Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 12-2009 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 1 dicembre 2009 n. 3213
Pres. Bianchi – Rel. Graziano
Mazzocca (avv. Longhin) c. Università degli Studi di Torino (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Corep Torino (avv.ti Altara, Musumeci), Ordine Nazionale dei Giornalisti (avv. Barosio)


1. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Decorrenza dei termini per impugnare – Contestazione vizi attinenti intera procedura – Pubblicazione della graduatoria.

 

2. - Concorsi – Pubblica istruzione – Commissione di esame – Provvedimento di nomina – Anteriore all’inizio operazioni – Necessità.

 

3. - Concorsi – Pubblica istruzione – Commissione di esame – Nomina rettorale – Successiva alla conclusione lavori – Nullità.

 

4. - Concorsi – Pubblica istruzione – Commissione di esame – Mancata indicazione nel verbale numero e qualifica dei membri – Illegittimità.

 

5. - Concorsi – Pubblica istruzione – Commissione di esame – Numero dispari di commissari – Necessità.

 

6. - Concorsi – Pubblica istruzione – Procedura di accampionamento – Seduta riservata – Condizioni.

 

7. - Concorsi – Pubblica istruzione – Identificazione candidato dopo correzione prova scritta – In mancanza conclusione correzione compiti candidati – Illegittimità.

 

8. - Concorsi – Pubblica istruzione – Commissione di esame – Riesame determinazione dopo conclusione lavori – Riconvocazione da parte P.A. – Necessità.

 

9. – Concorsi – Pubblica istruzione – Commissione di esame – Attività rinnovatoria – Nuova composizione – Necessità.

1. – In caso di pubblico concorso, qualora il concorrente non si limiti a censurare la propria esclusione, ma censuri l’iter di tutta la procedura, il dies a quo per impugnare non decorre dalla comunicazione dell’esclusione ma dalla pubblicazione della graduatoria.

 

2. – Una commissione di esame o di valutazione di un concorso, prima di potersi insediare e principiare ad operare deve essere formalmente investita delle sue funzioni mediante un regolare provvedimento di nomina.

 

3. – Il decreto rettorale con il quale si proceda alla nomina della Commissione di esame una volta conclusi i lavori della Commissione stessa, è nullo per mancanza di causa.

 

4. – Costituisce motivo di illegittimità del verbale delle operazioni concorsuali la mancata indicazione del numero e dei membri con la loro qualità in seno al collegio.

 

5. – Le commissioni di pubblico concorso devono essere costituite da un numero dispari di componenti per consentire di esprimere una maggioranza assoluta, a pena di illegittimità.

 

6. – Si può procedere alle operazioni di accampionamento delle prove di concorso in seduta riservata soltanto se dal verbale risulta che si è comunicato agli interessati la possibilità di partecipare alla seduta e nessuno degli interessati ha espresso la volontà di partecipare.

 

7. – E’ illegittima l’identificazione di un candidato avvenuta successivamente alla correzione del suo compito ma prima della conclusione della correzione degli scritti di tutti i concorrenti.

 

8. – Qualora la commissione di un concorso, una volta terminati i lavori, debba provvedere al riesame delle proprie determinazioni, la stessa deve essere specificamente riconvocata dalla P.A.

 

9. – In caso di annullamento in autotutela o in sede giudiziaria di un giudizio di non idoneità, l’attività rinnovatoria deve essere compiuta da una Commissione in diversa composizione.


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