T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 10 dicembre 2009 n. 1430
Vincenzo Fiorentino – Presidente, Daniele Burzichelli – Estensore.
Syremont s.p.a. e altro (avv. V. Vulpetti) c.
Ente Parco Nazionale della Sila (Avv. Stato),
Plane s.r.l. e altro (avv. L. Lepiane). |
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1. Processo – Processo amministrativo – Impugnazione – Oggetto – Individuazione – Modalità.
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2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Soggetti economici senza scopo di lucro – “Imprenditori”, “fornitori” o “prestatori di servizi” – Qualificazione – Possibilità.
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3. Processo – Processo amministrativo – Dovere di contestazione ad opera della parte costituita ad ogni sistema dispositivo – Principio – Applicazione.
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1. Nel processo amministrativo, trova applicazione il principio secondo cui, al di là della formale indicazione dell’atto nell’epigrafe del gravame, l’oggetto dell’impugnazione deve individuarsi attraverso l’interpretazione del ricorso nella sua interezza, tenendo conto dell’esposizione dei fatti e dei motivi.
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2. Anche i soggetti economici senza scopo di lucro possono soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati “imprenditori”, “fornitori” o “prestatori di servizi” ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, con accesso, quindi, ai contratti pubblici, poiché l’elencazione dell’art. 34, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, non è tassativa, trovando conforto tale conclusione in altre norme del codice degli appalti.
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3. Anche prima della nuova formulazione dell’art.115, c.p.c., è stato “esteso” il principio del dovere di contestazione ad opera della parte costituita ad ogni sistema dispositivo, incluso, quindi, il giudizio amministrativo di legittimità, a nulla rilevando che esso sia caratterizzato dal c.d. metodo acquisitivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 622 del 2009, proposto da: Syremont s.p.a. e Novamusa s.p.a., in persona dei legali rappresentanti, rappresentata e difesa dall’Avv. Valentino Vulpetti, con domicilio presso Valerio Zimatore (Catanzaro, via Buccarelli 49);
contro
Ente Parco Nazionale della Sila, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distretturale dello Stato di Catanzaro, con domicilio in Catanzaro, via G. Da Fiore 34; Plane S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Lepiane, con domicilio eletto presso Monica Lotito in Catanzaro, via Pugliese, 22; La Baligia S.r.l., Associazione Itineraria Bruttii Onlus;
nei confronti di
Plane s.r.l., La Baligia s.r.l. e Associazione Itineraria Bruttii Onlus, in persona dei legali rappresentanti, rappresentate e difese dall’Avv. Lucia Lepiane, con domicilio presso Monica Lotito (Catanzaro, via Pugliese 22);
per l’annullamento
a) dei verbali della Commissione di gara; b) della deliberazione con cui la Commissione ha affidato l’appalto in via provvisoria all’Ati Plane; c) dell’ammissione alla gara dell’Ati Plane; d) del capitolato d’oneri e del disciplinare di gara; e) dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’Ati Plane; f) della convenzione eventualmente stipulata con l’aggiudicataria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale della Sila;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Plane S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/10/2009 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il presente gravame le ricorrenti impugnano - espressamente - i seguenti atti relativi alla gara pubblica indetta dall’Ente Parco Nazionale della Sila per l’affidamento della progettazione, realizzazione e manutenzione dell’allestimento museografico e multimediale di un Museo dell’artigianato silano e della difesa del suolo nel Comune di Longobucco: a) verbali della Commissione di gara; b) deliberazione con cui la Commissione ha affidato l’appalto in via provvisoria all’Ati Plane; c) ammissione alla gara dell’Ati Plane; d) capitolato d’oneri e disciplinare di gara; e) aggiudicazione definitiva in favore dell’Ati Plane; f) convenzione eventualmente stipulata con l’aggiudicataria.
L’Ente Parco Nazionale della Sila si è costituito in giudizio, sollecitando il rigetto del gravame.
Anche le controinteressate si sono costituite in giudizio, eccependo l’inammissibilità del gravame, spiegando ricorso incidentale e sollecitando, in subordine, il suo rigetto nel merito in quanto infondato.
Con apposite memorie le parti hanno ulteriormente articolato le loro difese e le ricorrenti, in particolare, hanno eccepito l’inammissibilità del controricorso e del ricorso incidentale delle controinteressate in quanto privo di sottoscrizione del procuratore.
Nella pubblica udienza del 9 ottobre 2009, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Le ricorrenti, quali mandante e mandataria di una costituenda Associazione Temporanea di Imprese, hanno partecipato alla gara pubblica indetta dall’Ente Parco Nazionale della Sila per l’affidamento della progettazione, realizzazione e manutenzione dell’allestimento museografico e multimediale di un Museo dell’artigianato silano e della difesa del suolo nel Comune di Longobucco.
Il bando e il capitolato prevedevano l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti elementi di valutazione: valore della proposta tecnica e del progetto, sino a punti 45; valore dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, sino a punti 15; professionalità attestata dai curricula delle figure tecniche di cui al punto 5 del capitolato d’oneri, qualificazione della struttura operativa, dell’organico e delle attrezzature tecniche e strumentali, sino a punti 15; offerta economica, sino a punti 25.
L’Associazione Temporanea di Imprese Ati Plane, costituita dalle controinteressate Plane s.r.l., La Baligia s.r.l. e Associazione Itineraria Bruttii Onlus, si è aggiudicata la procedura con il punteggio di 78, mentre l’Ati delle ricorrenti si è classificata seconda con il punteggio di 73,68.
2. Le ricorrenti, nell’impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe, lamentano, con il primo motivo di gravame, “inammissibilità dell’offerta dell’Ati Plane e violazione degli artt. 41 del d.lgs. n. 163/2006, 5.2. e 5.3. del capitolato di gara”, osservando che. a) nessuna delle associate dell’Ati Plane aveva eseguito negli ultimi tre esercizi attività di manutenzione (compresa nell’oggetto dell’appalto); b) l’Ati Plane non aveva dimostrato la capacità economica e finanziaria in relazione all’esercizio 2005; c) in ogni caso l’associazione delle controinteressate non aveva dimostrato la presenza nel proprio gruppo di lavoro delle figure professionali dell’esperto senior, laureato da almeno cinque anni, con specifica esperienza quinquennale in realizzazione di servizi museali e dell’esperto senior, laureato, da almeno cinque anni, con specifica esperienza nel campo degli allestimenti museali
Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano “inammissibilità dell’offerta dell’Ati Plane e violazione degli artt. 34 del d.lgs. n. 163/2006, 6 del bando e 5.1. del capitolato di gara”, osservando che l’Ati Plane andava esclusa poiché la mandante Associazione Itineraria Bruttii Onlus era un soggetto privo dei requisiti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006.
Con il terzo motivo le ricorrenti lamentano “inammissibilità dell’offerta dell’Ati Plane e violazione degli artt. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e 6.2. del capitolato di gara”, osservando che la mandante Associazione Itineraria Bruttii Onlus aveva omesso di dichiarare ed attestare il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al suo vicepresidente.
Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano “illegittimità del bando e del capitolato (per irrazionalità, illogicità e contrasto con i principi comunitari) nella parte in cui prevedono l’assegnazione di punteggi per elementi riguardanti i concorrenti, anziché il contenuto delle offerte presentate e conseguente illegittimità dei verbali di gara e dell’aggiudicazione”, osservando che gli artt. 13 del bando e 7 del capitolato contemplavano l’assegnazione di ben 30 punti in funzione delle pregresse esperienze dei concorrenti del curriculum dei collaboratori, senza alcun riferimento con l’offerta presentata.
Con il quinto motivo le ricorrenti lamentano “inammissibilità dell’offerta dell’Ati Plane per mancanza di sottoscrizione dell’offerta economica, dell’offerta tecnica e delle dichiarazioni rese”, osservando che la sottoscrizione non era stata apposta su ciascuna pagina dei documenti indicati.
Con il sesto motivo le ricorrenti lamentano “inammissibilità dell’offerta dell’Ati Plane per inidoneità dell’offerta tecnica ai sensi degli artt. 2 e 6.3, lett. a), del capitolato”, osservando che l’Ati Plane non aveva formulato proposta in merito allo svolgimento di un’attività quinquennale di manutenzione dell’allestimento, né aveva precisato le modalità atte ad assicurare l’efficace e continuativo collegamento con l’ente appaltante per tutta la durata dell’intervento.
Con il settimo motivo le ricorrenti lamentano “illegittimità dell’aggiudicazione per difetto assoluto di motivazione, palese illogicità ed incongruenza dei punteggi assegnati dalla Commissione di gara all’offerta tecnica presentata dall’Ati Plane, osservando che: a) l’Amministrazione si era limitata ad attribuire un punteggio numerico (che certamente non costituisce adeguata motivazione in difetto di preventivi criteri di valutazione determinati in dettaglio) ad ogni singolo elemento tecnico; b) in violazione dell’art. 79, secondo comma, del d.lgs. n. 163/2006, la Commissione non aveva indicato i vantaggi riscontrati nell’offerta tecnica dell’Ati Plane; c) l’offerta tecnica delle ricorrenti meritava l’attribuzione di un maggior punteggio.
3. L’Avvocatura dello Stato ha depositato articolata relazione dell’Amministrazione sui fatti di causa (in cui si eccepisce, tra l’altro l’inammissibilità del ricorso perché non notificato presso l’Avvocatura Distrettuale) e, nel sollecitare il rigetto del gravame, ha evidenziato che la giurisprudenza aveva ritenuto ammissibile la partecipazione delle Onlus agli appalti pubblici.
4. Le controinteressate hanno, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione del bando.
Hanno, poi, spiegato ricorso incidentale, lamentando “illegittima ammissione dell’Ati delle ricorrenti e violazione dell’art. 6.2.2. del capitolato” sul rilievo che l’Ati stessa, nel costituire la cauzione provvisoria, aveva presentato una polizza fideiussoria che prevedeva il pagamento delle somme a semplice richiesta entro il termine di trenta giorni (anziché quindici).
Hanno, infine, sollecitato il rigetto del ricorso principale, contestando nel merito i motivi di gravame denunciati dalle ricorrenti.
4. Le ricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale delle controinteressate in quanto privo della sottoscrizione del difensore nella copia dell’atto loro notificato.
5. Preliminarmente, va anteposto l’esame del ricorso incidentale, tendente a precludere l’ammissibilità dell’impugnativa principale elidendo l’interesse che la sorregge, in omaggio ai principi di economia processuale nell’ordine di trattazione delle questioni, da ultimo rimarcati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/ 2008 (nello stesso senso: Cons. St., VI, n. 4147/2009; Cons. St., VI, n. 4686/2008).
5.1. Ad avviso del Collegio l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale è infondata, in quanto l’atto depositato è debitamente sottoscritto e la mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia di quello notificato alla controparte non comporta nullità quando dagli elementi di questo, e senza necessità di acquisire dati estranei al suo contenuto, sia possibile desumerne la provenienza da un difensore munito di mandato, come nel caso in cui tale accertamento, come nella specie, possa compiersi sulla base di elementi quali l’indicazione della procura e la certificazione dell’ufficiale giudiziario, dai quali risulti con certezza che la notificazione è stata eseguita su richiesta di quel procuratore, e che, quindi, l’atto proviene da quel legale (Cass., III, n. 10491/1994).
5.2. Ad ogni buon conto, il ricorso incidentale è infondato, in quanto nell’allegato alla polizza fideiussoria depositata nella camera di consiglio del 2 luglio 2009 si afferma espressamente che il pagamento delle somme dovute sarebbe stato effettuato entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta dell’ente garantito.
5.3. Il Tribunale, premesso che il vizio di notifica presso l’Ente Parco Nazione della Sila, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale, risulta sanato dall’intervenuta costituzione in giudizio dell’Amministrazione, osserva, poi, che è anche infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame principale sollevata dalle controinteressate per mancata impugnazione del bando.
In disparte il quarto motivo di gravame, la legittimità del bando, infatti, non assume alcun rilievo al fine di valutare la consistenza delle censure mosse dalle ricorrenti avverso i provvedimenti impugnati, sicché non si comprende la ragione per cui le stesse, a pena di inammissibilità delle doglianze di cui ai motivi di gravame con esclusione del quarto, avrebbero dovuto sollecitare l’annullamento della legge di gara.
Con il quarto motivo, invece, le ricorrenti contestano espressamente il bando sul rilievo che il suo art. 13 prevedeva l’assegnazione di un punteggio per elementi riguardanti i concorrenti, anziché il contenuto delle offerte presentate.
Tale censura è stata formulata sebbene il bando, nell’epigrafe del ricorso, non rientri fra i provvedimenti espressamente impugnati, ma sul punto va fatta applicazione del principio secondo cui, al di là della formale indicazione dell’atto nell’epigrafe del gravame, l’oggetto dell’impugnazione deve individuarsi attraverso l’interpretazione del ricorso nella sua interezza, tenendo conto dell’esposizione dei fatti e dei motivi (sul punto, cfr. Cons. St., IV, n. 250/1986) e non potendo dubitarsi, nella specie, dell’intenzione delle ricorrenti di chiedere anche l’annullamento della legge di gara per l’illegittima previsione di cui al citato art. 13.
Inoltre, l’impugnazione del bando non è tardiva, in quanto la clausola di cui si tratta ha manifestato nei confronti delle ricorrenti la sua portata lesiva solo a seguito dell’aggiudicazione definitiva in favore dell’Ati delle controinteressate, di talché, in conformità ai principi sanciti dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 1/2003, deve ritenersi che le ricorrenti non avessero interesse a proporre gravame avverso la legge di gara in epoca anteriore all’aggiudicazione.
Va, poi, dichiarata inammissibile la richiesta di annullamento dei (ma non le censure mosse contro i) verbali di gara (inclusi quelli n. 1 e n. 2, che dispongono l’ammissione, prima con riserva e poi in via definitiva, dell’Ati Plane alla procedura), in quanto trattasi di atti endoprocedimentali privi di immediata efficacia lesiva, i cui eventuali vizi refluiscono sulla legittimità dei provvedimenti successivi, cioè sull’aggiudicazione provvisoria (che, in realtà, l’interessato ha solo facoltà, ma non onere, di impugnare, poiché essa produce meri effetti prodromici, come affermato da Cons. St., V, n. 5957/2006) e su quella definitiva.
Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte, Sez. Un., n. 19805/2008), deve, inoltre, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla convenzione stipulata dall’Amministrazione con l’aggiudicataria, con indicazione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69/2009 quale giudice munito di giurisdizione al riguardo.
5.4. Venendo al merito della vicenda, deve premettersi che in sede cautelare il Collegio, facendo uso dei poteri di cui all’art. 23-bis, terzo comma, della legge n. 1034/1971, ha fissato l’udienza di merito sul rilievo che il ricorso, ad una prima delibazione, evidenziasse profili di illegittimità con particolare riferimento alle censure con cui si era eccepito che le Onlus non potessero essere affidatarie di un contratto pubblico ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e si erano contestate le previsioni di bando e di capitolato sulla valutazione di elementi riferiti alle caratteristiche oggettive dei concorrenti, anziché al contenuto dell’offerta.
La prima conclusione deve essere in questa sede rimeditata, richiamando, innanzitutto, la condivisibile pronuncia della Sezione VI del Consiglio di Stato (n. 3897/2009) in cui si afferma che anche i soggetti economici senza scopo di lucro possono soddisfare i necessari requisiti ed essere qualificati “imprenditori”, “fornitori” o “prestatori di servizi” ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, con accesso, quindi, ai contratti pubblici, poiché l’elencazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 non è tassativa, trovando conforto tale conclusione in altre norme del codice degli appalti che definiscono la figura dell’imprenditore o fornitore o prestatore di servizi nell’ambito degli appalti pubblici (art. 3, commi 19 e 20) e nelle disposizioni comunitarie (art. 1, c. 8, 4 e 44 della Direttiva n. 2004/18/CE), le quali indicano che il soggetto abilitato a partecipare alle gare pubbliche è l’“operatore economico” che offre sul mercato lavori, prodotti o servizi, secondo un principio di libertà di forme (persone fisiche o persone giuridiche).
La giurisprudenza comunitaria, d’altronde, ha affermato che: - per “impresa”, pur in mancanza di una sua definizione nel Trattato, si intende qualsiasi soggetto che eserciti attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento; - costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato; - l’assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un’attività economica possa esser considerato impresa.
La definizione comunitaria di impresa, pertanto, non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell’ente o l’assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi quali l’offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti, anche quanto tale attività non sia quella principale dell’organizzazione ed essendo del tutto irrilevante, sotto questo profilo, che l’organizzazione possa godere di un regime fiscale di favore.
A ciò si aggiunga che, come affermato da Cons. St., V, n. 1128/2009, le Onlus sono imprese sociali ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 17 del D.Lgs. n. 156/2006, in quanto tali di certo legittimate a partecipare a gare per l’affidamento di servizi compresi fra quelli di utilità sociale di cui all’art. 2 del medesimo decreto la cui lett. f) fa riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, fattispecie in cui rientra la procedura di cui si tratta, atteso che, secondo l’art. 10, secondo comma, lett. a), dello stesso d.lgs, n. 42/2004, sono beni culturali anche le raccolte di musei degli enti pubblici.
Va, invece, confermata la valutazione di illegittimità del bando e del capitolato sul rilievo che gli stessi contemplavano l’assegnazione di punteggi per elementi riguardanti i concorrenti e non l’offerta (affermazione ripetutamente enunciata in giurisprudenza: tra le altre, cfr. Cons. St., V, n. 150/2006 e Cons. St., V, n.3187/2001), ma le ricorrenti, per quanto si dirà appresso sulla fondatezza di un ulteriore motivo di gravame da cui deriva l’obbligo dell’Amministrazione di aggiudicare la procedura in loro favore, non hanno più interesse all’accoglimento di questa censura (che di per sé implicherebbe il semplice rifacimento della gara).
Il Collegio, infatti, ritiene fondato il terzo profilo del primo motivo di gravame nella parte in cui si lamenta che l’esperto senior dell’Ati aggiudicataria non vantava una specifica esperienza quinquennale nella realizzazione di servizi museali.
Il capitolato, invero, richiedeva espressamente tale requisito e non contemplava la sua possibile surroga con altri titoli, per quanto significativi ed importanti.
Va precisato che non è contestato dalle controparti costituite che il curriculum (non versato in atti) dell’esperto senior dell’Ati aggiudicataria non contemplasse la specifica esperienza quinquennale.
L’Amministrazione, più esattamente, nella relazione depositata tramite l’Avvocatura afferma, riconoscendo implicitamente la mancanza di tale specifica esperienza, che “il complesso degli studi e dei titoli accademici e professionali del dott. Gallo dimostra indubitabilmente la preparazione meticolosa senz’altro idonea allo svolgimento delle attività richieste”.
Le controinteressate, dal canto loro, anch’esse riconoscendo implicitamente la mancanza della specifica esperienza quinquennale, si limitano ad affermare che le ricorrenti, nel contestare l’assenza del requisito in capo al dott. Gallo, sarebbero, poi, cadute in contraddizione nel ritenere che “i requisiti soggettivi” del loro candidato “siano da valutare più favorevolmente”.
Nella specie pur non essendo direttamente applicabile ratione temporis il disposto dell’art. 115, primo comma, c.p.c., come novellato dalla legge n. 69/2009 (secondo cui si intendono ammessi i fatti non contestati dalla controparte costituita), il Collegio non ha, comunque, la necessità di acquisire il curriculum di cui si tratta, potendo farsi applicazione del diverso principio secondo cui vanno considerati pacifici non solo i fatti esplicitamente ammessi, ma anche quelli implicitamente riconosciuti, come nel caso in cui le controparti abbiano impostato la loro difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi (per tutte, cfr. Cass., n. 2979/1988).
Ad ogni buon conto, qualora si ritengano le difese delle parti costituite non inconciliabili con il disconoscimento del fatto in questione, va osservato che, in epoca anteriore alla nuova formulazione del citato art. 115 c.p.c., la Cassazione (Sez. V, n. 1540/2009) aveva già affermato, seppur con riferimento a controversia tributaria, che l’onere di contestazione ad opera della parte costituita (con relativo corollario del dovere, per il giudice, di non ritenere necessaria la prova di quanto non espressamente contestato) è principio generale che informa ogni sistema processuale (non solo quello civile), poggiando le proprie basi sul carattere dispositivo del processo (comportante una struttura dialettica a catena), sulla generale organizzazione per preclusioni successive (che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale), sul dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall’art. 88 c.p.c. (da ritenere applicabile, secondo questo Collegio, anche al giudizio amministrativo in quanto principio generale del processo) ed, infine, soprattutto, sul fondamentale canone di economia e di ragionevole durata del giudizio di cui al novellato art. 111 Cost..
Con tale condivisibile pronuncia la Suprema Corte ha, perciò, “esteso” il principio del dovere di contestazione ad opera della parte costituita ad ogni sistema dispositivo (incluso, quindi, il giudizio amministrativo di legittimità, a nulla rilevando che esso sia caratterizzato dal cosiddetto metodo acquisitivo), dopo che il principio stesso era stato già ripetutamente affermato (per tutte, cfr. Cass., I, n. 5191/2008) con specifico riferimento al processo civile sulla base delle testuali previsioni di cui agli art. 167 e 416 c.p.c. (che, come è noto, impongono espressamente al convenuto di prendere posizione sui fatti affermati dall’attore a fondamento della sua pretesa).
Ciò posto sull’accertamento in punto di fatto della questione, va aggiunto che non era ipotizzabile al riguardo un’eventuale richiesta di integrazione documentale da parte dell’Amministrazione, poiché tale possibilità è preclusa, anche in assenza di un’esplicita causa di esclusione contemplata nel bando (come nel caso in esame), quando vengano in rilievo prescrizioni essenziali (Cons. St., V, n. 5503/2009), corrispondenti, cioè, ad un particolare interesse della stazione appaltante, ovvero poste a garanzia della “par condicio” concorsuale.
E’ stato, infatti, affermato che l’invito alla regolarizzazione può riguardare solo vizi di ordine formale, in ordine ai quali non viene vulnerata la par condicio dei concorrenti, ma non può avere ad oggetto integrazioni che modifichino il contenuto sostanziale dell’offerta (Cons. St., V, n. 1448/2006), risultando recessivo, in quest’ipotesi, il metodo esegetico favorevole alla più ampia partecipazione alla gara (Cons. St., V, n. 702/2003).
Consentire all’aggiudicataria una diversa indicazione dell’esperto senior con specifica esperienza quinquennale nella realizzazione di servizi museali avrebbe, infatti, significato autorizzare l’’Ati Plane a modificare l’offerta presentata.
Per quanto detto, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’offerta dell’Ati delle controinteressate, aggiudicando la procedura a quella costituita dalle odierne ricorrenti.
Ciò determina l’accoglimento del ricorso contro l’aggiudicazione provvisoria e definitiva in favore dell’Ati Plane, restando assorbite le ulteriori censure.
E’, invece, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come già accennato, l’impugnazione del bando, posto che, dall’annullamento degli atti indicati, discende l’obbligo del’Amministrazione di aggiudicare la procedura all’Ati costituita dalle ricorrenti, mente l’annullamento del bando avrebbe implicato per le ricorrenti una soddisfazione minore, imponendo all’Ente Parco la riedizione dell’intera procedura.
6. In conclusione il ricorso incidentale deve essere respinto, mentre quello principale va dichiarato inammissibile quanto all’impugnazione della convenzione stipulata con l’aggiudicataria e dei verbali di gara (inclusi quelli in cui si dispone l’ammissione alla procedura dell’Ati Plane) e improcedibile quanto all’impugnazione del bando di gara, mentre va accolto per il resto.
Sussistono giusti motivi, anche in ragione della soccombenza reciproca, per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso incidentale;
2) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione l’impugnazione avverso la convenzione stipulata dall’Amministrazione con l’aggiudicataria e indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione;
3) dichiara inammissibile l’impugnazione dei verbali di gara;
4) accoglie il ricorso quanto all’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria e di quella definitiva e annulla i relativi provvedimenti;
5) dichiara improcedibile l’impugnazione avverso il bando di gara;
6) compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 09/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2009
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