Luigino Damoli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Leoni, Michele Romano e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia - Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Negrar, non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
Claudio Viviani, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernanda Ascari, Leonello Azzarini, Manuela Giacchetti, con domicilio eletto presso Leonello Azzarini in Venezia-Mestre, via Verdi, 33;
per l'annullamento
del verbale delle Operazioni dell'Ufficio Centrale del 23 giugno 2009, relativo alle elezioni comunali svoltesi nel Comune di Negrar in data 5 giugno 2009 – 6 giugno 2009 e del 21 giugno 2009 – 22 giugno 2009 per il turno di ballottaggio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Claudio Viviani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Parisi, in sostituzione dell’avv. Zambelli, per la parte ricorrente e l’avv. Fernanda Ascari per il controinteressato costituito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Negrar ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti e deve eleggere 20 consiglieri comunali.
Alle elezioni del 5 e 6 giugno 2009 si sono presentati 5 candidati sindaci collegati con le liste singole o con gruppi di liste di seguito indicate:
- Giorgio Dal Negro con il gruppo di liste: PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar;
- Sergio Cinquetti con il gruppo di liste: Lista Tosi; Lega Nord;
- Diego Zanotti con il gruppo di liste: Lista Zanotti; Progetto Nord Est;
- Gianni Guglielmo Pozzani con la lista singola: Vivi Negrar;
- Valentino Viviani con il gruppo di liste: Insieme per Negrar; Partecipazione democratica; Viviani Sindaco Negrar al centro.
Al primo turno sono risultati più votati i candidati Giorgio Dal Negro e Valentino Viviani, ma nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta richiesta dall’art. 72, comma 4 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, cosicché si è reso necessario lo svolgimento del secondo turno di ballottaggio.
In vista del ballottaggio il gruppo di liste che al primo turno ha sostenuto il candidato Giorgio Dal Negro (il gruppo di liste: PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar) si è collegato con il gruppo di liste facente capo al candidato Sergio Cinquetti (il gruppo di liste: Lista Tosi; Lega Nord) e alla lista facente capo al candidato Sindaco Gianni Guglielmo Pozzani (la lista singola: Vivi Negrar)
Il candidato Giorgio Dal Negro è risultato eletto Sindaco.
L’Ufficio centrale elettorale per ripartire i seggi nell’ambito delle liste collegate al candidato eletto Sindaco (PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar; Lista Tosi; Lega Nord; Vivi Negrar), ha suddiviso la cifra elettorale complessiva del gruppo di liste collegato al Sindaco ammesso al ballottaggio (costituita dalla sommatoria delle cifre elettorali conseguite al primo turno) per la cifra elettorale di ciascuna lista.
I 13 quozienti più alti, che è il numero dei seggi da attribuire alla coalizione per effetto del premio di maggioranza, hanno determinato l’attribuzione di 4 consiglieri al PDL, 3 consiglieri alla Lega Nord, 2 consiglieri alla Lista Tosi, 2 consiglieri alla lista Vivi Negrar e 2 consiglieri alla lista Progetto Negrar.
2. Il ricorrente Luigino Damoli, candidato nella lista Unione di Centro Casini (UDC) per le elezioni del Consiglio comunale, impugna il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale sostenendo che questi avrebbe errato nella ripartizione dei seggi da attribuire alla maggioranza, perché non avrebbe dovuto tener conto dei raggruppamenti di liste del secondo turno, facendo un unico riparto tra tutte le liste che nel secondo turno hanno sostenuto il candidato risultato eletto Sindaco Giorgio Dal Negro, ma avrebbe dovuto effettuare un doppio riparto, il primo tra le liste e i gruppi di liste collegate con il proprio candidato Sindaco al primo turno, il secondo riferito a ciascuna lista del gruppo.
In tal modo (cfr. la tabella 1 allegata al ricorso) si avrebbe una diversa ripartizione dei 13 seggi spettanti alle liste della maggioranza. Al gruppo che al primo turno ha sostenuto il candidato Giorgio Dal Negro (PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar) spetterebbero 7 rappresentanti; al gruppo che ha sostenuto al primo turno il candidato Sergio Cinquetti (Lista Tosi; Lega Nord) spetterebbero 5 rappresentanti; alla lista che al primo turno ha sostenuto il candidato Gianni Guglielmo Pozzani (Vivi Negrar) spetterebbe 1 solo rappresentante. Facendo un’ulteriore ripartizione tra le singole liste del gruppo che al primo turno ha sostenuto il candidato Giorgio Dal Negro (PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar) un rappresentante spetterebbe all’UDC e, in particolare, al ricorrente Luigino Damoli.
In pratica, secondo la prospettazione del ricorrente, nell’ambito del numero di seggi che sulla base dei risultati del secondo turno di ballottaggio sono da attribuire alla maggioranza (13), sarebbero stati erroneamente attribuiti 2 seggi, anziché 1, alla lista Vivi Negrar, e nessun seggio anziché 1 alla lista UDC.
3. Si è costituito in giudizio il controinteressato Claudio Viviani, candidato della lista Vivi Negrar che ha riportato il maggior numero di preferenze, eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo per la sua reiezione.
Con una prima eccezione afferma che il ricorso sarebbe inammissibile perché non notificato a colui che vedrebbe effettivamente compromessa la propria posizione a seguito di un eventuale accoglimento del ricorso, in quanto dei due seggi attribuiti alla lista Vivi Negrar, uno è stato attribuito a Gianni Guglielmo Pozzani quale candidato Sindaco della lista Vivi Negrar non eletto al primo turno, e uno a sé, il più votato della lista; tuttavia Gianni Guglielmo Pozzani ha rinunciato al seggio perché è stato nominato assessore e al suo posto è subentrato un altro candidato, che ha riportato un numero di preferenze inferiore al proprio nell’ambito della lista Vivi Negrar e che sarebbe pertanto l’effettivo controinteressato, perché destinato a perdere il seggio in caso di accoglimento del ricorso.
L’eccezione non è fondata.
Ai sensi dell’art. 21, primo comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, applicabile anche al giudizio elettorale in mancanza di una disciplina diversa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2000 , n. 3534), ai fini dell’ammissibilità del ricorso è sufficiente la notifica ad almeno uno dei controinteressati, e questi sono individuabili al momento della proclamazione degli eletti, che è l'oggetto tipico del giudizio elettorale.
Pertanto eventuali modifiche successive nella composizione del Consiglio comunale che comportino l’indicazione di altri soggetti i cui interessi verrebbero compromessi dall’accoglimento del ricorso, impongono tutt'al più l'integrazione del contraddittorio, ma non incidono sull’ammissibilità del ricorso.
4. Con una seconda eccezione il controinteressato deduce che il ricorso sarebbe inammissibile per genericità, in quanto omette di spiegare perché un seggio attribuito alla lista Vivi Negrar dovrebbe essere attribuito al ricorrente.
L’eccezione deve essere respinta, in quanto il ricorrente con le tabelle di cui agli allegati al ricorso 1 e 2, dimostra come, ove fosse accolta la sua tesi (secondo cui il riparto dei seggi tra le liste di maggioranza, raggruppatesi al secondo turno per sostenere il medesimo candidato Sindaco, deve essere effettuato dapprima tra i raggruppamenti del primo turno, e successivamente tra le singole liste di ciascun raggruppamento), un seggio attribuito alla lista Vivi Negrar verrebbe ad essere attribuito alla lista UDC e nell’ambito di questa al ricorrente che ha riportato il maggior numero di preferenze (cfr. pag. 62 del verbale).
5. Nel merito il ricorso è infondato.
La questione di carattere interpretativo da cui dipende la soluzione della controversia è se l'assegnazione dei seggi debba essere operata, come afferma il ricorrente, con riferimento alle liste o gruppi di liste così come configurati al primo turno elettorale, costituiti a sostegno degli originari candidati alla carica di Sindaco, ovvero, conformemente all’operato dell’Amministrazione, si debba tenere conto degli apparentamenti formatisi in vista del ballottaggio ai fini dell'elezione del Sindaco.
L’art. 73, comma 8, del Dlgs. n. 267 del 2000 dispone che “per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del Sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere”.
Come è reso chiaro dall’espresso riferimento al turno di elezione del Sindaco contenuto in questa norma (che riproduce l'articolo 7, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 che utilizzava la corrispondente espressione “a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco”) la giurisprudenza è giunta ripetutamente ad affermare che “la ripartizione dei seggi assegnati al consiglio comunale va effettuata, con il metodo D’Hondt, dapprima tra le liste o gruppi di liste collegate allo stesso candidato Sindaco, e poi tra le liste all’interno di ogni gruppo; e non è in discussione che, nel caso di ballottaggio - in vista del quale le liste possono effettuare un nuovo collegamento tra loro oltre che con il candidato Sindaco - i seggi vadano ripartiti avendo riguardo ai nuovi collegamenti tra liste e non già a quelli del primo turno” (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4936) e che la ripartizione “va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno, sicché le diverse liste finiscono, a tal fine, per essere considerate come un unico nuovo gruppo, senza distinzione fra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2008 , n. 6123), in quanto “per la specifica rilevanza che la legge ha inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, sarebbe contraddittorio se alle coalizioni tra gli stessi non fosse data rilevanza alcuna nella decisiva fase di riparto dei seggi a seguito di ballottaggio” (cfr. Consiglio di Stato. Sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159; id. 25 maggio 1998, n. 692; id. 23 novembre 1996, n. 1416).
Pertanto la tesi del ricorrente secondo cui la ripartizione dei seggi spettanti alla maggioranza che ha eletto il Sindaco al secondo turno avrebbe dovuto essere effettuata tenendo conto non del gruppo di liste risultante dagli apparentamenti del ballottaggio, ma dei diversi gruppi del primo turno, che è la premessa per la sottrazione di un seggio alla lista Vivi Negrar e l’attribuzione del medesimo alla lista UDC, deve essere respinta, perché ad essa ostano la lettera della legge (l’articolo 73, comma 10, del testo unico citato) e le ragioni di carattere sistematico espresse dalla giurisprudenza sopra richiamata.
E’ invece corretta la ripartizione effettuata dall’Amministrazione che ha tenuto conto della cifra elettorale complessiva del gruppo formatosi in occasione del ballottaggio (composto dalla sommatoria della cifra elettorale riportata da ciascuna lista al primo turno) e l’ha suddivisa per la cifra elettorale di ciascuna lista, senza tener conto della cifra elettorale di ciascuno dei gruppi del primo turno nella composizione antecedente alla loro confluenza nell’unico gruppo formatosi per il ballottaggio.
Per completezza è anche opportuno sottolineare che la decisione del Consiglio di Stato Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4936, è erroneamente invocata dal ricorrente nell’ultima memoria come favorevole alla propria tesi; la pronuncia afferma infatti il medesimo principio di diritto cui si è attenuta l’Amministrazione anche nel caso all’esame e che era stato dichiarato dalla sentenza Tar Campania, Sez. II, 7 febbraio 2005, n. 852, appellata in quella sede, e riformata solamente per una diversa ricostruzione degli elementi di fatto (il Giudice di ultima istanza ha affermato che la pronuncia di primo grado era incorsa in errore affermando l’esistenza di un nuovo collegamento tra liste in vista del ballottaggio che invece non era mai avvenuto).
In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto.
Le peculiarità della vicenda oggetto della controversia giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)