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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 20 novembre 2009 n. 7751
Pres. A. Pannone, est. P. Carpentieri
D'Anna Antonio (Avv.ti Paolo Tesauro e Paola Ferrara) c. Regione Campania
(Avv. Alberto Armenante) c. A.S.L. Napoli 2 Nord (Avv. Alberto Armenante).


1. Giurisdizione e competenza – Sanità – Medici di base – Elenchi dei medici di medicina generale – Controversie – Formazione delle graduatorie – Giurisdizione del G.A. – Sussiste - Ragioni

 

2. Giurisdizione e competenza – Sanità – Elenchi dei medici di medicina generale – Controversie – Concernenti la nascita, la vita e la cessazione dei rapporti libero professionali instaurati dai medici già inseriti negli elenchi – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste – Ragioni - Fattispecie

1. Sussiste la giurisdizione del G.A. per le controversie concernenti la formazione delle graduatorie volte a costituire gli elenchi dei medici di medicina generale e continuità assistenziale, ai quali le amministrazioni sanitarie attingono ai fini della scelta dei medici ai quali conferire i conseguenti incarichi; Parimenti è devoluta alla cognizione del G.A. la procedura amministrativa, anch’essa propedeutica e preparatoria della stipula dei successivi e consequenziali rapporti convenzionali privatistici con i singoli professionisti, diretta alla definizione e delimitazione delle cd. “zone carenti”, ossia delle aree territoriali non adeguatamente “coperte” dalle strutture operative alle dirette dipendenze del servizio sanitario, e per le quali si rende dunque necessario avvalersi della collaborazione convenzionale dei medici liberi professionisti.

 

2. Sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. per le controversie concernenti la nascita, la vita e la cessazione dei rapporti libero professionali instaurati dai medici inseriti negli elenchi, trattandosi, all’evidenza, di questioni relative all’esecuzione di rapporti contrattuali di diritto privato (Nel caso in esame il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in nella pretesa giudiziale di un medico, già iscritto negli elenchi, successivamente cancellato dagli stessi, di esservi nuovamente inserito, essendo a suo dire venuta meno la causa della iniziale esclusione ed essendo maturate, invece, le condizioni per un nuovo inserimento)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 3893 del 2009, proposto da:

 

D'Anna Antonio, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Tesauro e Paola Ferrara, con domicilio eletto in Napoli, via V. Imbriani, 48;

contro



La Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Armenante (Avvocatura regionale), con domicilio eletto in Napoli, presso gli uffici dell’amministrazione, via S. Lucia, 81;

 

la A.S.L. Napoli 2 Nord, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Armenante (Avvocatura regionale), con domicilio eletto in Napoli, presso gli uffici dell’amministrazione regionale, via S. Lucia, 81.

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
« della lettera provvedimento 3.6.2009 prot. n. 1290/B con la quale si comunica, in ordine alla richiesta del D’Anna di reintegro nell’elenco dei Medici convenzionali con il SSN per la Medicina Generale, che “non si evidenziano i requisiti indispensabili per accogliere l’istanza al reintegro negli elenchi degli MMG”, nonché di tutti gli atti presupposti e tra questi, le note G.R. n. 329787 del 16/04/08 e la n. 411789 del 12/05/2009».

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. Napoli 2 Nord;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/10/2009 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con il ricorso in esame, notificato il 2 e il 6 luglio 2009 e depositato in segreteria il successivo giorno 10, il dott. D’Anna Antonio ha impugnato la nota, indicata in epigrafe, con la quale la ASL Napoli 2 Nord ha riscontrato negativamente la sua richiesta di reintegro negli elenchi dei medici di medicina generale. Ha altresì impugnato i deliberati regionali richiamati nella motivazione del provvedimento negativo oggetto di ricorso.
Il ricorrente ha esposto di essere stato iscritto nell’elenco dei medici convenzionati con il servizio sanitario regionale fin dal 31 dicembre 1992 e di aver optato, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, per il rapporto di lavoro dipendente, con conseguente cancellazione dagli elenchi regionali di medicina convenzionata; di avere, quindi, domandato – con istanza del 24 novembre 2008 – la reiscrizione in tali elenchi a seguito dell’intervenuta cessazione del suddetto rapporto di lavoro dipendente, e ciò in forza della previsione del comma 16 del d.l. n. 324 del 1993, convertito nella legge n. 423 del 1993; che, dunque, l’amministrazione sanitaria intimata ha sfavorevolmente esitato la suddetta domanda, affermando, alla stregua dei richiamati deliberati regionali, l’inammissibilità di domande di reintegro “presentate successivamente alla messa in quiescenza”, e la riferibilità della previsione di reintegro solo “a un medico dirigente ancora in servizio e non dimissionario (medici optanti)”.
Parte ricorrente ha variamente contestato la legittimità della posizione assunta dall’amministrazione, deducendo avverso la stessa diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si sono costituite per resistere in giudizio le amministrazioni intimate, eccependo il difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo e contestando, comunque, nel merito, la fondatezza delle tesi di parte ricorrente.
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2009 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo, per avere giurisdizione sulla materia il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La giurisprudenza riferisce, infatti, al g.a. le controversie concernenti la formazione delle graduatorie volte a costituire gli elenchi dei medici di medicina generale e continuità assistenziale, ai quali le amministrazioni sanitarie attingono ai fini della scelta dei medici ai quali conferire i conseguenti incarichi (con i quali instaurare i conseguenti rapporti convenzionali di diritto privato di prestazione d’opera professionale); ascrive parimenti alla cognizione del g.a. la procedura amministrativa, anch’essa propedeutica e preparatoria della stipula dei successivi e consequenziali rapporti convenzionali privatistici con i singoli professionisti, diretta alla definizione e delimitazione delle cd. “zone carenti”, ossia delle aree territoriali non adeguatamente “coperte” dalle strutture operative alle dirette dipendenze del servizio sanitario, e per le quali si rende dunque necessario avvalersi della collaborazione convenzionale dei medici liberi professionisti. Ma ascrive però pacificamente alla sede naturale della giurisdizione ordinaria tutte le controversie concernenti la nascita, la vita e la cessazione dei rapporti libero professionali instaurati dai medici inseriti negli elenchi, trattandosi, all’evidenza, di questioni relative all’esecuzione di rapporti contrattuali di diritto privato.
Nel caso in esame si ha a che fare con la pretesa di un medico, già iscritto negli elenchi, successivamente cancellato dagli stessi, di esservi nuovamente inserito, essendo a suo dire venuta meno la causa della iniziale esclusione ed essendo maturate, invece, le condizioni per un nuovo inserimento.
Al riguardo il Collegio considera che nella materia de qua vige il generale criterio di riparto tra le giurisdizioni imperniato sulla natura della pretesa azionata (criterio del cd. “petitum sostanziale”), non ricorrendo alcuna attribuzione di giurisdizione esclusiva (essendo palesemente improponibile ogni riferimento alla materia dei servizi pubblici, ex art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, opportunamente ridefinita dal Giudice delle leggi – sentenza n. 204 del 2004 – nel senso di escludere tutte le controversie, quale è indubbiamente quella in esame, affatto prive di ogni collegamento con l’esercizio di attribuzioni di potere). Spettano, in quest’ottica, al g.a. le controversie relative alla fase pubblicistica della complessa procedura, ossia quella attinente alla selezione e alla graduatoria degli aspiranti medici convenzionati, nonché quella, anch’essa di natura pubblicistica, involgente peraltro la spendita di potere tecnico-discrezionale, concernente la definizione della “zone carenti” (Cass, civile , sez. un., 2 aprile 2007, n. 8087; Cons. Stato , sez. V, 12 giugno 2009, n. 3754). Spettano, di contro, al g.o., conseguentemente, tutte le controversie che risultino fondate su una causa petendi di diritto soggettivo – e non di interesse legittimo –, e che si correlino ad atti puramente dichiarativi della p.a. privi di ogni connotazione di potere autoritativo, vuoi perché direttamente afferenti ai singoli rapporti libero-convenzionali instaurati con i medici, vuoi perché – come accade nel caso all’odierno esame del Collegio – riferibili a domande di atti meramente ricognitivi di pretesi diritti soggettivi accampati dal singolo medico aspirante, al di fuori di ogni ridiscussione o contestazione delle graduatorie.
Nel caso di specie in esame il ricorrente non contesta la fase amministrativa della procedura, non pone in discussione la formazione della graduatoria, la sua collocazione all’interno della stessa o i criteri e le modalità seguiti dall’amministrazione nell’espletamento di questa fase pubblicistico-autoritativa della procedura volta alla copertura delle “zone carenti”, ma si limita a rivendicare – con una pretesa avente indubbia consistenza di diritto soggettivo – il riconoscimento, da parte dell’amministrazione, della sua richiesta di essere reinserito nella graduatoria, al fine di poter instaurare nuovamente un rapporto libero-professionale con l’ente sanitario convenuto.
Per tutte le esposte ragioni la controversia esula dalla cognizione di questo g.a. e deve essere portata alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Per la translatio judicii trova applicazione l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
La perdurante dubbiezza della linea del riparto di giurisdizione in materie “di confine”, quale quella qui oggetto di esame, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per appartenere, la lite, alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Spese compensate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Andrea Pannone, Presidente FF
Paolo Carpentieri, Consigliere, Estensore
Vincenzo Cernese, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2009



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