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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 26 novembre 2009 n. 11778
Pres. Tosti Est. Conti
Diana ( Avv. Romagnino) c/ Ministero dell’interno ( Avv. dello Stato)


Giurisdizione e competenza – Permesso di soggiorno per protezione internazionale – Controversia – G.O. - Sussiste

In materia di rifiuto del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.



N. 11778/2009 REG.SEN.
N. 09116/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)


 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 9116 del 2006, proposto da:

 

Hyko Diana, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Romagnino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barberini, 86;

contro


Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Questura di Roma, in persona del Questore in carica, non costituita in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 18.8.2006 del Questore di Roma, con il quale è stata respinta la richiesta di asilo politico presentata dalla ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il dott. Renzo Conti e uditi, ai preliminari, Pier Paolo Polese (delegato dall’avv. Danilo Romagnino) per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Valerio Perotti per il Ministero dell’Interno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO


Con il ricorso in trattazione, notificato il 2-3 ottobre 2006 e depositato il successivo 13 ottobre, la ricorrente, cittadina albanese, dopo avere richiamato la circostanza che è stata rapita nel suo paese di origine e condotta nel territorio nazionale da una organizzazione criminale, dalla quale riuscita a fuggire, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Questore di Roma ha rifiutato la sua richiesta di asilo politico.
Al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione, del predetto diniego, deduce i seguenti motivi, così dalla medesima ricorrente paragrafati:
1)-violazione e falsa applicazione dei legge; art. 10 bis della legge n. 241/1990 come modificata dalla legge 15/2005;
2)- violazione e falsa applicazione dei legge : art. 11, comma 1, lett. c-ter, D.P.R. 31.8.1999, n. 394, 5, commi 5 e 19, comma 1, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, nonché art. 1, comma 1, L.28.2.1990, n. 39 e art. 1, comma 1, D.L. 30.12.1989, n. 416; eccesso di potere; illogicità manifesta;
3)- eccesso di potere; illogicità manifesta; difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione di legge; art. 11, comma 1, lett. c-ter D.P.R. n. 394/1999.
Si è costituito per resistere il Ministero dell’Interno, il quale, con successiva memoria del 22.10.2009, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo.
Con ordinanza collegiale n. 6292 del 16.11.2006, l’istanza cautelare si sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta, sul presupposto della carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.
Con memoria depositata all’odierna pubblica udienza, con il consenso di controparte, la ricorrente, nel ribadire che oggetto della richiesta dallo stesso presentata non era un permesso di soggiorno per asilo politico, ma per motivi umanitari, e pur riconoscendo che anche nei riguardi di quest’ultimo, a seguito della sentenza (recte ordinanza) della Corte di Cassazione n. 11535/2009, oggi non sussistono dubbi sulla giurisdizione del giudice ordinario (ma in precedenza affermata a favore del giudice amministrativo con ordinanza n. 7933/2008), ha sostenuto nel caso di specie, la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di una ipotesi di diniego senza il parere della Commissione territoriale, con conseguente piena discrezionalità da parte della Questura sul rilascio o meno del permesso di soggiorno effettivamente richiesto.
La causa è stata, quindi, chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 4 novembre 2009.

DIRITTO


Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento del Questore di Roma del 18.8.2006, con il quale è stato decretato “il rigetto della richiesta di asilo politico” ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, presentata dalla ricorrente in data 18.8.2006.
Va preliminarmente trattata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo proposta dalla difesa erariale e contrastata dalla ricorrente nella memoria depositata all’odierna pubblica udienza.
L’eccezione è condivisa dal collegio e, pur volendo aderire al prospettato contenuto della richiesta della ricorrente come volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il ricorso deve essere, comunque, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.
Come già recentemente affermato dalla sezione (v. sentenze nn. 7166 e 7178 del 20.7.2009 e n. 7702 del 30.7.2009), in materia di rifiuto del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò nella considerazione che la Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009, pronunciandosi espressamente su un analoghi diniego di permesso di soggiorno, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, precisando altresì la valenza della precedente ordinanza n. 7933/2008 richiamata dal ricorrente;
A tale conclusione la predetta Corte di Cassazione è pervenuta nella considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, di quella secondaria, nonché di quella umanitaria è attribuita alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale, il che porta ad “escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione” da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario anche in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
E’ pur vero, come osservato dalla ricorrente, che nel caso di specie il provvedimento della Questura è stato adottato, senza il parere della Commissione Territoriale (all’epoca Commissione Nazionale), ma è anche vero che nella successiva e recentissima ordinanza n. 19393 del 9.9.2009, la stessa Corte di Cassazione, sezioni unite, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, non tanto sul potere discrezionale o meno della Questura, ma sul presupposto della “qualificazione della situazione giuridica soggettiva posta a base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario”, come di diritto soggettivo da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali.
Tale situazione giuridica di diritto soggettivo, come precisato dalla menzionata Corte, “gode quanto meno della garanzia costituzionale di cui all’art. 2 Cost., sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale, la possibilità di bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate (che, sulla base della giurisprudenza della corte di Strasburgo, dovrebbe escludersi nell'ipotesi in cui venga in considerazione il divieto di cui all'art. 27 Cost., comma 3, sostanzialmente corrispondente all'art. 3 CEDU), esclude che tale bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della pubblica amministrazione, potendo eventualmente essere effettuato solo dal legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali”.
A tale stregua, anche nell’ipotesi di specie deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione della ricorrente, parimenti a quella di tutti i soggetti richiedenti il permesso di soggiorno per motivi umanitari, deve qualificarsi di diritto soggettivo.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.
L’accertato difetto di giurisdizione, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St,., V, 29 aprile 2009, n. 2713), anche di questa sezione (v. sentenze sopra richiamate) comporta l’applicazione dell’istituto della “translatio iudicii”, in forza del quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il presente giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove dovrà essere riassunto nel termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, così come stabilito dall’art. 59 della legge 16 giugno 2009 n. 69 in tema di decisioni sulla giurisdizione .
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente, ivi compresi diritti e onorari, stante il recente orientamento del giudice della giurisdizione.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, con gli effetti indicati in motivazione.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Renzo Conti, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2009
 

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