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1. – L’espressione “avvalersi” di cui all’art. 53 d.lgs. 163/2006 deve essere inteso in senso atecnico, non coincidente con il termine “avvilimento” di cui all’art. 49 d.lgs. 163/2009, in quanto l’avvalimento previsto da tale ultima norma riguarda le imprese e tale non può definirsi un professionista progettista.
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2. – E’ contraddittorio il richiamo nello stesso disciplinare all’art. 53 d.lgs. 163/2006, che si limita a prevedere l’indicazione del progettista di cui il concorrente intende fruire per la realizzazione della progettazione esecutiva, e all’art. 49 d.lgs. 163/2006, che prevede oneri dichiarativi e documentali per il soggetto di cui ci si intende avvalere.
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3. – L’ambiguità di una o più disposizioni di un bando o di un disciplinare di gara va desunta dal confronto del tenore dispositivo della clausola con quello delle altre contenute nel medesimo atto di regolazione della gara e scaturisce da un giudizio complessivo.
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4. – E’ illegittima l’esclusione di un concorrente da una gara in virtù di una regola di gara chiarita in sede di informazioni complementari se la stessa non è stata comunicata personalmente ma soltanto mediante la pubblicazione sul sito internet.
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5. – E’ illegittimo il bando i gara che non precisi le modalità con le quali le informazioni complementari sarebbero state portate a conoscenza dei concorrenti.
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