Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 12 novembre 2009 n. 7337
Pres. S. Romano, est. P. Palmarini
Maria Pia Costanzo (Avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale).


1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Interesse a ricorrere - Possesso dei requisiti dell’immediatezza, dalla concretezza e dall'attualità - Necessità – Sussiste – Fattispecie 2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile o no - Individuazione - Atto endoprocedimentale - Non è impugnabile di regola autonomamente ed immediatamente

1. La lesione dell'interesse che legittima al ricorso deve essere caratterizzata dall'immediatezza, dalla concretezza e dall'attualità (deve, cioè, essere una conseguenza diretta ed immediata del provvedimento lesivo e dell'assetto di interessi con esso introdotto), deve essere concreta e non meramente potenziale e deve sussistere già al momento della proposizione del ricorso, nonché persistere sino al momento della decisione su di esso (Nella specie il TAR ha osservato che la delibera di Giunta Regionale impugnata rappresenta un atto di pianificazione interno all’amministrazione privo, quindi, di portata immediatamente lesiva e, in quanto tale, non autonomamente impugnabile) 2. Non è impugnabile autonomamente, per assenza di lesività, l’atto amministrativo che abbia carattere endoprocedimentale, in quanto la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso è da imputarsi all’atto che conclude il procedimento (1)
1. cfr. TAR Lazio – Latina, Sez. I, 14 gennaio 2009, n. 24; TAR Piemonte – Torino, Sez. I, 25 ottobre 2008, n. 2684


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 7784 del 1994, proposto da:

 

Maria Pia Costanzo, rappresentata e difesa dagli avv. Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, con domicilio eletto in Napoli, alla via G.Orsini N.46;

contro



Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale, domiciliata per legge in Napoli, via S.Lucia,81;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della delibera n. 1448 del 15 marzo 1994, con cui la Giunta Regionale della Campania ha autorizzato l’immediato avvio delle procedure per il recupero di somme indebitamente percepite da dipendenti provenienti dagli ex centri di formazione professionale, nonché la successiva nota del 6 aprile 1994, con cui il dirigente del Settore trattamento economico ha comunicato agli interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, che in esecuzione della citata deliberazione di G.R. era stata avviata la procedura per il recupero delle somme non debitamente percepite.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/10/2009 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con il presente ricorso vengono impugnate – deducendosene l’illegittimità sotto vari profili- la delibera n. 1448 del 15 marzo 1994, con cui la Giunta Regionale della Campania ha autorizzato l’immediato avvio delle procedure per il recupero di somme indebitamente percepite da dipendenti provenienti dagli ex centri di formazione professionale, nonché la successiva nota del 6 aprile 1994, con cui il dirigente del Settore trattamento economico ha comunicato agli interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, che in esecuzione della citata deliberazione di G.R. era stata avviata la procedura per il recupero delle somme non debitamente percepite.
L’amministrazione regionale si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, attesa la natura non provvedimentale dell’atto impugnato, e comunque l’improcedibilità dello stesso in quanto, successivamente alla sua proposizione, l’amministrazione si è rideterminata sulla questione con deliberazione di G.R. n.4098 del 14.07.2000, pubblicata sul BURC n.37 del 31.07.2000, che non risulta essere stata impugnata; nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO



1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Nel processo amministrativo, infatti, l’interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa, il quale sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale.
Tale requisito, pertanto, non sussiste - con conseguente inammissibilità del ricorso- quando l’atto, ancorché avente natura provvedimentale, sia privo di immediata ed autonoma lesività.
Ciò premesso, come già affermato da questa Sezione in numerosi precedenti, dai quali non si ha motivo di discostarsi (ex multis, sentt.n.3899/08; n.2962/2006, n.2648/2002), l’impugnata delibera di Giunta Regionale n. 1448/94 può definirsi come “un atto di pianificazione interno all’amministrazione, privo di portata immediatamente lesiva e, in quanto tale, non autonomamente impugnabile” occorrendo “successivi provvedimenti applicativi per l’individuazione dei soggetti incisi”.
Da un lato infatti la citata delibera ha come destinatari una pluralità di dipendenti regionali, non singolarmente individuati, che hanno percepito erogazioni indebite avendo goduto di un trattamento economico maggiore di quello dovuto; dall’altro essa consiste in una autorizzazione, rivolta alle competenti strutture, per l’avvio delle procedure di recupero e costituisce atto presupposto dei successivi provvedimenti individuali di recupero.
Parimenti non impugnabile è la nota del 6 aprile 1994, con cui l’amministrazione regionale ha comunicato all’interessato l’avvio del procedimento di recupero, ai sensi degli artt.7 ed 8 della legge n.241/90, della somma indebitamente percepita secondo quanto specificato nella stessa comunicazione. Tale nota infatti rientra nella categoria degli atti preparatori c.d endoprocedimentali, non dotati di autonoma lesività; pertanto, eventuali suoi vizi possono essere fatti valere, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 14 gennaio 2009, n. 24; T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 25 ottobre 2008 , n. 2684).
In conclusione, in ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. La spese seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni di cui all’art.92 c.p.c come riformato, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Condanna la parte soccombente alle spese processuali, nella misura di euro 1000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 08/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Angelo Scafuri, Consigliere
Paola Palmarini, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2009







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