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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 25 novembre 2009 n. 11647
Pres. De Leoni Est. Scala
Quadrifoglio Verde Srl ( Avv. Paparo) c/ Ministero delle
Attività Produttive ( Avv. Avv. dello Stato) ed altri)


Giurisdizione e competenza - Contributi finanziari – Inadempimenti imputabili al beneficiario – Controversia – G.O. – Sussiste – concessione provvisoria o definitiva - Irrilevanza

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, nelle controversie relative la revoca di contributi per fatto imputabile al beneficiario ,a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva.


N. 11647/2009 REG.SEN.
N. 12017/2004 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 12017 del 2004, proposto da:

Soc Quadrifoglio Verde Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Tommaso Paparo e Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, l.go Angelo Fochetti, 28;

contro



il Ministero delle Attività Produttive – ora dello sviluppo economico – in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

nei confronti di
Soc Gerit Spa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento
della nota prot. n. 1059758/04 del 16 settembre 2004;
della circolare 5 marzo 2003, prot. 1188233 e della circolare 8 luglio 2004 n. 1059427, entrambe del MAP, con cui si forniscono ai concessionari per la riscossione di tributi indicazioni circa l’ambito di applicabilità dell’art. 12, legge finanziaria per l’anno 2003 del 27 dicembre 2002 n. 289;
ove occorra, della circolare MEF del 21 febbraio 2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Attivita' Produttive, ora dello Sviluppo economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2009 il Cons. Donatella Scala e uditi, altresì, l’avv. Paparo per la parte ricorrente, e, alle chiamate preliminari, l’avv. dello Stato Guizzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Premette la società Quadrifoglio Verde srl di essere stata destinataria di provvedimento di revoca delle agevolazioni industriali concesse ai sensi della legge 64/86 – provvedimento ritualmente impugnato - e che il competente dicastero ha fatto seguire a tanto l’iscrizione a ruolo delle somme ritenute dovute a rimborso pari ad € 2.476.976,10, in relazione alle quali l’intimata Gerit ha poi emesso la cartella di pagamento n. 05420010051418135.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 19 novembre 2004, e depositato il successivo 7 dicembre, impugna ora il provvedimento con cui il Ministero della Attività Produttive – MAP- cui è succeduto il Ministero dello sviluppo economico – nel ribadire che il condono fiscale previsto dall’art. 12, legge finanziaria n. 289/2002 non si applica ai crediti di diritto comune vantati dal Ministero stesso, ha invitato il concessionario della riscossione a considerare i pagamenti effettuati dalla Quadrifoglio Verde srl, per importi diversi da quelli iscritti a ruolo, solo a titolo di acconto ed a promuovere ogni azione per il recupero del residuo debito.
Con unico articolato motivo ha dedotto al riguardo la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, legge finanziaria per l’anno 2003 del 27 dicembre 2002, n. 289, nonché della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 2003, n. 12/E; eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità del presupposto.
L’Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio in difesa dell’intimato Ministero, ha eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in controversia avente ad oggetto vicende conseguenti la revoca del contributo concesso, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
Con memoria depositata in data 15 ottobre 2009, anche la difesa di parte ricorrente ha rappresentato, alla stregua di recenti pronunce in materia adottate dalla Sezione, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, cautelativamente interessato della vicenda contenziosa, alla stregua della posizione di diritto soggettivo fatta valere con il ricorso.
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2009, uditi i difensori della parti costituite, il Collegio ha trattenuto la causa a sentenza.

DIRITTO


Rileva il Collegio, in via pregiudiziale, in adesione peraltro a specifica eccezione sollevata sul punto dalla difesa erariale, e su cui la stessa parte ricorrente ha convenuto, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ed invero, nell’ipotesi di revoca di contributi per fatto imputabile al beneficiario sussiste in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, e ciò a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva (Cass. civ., SS.UU., 25 novembre 2008 n. 28041; 10 luglio 2006 n. 15618; Cons.Stato, VI Sez., 22 marzo 2007 n. 1375; 5 novembre 2007 n. 5700; 5 dicembre 2007 n. 6195; 16 gennaio 2008 n. 210; 15 aprile 2008 n. 1741).
Ciò in quanto il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es. la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento, ovvero revocandoli per contrasto originario con l'interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere), con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (Cass. Civ., SS.UU., 8 gennaio 2007 n. 117; 12 febbraio 1999 n. 57; 7 luglio 1988 n. 4480; 28 maggio 1986 n. 3600; Cons. Stato, VI Sez., 22 novembre 2004 n. 7659; IV Sez., 15 novembre 2004 n. 7384; 1 aprile 2004 n. 1822; VI Sez., 3 novembre 2003 n. 6826; 20 giugno 2003 n. 7659; 9 maggio 2002 n. 2539).
Ed invero, l’erogazione del contributo – sia in via provvisoria che definitiva - crea un credito dell’impresa all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.
Con riferimento al caso in controversia, si discute, peraltro, della legittimità del provvedimento con cui il competente Dicastero, sulla base di un provvedimento di revoca del contributo già concesso alla parte ricorrente, opponendo alla piena e definitiva espansione del diritto già riconosciuto un preteso inadempimento nell’ambito del rapporto concessorio, reclama la restituzione integrale delle somme già erogate.
Il “petitum” e la “causa pretendi” attengono, pertanto, all’attività conseguente alla revoca del contributo, e, in sostanza, al diritto della ricorrente di trattenere le somme erogate a titolo di agevolazione industriale.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla individuazione del Giudice avente giurisdizione per la odierna controversia, sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Maria Luisa De Leoni, Presidente FF
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2009



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