Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2009 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 19 novembre 2009 n. 7715
Pres. C. D’Alessandro, est. D. D’Alessio
Del Prete Antonietta (Avv. Nicolina Abate) c. Comune di Giugliano (N.C.)


1. Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Realizzati su un bene in regime patrimoniale di comunione legale – Ordinanza di demolizione - Notifica ad un solo coniuge - Legittimità - Sussiste

 

2. Edilizia ed urbanistica – Ordinanza di demolizione – Motivazione – Riferimento alla riscontrata abusitività dell’opera – Sufficienza – Specifica indicazione delle ragioni di pubblico interesse – Non occorre

 

3.Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione - Mancato invio dell’avviso di inizio del procedimento - Nel caso in cui la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso - Irrilevanza.

1. E’ legittimo, in quanto validamente notificato, un provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive, realizzate su un bene in regime patrimoniale di comunione legale, nel caso in cui sia stato notificato ad uno solo dei coniugi comproprietari (1)

 

2. L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all’oggettivo riscontro dell'abusività dell'opera e non richiede una specifica indicazione delle ragioni di pubblico interesse, concreto ed attuale, che ne giustificano l’adozione (2).

 

3. E’ legittima l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo che non sia stata preceduta dall’avviso di inizio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241 del 1990 all’interessato, nel caso in cui risulti che quest’ultimo non avrebbe potuto fornire alcun elemento idoneo ad indurre l’amministrazione procedente ad una decisione differente rispetto a quella adottata (3)

 

_______________________________
1. cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 29 aprile 2004, n. 7511;

2. cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II, 20 aprile 2009, n. 2042 ; id., sez. VI, 14 luglio 2008 , n. 8761; Consiglio Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2705;

3. cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 20 aprile 2009, n. 2042; id, Sez. IV, 1 agosto 2008, n. 9710; id., Sez. VIII, 29 luglio 2008 , n. 9538; Consiglio Stato, Sez. VI, 6 giugno 2008 , n. 2733


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 6087 del 2008, proposto da:

 

DEL PRETE Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolina Abate, con domicilio per legge in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro



il Comune di Giugliano in Campania, non costituito in giudizio;



per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento, di data e numero ignoti, con il quale il Comune di Giugliano in Campania ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area sita in via Grotta dell’Olmo, località discarica Sette Cainati, 1^ trav a sx, distinta al NCT al foglio 74, particella 111.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza interlocutoria n. 3341 del 18 dicembre 2008;
Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Giugliano in Campania il 15 gennaio 2009 e pervenuta il successivo 29 gennaio;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 424 del 12 febbraio 2009;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Dante D'Alessio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1.- Con il ricorso in esame, notificato il 24 ottobre 2008 e depositato il successivo 24 novembre, la signora Del Prete Antonietta ha impugnato il provvedimento, di data e numero ignoti, con il quale il Comune di Giugliano in Campania ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area sita in via Grotta dell’Olmo, località discarica Sette Cainati, 1^ trav a sx, distinta al NCT al foglio 74, particella 111 e ne ha chiesto l’annullamento perché illegittimo sotto diversi profili.
2.- Il ricorso si rileva tuttavia manifestamente infondato.
Come si rileva dagli atti depositati dal Comune di Giugliano in Campania, in data 29 gennaio 2009, in esecuzione dell’ordinanza di questo TAR n. 3341 del 18 dicembre 2008, il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale impugnato dalla signora Del Prete è stato adottato a seguito della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 197/05 del 24 marzo 2005 per le opere abusive realizzate alla via Grotta dell’Olmo, traversa discarica Sette Cainati 1^ trav a sx, consistenti nella costruzione di un immobile composto da piano terra, primo e secondo piano, occupante una superficie di circa mq. 246.
3.- Al riguardo si deve preliminarmente rilevare, per quanto riguarda l’affermata mancata tempestiva conoscenza dell’ordine di demolizione n. 197/05 del 24 marzo 2005, che il Comune di Giugliano in Campania ha depositato in giudizio copia dell’ordinanza in questione che risulta notificata il 13 maggio 2005 al signor Passariello Francesco, che viene indicato quale coniuge in comunione legale dei beni della ricorrente signora Del Prete Antonietta, all’indirizzo di via A. M. De Carlo n. 19.
Non avendo la signora Del Prete contestato tale circostanza e risultando viceversa dagli atti che la notifica dell’ordine di demolizione risulta effettuata all’indirizzo di via A. M. De Carlo n. 19 dove risulta risiedere anche la ricorrente, tale ordinanza si deve ritenere anche da lei conosciuta e quindi infondate si rilevano le doglianze in proposito sollevate in ricorso.
Questo TAR ha, del resto, già affermato che, nella procedura sanzionatoria degli abusi edilizi, si deve ritenere sufficiente la notifica di un atto della procedura ad uno dei coniugi conviventi per raggiungere lo scopo della sua conoscenza anche nei riguardi dell'altro (TAR Campania, Napoli, Sez. IV n. 7511 del 29 aprile 2004).
4.- Ciò premesso, per quanto riguarda l’ordine di demolizione, si deve osservare che la ricorrente non ha comunque dato alcuna dimostrazione in giudizio di essere in possesso di un titolo che le consentisse di realizzare le opere contestate ed oggetto del provvedimento impugnato, consistenti nella costruzione di un immobile composto da piano terra, primo e secondo piano, occupante una superficie di circa mq. 246.
Infatti, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 380 del 2001, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati al permesso di costruire le opere di nuova costruzione fra le quali, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera e.1) del D.P.R. 380, rientrano la costruzione di manufatti edilizi fuori terra ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente.
In conseguenza, una volta accertata la realizzazione di opere edilizie abusive, in assenza del necessario titolo abilitativo, il Comune di Giugliano in Campania doveva irrogare la sanzione ripristinatoria prevista dalle vigenti disposizioni in materia (articoli 27 e 31 del T.U. dell’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001).
5.- L’ordine di demolizione di opere abusive è infatti un atto dovuto in presenza di opere realizzate senza titolo abilitativo e pertanto abusive (giurisprudenza costante: fra le più recenti T.A.R. Campania Napoli, sez. II, n. 2042 del 20 aprile 2009; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2008 , n. 8761; Consiglio Stato, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2705) e non necessita di particolare motivazione sull’interesse pubblico in confronto al sacrificio imposto al privato o sulla eventuale sanabilità delle opere. Infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del D.P.R. 380 del 2001, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione delle opere abusive.
6.- Per giurisprudenza pacifica inoltre gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo atti dovuti in assenza del titolo necessario per l'avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, non essendo richiesti (normalmente) apporti partecipativi del soggetto destinatario, non devono essere preceduti da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, n. 2042 del 20 aprile 2009; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 agosto 2008, n. 9710; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 29 luglio 2008 , n. 9538), anche alla luce di quanto disposto dall'art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, che esclude possa essere annullato un provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Consiglio Stato, sez. VI, 6 giugno 2008 , n. 2733).
7. Non avendo poi provveduto la ricorrente alla demolizione delle opere abusive nel termine assegnato dall’amministrazione risulta esente da possibili censure anche il successivo provvedimento con il quale il Comune ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive oggetto della precedente ordinanza di demolizione e della relativa area di sedime.
Infatti anche il provvedimento comunale di acquisizione risulta un atto dovuto posto che, per le opere eseguite in assenza di concessione edilizia (ed oggi del permesso di costruire), l'inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine previsto costituisce presupposto e condizione per l'irrogazione della sanzione della gratuita acquisizione al patrimonio comunale della struttura edilizia (art. 31, comma 3 del T.U. dell’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001) e considerato che il relativo provvedimento ha carattere meramente dichiarativo in quanto l’acquisizione avviene automaticamente per effetto dell'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 7 maggio 2008, n. 3548).
8.- Per tutti gli esposti motivi il ricorso proposto dalla signora Del Prete risulta infondato e deve essere respinto.
Nulla per le spese per la mancata costituzione del Comune di Giugliano in Campania.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione II respinge il ricorso in epigrafe n. 6087del 2008, proposto da DEL PRETE Antonietta.
Nulla per le spese
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2009


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento