REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2009, proposto da
Fabio Dalla Tomba, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Paolo De Blasio e Giovanni Borgo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia - Mestre, via Fapanni, 24/3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Vicenza prot. n. 1480/2009 Area 1^bis P.A. in data 30.1.2009, notificato in data 01.3.2009 con il quale l'Amministrazione ha decretato il divieto al Sig. Fabio Dalla Tomba di detenere, a qualunque titolo, armi, munizioni e materiale esplodente;
del decreto del Questore di Vicenza Cat. 2-2/6F/P.A.S. Reg. n. 12/2009/Revoca in data 20.2.2009, notificato in data 01.3.2009 con il quale l'Amministrazione ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia n. 800238-M.
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria del TAR con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2009 il referendario Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori Pietro Paolo De Blasio per la parte ricorrente e Simone Cardin per l'Amministrazione dell'Interno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Prefetto di Vicenza, preso atto della comunicazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza con la quale si rendeva noto che il sig. Fabio Dalla Tomba era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché indagato per i reati di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento dell’IVA e bancarotta, decretava il divieto per il ricorrente di detenere armi, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., per essere venuti meno i requisiti della buona condotta e dell’affidabilità nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle stesse.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del predetto divieto e del conseguente provvedimento di revoca del porto di fucile per uso caccia, adottato dal Questore di Vicenza:
1) per violazione dell’art. 27 Cost. e per eccesso di potere per ingiustizia manifesta in quanto il solo fatto di essere stato sottoposto a procedimento penale non è sufficiente per vietare la detenzione di armi, dovendo, invece, essere operate dall’amministrazione procedente anche valutazioni in ordine alle qualità personali e ai comportamenti del detentore delle armi tali da destare allarme sociale per la pericolosità intrinseca del soggetto;
2) per eccesso di potere per carenza di motivazione, per illogicità e per irragionevolezza in quanto la Prefettura e la Questura hanno omesso di evidenziare le circostanze di fatto ritenute preclusive all’uso delle armi e non hanno effettuato alcuna valutazione in merito alla personalità del ricorrente, al suo stile di vita, alle sue frequentazioni.
Il Ministero dell’Interno, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso in considerazione dell’ampio grado di discrezionalità attribuito all’Amministrazione nell’adozione dei provvedimenti impugnati.
Il Collegio con l’ordinanza n. 576 del 4.6.2009 ha respinto la domanda di misure cautelari ritenendo non sussistente il requisito del periculum.
Alla pubblica udienza dell’8.10.2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Le due censure con le quali il ricorrente lamenta l’illegittimità del divieto di detenzione armi e della conseguente revoca del porto di fucile per uso caccia perché l’Amministrazione non ha correttamente valutato i fatti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse tra di loro.
Innanzitutto occorre premettere che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, il giudizio prognostico svolto dall’Amministrazione competente in sede di emissione del divieto di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. mira all’accertamento del possesso del requisito di affidabilità.
L’indagine volta a tal fine deve, dunque, investire la condotta di vita del soggetto interessato nel suo complesso, con riguardo all'osservanza delle comuni regole di convivenza sociale e di quelle tradotte in precetti giuridici, a salvaguardia dei valori fondamentali dell'ordinamento, così che non emerga il ripetersi di fatti e circostanze da cui l'Autorità di Pubblica Sicurezza possa dedurre la possibilità di un abuso delle armi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 ottobre 2005, n. 5462).
Nel caso in esame il divieto di detenzione armi impugnato si fonda sul convincimento formatosi sulla scorta dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del ricorrente perché indagato per i reati di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA e bancarotta.
Ed infatti il Prefetto di Vicenza ha ritenuto che l’essere stato oggetto di misure cautelari in relazione a reati di particolare gravità, quali quelli per i quali è stato indagato il sig. Dalla Tomba, abbia determinato il venire meno dell’esistenza dei requisiti dell’affidabilità e della sicurezza nella detenzione delle armi in capo al ricorrente, a prescindere dalla circostanza che i fatti ascrittigli non siano in alcun modo connessi all’uso delle armi.
Posto che la ratio delle norme sul rilascio delle autorizzazioni di polizia è di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della sicurezza pubblica e non, invece, di sanzionare reati già commessi, ne discende che il Prefetto ha il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando, per circostanze legate alla condotta e, in definitiva, alla personalità del soggetto, non vi sia la presumibile certezza della sua completa affidabilità.
Orbene, ciò premesso, e tenuto conto della motivazione del provvedimento impugnato, il Collegio osserva che se è intuitivo che qualora risultino reati commessi proprio mediante l'uso (o l'abuso) delle armi, l'inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi, sicché il divieto di detenzione delle armi non abbisogna, in genere, di altra motivazione, è altrettanto evidente che se negli anzidetti reati difetti una diretta relazione con l'uso delle armi, non si può assumere che questi ultimi determinino implicitamente l’inaffidabilità del soggetto interessato, ai fini della revoca della relativa autorizzazione, se, quantomeno, gli elementi che connotano i suddetti reati non siano indicativi, di una personalità portata alla violenza fisica contro le persone, o tale, comunque, da giustificare, in punto di pericolosità o di inidoneità del soggetto, la prudenziale inibizione dal possesso di armi in capo al suo titolare.
Sulla scorta dei rammentati principi, il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. impugnato risulta, quindi, nella specie, viziato, laddove omette di motivare per quale ragione (non implicita nei fatti stessi) dalla commissione di reati tributari, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’omesso versamento dell’IVA (avendo il GIP escluso già in sede di ordinanza cautelare la integrazione dei reati di associazione a delinquere e di bancarotta) si possa desumere l’inaffidabilità del ricorrente nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, (pericolosità generica o inidoneità) tale da escludere la sussistenza in capo al titolare dell’autorizzazione delle “sufficienti garanzie di non abusare delle armi” previste dalla norma sopracitata.
Dal provvedimento prefettizio impugnato non emergono, infatti, elementi ulteriori, diversi dalla contestata commissione di reati finanziari o tributari, relativi alla personalità del ricorrente, che possano ragionevolmente giustificare, anche attraverso il mero richiamo ai fatti sottostanti la valutazione di inaffidabilità nell’uso delle armi, sotto il cennato profilo della pericolosità generica legata a specifici comportamenti negativi desunti dalla sua vita lavorativa, personale e sociale.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni i motivi di censura risultano, quindi, fondati e il ricorso avverso il divieto di detenzione di armi va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Dall’annullamento del provvedimento prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. discende automaticamente l’annullamento del decreto del Questore di Vicenza di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, in quanto atto dovuto e consequenziale al primo provvedimento.
Appaiono nondimeno sussistere giustificati motivi, in considerazione dei fatti posti a fondamento della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Marina Perrelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)