesse alla definizione della questione pregiudiziale comunitaria sollevata con ordinanza collegiale n. 953 del 2008 (causa pregiudiziale C – 384/08).
Conferma la sospensione in atto del Giudizio in epigrafe.
Manda alla Segreteria gli adempimenti necessari ai fini della risposta alla nota di cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee prot. N. 828938 IT in data 17.9.09
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Mariangela Caminiti, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2009





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento