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1. – Nei casi in cui il ricorrente deduca vizi in grado di travolgere l’intera procedura di gara, il ricorso promosso da un interveniente ad opponendum non è idoneo a rendere inammissibile il ricorso principale se non è atto ad impedire alla ricorrente anche la partecipazione ad una rinnovata gara.
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2. – Il principio della consumazione del potere si applica soltanto alle impugnazioni delle sentenze e non opera con riguardo al giudizio di primo grado di impugnazione dell’atto amministrativo, laddove il ricorrente è libero di proporre le proprie doglianze in separati ricorsi purchè entro i termini di decadenza.
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3. – Il principio di consumazione del potere non si applica nei casi di pronuncia di inammissibilità resa in sede cautelare nel giudizio amministrativo.
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4. – L’assorbimento dei motivi di ricorso non può prescindere dalla considerazione che la soluzione da privilegiarsi deve essere quella che meglio soddisfa l’interesse del ricorrente, che in caso di vizio volto al rifacimento della gara e di vizio volto a contestare l’aggiudicazione alla controinteressata è palesemente la seconda.
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5. – Le scelte operate dalla commissione giudicatrice possono essere sindacate soltanto denunciando precisi errori e non semplicemente suggerendo diversi parametri di valutazione altrettanto opinabili e come tali non suscettibili di apprezzamenti in termini di giusto/sbagliato ma soltanto in termini di migliore/peggiore.
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6. – La parte ricorrente che ha ottenuto il massimo punteggio relativamente all’offerta tecnica può avere interesse a contestare l’attribuzione dei punteggi minori, ma non minimi, attribuiti agli altri concorrenti.
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7. – Il metodo del confronto a coppie per valutare le offerte con l’attribuzione di un punteggio numerico è legittimo a condizione che il bando detti criteri analitici per consentire di comprendere la valutazione con la sola lettura del punteggio.
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