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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 13 novembre 2009 n. 7370
Pres. A. Pannone, est. G. Nunziata Cardarelli Sabatino (Avv. Domenico Scuncio) c. Ministero delle Infrastrutture (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Caserta (N.C.)


1. Circolazione stradale – Patente di guida – Procedimento di revisione – In pendenza del procedimento avverso l’ordinanza ingiunzione – Illegittimità - Sussiste

 

2. Circolazione stradale - Patente di guida - Revisione ex art. 128 del CdS - Indicazione di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l'idoneità tecnica del conducente alla guida - Necessità - Mancanza - Illegittimità

 

3. Circolazione stradale - Patente di guida - Revisione - Ex art. 128 del Codice della strada - Preventiva comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Sussiste ove non sussistano ragioni di particolare urgenza per consentirne l’omissione - Mancanza - Illegittimità.

1. È illegittimo il provvedimento di revisione della patente, allorquando, pendendo ricorso giurisdizionale (nella specie il ricorrente ha presentato ricorso innanzi al Giudice di Pace) avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale sia stata conclusa la fase amministrativa dell'opposizione, la contestazione della violazione che ha determinato la totale perdita del punteggio non possa ancora considerarsi «definita» nei sensi di cui all'art. 126 bis, comma 2, codice della strada (D.Lgs. 285/92) (1)

 

2. L'atto con cui si dispone la revisione di una patente di guida, pur avendo natura discrezionale, presentandosi come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale, deve essere comunque correlato alla presenza di elementi di giudizio che possano mettere in dubbio l'idoneità tecnica del conducente alla guida. E’ pertanto illegittimo il provvedimento il quale impone la revisione della patente che sia privo di un’adeguata valutazione dalla quale debbono risultare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a dubitare della sussistenza «dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica»

 

3. E’ illegittimo un provvedimento di revisione della patente di guida adottato ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada (D.lgs n. 285 del 1992 e s.m.i.), che non sia stato preceduto da avviso di inizio del procedimento all’interessato ex art. 7 della L. n. 241 del 1990, ove non sussistano ragioni di particolare urgenza per consentirne l’omissione (2)

 

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1. cfr. ex multis, TAR Campania – Napoli, Sez. V, 11.2.2009, n.737; id. 24.11.2008, n.20010; id. 26.3.2007, n.2821; id. 13.3.2007, n.1862; TAR Lazio - Latina, Sez. I, 11.3.2009, n.181; TAR Lombardia - Milano, Sez. III, 12.5.2006, n.1188; TAR Piemonte - Torino, Sez. I, 20.4.2005, n.1090; TAR Emilia – Romagna - Bologna, Sez. I, 19.11.2004, n. 3753; TAR Liguria, Sez. II, 30.7.2004, n. 1126;

2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI; 9.6.2008, n. 2760; id. 10.10.2006, n. 6013


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 4929 del 2009, proposto dal

Sig. Cardarelli Sabatino, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Scuncio ed elettivamente domiciliato in Napoli, Via Benedetto Cariteo n.12 presso Merolla-Scuncio;

contro



Ministero delle Infrastrutture in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11; Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Caserta in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di revoca della patente di guida del 17/6/2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui il ricorrente espone che gli è stato notificato ex art.126-bis del Codice della Strada il provvedimento impugnato di revoca della patente di guida per aver esaurito i 20 punti quale conseguenza accessoria del verbale contestato il 25/2/2009 dalla Polizia Stradale di Caianello, verbale impugnato innanzi al Giudice di Pace di Teano con ricorso tuttora pendente;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 18/9/2009;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 5 novembre 2009, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;

FATTO e DIRITTO



Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
Ritenuto, nella fattispecie, di aderire all’orientamento della Sezione (ex multis, 11.2.2009, n.737; 24.11.2008, n.20010; 26.3.2007, n.2821; 13.3.2007, n.1862) peraltro in linea con la giurisprudenza prevalente (T.A.R. Lazio, Latina, I, 11.3.2009, n.181; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 12.5.2006, n.1188; T.A.R. Torino, I, 20.4.2005, n.1090) secondo cui, atteso il carattere provvedimentale dell'atto di revisione della patente di guida, sono fondate le censure prospettate in quanto, ai sensi dell'art. 126-bis, secondo comma, del Decr. Legisl. n.285/1992, occorre che sia prima concluso l'iter procedimentale dei ricorsi amministrativi ammessi dalla legge, con conseguente illegittimità delle determinazioni assunte in sede di revisione della patente di guida ove il procedimento giurisdizionale instaurato da parte ricorrente avverso le sanzioni a suo carico era ancora pendente e tutt’altro che definito;
Considerato che la fondatezza del ricorso deve farsi derivare dalla circostanza che parte ricorrente ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di Teano il verbale di contravvenzione della Polizia Stradale e, non essendosi alla data del 17/6/2009 ancora pronunciata definitivamente l’Autorità adita, il provvedimento impugnato manca del necessario presupposto;
Constatata l’insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti normativamente richiesti per l’adozione del provvedimento di revisione della patente, dal momento che l’avvenuta proposizione del ricorso dinanzi al Giudice di pace avverso il verbale di contestazione (TAR Emilia-Romagna, Bologna, I, 19.11.2004, n. 3753) o anche la sola pendenza dei termini per l’esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi (TAR Liguria, II, 30.7.2004, n. 1126), privando la “contestazione” della necessaria definitività, costituiscono circostanze di per sé ostative al perfezionarsi della revisione della patente;
Atteso che la giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 9.6.2008, n.2760; 10.10.2006, n. 6013) ha espressamente confutato l’orientamento dell’Amministrazione che, tendenzialmente, interpreta la portata dell’art. 128 del Codice della strada nel senso che le misure che detta norma prevede a carico del cittadino patentato non comporterebbero alcuna valutazione di responsabilità in ordine alla causazione di un incidente stradale, essendo piuttosto il frutto di una valutazione di tipo tecnico (circa la persistenza dei requisiti psico-tecnici), di tale ampiezza discrezionale da non richiedere una particolare analitica motivazione, e non avrebbero natura sanzionatoria, ma una finalità eminentemente cautelare, che escluderebbe anche l’esigenza della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge n. 241/1990; viceversa la valutazione di “dubbia persistenza” di requisiti e idoneità implica una cognizione sì sommaria dei fatti che giustificano l’attivazione del potere dell’Amministrazione, ma altresì logicamente estesa a tutti gli aspetti della attribuibilità al destinatario stesso di conseguenze contrarie ai precetti dell’ordinamento in materia di circolazione, occorrendo che sia prima concluso l'iter procedimentale dei ricorsi amministrativi ammessi dalla legge;
Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;
Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese,

P.Q.M.



Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 5/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Andrea Pannone, Presidente FF
Paolo Carpentieri, Consigliere
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2009



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