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| n. 12-2009 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I - Sentenza 1 dicembre 2009 n. 2978
Corrado Allegretta – Presidente ed Estensore.
Servizi Organizzati di Sicurezza S.O.S. s.r.l.
(avv.ti N. Fabiano e P. Lorusso) c. Università degli
Studi di Foggia (Avv. Stato), Ariete soc. coop. (avv.
G. Iorlano). |
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1. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Appalti pubblici di servizi – Offerte anomale – Verifica – Art.25 comma 2, d.lg. n.157 del 1995 – Fattori giustificativi che alla stazione appaltante sarebbe consentito considerare – Numero chiuso – Esclusione.
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2. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Appalti pubblici di servizi – Offerte anomale – Impresa partecipante – Giustificazioni – Facoltà di addurre ogni utile elemento di valutazione – Riferimento alle sole voci dell’offerta indicate dall’art.25 comma 2, d.lg. n.157 del 1995 – Esclusione.
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1. In tema di affidamento di appalti pubblici di servizi, l’art. 25 comma 2, d.lg. 17 marzo 1995 n.157 (all’epoca dei fatti vigente ed in base al quale, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio stesso) non è inteso a determinare un “numero chiuso” dei fattori giustificativi che alla stazione appaltante sarebbe consentito considerare in occasione della verifica di una offerta apparentemente anomala, ma individua quelli di cui essa deve quanto meno tener conto.
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2. In tema di affidamento di appalti pubblici di servizi, va riconosciuta all'impresa partecipante, che abbia presentato un'offerta ritenuta anormalmente bassa, la facoltà di fornire le proprie giustificazioni adducendo ogni utile elemento di valutazione, senza essere obbligata a fare riferimento alle sole voci dell'offerta indicate dall’art. 25 comma 2, d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, la cui elencazione, quindi, non può che avere carattere meramente esemplificativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 965 del 2005, proposto da:
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Servizi Organizzati di Sicurezza S.O.S. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Fabiano e Piero Lorusso, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Bari, via P. Amedeo, 234;
contro
Università degli Studi di Foggia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Ariete Soc. coop., rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Iorlano, con domicilio eletto presso Gerardo Iorlano in Bari, via Don Luigi Guanella, 15/B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota dell’Università degli Studi di Foggia datata 25/5/2005 prot. 17352-X/3 con cui è stata comunicata l’esclusione della ricorrente “dal prosieguo della gara”;
- del verbale della Commissione aggiudicazione gare della seduta del 16/5/2005, con cui è stata deliberata l’esclusione della ricorrente “dal prosieguo della gara”, relativamente al “Pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio di vigilanza armata e portierato per tutte le sedi dell’Università degli Studi di Foggia. Lotto B): servizio di portierato”;
- della nota dell’Università degli Studi di Foggia datata 8/4/2005 prot.12214/X-3 con cui è stata comunicata l’anomalia dell’offerta formulata dalla ricorrente;
-del “disciplinare di gara” relativo al pubblico incanto suddetto;
- ove occorra, del Capitolato Speciale d’Appalto Lotto B);
- dell’eventuale verbale di aggiudicazione mai conosciuto;
- di ogni altro provvedimento comunque connesso, preordinato o consequenziale;
nonché per il risarcimento di tutti i danni conseguenti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Foggia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della soc. coop. Ariete;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Corrado Allegretta;
Udita nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2009 l’avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso depositato il 17 giugno 2005 la Servizi Organizzati di Sicurezza - S.O.S. s.r.l., oltre al risarcimento dei danni, ha chiesto l'annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in epigrafe, relativi alla gara bandita dall’Università degli Studi di Foggia per l'affidamento del sevizio di vigilanza armata (lotto a) e portierato (lotto b) presso tutte le sue sedi per il periodo 2.3.2005 - 1.3.2007.
La ricorrente si duole, in particolare con riguardo al lotto b), della sua esclusione dal prosieguo della gara, che assume viziata per violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara; eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti; sviamento; ed illegittimità derivata dalla illegittimità della lex specialis per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e sviamento della funzione pubblica.
A suo dire, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, l'Università non avrebbe potuto legittimamente richiedere tutte le giustificazioni indicate nell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 157 del 1995, dovendosi reputare dette giustificazioni alternative l'una rispetto alle altre; né il rispetto della tabella ministeriale riguardante il costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in luogo del c.c.n.l. per i portieri, applicato dalla ricorrente, in ossequio alle disposizioni del disciplinare di gara.
Si sono costituite in giudizio sia l’Amministrazione resistente che la controinteressata coop. Ariete, aggiudicataria dell’appalto, le quali hanno controdedotto al ricorso e ne hanno chiesto la reiezione in quanto inammissibile ed infondato.
All’udienza pubblica del 7 ottobre 2009, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
La ricorrente si duole della sua esclusione, in particolare con riguardo al lotto b) relativo all'affidamento del sevizio di portierato, dal prosieguo della gara bandita dall’Università degli Studi di Foggia per il periodo 2.3.2005 - 1.3.2007.
Essa sostiene che l'Università non avrebbe potuto legittimamente richiedere, come invece ha fatto, né la giustificazione dell’anomalia dell’offerta con riferimento a tutti gli elementi di valutazione indicati nell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, dovendosi reputare dette giustificazioni alternative l'una rispetto alle altre; né il rispetto della tabella ministeriale riguardante il costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in luogo di quella relativa al c.c.n.l. per i portieri, applicato dalla ricorrente in ossequio alle disposizioni del disciplinare di gara.
La censura non può essere condivisa.
Nelle gare per l'aggiudicazione dei pubblici appalti, la normativa in materia di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata ha lo scopo di evitare che un eccesso di concorrenza induca i partecipanti a formulare offerte non remunerative pur di aggiudicarsi le commesse pubbliche con la duplice conseguenza negativa di esporre a rischio la stessa prestazione o di renderla particolarmente gravosa per i ritardi e le difficoltà nella esecuzione. A tal fine, alla stazione appaltante è lasciata ampia discrezionalità nell’indicazione degli elementi costitutivi dell’offerta da essa ritenuti pertinenti, in vista di una loro analisi non tanto e non solo in una prospettiva statica dell'offerta sottoposta a scrutinio, quanto anche in una prospettiva dinamica, ossia in una visione complessiva dell'efficienza e della funzionalità del futuro rapporto contrattuale e dunque in una visione di come potranno atteggiarsi le condotte delle parti del rapporto giuridico in funzione degli elementi che più specificamente si combinano nel sinallagma prestazione-controprestazione (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 4 gennaio 2008 n. 36).
Quanto agli appalti pubblici di servizi, l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 157 del 1995 (all’epoca dei fatti vigente ed in base al quale, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio stesso) non è inteso a determinare un “numero chiuso” dei fattori giustificativi che alla stazione appaltante sarebbe consentito considerare in occasione della verifica di una offerta apparentemente anomala, ma individua quelli di cui essa deve quanto meno tener conto (com’è reso evidente dall’uso dell’inciso “in particolare” nel testo della norma, rispetto alla disposizione del primo comma) (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, n. 36/2008 cit.).
A tanto, d’altra parte, alla stregua dei principi comunitari affermati in materia, corrisponde la facoltà riconosciuta all'impresa partecipante, che abbia presentato un'offerta ritenuta anormalmente bassa, di fornire le proprie giustificazioni adducendo ogni utile elemento di valutazione, senza essere obbligata a fare riferimento alle sole voci dell'offerta indicate dall’art. 25, c. 2, D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, la cui elencazione, quindi, non può che avere carattere meramente esemplificativo (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 7 agosto 2006 n. 1601).
Nel caso di specie, allora, legittima è stata la richiesta, da parte dell’Amministrazione, di chiarimenti “in merito all’economia del metodo di prestazione del servizio, alle soluzioni tecniche adottate, alle eventuali condizioni eccezionali favorevoli di cui la Società disponga e all’originalità del servizio stesso”, utilizzando così cumulativamente tutti i fattori di giustificazione indicati dal ripetuto comma secondo dell’art. 25. Richiesta alla quale la ricorrente ha risposto precisando soltanto il c.c.n.l. ed il costo orario del personale applicati.
Legittima, in conseguenza, risulta l’esclusione disposta dalla commissione di gara, una volta constatata l’incongruenza e, comunque, l’insufficienza della risposta.
Poiché questa ragione è da sola idonea a sostenere il provvedimento, ogni ulteriore doglianza si rivela inammissibile per difetto d’interesse.
Inammissibile per genericità, inoltre, è l’impugnazione del disciplinare di gara, nei cui confronti non viene rivolto alcun rilievo.
Va respinta, infine, la domanda di risarcimento del danno, peraltro anch’essa del tutto generica, in mancanza della “ingiustizia” della lesione lamentata, che ne costituisce il suo necessario presupposto.
Il ricorso deve essere, in conclusione, respinto.
Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. I, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna la ricorrente Servizi Organizzati di Sicurezza S.O.S. S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Università degli Studi di Foggia, nella misura complessiva di € 1500,00 (milllecinquecento,00), e della Ariete Soc. coop. nella misura complessiva di € 1500,00 (milllecinquecento,00), oltre competenze di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente, Estensore
Doris Durante, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2009
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