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n. 11-2009 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 13 novembre 2009 n. 7365
Pres. F. Guerriero, est. R. Cicchese
Di Meglio Carmine (Avv. Isidoro Di Meglio) c. Comune di Ischia (N.C.).


Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Condono edilizio - Istanza di sanatoria ex L. n. 47/1985 - Presentazione - Preclude l'adozione di provvedimenti repressivi fino alla pronunzia sulla domanda di sanatoria.

Ai sensi degli artt. 38 e 44 della Legge 28.2.1985 n. 47, la presentazione della domanda di concessione edilizia o sanatoria edilizia sospende i procedimenti amministrativi sanzionatori (nella specie un’ordinanza di demolizione) e quindi, a maggior ragione, preclude la legittima adozione di provvedimenti repressivi di abusi edilizi senza che sia preventivamente intervenuta la pronunzia su tale domanda (1)

 

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1. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 21 marzo 2008, n. 1472


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 4770 del 2005, proposto da:

 

Di Meglio Carmine, rappresentato e difeso dall'avv. Isidoro Di Meglio, con domicilio eletto presso Isidoro Di Meglio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

contro



Comune di Ischia;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
ORDINANZA N. 102 DEL 06/04/2005 DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/11/2009 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il comune di Forio gli ha ingiunto la demolizione di opere abusivamente realizzate.
Avverso il provvedimento impugnato ha dedotto diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.
Risulta dagli atti che, in data antecedente l'adozione del provvedimento impugnato, era stata presentata domanda di condono ai sensi della l. n. 326/2003 per le opere di cui è stata disposta la demolizione (cfr. copia domanda di condono presentata in data 10 dicembre 2004 prot. n. 31125, depositata dal ricorrente).
La circostanza non risulta smentita dall’amministrazione, che non si è costitutita in giudizio, non ha depositato note o altri scritti difensivi, non ha dato atto, nel testo del provvedimento, della eventuale estraneità degli edifici dei quali è ingiunta la rimozione alla domanda di condono suddetta e/o alle ordinanze di demolizione emesse in precedenza dal comune ed annullate dal T.A.R. con sentenze nn 4021/2001 e 4590/2001.
Orbene, per costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, l'ordinanza di demolizione è in tal caso illegittima, atteso che, l'Amministrazione comunale deve, prima di ordinare la demolizione delle opere eseguite, esaminare detta domanda.
Infatti, ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/85, contenuti nel capo IV della legge medesima, in pendenza della domanda di sanatoria, è preclusa l'adozione di provvedimenti repressivi dell'abuso edilizio, atteso che nell'ipotesi di diniego della domanda di sanatoria, l'Amministrazione dovrà adottare nuova ingiunzione di demolizione, con fissazione di nuovi termini per la spontanea esecuzione (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 21 marzo 2008 , n. 1472).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con assorbimento di ogni altra censura.
Spetta all’amministrazione definire quanto prima la predetta domanda di condono, adottando i provvedimenti consequenziali.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione del fatto che, secondo quanto indicato nel testo del provvedimento, lo stesso non ha avuto esecuzione in ragione della pendenza della domanda di condono.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta di Napoli, accoglie, come da motivazione, il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 04/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Guerriero, Presidente
Alessandro Pagano, Consigliere
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2009



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