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1. – In caso di pubblico concorso, qualora il concorrente non si limiti a censurare la propria esclusione, ma censuri l’iter di tutta la procedura, il dies a quo per impugnare non decorre dalla comunicazione dell’esclusione ma dalla pubblicazione della graduatoria.
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2. – Una commissione di esame o di valutazione di un concorso, prima di potersi insediare e principiare ad operare deve essere formalmente investita delle sue funzioni mediante un regolare provvedimento di nomina.
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3. – Il decreto rettorale con il quale si proceda alla nomina della Commissione di esame una volta conclusi i lavori della Commissione stessa, è nullo per mancanza di causa.
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4. – Costituisce motivo di illegittimità del verbale delle operazioni concorsuali la mancata indicazione del numero e dei membri con la loro qualità in seno al collegio.
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5. – Le commissioni di pubblico concorso devono essere costituite da un numero dispari di componenti per consentire di esprimere una maggioranza assoluta, a pena di illegittimità.
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6. – Si può procedere alle operazioni di accampionamento delle prove di concorso in seduta riservata soltanto se dal verbale risulta che si è comunicato agli interessati la possibilità di partecipare alla seduta e nessuno degli interessati ha espresso la volontà di partecipare.
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7. – E’ illegittima l’identificazione di un candidato avvenuta successivamente alla correzione del suo compito ma prima della conclusione della correzione degli scritti di tutti i concorrenti.
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8. – Qualora la commissione di un concorso, una volta terminati i lavori, debba provvedere al riesame delle proprie determinazioni, la stessa deve essere specificamente riconvocata dalla P.A.
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9. – In caso di annullamento in autotutela o in sede giudiziaria di un giudizio di non idoneità, l’attività rinnovatoria deve essere compiuta da una Commissione in diversa composizione.
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