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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 25 novembre 2009 n. 11650
Pres. Riggio Est. Scala
Soc Capitanata Pvc Srl ( Avv. Piconcelli) c/ Ministero delle Attività Produttive ( Avv. dello Stato) ed altri


Giurisdizione e competenza – Patto territoriale - Contributi pubblici – Revoca - Controversia - G.A. - Sussiste

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, nelle controversie relative la contribuzione pubblica riguardante un patto territoriale (e quindi una programmazione negoziata) , che vede coinvolti soggetti pubblici e privati e che implica decisioni istituzionali e risorse finanziarie impegnate da enti pubblici diversi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 420 del 2005, proposto da: Soc Capitanata Pvc Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Riccardo Piconcelli e Corinna Valettini, con cui è domiciliata elettivamente presso l’avv. Franco Alesi in Roma, via Tuscolana, 1020, Ed. 107 Sc. E;

contro



Ministero delle Attivita' Produttive – ora dello Sviluppo Economico – in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento



del decreto n. 76/B5/MAP del 12.10.2004 notificato presso l’Assindustria di Foggia in data 01.12.2004, effettivamente conosciuto dalla “Capitanata PVC s.r.l.” in data 11.12.04 con cui il Ministero delle Attività Produttive revocava le agevolazioni finanziarie concesse all’odierna ricorrente in virtù del 2° Protocollo Aggiuntivo al Contratto d’area di Manfredonia, sottoscritto in data 19.03.1999 ed ordinava la restituzione nei 60 giorni dalla notifica della somma già erogatale quale prima tranche del finanziamento, pari alla somma capitale di € 1.280.811,82; nonchè di ogni altro atto che possa considerarsi presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attivita' Produttive, ora dello sviluppo economico;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 2458/05 del 5 maggio 2005;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2009 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 22 dicembre 2004, e depositato il successivo 19 gennaio 2005, la società Capitanata PVC s.r.l. impugna il decreto con cui il Ministero intimato ha revocato le agevolazioni finanziarie concesse alla medesima società in virtù del 2° Protocollo Aggiuntivo al Contratto d’area di Manfredonia, sottoscritto in data 19.03.1999, ed ha ordinato la restituzione della somma già erogatale quale prima tranche del finanziamento, pari alla somma capitale di € 1.280.811,82.
Questi i dedotti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive (d.lgs. n. 96/93); difetto di motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di disciplina per l’erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d’area ed ai patti territoriali (art. 12, comma 3, lett. e), d.m. 320/2000); violazione del dovere di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza e ragionevolezza della P.A.; sviamento di potere.
Si è costituita in giudizio l’avvocatura generale dello Stato in difesa del Ministero dello sviluppo economico, che, con memoria difensiva, ha eccepito l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza collegiale, n. 211/05 del 3 febbraio 2005, l’adita Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico del resistente Ministero, da questi eseguiti nelle date del 4, 20 e 26 aprile 2005.
Con ordinanza n. 2458/05 del 5 maggio 2005 è stata accolta l’incidentale istanza cautelare, limitatamente al recupero, sotto condizione della presentazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo oggetto di recupero.
La parte ricorrente ha presentato successivamente ulteriori scritti difensivi, depositandoli in data 5 ottobre 2009.
Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Preliminarmente il Tribunale deve affermare la propria giurisdizione nella controversia “de qua”. Questa conclusione trova la sua giustificazione in una recente decisione (ord. 8 luglio 2008 n. 18630) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, chiamate a individuare il giudice competente a definire la controversia avente ad oggetto la revoca del finanziamento già concesso ad una impresa partecipante ad una proposta di patto territoriale, nell’ambito del quale si era impegnata alla costruzione di un albergo-ristorante, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo.
Va subito chiarito che alla base di detta conclusione non c’è un ripensamento da parte della Suprema Corte sul tradizionale criterio di riparto di giurisdizione, da tempo recepito nella giurisprudenza sia del giudice ordinario (Cass. Civ., SS.UU., 8 gennaio 2007 n. 117; 12 febbraio 1999 n. 57; 7 luglio 1988 n. 4480; 28 maggio 1986 n. 3600) che di quello amministrativo (Cons.Stato, VI Sez., 22 novembre 2004 n. 7659; IV Sez., 15 novembre 2004 n. 7384; 1 aprile 2004 n. 1822; VI Sez., 3 novembre 2003 n. 6826; 20 giugno 2003 n. 7659; 9 maggio 2002 n. 2539), e che parte dalla premessa che il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es. la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento, ovvero revocandoli per contrasto originario con l'interesse pubblico), quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere), con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo. Nella sentenza della Suprema Corte innanzi richiamata detto criterio di riparto non è sconfessato, ma anzi risulta implicitamente confermato, atteso che il novum rispetto ad esso è solo nell’affermazione che la giurisprudenza, che lo ha enunciato, si è formata in relazione a fattispecie di contributi singolarmente chiesti ed ottenuti, sicchè non sarebbe automaticamente applicabile anche al caso in cui la contribuzione pubblica riguarda un patto territoriale (quindi, una programmazione negoziata), che ha visto coinvolti soggetti pubblici e privati e che implica decisioni istituzionali e risorse finanziarie impegnate da enti pubblici diversi.
Questa conclusione è stata di recente ribadita dalle stesse Sezioni Unite (23 marzo 2009 n. 6960), che ha richiamato l’intero iter argomentativo della decisione n. 18630 del 2008, ma sottolineando anche che gli artt. 11 e 15 L. 7 agosto 1990 n. 241 devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi da esse contemplati.
In effetti l’intero argomentare della Suprema Corte è dedicato ad un’ampia e puntuale ricostruzione dello strumento giuridico del patto territoriale, delle sue specifiche connotazioni, del ruolo che assumono nel suo processo di formazione i soggetti pubblici e privati partecipanti e degli impegni che essi assumono a seguito della sua approvazione. Non è però altrettanto chiaro perché le peculiarità che il patto territoriale presenta, anche rispetto alle altre forme di programmazione negoziata, si rifletterebbero sulla tutela giurisdizionale del partecipante fruitore del finanziamento che in caso di revoca del contributo, sebbene non venga minimamente contestato in alcuna sua parte il patto stesso, è affidata al giudice amministrativo mentre in situazioni perfettamente sovrapponibili, ma estranee alla programmazione negoziata, è sottoposta alla cognizione del giudice ordinario.
In relazione a tale ultima considerazione parrebbe congruo interpretare i menzionati artt.11 e 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 nel senso che le controversie in materia di esecuzione degli accordi di programma devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo siano soltanto quelle in cui venga comunque in discussione il presupposto patto territoriale.
Il Collegio ritiene tuttavia, nonostante queste manifestate perplessità, di doversi adeguare all’arresto del giudice della giurisdizione (ulteriormente confermato con ordinanza n. 21472 del 9 ottobre 2009) e di dover dichiarare la propria giurisdizione.
Tanto precisato in via pregiudiziale, e tenuto conto che la trattazione della causa alla odierna udienza è stata limitata al solo vaglio in ordine al giudice competente a pronunciarsi sulla presente vicenda contenziosa, ritiene il Collegio di rinviare ad altra udienza pubblica la trattazione della causa stessa, che viene fissata sin d’ora per il giorno 14 gennaio 2010, al fine di consentire alle parti costituite la difesa su tutte le questioni introdotte con il ricorso.
Resta sospesa ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,
non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e riservata ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese:
fissa per l’ulteriore trattazione della causa l’udienza del 14 gennaio 2010.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2009






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